NTA Piano Particolareggiato Centro Storico 2016.04
Indice
- 1 PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO - Adozione: Deliberazione C.C. n. 52 del 07/10/2015 - Approvazione e Riadozione: Delibera del Consiglio comunale n. 41/2016
- 1.1 NOTE LEGALI
- 1.1.1 Norme Tecniche di Attuazione
- 1.1.2 TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI
- 1.1.2.1 Capo I – Principi generali
- 1.1.2.1.1 ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- 1.1.2.1.2 ART. 2 - Principi e finalità
- 1.1.2.1.3 ART. 3 - Contenuti ed elaborati costitutivi
- 1.1.2.1.4 ART. 4 - Formato del piano e modalità di acquisizione delle norme degli elaborati
- 1.1.2.1.5 ART. 5 - Aggiornamenti e varianti
- 1.1.2.1.6 ART. 6 - Modalità attuative
- 1.1.2.2 Capo II – Norme generali
- 1.1.2.2.1 ART. 7 - Definizioni
- 1.1.2.2.2 ART. 8 - Classificazione urbanistica
- 1.1.2.2.3 ART. 9 - Qualificazione degli interventi
- 1.1.2.2.4 ART. 10 - Categorie d’intervento
- 1.1.2.2.5 ART. 11 - Destinazione d’uso degli immobili
- 1.1.2.2.6 ART. 12 - Criteri di progettazione e valutazione per il corretto inserimento degli interventi
- 1.1.2.2.7 ART. 13 - Requisiti ed elaborati dei progetti edilizi
- 1.1.2.1 Capo I – Principi generali
- 1.1.3 TITOLO II - NORME PER LA CONSERVAZIONE, MODIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO URBANO
- 1.1.3.1 Capo I – Il patrimonio urbano: analisi, schedatura, elementi costitutivi degli edifici e tipologie edilizie di riferimento
- 1.1.3.2 Capo II – Capo II – Dispositivi di Piano
- 1.1.3.2.1 ART. 17 - Classi di valore del patrimonio urbano
- 1.1.3.2.2 ART. 18 - Unità minime d'intervento e “complessi edilizi”
- 1.1.3.2.3 ART. 19 - Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
- 1.1.3.2.4 ART. 20 - Ambiti di ricomposizione e riordino
- 1.1.3.2.5 ART. 21 - Aree interessate da Piani attuativi già approvati
- 1.1.3.2.6 ART. 22 - Progetti strategici
- 1.1.3.2.7 ART. 23 - Disposizioni procedurali per elevare la qualità degli interventi
- 1.1.3.2.8 ART. 24 - Laboratorio per il recupero del Centro Storico
- 1.1.3.2.9 ART. 25 - Incentivi per l’attuazione del Piano
- 1.1.3.3 Capo III – Le classi di valore: definizione, articolazione e obiettivi
- 1.1.3.3.1 ART. 26 - Definizione e articolazioni della classe di Valore I - CONSERVAZIONE
- 1.1.3.3.2 ART. 27 - Obiettivi delle Classi I.A e I.B
- 1.1.3.3.3 ART. 28 - Definizione e articolazioni della Classe di Valore II - RIQUALIFICAZIONE
- 1.1.3.3.4 ART. 29 - Obiettivi delle Classi II.A e II.B
- 1.1.3.3.5 ART. 30 - Definizione e articolazione della Classe di Valore III - TRASFORMAZIONE
- 1.1.3.3.6 ART. 31 - Obiettivi delle Classi III.A e III.B
- 1.1.3.4 Capo IV – Disciplina degli interventi edilizi
- 1.1.3.5 Sezione I - Struttura delle norme e definizione delle categorie di intervento ammissibili
- 1.1.3.6 Sezione II – Interventi edilizi nelle classi I e II
- 1.1.3.6.1 ART. 34 - Disposizioni generali per gli edifici di classe I.A
- 1.1.3.6.2 ART. 35 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe I.A.1
- 1.1.3.6.3 ART. 36 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe I.A.2
- 1.1.3.6.4 ART. 37 - Disposizioni generali per gli edifici di classe I.B
- 1.1.3.6.5 ART. 38 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe I.B.1 e I.B.2
- 1.1.3.6.6 ART. 39 - Disposizioni generali per gli edifici di classe II.A
- 1.1.3.6.7 ART. 40 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe II.A
- 1.1.3.6.8 ART. 41 - Disposizioni generali per gli edifici di classe II.B
- 1.1.3.6.9 ART. 42 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe II.B
- 1.1.3.7 Sezione III – Interventi edilizi nella classe III
- 1.1.3.7.1 ART. 43 - Disposizioni generali per gli edifici di classe III.A
- 1.1.3.7.2 ART. 44 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.A.1
- 1.1.3.7.3 ART. 45 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.A.2
- 1.1.3.7.4 ART. 46 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.A.3
- 1.1.3.7.5 ART. 47 - Disposizioni generali per gli edifici di classe III.B
- 1.1.3.7.6 ART. 48 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.B.1
- 1.1.3.7.7 ART. 49 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.B.2
- 1.1.3.8 Capo V – Disposizioni per la tutela di particolari tipologie di beni aventi rilevanza paesaggistica, storico culturale ed ambientale
- 1.1.3.8.1 ART. 50 – Tutela dei Beni paesaggistici Disposizioni per la tutela dei beni paesaggistici puntuali
- 1.1.3.8.2 ART. 51 - Tutela delle preesistenze archeologiche
- 1.1.3.8.3 ART. 52 - Disposizioni per le Le “Cavita' sotterranee”
- 1.1.3.8.4 ART. 53 - Norme particolari per la “Cinta muraria” e le aree in prossimità
- 1.1.3.8.5 ART. 54 - Disposizioni per le aree Aree verdi pertinenziali
- 1.1.3.9 Capo VI – Disposizioni a favore della sostenibilità ambientale
- 1.1.3.9.1 ART. 55 - Criteri di progettazione, tecniche costruttive e scelte dei materiali
- 1.1.3.9.2 ART. 56 - Disposizioni per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici obbligatorie per il contenimento del consumo energetico
- 1.1.3.9.3 ART. 57 - Uso di pannelli solari termici e/o fotovoltaici , impianti microeolici
- 1.1.3.10 Capo VII – Prescrizioni per le aree di pericolosità idrogeologica
- 1.1.4 TITOLO III – PROGETTI E PROGRAMMI STRATEGICI
- 1.1.5 TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- 1.1.5.1 Capo I – Norme specifiche relative all’arredo degli spazi pubblici, all’occupazione di aree pubbliche e alle insegne d’esercizio
- 1.1.5.2 Capo II – Norme specifiche finalizzate a favorire il riutilizzo del patrimonio edilizio abitativo
- 1.1.5.3 Capo III – Norme specifiche relative all’abbattimento di barriere architettoniche, inserimento di impianti e parcheggi negli edifici
- 1.1.5.4 Capo IV – Norme specifiche relative ai requisiti igienico sanitari dei locali
- 1.1.5.4.1 ART. 73 - Altezza dei fabbricati
- 1.1.5.4.2 ART. 74 - Altezza minima interna
- 1.1.5.4.3 ART. 75 - Numero minimo fronti edificio
- 1.1.5.4.4 ART. 76 - Rapporto aero-illuminante e realizzazione di servizi igienici
- 1.1.5.4.5 ART. 77 - Superficie minima delle unità immobiliari
- 1.1.5.4.6 ART. 78 - Lucernari
- 1.1.5.4.7 ART. 79 - Formazione chiostrine
- 1.1.5.5 Capo V – Norme specifiche relative agli interventi sulle facciate degli edifici
- 1.1 NOTE LEGALI
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
- Adozione: Deliberazione C.C. n. 52 del 07/10/2015
- Approvazione e Riadozione: Delibera del Consiglio comunale n. 41/2016
NOTE LEGALI
Il testo delle presenti Norme Tecniche di Attuazione non ha carattere di ufficialità.
L'unico testo ufficiale delle Norme Tecniche di Attuazione è quello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cagliari (LINK), che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.
I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La trasposizione in formato MediaWiki è frutto di un'attività redazionale dell'Ufficio Pianificazione Territoriale del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitaria del Comune di Cagliari. L'Ente e le sue articolazioni non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.
Le correzioni relative alle NTA, conseguenti ai rilievi d'ufficio, sono quelle di seguito indicate in grassetto sottolineato di colore blu per le nuove integrazioni ed in barrato, sempre di colore blu, per le parti eliminate.
Le correzioni, conseguenti alle osservazioni presentate ed accolte, sono quelle rappresentate con la seguente simbologia: in grassetto sottolineato, di colore nero, le integrazioni e in barrato, sempre di colore nero, le eliminazioni.
Le parti delle NTA in riadozione, ai sensi degli artt.20 e 21 della L.R. 45/89, sono con la campitura gialla .
Nota. Le parti indicate in rosso si riferiscono ad errori materiali quali refusi e riferimenti non corretti ad elaborati del Piano
Norme Tecniche di Attuazione
TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI
Capo I – Principi generali
ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Le presenti norme tecniche di attuazione (di seguito NTA) costituiscono il complesso delle disposizioni mediante le quali il Piano Particolareggiato del Centro Storico della città di Cagliari e della Municipalità di Pirri (di seguito PPCS) disciplina le attività di conservazione, modificazione e trasformazione del patrimonio urbano costituito dal complesso di beni immobili che:
a. rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale [Art. 3 DA 2266-U/1983];
b. conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali [Art. 2 LR 29/1998].
c. compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale di notevole interesse pubblico [Art. 136 DLgs 42/2004].
Le strade, le piazze e gli altri spazi aperti di proprietà pubblica inclusi nell’ambito di cui al comma 3 sono parte integrante del patrimonio di cui al presente comma.
2. Il patrimonio urbano di cui al comma 1 costituisce un sistema di risorse il cui valore d'uso deve essere ricondotto ai
principi ed alle finalità di cui all’articolo 2 fermo restando che il valore di esistenza del patrimonio stesso,
inteso come possibile fruizione da parte delle generazioni presenti e future dei beni che lo compongono,
deve essere garantito nel tempo.
3. L’ambito di applicazione delle NTA, così come individuato nella cartografia di piano nel documento informatico di cui all'articolo 4 e negli elaborati di cui all'articolo 3 , comprende le parti del territorio comunale che ricadono all’interno della zona territoriale omogenea “A” denominata “centro storico”.
Ai fini del PPCS, la suddetta zona "A" è suddivisa nelle seguenti ripartizioni territoriali:
1. Castello;
2. Marina;
3. Stampace;
4. Villanova;
5. Pirri.
4. A seguito di apposito atto ricognitivo del Comune [Deliberazione CC 24/2007] e del conseguimento
dell’intesa fra Comune e Regione attestato con determinazione dell’Ufficio Regionale competente
[Determinazione RAS 1003-DG/2007] pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 23 del 18.07.2008, il perimetro del “Centro di antica e prima formazione” di Cagliari è stato individuato alla scala di dettaglio e risulta incluso in quello di cui al comma 3.
ART. 2 - Principi e finalità
1. Il Comune riconosce l’importanza del patrimonio urbano di cui all’articolo 1 e dei valori ad esso associati in quanto
elementi costitutivi e connotativi della storia, della cultura e dell’identità locale.
2. I principi assunti alla base del PPCS sono i seguenti:
a) tutela del centro storico quale bene paesaggistico d’insieme [Art. 9 Cost. e Artt. 3 e DLgs 42/2004 ];
b) utilizzazione responsabile del centro storico in quanto risorsa pregiata e non rinnovabile;
c) valorizzazione del patrimonio urbano esistente anche mediante la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati [ Art. 6 DLgs 42/2004];
d) salvaguardia delle componenti ambientali presenti in centro storico (suolo, sottosuolo, risorse idriche e patrimonio vegetale);
e) assetto urbanistico ordinato ed armonioso dell’intero territorio comunale di cui il centro storico costituisce parte integrante ed indissolubile;
f) rilevanza strategica dello spazio pubblico;
g) valore pubblico delle facciate e dei prospetti visibili dallo spazio pubblico [ Art. 107 Norme tecniche di attuazione PPR ]
f) h) corretto inserimento ed armonizzazione delle architetture con il contesto [ Art. 64 Norme tecniche di attuazione PPR ]
g) i) primato dell'interesse della collettività sull'interesse del singolo.
3. Nell’ambito dei principi di cui al comma 2, il PPCS persegue le seguenti finalità:
a) preservare e tramandare alle generazioni future i caratteri costitutivi e connotativi dell’identità locale con particolare riferimento a:
- i. impianto urbano dell’insediamento storico;
- ii. cinta muraria del e opere difensive annesse che cingono il quartiere Castello ed incluse le aree circostanti;
- iii. verde storico, pubblico e privato;
- iv. immobili di valore storico, culturale ed architettonico;
- v. caratteri ed elementi costitutivi dell'edificato appartenente alla tradizione locale (tipologie edilizie, tecniche e materiali costruttivi tipici).
- i. compatibili col notevole interesse pubblico attribuito al centro storico quale bene paesaggistico d’insieme [Artt. 3 e Art. 136 DLgs 42/2004];
- ii. rispettosi dei valori socioculturali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali espressi dal centro storico [Art. 1 LR 29/1998];
- iii. compatibili con la costituzione intrinseca del bene interessato;
- iv. non distruttivi della identità culturale del bene interessato;
d) assicurare la vitalità sociale ed economica del centro storico nel rispetto del diritto dei residenti alla vivibilità ed alla mobilità [Art. 64 DLgs 59/2010];
e) garantire definire e realizzare politiche urbane di qualità anche con mediante il concorso dei privati;
f) unificare regolamentare e coordinare gli elementi di sistemazione, infrastrutturazione ed arredo degli spazi pubblici del centro storico;
g) promuovere processi di partecipazione della cittadinanza in riferimento alla finalità di cui alla lettera e) [ Art. 5 Convenzione Europea del Paesaggio ];
h) accrescere la consapevolezza e la sensibilizzazione della cittadinanza in merito ai valori espressi dal centro storico ed agli interventi riguardanti il patrimonio urbano da esso rappresentato [ Art. 6 Convenzione Europea del Paesaggio ];
4. Coerentemente alle finalità di cui al comma 3 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il
Comune promuove:
a) programmi coordinati di manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che prevedano anche la possibilità di acquisto o permuta di aree ed edifici;
b) piani e/o interventi di valorizzazione e riqualificazione edilizia, urbanistica e paesaggistica di edifici, aree e spazi pubblici anche mediante l’inserimento di opere d'arte e la trasformazione degli stessi nei limiti ammessi dal PPCS;
c) l’espletamento di concorsi procedure concorsuali con procedure ad evidenza pubblica per la progettazione dei piani o degli interventi di cui alla lettera b) del presente comma [Art. 52 NTA PPR];
d) studi, ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o divulgativo volti alla conoscenza del patrimonio architettonico esistente in centro storico.
In ogni caso, il perseguimento delle finalità di cui al comma 3 presuppone il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la responsabilità, individuale e collettiva, dei cittadini.
ART. 3 - Contenuti ed elaborati costitutivi
1. Il PPCS include ed approfondisce i seguenti contenuti [Artt. 52, 53 64 65 107 Norme tecniche di attuazione PPR] :
a) analisi delle caratteristiche ambientali, geografiche, storico-culturali ed insediative del centro storico nelle loro reciproche interrelazioni;
b) analisi delle dinamiche di evoluzione e trasformazione del centro storico dal punto di vista urbanistico, architettonico, demografico, sociale ed economico;
c) individuazione degli immobili e delle aree vincolati [DLgs 42/2004];
d) individuazione degli immobili e delle aree ritenuti di particolare pregio in quanto costitutivi e connotativi dell’identità locale;
e) individuazione delle criticità in atto, delle problematiche di recupero e riuso emergenti, dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del centro storico;
f) individuazione degli immobili e delle aree incongrui e di quelli significativamente compromessi o degradati;
g) determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri connotativi dell’identità del centro storico;
h) determinazione dei criteri finalizzati a garantire il corretto inserimento degli interventi trasformazione del centro storico laddove ammissibili.
2. I contenuti di cui al comma 1 conferiscono valenza paesaggistica alla pianificazione urbanistica di
livello comunale ed il PPCS costituisce compiuto adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale vigente
in quanto elaborato conformemente alle disposizioni ed alle previsioni riguardanti gli insediamenti storici
in esso contenute [Artt. 52, 53 64 65 107 Norme tecniche di attuazione PPR].
3. Gli elaborati costituivi del PPCS sono quelli di seguito elencati:
LINK PER IL DOWNLOAD DEI DOCUMENTI (P7M E PDF)
Et 001 – Relazione illustrativa
Et 002 – Norme Tecniche di Attuazione
Elaborati testuali e grafici:
L’analisi del contesto territoriale
Etg 000 – I margini della città storica
Gli Atlanti della conoscenza
Etg 001 - Atlante della conoscenza (schede di analisi) - Castello
Etg 002 - Atlante della conoscenza (schede di analisi) - Marina
Etg 003 - Atlante della conoscenza (schede di analisi) - Stampace
Etg 004 - Atlante della conoscenza (schede di analisi) - Villanova
Etg 005 - Atlante della conoscenza (schede di analisi) - Pirri
Le "Classi di valore"
Etg 006 - Le "Classi di valore" - Castello
Etg 007 - Le "Classi di valore" - Marina
Etg 008 - Le "Classi di valore" - Stampace
Etg 009 - Le "Classi di valore" - Villanova
Etg 010 - Le "Classi di valore" - Pirri
Gli Atlanti delle trasformazioni
Etg 011 - Atlante delle trasformazioni (schede di progetto) - Edifici incongrui, vuoti e ruderi a Cagliari
Etg 012 - Atlante delle trasformazioni (schede di progetto) - Vuoti e ruderi a Pirri
Etg 013 - Ambiti di ricomposizione e riordino (schede di progetto)
I progetti strategici dello spazio pubblico
Etg 014.A - Il Parco urbano storico - Progetto strategico per il verde storico
Etg 014.B – Il sistema della città murata – Materia, valori, strategie
Etg 015 - Cagliari città della cultura - Progetto strategico Il Museo città
Etg 016 - Riqualificazione urbana sostenibile - Progetto strategico per il centro storico di Pirri
Etg 017.A - I "Progetti Guida" - Santa Chiara
Etg 017.B - I "Progetti Guida" - Via Ospedale - via San Giorgio - Fossa di San Guglielmo
Etg 017.C - I "Progetti Guida" - Santa Eulalia
Etg 017.D - I "Progetti Guida" - Piazza Palazzo - Piazza Mercede Mundula
Etg 017.E - I "Progetti Guida" - Itinerario San Domenico
Etg 017.F - I "Progetti Guida - Itinerario Palazzo Aymerich - Palazzo Atzeri-Vacca"
Etg 017.G - I "Progetti Guida" - Itinerario Asse Balice - Porta dei Leoni
Etg 017.H - I "Progetti Guida" - Buoncammino
Etg 017.I - I "Progetti Guida" - Il palazzo delle scienze
Etg 017.L - I "Progetti Guida" - Il sistema della valle di Palabanda
I programmi tematici di riqualificazione e valorizzazione
Etg 018 - Il sistema delle Grandi Fabbriche e il campus urbano storico
Abachi ed elenchi
Etg 019 - I beni paesaggistici del PPR
Etg020.A - Abaco delle Tipologie Edilizie e dei Caratteri Costruttivi
Etg 020.B - Linee guida per l’organizzazione dello spazio pubblico storico. Abaco dei caratteri morfologici e dei materiali
Etg 021 - Elenco dei beni vincolati
Etg 022 - Elenco delle cavità sotterranee
Elaborati grafici
I centri storici di Cagliari e di Pirri nell'Area Vasta
Eg 001 - I centri storici di Cagliari e di Pirri nell’Area Vasta – Il rapporto tra storia e geografia: i sistemi delle acque, dei rilievi e dell’insediamento
Eg 002 - I centri storici di Cagliari e di Pirri nell’Area Vasta – Il Parco Urbano storico nella rete ecologica dei centri urbani
Tavole di analisi
Eg 003 - Stralcio Piano Paesaggistico Regionale
Eg 004 - Piano di Assetto Idrogeologico Regione Sardegna
Eg 005 - Stralcio P.U.C. vigente
Eg 006 - Sezioni censuarie 2011
Eg 007 - Beni vincolati
Eg 008 - Proprietà pubbliche
Eg 009 - Usi non residenziali
Eg 010 - Servizi educativi
Eg 011 - Analisi morfologico-strutturale
Eg 012 - Usi storici documentati
Eg 013 - Permanenze del tessuto storico
Eg 014.1 - Catasto storico 1900 - 1930
Eg 014.2 - Catasto recente
Eg 015 - Censimento dei danni bellici
Eg 016 - Analisi tipo-morfologica
Eg 017 - Carta delle cavità sotterranee
Eg 018 - Sistema culturale e dei servizi
Eg 019 - Unità storico-ambientali
Tavole di progetto
Eg 020 - Classificazione urbanistica
Eg 021 - Dotazioni spazi pubblici (standard)
Eg 022 - Classi di valore degli Organismi edilizi
Eg 023 - Unità Minime d’Intervento, complessi edilizi ed ambiti di ricomposizione e riordino
Eg 024 - Il Parco urbano storico – Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
Eg 025 - Il Museo città - Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
Eg 026 - Gli itinerari longitudinali e trasversali
Eg 027 - L’accessibilità e la mobilità sostenibile - Scenari
I sottoservizi
Eg 028 - Individuazione planimetrica sottoservizi – acque meteoriche
Eg 029 - Individuazione planimetrica sottoservizi – acque nere
Eg 030 - Individuazione planimetrica sottoservizi – rete gas
Eg 031 - Individuazione planimetrica sottoservizi – rete idrica
Eg 032 - Individuazione planimetrica sottoservizi – rete illuminazione pubblica
Eg 033 - Individuazione planimetrica sottoservizi – rete telematica
Mappe catastali ed espropriazioni
Eg 034 - Planimetria catastale degli espropri
Eg 035 - Piano particellare d’esproprio
4. Gli elaborati degli studi di compatibilità geologica e geotecnica e di compatibilità idraulica, redatti ai
sensi dell’art. 8 comma 2 delle NdA del PAI vigente, sono quelli di seguito elencati:
Studio di compatibilità geologica e geotecnica
Et/cg 001 - Relazione di compatibilità geologica e geotecnica
Eg/cg 001 - Carta geolitologica – Centro storico Cagliari
Eg/cg 002 - Carta geolitologica – Centro storico Pirri
Eg/cg 003 - Carta dell’uso del suolo – Centro storico Cagliari
Eg/cg 004 - Carta dell’uso del suolo – Centro storico Pirri
Eg/cg 005 - Carta delle pendenze – Centro storico Cagliari
Eg/cg 006 - Carta delle pendenze – Centro storico Pirri
Eg/cg 007 - Carta dell’instabilità potenziale – Centro storico Cagliari
Eg/cg 008 - Carta dell’instabilità potenziale – Centro storico Pirri
Eg/cg 009 - Carta geomorfologica – Centro storico Cagliari
Eg/cg 010 - Carta geomorfologica – Centro storico Pirri
Eg/cg 011 - Carta della pericolosità per frana – Centro storico Cagliari
Eg/cg 012 - Carta della pericolosità per frana – Centro storico Pirri
Studio di compatibilità idraulica
Et/ci 001 - Relazione di compatibilità idraulica – Centro storico Cagliari
Et/ci 002 - Relazione di compatibilità idraulica – Centro storico Pirri
Eg/ci 001 - Carta delle aree di pericolosità idraulica – Centro storico Cagliari
Eg/ci 002 - Carta delle aree di pericolosità idraulica – Centro storico Pirri
Eg/ci 003 - Carta dei bacini idrografici – Centro storico Cagliari
Eg/ci 004 - Carta dei bacini idrografici – Centro storico Pirri
La suddetta documentazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, può essere
aggiornata e/o integrata, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, senza che la stessa
costituisca variante al PPCS.
ART. 4 - Formato del piano e modalità di acquisizione delle norme degli elaborati
1. Il PPCS è un documento informatico realizzato mediante un insieme organizzato di dati georiferiti e
messi in relazione tra loro all’interno di un Sistema Infomativo Territoriale (di seguito SIT) al fine di definire e rappresentare i contenuti, le previsioni e la disciplina dello strumento urbanistico attuativo e di rappresentarne i contenuti. Il suddetto documento informatico è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) coerenza col data base multiprecisione (DBMP) predisposto e reso disponibile dalla Regione per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Paesaggistico Regionale;
b) carattere dinamico riferito all’implementabilità della struttura ed alla aggiornabilità dei contenuti.
2. Gli elaborati del PPCS vengono pubblicati sul sito internet del Comune in una apposita sezione ove
sono consultabili con le seguenti modalità:
a) semplice visualizzazione a video;
b) acquisizione dell’elaborato mediante scaricamento (file in formato pdf riportante la data di emissione).
3. Le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale del documento informatico di cui al comma 1 sono stabilite dalla normativa statale e regionale vigente in materia [DPR 445/2000, DLgs 82/2005, DPCM 13.11.2014].
ART. 5 - Aggiornamenti e varianti
1. L’attuazione del PPCS deve essere monitorata anche al fine di individuare eventuali misure correttive da apportare allo stesso. I dati inseriti nel documento informatico di cui al comma 1 dell’articolo 4 sono oggetto di periodico aggiornamento al fine di avere un costante controllo delle dinamiche di evoluzione e trasformazione del centro storico dal punto di vista urbanistico ed architettonico.
2. Eventuali modifiche al PPCS costituiscono variante e seguono l’iter di approvazione previsto dalla
normativa regionale per gli strumenti urbanistici attuativi [Art. 21 LR 45/1989]
[1]
.
3. In considerazione della loro natura e rilevanza, le fattispecie di seguito elencate non costituiscono
variante al PPCS:
a) correzione di errori materiali;
b) correzioni riguardanti l’effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi derivanti da rilevazioni cartografiche o catastali aggiornate, da rilievi fotografici e strumentali;
c) correzione di contrasti fra norme scritte e cartografia per i quali sia evidente ed univoca la rettifica;
d) modifiche ed integrazioni riguardanti le presenti NTA necessarie per adeguamenti a disposizioni normative sovraordinate sopravvenute;
e) modifiche ed integrazioni riguardanti l'elaborato Etg 020.A "Abaco delle tipologie e dei caratteri costruttivi" per una migliore definizione dei caratteri dell'edilizia storica e per l'implementazione delle schede di intervento e degli esempi di cattive pratiche;
e) f) aggiornamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma sono approvate mediante semplice deliberazione del Consiglio comunale mentre gli aggiornamenti di cui alla alle lettera lettere e) ed f) sono approvate mediante determinazione del Dirigente del Servizio competente in Pianificazione Territoriale.
4. Tutte le modificazioni apportate al PPCS (aggiornamenti, varianti, correzioni, modifiche e integrazioni)
devono essere registrate nel documento informatico di cui all’articolo 4, comma 1 al fine di consentire laloro completa tracciabilità.
5. Nelle attività di monitoraggio di cui al comma 1, qualora dovesse emergere la necessità di disporre di
ulteriori elaborazioni tematiche utili ad una più efficace attuazione del PPCS, ricavabili dal documento
informatico su base GIS, è possibile integrare gli elaborati costitutivi di cui all’art. 3, mediante deliberazione di Consiglio Comunale senza che costituisca variante al Piano Particolareggiato.
Note
- ↑
L'Art. 21 della L.R. 45/1989 è stato modificato dalla Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 come segue:
Art. 21. Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale
1. Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono:
- a) il piano particolareggiato;
- b) il piano di lottizzazione convenzionata;
- c) il piano per gli insediamenti produttivi;
- d) il piano per l’edilizia economica e popolare;
- d bis) piani di utilizzo del litorale;
- e) il permesso di costruire (le concessioni) ed autorizzazioni edilizie.
2 bis. Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 41 quinquies della Legge n. 1150 del 1942, introdotto dall’articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con un’unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, inderogabilmente entro sessanta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali.
2 ter. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.
2 quater. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.
ART. 6 - Modalità attuative
1. Il PPCS si attua per mezzo dei titoli abilitativi previsti dalla legislazione regionale e nazionale vigente.
2. L’attività edilizia connessa alla modificazione fisica e funzionale del patrimonio immobiliare esistente è
distinta in:
a) attività edilizia pubblica;
b) attività edilizia privata.
Al fine di finanziare, costruire e gestire infrastrutture, fornire servizi di interesse pubblico, realizzare progetti complessi o innovativi l’attività di cui al presente comma può prevedere forme di cooperazione tra l’Amministrazione ed i privati (partenariato pubblico privato) mediante la stipula di una apposita convenzione ovvero la costituzione di una apposita società di capitali a partecipazione mista nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione statale e regionale vigente.
3. L’attività di cui alla lettera a) del comma 2 è connessa alla realizzazione di opere pubbliche ed è
disciplinata dalla normativa di settore vigente [Art. 7 DPR 380/2001, Art. 34 DLgs 267/2000, Art. 19 DPR 327/2001, Artt. 2 e 3 DPR 383/1994] e dalle seguenti disposizioni:
a) il progetto elaborato deve essere coerente con i principi e le finalità di cui all’articolo2 e, nel caso di interventi su edifici e relative aree di pertinenza, con gli obbiettivi della Classe di valore attribuita dal PPCS;
b) l'approvazione del progetto preliminare ovvero, nei casi particolare complessità, dello studio di fattibilità deve essere oggetto di apposita Conferenza di servizi preliminare convocata dall’Amministrazione interessata alla realizzazione dell'opera al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente [Art. 14-bis L 241/1990];
c) il progetto preliminare e definitivo è soggetto al parere consultivo della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio [Artt. 17, 18, 19 e 20 Regolamento edilizio];
d) l'approvazione del progetto esecutivo, sul quale è stata espressa la validazione tecnica sottoscritta dal Responsabile del procedimento [Art. 55 DPR 207/2010] e per il quale sono stati preventivamente acquisiti, mediante apposita conferenza di servizi, tutti gli atti di assenso necessari, comunque denominati, ha gli effetti di titolo abilitativo all’esecuzione delle opere;
e) l’atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione ha gli effetti del certificato di agibilità. In caso di opere pubbliche comunali, l’accertamento della conformità del progetto alle prescrizioni contenute nel PPCS è effettuato dal responsabile del procedimento nella fase di validazione del progetto previa acquisizione dei pareri dei Servizi "Edilizia Privata" e "Pianificazione strategica e territoriale, Politiche Comunitarie" in relazione alla tipologia di opere da realizzare.
4. L’attività di cui alla lettera b) del comma 2 è connessa alla realizzazione di opere private e si attua nel
rispetto della legislazione regionale e nazionale vigente con modalità diretta , nonché nel rispetto della disciplina specifica eventualmente prevista per l'immobile dal PPCS, mediante le seguenti
fattispecie:
a) attività edilizia libera [art.6 DPR 380/2001 e Art. 15 LR 23/1985 [1]];
b) attività edilizia subordinata al conseguimento di apposito titolo abilitativo edilizio costituito da “segnalazione certificata di inizio attività” ovvero “permesso di costruire” [Artt. 10 e 22 DPR 380/2001, Art. 10-bis LR 23/1985 [2] e Art. 2 LR 8/2015].
5. I piani attuativi di iniziativa pubblica e privata vigenti alla data di adozione del PPCS e per i quali è
stata verificata la conformità alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale continuano a trovare
applicazione fino alla data di scadenza della loro efficacia, fatte salve le specifiche disposizioni
indicate all’art. 21 delle presenti norme. Trascorso tale termine, le previsioni non attuate in essi contenute
devono essere oggetto di nuova approvazione da parte del Consiglio Comunale previe specifiche
valutazioni in ordine alla loro attualità e conformità al PPCS con particolare riferimento ai principi ed alle
finalità di cui all’articolo 2. Ove tali previsioni risultassero superate, incoerenti o in contrasto col PPCS,
l’Amministrazione comunale provvede all’adeguamento delle stesse mediante la redazione di una
apposita variante.
Note
- ↑ L'Art. 15 della L.R. 23/1985 è stato modificato dalla Legge regionale 23 aprile 2015 come segue:
Art. 15 - Interventi di edilizia libera
1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- a. interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
- b. interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
- c. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d. movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e. serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- f. interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
- g. interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.
- a. opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;
- b. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- c. elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
- d. manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
- e. vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
- f. interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
- g. muri di cinta e cancellate.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.
5. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
6. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.
- ↑ Articolo inserito nella L.R. 23/1985 dalla Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8:
Art. 10 bis - Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:
- a. opere di manutenzione straordinaria;
- b. opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;
- c. opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- d. aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
- e. opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
- f. revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
- g. varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- h. opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
- i. serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- l. tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.
3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia, ove costituito.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fi ne lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA è presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire.
Capo II – Norme generali
ART. 7 - Definizioni
1. Ai fini del PPCS i termini maggiormente significativi per l’analisi, la classificazione e la disciplina del
patrimonio di cui all’articolo 1 sono quelli elencati di seguito:
a) ALTERAZIONI REVERSIBILI: modificazioni, generalmente puntuali o diffuse, riferibili alle porzioni di involucro esterno, di entità limitata, tali da non determinare la compromissione del valore artistico, tipologico o testimoniale.
b) ALTERAZIONI IRREVERSIBILI: modificazioni, puntuali o estese (almeno al 50% della superficie), riferibili all'involucro esterno, di entità rilevante e tali da determinare la compromissione irreversibile del valore artistico, tipologico o testimoniale.
c) BASAMENTO: porzione di involucro esterno verticale di un Organismo Edilizio che ricomprende il piano terra ed eventualmente il piano ammezzato.
d) CARATTERI FORMALI DELL'EDIFICIO: caratteri architettonici che determinano l’immagine esterna dell’edificio con riferimento al rapporto tra pieni e vuoti, alla proporzione tra le diverse parti, agli elementi decorativi, alla partitura delle aperture, ai materiali ed alle finiture.
e) CARATTERI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO: caratteri che definiscono la struttura portante, orizzontale e verticale, dell’organismo edilizio.
f) CARATTERI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO: caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie del Centro Storico indicate nelle presenti norme.
g) CLASSE DI VALORE: qualificazione che viene attribuita a ciascun Organismo Edilizio sulla base del valore testimoniale, storico culturale ed architettonico, del grado di compatibilità dimensionale e morfologica secondo la metodologia descritta nel successivo Capo III del Titolo II.
h) CODICE ECOGRAFICO: consente di identificare univocamente ogni Organismo Edilizio per le finalità di cui al presente strumento di pianificazione e la successiva realizzazione della Banca Dati Territoriale. Il Codice Ecografico è formato da 8 cifre, la prima cifra corrisponde al quartiere storico (1=Castello, 2=Marina, 3=Stampace, 4=Villanova, 5=Pirri e altre), le successive 4 cifre identificano la Sezione Censuaria, alle quali segue l'identificativo della scomposizione della Sezione Censuaria (0=nessuna scomposizione), mentre le ultime 2 individuano l'Organismo Edilizio. Le diverse parti del Codice Ecografico si presentano senza soluzione di continuità e non prevedono né spazi né altri segni di interpunzione, in quanto è trattato come numero intero (es. 20106011).
i) COMPATIBILITÀ MORFOLOGICA: valutazione qualitativa degli effetti delle alterazioni sull'involucro sotto il profilo morfologico. La compatibilità presuppone una corrispondenza ai canoni delle forme in uso nel Centro Storico.
j) COMPATIBILITÀ TIPOLOGICA: valutazione qualitativa degli effetti delle alterazioni sull'Organismo Edilizio rispetto alla “tipologia edilizia” di riferimento. La compatibilità presuppone una corrispondenza ai canoni delle tipologie edilizie in uso nel Centro Storico.
k) COMPATIBILITÀ DIMENSIONALE: riferibile all'Organismo Edilizio nel suo complesso rispetto al contesto circostante considerando le dimensioni altimetriche e planimetriche degli edifici.
l) EDIFICIO INCONGRUO: costruzioni che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali sono in disarmonia con il contesto ovvero sono in contrasto con le previsioni del PPCS.
m) ELEMENTI ACCESSORI: manufatti quali: impianti tecnologici e relativi annessi, serbatoi, antenne, pergole e strutture leggere, tende da sole esterne, insegne, etc.
n) ELEMENTI COSTITUTIVI: componenti dell'Organismo Edilizio individuabili distintamente sotto l'aspetto funzionale e morfologico. Gli elementi costitutivi sono quelli elencati nell'art. 15 delle presenti norme.
o) ENV – ENTITÀ NON VOLUMETRICHE: entità geometriche elementari non rinvenibili nel database multiprecisione fornito dalla R.A.S. per l'elaborazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati. Individuano le parti di un immobile prive di volume (cortili, giardini, pertinenze, aree di sosta, aree di qualsiasi genere, ecc.). Nel Sistema Informativo Territoriale sono individuati da poligoni chiusi dotati di identificativo numerico.
p) EVB – ELEMENTI VOLUMETRICI DI BASE: entità geometriche elementari rinvenibili nel database multiprecisione fornito dalla R.A.S. per l'elaborazione degli strumenti urbanisti generali e particolareggiati. Individuano i volumi dotati di altezza e tipologia omogenea e assieme alle ENV definiscono gli Organismi Edilizi. Nel Sistema Informativo Territoriale sono individuati da poligoni chiusi dotati di identificativo numerico.
q) INTERVENTI DI CONSERVAZIONE: sono volti a mantenere inalterati gli elementi costituenti l'Organismo Edilizio: l’involucro esterno, il sistema interno, gli spazi esterni etc.
r) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE: sono volti a riqualificare gli organismi edilizi consentendo limitate modifiche degli elementi costituenti l'Organismo Edilizio, mutandone anche dimensione e forma.
s) INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE: consentono di conferire un nuovo aspetto all'Organismo Edilizio, anche sostituendo i singoli elementi. L’intervento può comportare, anche, l’integrale sostituzione dell’Organismo Edilizio esistente con uno totalmente nuovo. Sono compresi anche gli interventi di demolizione integrale dei manufatti per trasformare lo spazio urbano in area attrezzata.
t) INVOLUCRO ESTERNO: ricomprende la facciata principale prospettante sullo spazio pubblico, la copertura dell’edificio e la facciata prospettante sulla corte interna.
u) ISOLATO: la superficie delimitata interamente da strade, piazze e/o spazi pubblici come individuati nella cartografia di Piano.
v) ORGANISMI EDILIZI: sono costituiti da un aggregato di EVB e ENV sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive, che consentono di individuare in ogni Organismo Edilizio un immobile dotato di autonomia funzionale e strutturale rispetto agli altri immobili circostanti. Ogni Organismo Edilizio è dotato da un identificativo numerico progressivo unico per ogni Sezione Censuaria che in combinazione con l'identificativo numerico di quest'ultima ne definisce il Codice Ecografico.
w) POSTBELLICO o datazione storica postbellica: periodo temporale compreso tra i bombardamenti del 1943 e la data odierna.
x) PREBELLICO o datazione storica prebellica: periodo temporale compreso tra le epoche remote non databili ed i bombardamenti del 1943.
y) SCHEDA PROGETTO: Scheda riferita ad uno o più Organismi Edilizi di particolare importanza o interesse, ad un'area libera o non più edificata, ovvero ad un'area con presenza di ruderi destinata alla ricostituzione del tessuto urbano storico. Contiene le linee guida per la progettazione degli interventi di trasformazione.
z) SEZIONE CENSUARIA: ambiti cittadini dotati di identificativo numerico e destinati agli scopi propri dell'attività di censimento svolta dagli uffici comunali. Sono, di norma, individuabili nei singoli isolati e per le finalità della presente pianificazione sono costituiti dall'aggregato degli Organismi Edilizi.
aa) SISTEMA INTERNO: Elemento costitutivo dell'edificio formato dalle parti elementari che consentono la comunicazione orizzontale e verticale all'interno dell'Organismo Edilizio.
bb) SPAZI ESTERNI: sono gli spazi pertinenziali interni degli Organismi Edilizi quali cortili e giardini.
cc) UNITÀ MINIMA D'INTERVENTO: corrisponde con l'Organismo Edilizio e la sua area pertinenziale salvo diversa indicazione specifica.
dd) USA – UNITÀ STORICO-AMBIENTALI: entità fisico-spaziale, rappresentativa della storia e della cultura, dotata di caratteri ricorrenti di omogeneità del tessuto insediativo e/o dei caratteri tipo-morfologici ricorrenti degli organismi edilizi Vengono utilizzate esclusivamente per finalità analitiche in sede di redazione del presente strumento di pianificazione.
2. Per le definizioni non contemplate nel comma precedente si rinvia alle definizioni contenute negli atti
normativi generali e legislativi.
ART. 8 - Classificazione urbanistica
1. Ai sensi dell’art.15 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale che classifica la zona A, il PPCS regolamenta il centro storico della città di Cagliari e quello della municipalità di Pirri,
suddividendo le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio
ambientale e tradizionale, nelle distinte articolazioni urbanistiche della zona A, come di seguito
indicato:
a) AA: parti del territorio con prevalente destinazione residenziale;
b) AG: parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale;
c) AP parti del territorio normate da piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata in corso di attuazione;
d) AP* parti del territorio normate da piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata non ancora attuati, per le quali il PPCS prevede disposizioni integrative e/o sostitutive;
e) As1: parti del territorio riservate alle attrezzature per l’istruzione;
f) As2: parti del territorio riservate alle attrezzature di interesse comune;
g) As3: parti del territorio riservate al verde pubblico attrezzato;
h) As4: parti del territorio riservate ai parcheggi;
2. Le parti del territorio di cui alle lettere c) e d) sono oggetto di specifiche disposizioni all’art. 21.
3. In alcuni casi il Piano prevede la compresenza di aree As di diverso tipo articolate su più livelli come
evidenziato in cartografia.
4. Nelle aree As3, le sistemazioni a verde con la realizzazione di impianti pubblici di carattere sportivo,
ricreativo, culturale, turistico, è consentita, nel rispetto delle disposizioni di cui alle presenti norme e dei progetti strategici dello spazio pubblico, in base a progetti preliminari approvati dal Consiglio
Comunale. Gli edifici relativi a detti impianti dovranno essere quelli strettamente funzionali alla fruizione del verde, non dovranno alterare in alcun modo i caratteri ambientali del sito e non ledere i relativi valori paesaggistici. non dovranno occupare più di 1/10 della superficie del lotto.
5. Nelle aree classificate As1 o As2, nei casi in cui la specifica destinazione d’uso (asili nido, scuole
materne, scuole dell’obbligo – attrezzature di interesse comune religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, etc..) non sia più in atto o non sia stata mai esercitata e
che non risultino ancora acquisite al patrimonio comunale, in alternativa alle prescrizioni dei precedenti
commi, le ditte proprietarie possono presentare Programmi Integrati che propongano soluzioni alternative
anche con la previsione dell’eliminazione in tutto od in parte dello standard. Tali proposte, da valutarsi
ai sensi della L.R. 16/94, previa verifica delle convenienze pubbliche e private, dovranno contemperare l’esigenza pubblica di conservazione del bene e della riqualificazione dell’ambiente urbano con l’opportunità per i proprietari di una maggiore fruibilità del bene medesimo preservandone l’architettura ed i caratteri originari.
6. In ogni caso, per quanto concerne le aree e le strutture private non acquisite al patrimonio comunale ma destinate ad attrezzature scolastiche o di interesse comune, ferma restando la classificazione individuata dal presente Piano Particolareggiato, qualora risultino soddisfatti gli standard previsti per le zone As1 ed As2 nella contabilità urbanistica complessiva, l'Amministrazione attraverso deliberazione di C.C. potrà autorizzare eventuali altre destinazioni d’uso ricomprese tra quelle dei servizi generali, della ricettività e del direzionale, previa verifica delle convenienze pubbliche e private da effettuarsi con le stesse modalità di cui alla L.R. 16/94.
ART. 9 - Qualificazione degli interventi
1. Gli interventi ammessi in centro storico sono qualificati come segue:
a) interventi di natura conservativa, aventi sola rilevanza edilizia ed eventuale incidenza paesaggistica appartenenti alle seguenti categorie:
- i. manutenzione ordinaria;
- ii. manutenzione straordinaria;
- iii. restauro e risanamento conservativo;
- iv. mutamento della destinazione d’uso non rientrante nei casi di cui al punto v. della lettera b) del presente comma.
- i. ristrutturazione edilizia;
- ii. nuova costruzione;
- iii. demolizione;
- iv. ristrutturazione urbanistica;
- v. mutamento della destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici ovvero con opere esterne [Art.11 LR 23/1985[1]].
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, finalizzati a preservare il patrimonio urbano esistente,
sono eseguiti senza titolo abilitativo edilizio ovvero mediante conseguimento dello stesso attraverso
segnalazione certificata di inizio attività , ma devono essere conformi alla disciplina specifica di tutela integrale o condizionata eventualmente dettata per l'immobile, e devono in ogni caso:
a) non introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici espressi dal centro storico [Art. 146 DLgs 42/2004];
b) essere compatibili con la costituzione intrinseca del bene interessato;
c) essere coerenti con gli obiettivi della Classe di valore attribuita dal PPCS al bene oggetto di intervento.
3. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, finalizzati a riqualificare ed incrementare il patrimonio
urbano esistente, sono eseguiti previo conseguimento del titolo abilitativo mediante permesso di costruire
e devono in ogni caso:
a) non introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici espressi dal centro storico [Art. 146 DLgs 42/2004] a)[2] ovvero introdurre delle trasformazioni migliorative del contesto anche mediante la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli espressi dal centro storico [Art. 6 DLgs 42/2004];
b) essere compatibili con la costituzione intrinseca del bene interessato;
c) essere coerenti con gli obiettivi della Classe di valore attribuita dal PPCS al bene oggetto di intervento.
4. In caso di alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici e delle loro pertinenze, gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica [Art. 146 DLgs 42/2004].
5. La categoria di appartenenza di un intervento deve essere correttamente individuata valutando i seguenti
aspetti:
a) possibile integrazione e correlazione all'interno dello stesso di lavori appartenenti a categorie diverse;
b) carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore";
c) modalità di esecuzione dell’intervento stesso distinguendo tra opere e insieme sistematico di opere.
6. Ove l’intervento da realizzare consista in una pluralità di opere, la valutazione di cui al comma 4 deve
essere svolta senza effettuare artificiosi frazionamenti dello stesso, ottenuti scindendo e considerando
separatamente le singole opere che lo compongono, al fine di non eludere il regime dei titoli abilitativi
edilizi. Per i soli interventi caratterizzati sull'involucro esterno dalla realizzazione di opere di cui alle
lettere a), b), c) di cui al punto 2 e sul sistema interno da opere di ristrutturazione edilizia interna é
consentita la verifica di conformità degli interventi alla normativa vigente considerando separatamente le
due parti costitutive dell'organismo edilizio.
Note
- ↑
Art. 11 - Mutamenti della destinazione d’uso
1. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:
- a. residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
- b. turistico-ricettiva;
- c. artigianale e industriale;
- d. direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
- e. agricolo-zootecnica.
3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
4. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
5. Il mutamento della destinazione d'uso da una categoria funzionale all'altra è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.
6. Il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo ove l'interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.
7. Il mutamento della destinazione d'uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, è soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione d'uso è soggetto a SCIA.
8. È consentito il mutamento della destinazione d'uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l'edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d'uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura tripla.
9. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino l'esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.
10. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6.
11. Nei restanti casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d'uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente ne dispone l'esecuzione d'ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'incremento del valore dell'immobile conseguente al mutamento della destinazione d'uso, calcolato secondo i valori correnti dell'Agenzia del territorio.
12. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste all'articolo 14.
- ↑ errore materiale da eliminare "a)" ripetuta erroneamente
ART. 10 - Categorie d’intervento
1. MANUTENZIONE ORDINARIA:
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che “riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” [Art. 3, comma 1, lettera a) DPR 380/2001].
Ai fini del PPCS, a titolo esemplificativo gli interventi di seguito elencati sono considerati di manutenzione
ordinaria:
a) opere interne:
- i. tinteggiatura, pittura ed altri trattamenti superficiali di pareti, infissi e pavimentazioni;
- ii. ripresa e rifacimento di intonaci;
- iii. riparazione, sostituzione o realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti delle pareti;
- iv. riparazione e sostituzione di infissi interni;
- v. allargamento, chiusura e realizzazione di aperture per inserimento infissi in tramezzi;
- vi. riparazione e sostituzione di soglie e gradini interni;
- vii. riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienici senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione dell’edificio o delle singole unità immobiliari;
- i. pulitura e tinteggiatura delle facciate;
- ii. ripresa parziale di intonaci o paramenti esterni deteriorati per una superficie complessiva inferiore al 33% di quella totale;
- iii. riparazione e rifacimento parziale di decorazioni ed altre finiture esterne (lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine e simili);
- iv. riparazione e sostituzione parziale di pavimentazioni;
- v. riparazione e sostituzione di singoli elementi della piccola orditura del tetto esistente;
- vi. riparazione e sostituzione parziale di manti di copertura per una superficie complessiva inferiore al 33% di quella totale;
- vii. riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali;
- viii. riparazione e rinnovo di impermeabilizzazione di coperture piane e cornicioni;
- ix. riparazione e rifacimento di canne fumarie;
- x. riparazione e rifacimento parziale di balconi e terrazze;
- xi. pittura di infissi esterni ed elementi metallici (ringhiere, parapetti, griglie, inferriate, cancelli e simili);
- xii. riparazione, rinnovamento e sostituzione di infissi esterni (finestre e portefinestre), serramenti (portoni, cancelli e porte d’ingresso) e persiane senza alterazione delle aperture e modifiche della tipologia di serramento;
- xiii. riparazione e sostituzione di soglie, davanzali e gradini esterni;
- i. riparazione e sostituzione di alcuni elementi o componenti relativi agli impianti esistenti (idrico sanitario, riscaldamento, climatizzazione, distribuzione del gas, elettrico, telefonico, di sollevamento verticale), incluse le opere edilizie eventualmente necessarie, purché relative a singole unità immobiliari o alle sole parti comuni dell'edificio ed a condizione che gli interventi non modifichino la struttura dell'impianto o la sua destinazione d'uso [Art. 2 DM 37/2008];
- ii. riparazione, sostituzione e installazione di impianti antenne televisive centralizzate o singole;
In riferimento alla opere interne ed esterne gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti in
rifacimenti o sostituzioni devono privilegiare il mantenimento dei caratteri originari delle finiture con
particolare riferimento a materiali, forme e dimensioni.
In riferimento alle opere relative ad impianti tecnologici, gli interventi di manutenzione ordinaria
comportanti l’installazione di apparecchiature e macchinari all’esterno degli edifici devono essere
realizzati in maniera che gli stessi non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici (facciate tergali,
cavedi, cortili interni ed altre parti convenientemente defilate) adottando di norma soluzioni tecniche di
tipo centralizzato ovvero unificato per ciascun edificio.
In riferimento alle opere relative a infrastrutture viarie e servizi di rete, gli interventi di manutenzione
ordinaria comportanti l’installazione di apparecchiature e attrezzature in prossimità o sulle facciate degli
edifici devono essere realizzati nel rispetto degli elementi architettonici presenti (forometria, modanature
e decorazioni ) e dell'ambiente urbano circostante.
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli necessari
“per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” [Art. 3, comma 1, lettera b) DPR 380/2001].
Nell'ambito dei suddetti interventi sono ricompresi anche “quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso” [Art. 3, comma 1, lettera b) DPR 380/2001] a condizione che:
- la tipologia, i caratteri strutturali, l’impianto distributivo dell’edificio e le parti comuni non siano oggetto di alterazioni;
- gli eventuali elementi di divisione (tramezzi, solai) di nuova realizzazione non interferiscano con le aperture in facciata e con gli elementi architettonici e decorativi di pregio esistenti;
- in caso di frazionamento, le modifiche apportate allo schema distributivo originario abbiano carattere di reversibilità in relazione ai materiali ed alle tecniche utilizzate.
Ai fini del PPCS, gli interventi di seguito elencati sono considerati manutenzione straordinaria:
a) opere interne:
- i. rinnovamento e sostituzione di tramezzi anche modificando lo schema distributivo originario;
- ii. realizzazione di vespaio;
- iii. allargamento, chiusura e realizzazione di aperture per inserimento infissi;
- iv. rifacimento e ampliamento di servizi igienico-sanitari anche con modifiche delle caratteristiche distributive dell’unità immobiliare;
- i. ripresa parziale per una superficie complessiva superiore al 33% di quella totale e rifacimento totale di intonaci o paramenti esterni deteriorati;
- ii. rifacimento di decorazioni ed altre finiture esterne (lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine e simili);
- iii. rifacimento totale di pavimentazioni;
- iv. rifacimento totale del manto di copertura dei tetti compresa la piccola orditura, il tavolato ed ogni opera di coibentazione ed impermeabilizzazione;
- v. rifacimento totale dei rivestimenti delle superfici piane di copertura compresi i massetti di pendenza per il deflusso delle acque piovane ed ogni opera di coibentazione ed impermeabilizzazione;
- vi. rifacimento totale dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
- vii. realizzazione di canna fumaria;
- viii. rifacimento totale di balconi e terrazze;
- ix. rifacimento totale di ringhiere, parapetti, griglie, inferriate, cancelli, recinzioni e simili;
- x. sostituzione di infissi esterni (finestre e portefinestre), serramenti (portoni, cancelli e porte d’ingresso) e persiane senza alterazione delle aperture;
- xi. inserimento di lucernari;
- xii. interventi di superamento di barriere architettoniche;
- xiii. collocazione all'interno di giardini e terrazzi di elementi di arredo (gazebi e pergolati);
- xiv. collocazione di tende da sole per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
- i. consolidamento locale e rifacimento parziale di muri portanti e fondazioni;
- ii. consolidamento locale e sostituzione di singoli elementi relativi a solai, scale e coperture senza alterazione delle quote e della posizione;
- iii. consolidamento locale di strutture voltate ed archi senza alterazione delle quote, della posizione e della forma;
- iv. rafforzamento, anche con nuovi elementi di sostegno, graffature e staffe, di singole parti strutturali;
- v. ogni opera provvisionale di sostegno, ripartizione dei carichi e protezione;
- i. installazione, trasformazione e ampliamento di impianti (idrico sanitario, riscaldamento, climatizzazione, distribuzione del gas, elettrico, telefonico, di sollevamento verticale), incluse le opere edilizie eventualmente necessarie, purché relativi a singole unità immobiliari o alle sole parti comuni dell'edificio;
- ii. installazione di ascensore, montacarichi e servoscala interni incluse le opere edilizie necessarie;
- iii. installazione di impianti di allarme e di sicurezza attiva;
- iv. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile.
In riferimento alle opere esterne, gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti in rifacimenti o sostituzioni devono garantire il mantenimento dei caratteri originari delle finiture esterne con particolare riferimento a materiali, forme, dimensioni e colori, fermo restando quanto stabilito dalle prescrizioni particolari in relazione a:
- materiali alternativi ammissibili per le finiture esterne;
- lucernari;
- elementi di arredo;
- tende da sole per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi.
In riferimento alle opere tese a restituire l'originaria funzione statica di singoli elementi strutturali, gli
interventi di manutenzione straordinaria comunque finalizzati a conservare e ripristinare la stabilità
dell’edificio devono garantire il mantenimento dei caratteri strutturali originari dell'edificio con particolare
riferimento a materiali e tecniche. Fermo restando quanto stabilito dalle prescrizioni particolari per motivi
di comprovata impossibilità tecnica è ammissibile il ricorso a materiali e tecniche alternativi purché
congruenti dal punto di vista statico e compatibili dal punto di vista chimico, fisico e dimensionale.
3. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO:
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli “rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio” [Art. 3, comma 1, lettera c) DPR 380/2001].
Ai fini del PPCS, gli interventi di seguito elencati sono considerati di restauro e risanamento conservativo:
a) opere di conservazione, integrazione ed adeguamento eccedenti la manutenzione straordinaria riguardanti i seguenti insiemi:
- i. organizzazione morfologica, tipologica e distributiva inclusi gli elementi di collegamento orizzontali e verticali (androni, porticati, ballatoi, scale e simili);
- ii. sistema involucro costituito dai fronti e dalla copertura con particolare riferimento a forometria delle facciate, infissi esterni (finestre e portefinestre), serramenti (portoni, cancelli e porte d’ingresso) e persiane;
- iii. sistema delle finiture e delle decorazioni interne ed esterne;
- i. fondazioni;
- ii. murature, archi e sistemi voltati;
- iii. solai;
- iv. coperture;
- v. scale;
d) opere necessarie alla eliminazione delle aggiunte utilitarie deturpanti, storicamente non significative o false, e delle parti incongrue rispetto all'impianto organico della costruzione ed alla stratificazione storica delle sue trasformazioni.
In riferimento alle opere di cui alla lettera a) del punto in oggetto, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo possono prevedere limitate e circoscritte modifiche all’organizzazione ed all’involucro dell’edificio a condizione che tali modifiche:
- non comportino incrementi di superficie e volume o variazioni della sagoma storicamente esistente ad eccezione di quelle di cui alla lettera c);
- comportino un miglioramento della situazione preesistente e delle condizioni di benessere anche in relazione a mutamenti della destinazione d’uso ammissibili;
- garantiscano il mantenimento dei caratteri originari dell'edificio (ossia quelli propri dell'edificio all'epoca di costruzione o i più significativi tra quelli storicamente consolidati) con particolare riferimento a materiali, tecniche, forme, dimensioni e colori.
Fermo restando quanto stabilito dalle prescrizioni particolari, per motivi di comprovata impossibilità
tecnica è ammissibile il ricorso a materiali e tecniche alternativi purché congruenti dal punto di vista
statico e compatibili dal punto di vista chimico, fisico e dimensionale.
In riferimento alle opere di cui alla lettera b) del punto in oggetto, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo possono prevedere limitate e circoscritte modifiche agli elementi strutturali dell’edificio a condizione che tali modifiche:
- non comportino modificazione della posizione o della quota degli elementi;
- comportino un miglioramento della situazione statica preesistente anche in relazione a mutamenti della destinazione d’uso ammissibili;
- garantiscano il mantenimento dei caratteri originari dell'edificio (ossia quelli propri dell'edificio all'epoca di costruzione o i più significativi tra quelli storicamente consolidati) con particolare riferimento a materiali, tecniche, forme e dimensioni.
Fermo restando quanto stabilito dalle prescrizioni particolari, per motivi di comprovata impossibilità
tecnica è ammissibile il ricorso a materiali e tecniche alternativi purché congruenti dal punto di vista
statico e compatibili dal punto di vista chimico, fisico e dimensionale.
In caso di beni culturali vincolati [Parte II DLgs 42/2004], gli interventi di “restauro conservativo” devono consistere in un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali [Art. 29 DLgs 42/2004. In ogni caso, gli interventi:
- devono essere realizzati sulla base di un progetto munito della apposita autorizzazione rilasciata dal soprintendente competente [Artt. 21 e 22 DLgs 42/2004];
- devono essere eseguiti con l’impiego di materiali e tecniche rispondenti ai principi della scienza e dell’arte del restauro;
- presuppongono la figura di un architetto in possesso di adeguata esperienza in materia di restauro [Art. 52 RD 2537/1925].
Ai fini del PPCS, la ricostruzione di edifici i cui elementi fondamentali (muri perimetrali, solai e coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo è assimilabile alla categoria del restauro [Art. 2 LR 19/2013
[1]] ove siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
- la preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico;
- il materiale di cui alla lettera a) consenta la determinazione accurata della consistenza originaria dell’edificio e l’individuazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso;
- il progetto preveda la fedele ricostruzione del fabbricato e sia munito delle autorizzazione necessarie ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio [Art. 146 DLgs 42/2004].
4. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti” [Art. 3, comma 1, lettera d) DPR 380/2001].
Nell'ambito degli interventi di cui al comma sopraindicato sono ricompresi anche “quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.” [Art. 3, comma 1, lettera d) DPR 380/2001].
Ai fini del PPCS, gli interventi di seguito elencati sono considerati di ristrutturazione edilizia:
a) opere di consolidamento, rifacimento o innovazione delle strutture verticali;
b) opere di consolidamento e rifacimento delle strutture orizzontali, anche con variazioni delle quote, creazione di nuove superfici utili e trasformazione di superficie accessoria in superficie utile, sempre entro la sagoma ed il volume preesistente;
c) opere di risanamento, rifacimento o modificazione delle facciate esterne, compreso la variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture, purché ne risulti un sistema compatibile con l'organizzazione distributiva delle facciate e con l’ambito del centro storico in cui l'edificio si inserisce;
d) riorganizzazione distributiva delle unità immobiliari, del loro numero e della loro dimensione;
e) opere edili trasformazione tipologica o funzionale connesse a mutamenti della destinazione d’uso rilevanti ai fini urbanistici [Art. 11 LR 23/1985(nota)] del fabbricato o di parti di esso;
f) opere di adeguamento ed ampliamento di impianti tecnologici, servizi igienico-sanitari e volumi tecnici richiesti dall'esigenza dell'uso e dalle normative vigenti in materia.
Gli interventi di sostituzione edilizia devono:
- rispettare i parametri edilizi ed urbanistici e le destinazioni d'uso stabilite dal PPCS;
- essere realizzati all'interno dello lotto interessato senza alterazione della viabilità pubblica limitrofa al confine e senza compromissione degli edifici confinanti.
In ogni caso, l'altezza massima degli edifici non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico o ambientale e le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale [Art. 5 DA 2266-U/1983].
Ove gli interventi di sostituzione edilizia comportino la realizzazione di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, l’altezza massima degli stessi può andare in deroga a quanto specificato in merito dal comma 4 previa apposita deliberazione del Consiglio comunale [Art. 14 DPR 380/2001] e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui ai comma 3 dell’art. 9.
5. NUOVA COSTRUZIONE:
Gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica non rientranti nelle categorie definite ai punti precedenti.
Ai fini del PPCS, gli interventi di seguito elencati sono considerati di nuova costruzione:
a) “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente” [Art. 3, comma 1, lettera e.1 DPR 380/2001];
b) “realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato” [Art. 3, comma 1, lettera e.3 DPR 380/2001];
c) “installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione” [Art. 3, comma 1, lettera e.4 DPR 380/2001];
d) “installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” [Art. 3, comma 1, lettera e.5 DPR 380/2001];
e) “interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale” [Art. 3, comma 1, lettera e.6 DPR 380/2001] o dell’unità immobiliare interessata;
Gli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera a) devono:
- i. rispettare i parametri edilizi ed urbanistici e le destinazioni d'uso stabilite dal PPCS;
- ii. essere realizzati all'interno del lotto interessato senza alterazione della viabilità pubblica limitrofa al confine e senza compromettere la stabilità degli edifici confinanti.
In ogni caso, l'altezza massima degli edifici non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico o ambientale e le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale [Art. 5 DA 2266-U/1983].
Ove gli interventi di nuova costruzione comportino la realizzazione di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, l’altezza massima degli stessi può andare in deroga a quanto sopra specificato previa apposita deliberazione del Consiglio comunale [Art. 14 DPR 380/2001] e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui a comma 3 dell’art. 9.
6. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA:
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli “rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale” [Art. 3, comma 1, lettera f DPR 380/2001].
Nell'ambito degli interventi di cui sopra sono ricompresi anche i programmi integrati per il riordino urbano previsti dalla legislazione regionale [Art. 40 LR 8/2015 e LR 16/1994].
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui comma 1 devono:
a) possedere i requisiti ed i contenuti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente;
b) rispettare i parametri edilizi ed urbanistici e le destinazioni d'uso stabilite dal PPCS;
c) essere realizzati all'interno dell’area di intervento senza compromettere la stabilità degli edifici confinanti.
In ogni caso, caso la ristrutturazione urbanistica deve essere progettata e realizzata garantendo l’unitarietà ed il coordinamento degli interventi ad essa connessi.
Note
- ↑
Legge Regionale 2 agosto 2013, n.19 - Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici.
Art. 2
...
3. Salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di restauro richiamati nella legislazione regionale vigente sono da intendersi anche quelli volti alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo.
ART. 11 - Destinazione d’uso degli immobili
1. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella data dalla categoria funzionale qualificante e prevalente in termini di superficie utile, ancorché siano presenti altre funzioni compatibili che integrano o rendono possibile la destinazione principale.
2. Le destinazioni d’uso ammesse in centro storico sono costituite dalle seguenti categorie funzionali:
a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza [Art. 11 comma 1 lettera a) LR 23/1985(nota)];
b) turistico-ricettiva [Art. 11 comma 1 lettera b) LR 23/1985(nota)];
c) artigianale di servizio (cura della persona, manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici) e artistico (lavorazioni artistiche e tradizionali) purché non comportante attività di produzione seriale ed automatica ovvero attività rumorose, inquinanti o comunque moleste [Art. 11 comma 1 lettera c) LR 23/1985(nota)];
d) direzionale, commerciale di vicinato (superficie di vendita non superiore a 250 m2) [Art. 4 LR 5/2006] e socio-sanitaria [Art. 11 comma 1 lettera d) LR 23/1985(nota)] purché compatibile in relazione agli impatti prodotti sul centro storico con particolare riferimento alle infrastrutture, alla mobilità ed alla sosta;
3. Eventuali categorie funzionali non direttamente riconducibili a quelle di cui al precedente comma sono classificate per analogia di funzione e di effetti indotti in termini di carico urbanistico. Ad esempio destinazioni d’uso quali quelle tipiche dei servizi di interesse generale a carattere istituzionale, religioso, culturale, sportivo e simili, pubblici o privati di uso pubblico, possono essere assimilate a quelle indicate nella lettera d) del comma precedente. L’uso ad autorimessa di uno stabile o di parte di esso può costituire una destinazione d’uso autonoma, utile a garantire spazi per la sosta per le diverse funzioni
presenti nell’ambito urbano interessato.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 10, l’utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diverso da quello originario, accompagnato o meno da opere, costituisce mutamento della destinazione d'uso rilevante ai fini urbanistici ove comporti l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 2.
5. Il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali può avvenire:
a) senza alcuna esecuzione di opere nel qual caso si ha un mutamento definito meramente "funzionale";
b) con esecuzione di opere rientranti nelle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo ovvero della ristrutturazione edilizia, nel qual caso è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento al quale è connesso.
In ogni caso, il mutamento della destinazione d’uso è soggetto al conseguimento del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente [Art. 11 commi 7 e 9 LR 23/1985].
6. La modifica della destinazione tra funzioni appartenenti alla medesima categoria è sempre ammessa purché il nuovo uso sia compatibile con la tutela dei centri storici, sia conforme alle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, inquinamento ambientale, superamento barriere architettoniche ed a tutta la normativa correlata al nuovo uso.
7. L’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno di una unità immobiliare non configura il cambio di destinazione d’uso alle seguenti condizioni:
a) i nuovi usi siano compatibili con la tutela dei centri storici e con la destinazione d'uso in atto nell’unità immobiliare;
b) la superficie adibita ai nuovi usi, anche con successive modificazioni, non superi nel complesso il 30% della superficie utile dell’unità immobiliare e sia comunque inferiore a 30 mq;
c) i nuovi usi non sottraggano destinazioni originarie a parcheggio;
d) i nuovi usi non comportino frazionamento catastale.
8. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione del centro storico, è sempre consentito:
a) il mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva nel rispetto della normativa vigente che disciplina l'attività edilizia e gli aspetti igienico-sanitari nonché delle prescrizioni particolari previste dalle presenti NTA [Art. 11 LR 23/1985(nota)];
b) l’utilizzo di un locale a destinazione commerciale per svolgere attività artigianali non moleste, non pericolose e non inquinanti.
9. Al fine di limitare la possibile insorgenza di effetti negativi o comunque peggiorativi, il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 3210/1967 Parte II n. 12), comportanti il mutamento della destinazione d'uso, all'interno della stessa categoria funzionale o meno, è soggetto a specifica verifica affinché lo stesso non determini effetti negativi o comunque peggiorativi relativamente ad apposita valutazione dell’Amministrazione comunale in merito ai seguenti aspetti:
a) assetto urbanistico con riferimento alle relazioni strutturali intercorrenti tra il centro storico, il territorio comunale e l’area vasta;
b) dotazioni esistenti in termini di attrezzature di interesse pubblico (spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) [Artt. 6, 7 e 8 DA 2266-U/1983];
c) dotazioni e reti infrastrutturali esistenti in termini di carico massimo ammissibile;
d) salubrità e vivibilità e mobilità in relazione all’ambito del centro storico in cui è prevista la nuova destinazione d’uso.
Ove la valutazione di cui al presente comma evidenzi alcune criticità e sempreché non sussistano i presupposti per il diniego, in sede di rilascio del titolo abilitativo devono essere prescritte tutte le misure necessarie per abbattere o minimizzare l’insorgenza degli effetti negativi o peggiorativi riscontrati.
10. La destinazione d'uso giuridicamente rilevante di un immobile è quella stabilita dal titolo edilizio ovvero, in assenza di questo, da idoneo atto amministrativo pubblico di carattere urbanistico o catastale o da altri documenti probanti l’uso continuativo specifico dell’immobile antecedentemente alla L. n. 10 del 28.01.1977. Eventuali usi difformi praticati sull'immobile, anche se protratti nel tempo, non sono idonei a determinare il consolidamento del differente utilizzo ed a modificare la qualificazione giuridica dell’immobile stesso.
11. Il mutamento d’uso connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti aumento del carico urbanistico, è comunque subordinato al contestuale ed integrale reperimento di una superficie destinata a parcheggi nella misura minima di 40 mq ogni 100 mq di superficie lorda pavimentata. degli standard urbanistici previsti dalle disposizioni vigenti. In caso di motivata impossibilità della cessione di spazi per standard pubblici e della realizzazione di parcheggi privati nell’area di proprietà del richiedente, potrà essere ammessa la monetizzazione, sulla base di tabelle definite dall’Amministrazione Comunale con propria delibera. Sarà inoltre ammessa la possibilità di localizzare gli standard dovuti anche su altre aree ricadenti nel Centro Storico di cui il richiedente dimostri la disponibilità purché localizzate entro un raggio di 300 m; tali aree potranno essere vincolate all’uso pubblico per tutto il tempo in cui resterà in essere l’attività che richiede tali standard.
ART. 12 - Criteri di progettazione e valutazione per il corretto inserimento degli interventi
1. L’attività edilizia di cui al comma 2 dell’articolo 6 concorre alla trasmissione dei caratteri architettonici, paesaggistici ed identitari espressi dal centro storico costituendo prova tangibile del livello di cultura e di convivenza civile raggiunti dalla comunità locale.
2. Gli interventi che determinano effetti visibili dallo spazio pubblico producono degli effetti dal punto di vista paesaggistico la cui rilevanza, dipendente dall'entità e dalla natura delle modificazioni introdotte nel contesto, deve essere valutata in funzione della sensibilità paesistica dei luoghi e del grado di incidenza paesaggistica dell’intervento.
3. Fermi restando i principi e le finalità di cui all’articolo 2, gli interventi di cui al comma 2 devono in particolare:
- a) perseguire l’obiettivo della qualità delle opere dal punto di vista architettonico e costruttivo;
- b) ricercare il corretto inserimento e l’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto;
- c) soddisfare le esigenze del decoro urbano ed architettonico con particolare riferimento a:
- c.1 soluzioni progettuali;
- c.2 scelta dei materiali e dei colori nelle opere di finitura esterna delle costruzioni;
- c.3 eventuale installazione di impianti tecnologici all'esterno degli edifici.
- c.1 soluzioni progettuali;
4. Al fine di realizzare condizioni di sintonia culturale tra Amministrazione comunale, professionisti e cittadini in merito al rapporto tra progetto e contesto ed alle implicazioni paesaggistiche degli interventi, i criteri di riferimento da utilizzare per il corretto inserimento e l’armonizzazione delle architetture con il contesto sono i seguenti:
1. Gli elementi in base ai quali valutare il corretto inserimento degli interventi nel contesto sono i seguenti:
a) caratteristiche dell’area oggetto di intervento (morfologia, orientamento, accessibilità, relazioni al contorno , contiguità con percorsi di rilevante interesse, interferenza con vedute di rilevante interesse, percepibilità dal contesto urbano);
b) caratteristiche dell’area circostante ( tessuto urbano, rete viaria, dotazioni infrastrutturali, giaciture e allineamenti prevalenti , appartenenza o contiguità a luoghi o edifici di rilevante valore o interesse);
c) caratteri tipologici, architettonici e compositivi ricorrenti degli edifici storici contermini (rapporto tra pieni e vuoti, moduli base, e modalità di aggregazione);
d) tecnologia costruttiva storica ricorrentedegli edifici storici contermini (materiali e modalità di posa in opera);
e) fronti degli edifici storici contermini (altimetria e forometria);
f) caratteri ricorrenti delle coperture storiche (tipologia, e inclinazione e materiali);
g) finiture esterne ed elementi decorativi ricorrenti (intonaci, rivestimenti, serramenti, modanature, decori, materiali e colori);
h) elementi storici di delimitazione degli spazi privati.
2. L’ampiezza del contesto di riferimento ed il numero di elementi rispetto ai quali viene effettuata la valutazione di cui al comma 1 sono determinati è oggetto di valutazione specifica e deve essere determinata di volta in volta in funzione delle caratteristiche dell’intervento ( ad esempio categoria, scala, rilevanza, finalità ed effetti).
3. La non conformità di un intervento rispetto ai caratteri ed ai valori del contesto è ammissibile limitatamente ai seguenti casi:
a) l’intervento presenta aspetti alternativi ed innovativi tali da arricchire il contesto ovvero migliorarne la situazione;
b) il contesto è caratterizzato dalla predominanza di elementi incongrui tali da non rendere riconoscibili caratteri e valori meritevoli di rispetto;
c) il contesto è caratterizzato dalla presenza diffusa di fenomeni di abbandono e degrado.
5. I criteri di riferimento di cui al comma 4 sono di norma adoperati dai seguenti soggetti:
a) professionista incaricato nella fase di progettazione dell’intervento;
b) responsabile del procedimento [Art. 5 L 241/1990 ] nella fase di valutazione del progetto.
In ogni caso, l’attività di valutazione di cui alla lettera b) del presente comma esprime un giudizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo per vizi di eccesso di potere, errore nei presupposti o manifesta illogicità in quanto l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica assume il ruolo di portatore dell’identità culturale locale nella corretta gestione del paesaggio.
6. Gli interventi di modificazione di cui al [comma 1 lettera b) dell’articolo 9] possono prevedere l’introduzione di elementi innovativi a condizione che gli stessi realizzino concretamente nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti. In ogni caso, il mero rifacimento mimetico e l’uso del falso antico sono considerate pratiche progettuali e costruttive inopportune laddove siano introdotte in maniera acritica e/o gratuita.
4. 7. Nei casi Ove si verifichino le condizioni di cui al comma 3 ai commi 6 e 7, per interventi che presentino aspetti alternativi ed innovativi l’interessato può richiedere una valutazione preventiva ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento Edilizio e comunque il professionista incaricato deve motivare adeguatamente la soluzione progettuale adottata riferendo dettagliatamente in merito al carattere innovativo della stessa ed al contributo migliorativo apportato al contesto dal punto di vista paesaggistico.
ART. 13 - Requisiti ed elaborati dei progetti edilizi
1. Il progetto da presentare ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio deve rispondere ai
seguenti requisiti:
a) descrivere e rappresentare l’intervento da realizzare in maniera adeguata ed esaustiva in relazione alla categoria di appartenenza, alle caratteristiche ed agli effetti indotti sul contesto;
b) documentare e consentire la verifica in relazione alla conformità dell’intervento progettato alla normativa vigente avente incidenza in materia edilizia ed urbanistica;
c) documentare e consentire la verifica in relazione alla conformità dell’intervento progettato al PPCS ed al Regolamento Edilizio comunale;
d) documentare e consentire la verifica in relazione alla compatibilità fra l’intervento progettato ed i valori paesaggistici riconosciuti al centro storico [Art. 136 DLgs 42/2004].
2. Il formato, i contenuti e le specifiche tecniche degli elaborati (testuali e grafici) che compongono i
progetti edilizi devono essere redatti nelle forme della buona tecnica ed in conformità al Regolamento
Edilizio ed eventualmente alle linee guida ed alle istruzioni stabilite con Determinazione del Dirigente del
Servizio “Edilizia privata”.
3. La documentazione per l’acquisizione del titolo abilitativo dovrà in ogni caso essere corredata dai
seguenti elaborati:
a) stralcio della planimetria catastale storica;
b) stralcio del PUC vigente;
c) planimetria catastale aggiornata, comprendente i lotti confinanti e quelli antistanti sui fronti stradali, per un adeguato intorno;
d) relazione storico-tecnica, contenente le informazioni disponibili sulla formazione e trasformazione dell'Organismo edilizio, desunte dai confronti catastali, da foto d'epoca e attuali, dall'analisi delle strutture edilizie e da quant'altro contribuisca ad evidenziare l'origine, la storia e la consistenza edilizia degli elementi architettonici tradizionali riscontrati;
e) rilievo sommario in scala non inferiore ad 1:200 dello stato di fatto al contorno, con rappresentazione , in planimetria ed alzato, dei corpi di fabbrica contigui al lotto interessato in scala non inferiore ad 1:200, in planimetria ed alzato, e relativa documentazione fotografica all’area di intervento;
f) adeguata documentazione fotografica degli elementi di cui alla lettera e).;
f) g) rilievo architettonico in scala non inferiore ad 1:100 dell'intero lotto interessato dell’area di intervento, completo di piante, prospetti e sezioni, recante l'indicazione dei fabbricati (o delle porzioni di fabbricati o elementicostruttivi) che risultino costruiti secondo forme e materiali originari/storico-tradizionali, dei relativielementi costruttivi (portali, cornici, coperture, murature in pietra o mattoni, etc.), e della corrispondente documentazione fotografica. dell'organismo edilizio nonché dei corpi di fabbrica e degli elementi costruttivi originari o comunque di interesse dal punto di vista storico, culturale, tradizionale ed idenitario;
h) adeguata documentazione fotografica a colori degli elementi di cui alla lettera f);
i) progetto architettonico dell’intervento in scala non inferiore ad 1:100 completo di piante, prospetti e sezioni recante l'indicazione dei particolari più significativi;
j) adeguate rappresentazioni tridimensionali dell’intervento e del suo inserimento nel contesto.
4. Il numero di elaborati di cui al comma 3 ed il livello di definizione degli stessi devono essere determinati di volta in volta in funzione delle caratteristiche dell’intervento (categoria, scala, rilevanza, finalità ed effetti) ferme restando le prescrizioni integrative di cui agli articoli 18 (complessi edilizi) e 76 (manutenzione dei fronti dell’edificio).
4. 5. In caso di alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici e dello stato dei luoghi, il conseguimento del titolo abilitativo è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ed alla presentazione della apposita "Relazione paesaggistica" da redigersi conformemente a quanto stabilito dalla legislazione nazionale vigente [DPCM 12.12.2005] ferma restando la semplificazione prevista per gli interventi di lieve entità [DPR 139/2010].
TITOLO II - NORME PER LA CONSERVAZIONE, MODIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL PATRIMONIO URBANO
Capo I – Il patrimonio urbano: analisi, schedatura, elementi costitutivi degli edifici e tipologie edilizie di riferimento
ART. 14 - Criteri di analisi e schedatura del patrimonio urbano
1. Gli immobili sono suddivisi in “classi di valore” a seguito dell'analisi dell'edificato esistente effettuata con
riferimento a tutti i profili di seguito indicati:
a) epoca di costruzione: qualora rilevabile. E’ in ogni caso sempre effettuata la suddivisione tra edifici dei periodi prebellico e postbellico;
b) stato di conservazione: assume particolare rilevanza per gli edifici storici e deve essere valutato al fine di verificare il riconoscimento degli elementi costruttivi e strutturali originari e dei relativi materiali;
c) interesse architettonico: prescinde dalla storicità di un edificio ed è valutato anche per gli edifici di costruzione postbellica;
d) presenza di vincoli ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004;
e) presenza di alterazioni reversibili o irreversibili: è particolarmente importante per l’individuazione degli edifici alterati in modo sostanziale;
f) compatibilità morfologica: assume particolare rilievo in considerazione delle differenti tipologie edilizie riscontrabili nei diversi quartieri storici della città e della Municipalità di Pirri;
g) compatibilità dimensionale: da verificare in particolare per gli edifici alterati o di recente/nuova edificazione;
2. Per tutti gli isolati del centro storico sono state elaborate delle “schede di analisi” ed una “scheda di sintesi” che contiene, per ciascuno degli organismi edilizi che lo compongono, i dati derivanti dall’analisi dei suddetti profili e la conseguente “classe di valore”.
ART. 15 - Elementi costitutivi degli edifici
1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme gli edifici , dal punto di vista morfologico, sono considerati costituiti dai seguenti elementi principali:
a) involucro esterno;
b) sistema interno;
c) spazi esterni.
2. I suddetti elementi principali sono costituiti dalle seguenti parti:
a) involucro esterno
Si compone di:
- a.1) fronti principali: le facciate prospettanti gli spazi pubblici o aperti all’uso pubblico.
- a.2) fronti secondari: le facciate non prospettanti gli spazi pubblici.
- del basamento: parte della facciata che interessa il piano terra
- della parte della facciata sopra il basamento
- del tetto
Si compone di:
- b.1) sistema distributivo verticale.
- l'atrio o l'androne
- il corpo scala
- b.2) sistema distributivo orizzontale, con un determinato numero di unità immobiliari.
Comprende:
- c.1) i giardini
- c.2) le corti, le chiostrine ed i cortili
3. Ai fini della definizione del ruolo che il singolo elemento svolge all'interno dell'organismo edilizio, dei suoi caratteri costruttivi e delle buone e cattive pratiche di intervento, gli elementi costruttivi sono distinti secondo un criterio funzionale in:
a) Murature: murature portanti interne ed esterne (comprensive di fondazioni, setti murari, basamenti e elementi di coronamento) e divisori interni;
b) Aperture: costituite da portali, portoni, porte, finestre (comprensive di vano murario e infissi);
c) Apparato decorativo: costituito da balconi, cornici/fregi/elementi di decoro, elementi di coronamento;
d) Elementi di distribuzione verticali (comuni a più unità abitative o interni alle unità abitative) e androni;
e) Coperture;
f) Chiusure orizzontali di base e intermedie (solai intermedi, volte, pavimentazioni contro terra).
4. Per la definizione e il ruolo funzionale svolto dagli elementi costruttivi così come descritti nel paragrafo precedente nelle costruzioni storiche si veda il Cap. 3.1 - "Abaco dei caratteri costruttivi del Centro storico di Cagliari - Generalità" della tavola Etg 020.A.
ART. 16 - Tipologie edilizie di riferimento
1. L’analisi tipo-morfologica condotta nel centro storico di Cagliari e Pirri ha evidenziato come
caratterizzanti il tessuto urbano storico le seguenti tipologie edilizie:
EDIFICI CON FUNZIONE SPECIALISTICA PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO
1.1 Edifici di valore monumentale ed aree di pertinenza;
1.2 Complessi e grandi contenitori edilizi prevalentemente pubblici e loro pertinenze;
EDIFICI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE O MISTA
Centro storico di Cagliari
1.3 Case a schiera (tipologie A, B, C, D);
1.4 Palazzi di grande dimensione risalenti alla fine del XIX secolo o ai primi del XX secolo;
1.5 Palazzo;
1.6 Palazzo di realizzazione post-bellica;
1.7 Ville, villini;
Centro storico di Pirri
1.8 Casa a corte;
1.9 Palazzetto minore;
1.10 Palazzetto di realizzazione post-bellica (centro storico di Pirri)
2. Le suddette tipologie edilizie, per le cui specifiche deve farsi riferimento all’Abaco delle Tipologie Edilizie e dei Caratteri Costruttivi, Gli edifici con funzione specialistica pubblica o di interesse pubblico si distinguono in:
EDIFICI CON FUNZIONE SPECIALISTICA PUBBLICA O DI INTERESSE PUBBLICO
- 2.1 Edifici di valore monumentale ed aree di pertinenza - Ricomprende singoli edifici di carattere monumentale tra i quali le chiese, il Palazzo Civico, il Teatro ed altri edifici con rilevanti funzioni pubbliche. Si tratta di edifici la cui tipologia è strettamente correlata alla specifica funzione per la quale sono stati realizzati.
- 2.2 Complessi e grandi contenitori edilizi prevalentemente pubblici e loro pertinenze - Ricomprende i grandi contenitori ed i complessi edilizi costituiti da diversi corpi di fabbrica tra loro articolati, in funzione della specifica destinazione d'uso originaria. Si tratta di complessi edilizi in alcuni casi dismessi o in via di dismissione per i quali si pone il problema del riuso e della riqualificazione funzionale.
EDIFICI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE O MISTA
Centro storico di Cagliari
:2.3 Casa a schiera – Si tratta della tipologia più comune, assai diffusa soprattutto nei quartieri storici di Marina, Villanova e Stampace.- L'edificio si sviluppa con fronte a filo strada su un lotto di forma rettangolare, stretto e allungato in direzione ortogonale alla strada (lotto di dimensione variabile di impianto medioevale). Nelle case a schiera i caratteri architettonici maggiormente rilevanti sono i seguenti:
- scala su un'unica rampa, appoggiata lateralmente ai muri portanti, che collega il piano terra, in origine destinato agli usi più vari (cantina, deposito) e successivamente utilizzato per attività produttive (botteghe, laboratori artigiani, etc), con i piani superiori destinati ad abitazione.
- coperture costituite da un tetto a capanna (con doppia falda ortogonale alla strada, realizzato con capriate e ordito sovrastante in legno, incannucciato e coppi) generalmente nascosto da un elemento frontale di chiusura in fregio all'edificio realizzato in muratura.
- solai realizzati con travi in legno.
- fronti esterni intonacati caratterizzati da un’architettura semplice, con bucature regolari, finestrature molto fitte, soprattutto a balcone (con piano di calpestio in marmo e parapetto in ferro battuto o ghisa).
- Nella schematizzazione tipo-morfologica sono individuabili quattro differenti tipi, distinti in base al numero delle "bucature" che si ripetono per ogni piano e precisamente le tipologie di casa a schiera di tipo A, B, C, D, rispettivamente con 1, 2, 3, 4 bucature per piano.
- Casa a schiera Tipo A - Tipologia più piccola di casa a schiera, caratterizzata da un'unica bucatura per piano e da un fronte che dimensionalmente varia tra i 3,50 ed i 4,50 metri.
- Casa a schiera Tipo B - Tipologia di casa a schiera caratterizzata da due bucature che si ripetono per ogni piano. Rappresenta la tipologia più diffusa nel centro storico di Cagliari. La larghezza varia tra i 4,00 e i 5,00 metri ed è compresa tra i due setti di muratura portante. Talvolta questa tipologia risulta generata dall'accorpamento di due tipologie di tipo A; si ha in tal caso un terzo setto portante centrale ed una copertura a doppia capanna con una larghezza sul fronte strada anche maggiore di 5,00 metri.
- Casa a schiera Tipo C - Tipologia edilizia di casa a schiera caratterizzata da tre bucature per piano e da una larghezza compresa tra i 7,00 e i 9,00 metri. Questa tipologia spesso è il risultato di accorpamenti e rifusioni tra tipologie più piccole come la A e la B. In questo caso è presente una terza muratura portante parallela ed interna alle altre, sulla quale poggia una copertura a doppia capanna.
- Casa a schiera Tipo D - Tipologia edilizia di casa a schiera risultante sempre dall'accorpamento di due tipologie edilizie minori (ad esempio B+B o A+C); si caratterizza sempre per la presenza di un setto portante centrale ed una copertura a doppia capanna. Le dimensioni del fronte strada variano tra i 9,00 e gli 11,00 metri mentre in altezza si raggiunge il quinto piano, in alcuni casi con la presenza dell'attico.
- 2.4 Palazzi di grande dimensione risalenti alla fine del XIX secolo o ai primi del XX secolo - Edifici pluripiano destinati a funzioni direzionali e/o residenziali, caratterizzati da interni di rilevante dimensione realizzati per mezzo delle tecniche costruttive del periodo che consentivano maggiori luci rispetto a quelle precedenti, scale interne di accesso ai piani con pregevoli soluzioni formali e prospetti su strada con partiture regolari e di rilievo nella scena urbana.
- 2.5 Palazzo – È la tipologia edilizia più frequente in Castello; si sviluppa su un impianto urbano costituito da tre o quattro lotti gotici affiancati e presenta di solito un secondo affaccio sulla strada.
- Questi edifici, solitamente di tre o quattro piani, presentano spesso i seguenti rilevanti caratteri architettonici e strutturali:
- basamento, che comprende il piano terra ed un piano ammezzato, avente il fronte esterno, generalmente rivestito da fasce orizzontali ad intonaco lisce o con finte bugne sormontato da una cornice aggettante.
- androne d’ingresso accessibile dalla strada tramite un grande portale. In questi organismi edilizi spesso tutto il piano terra risulta voltato a botte o a crociera, mentre i solai dei piani superiori sono realizzati con travi in legno, mascherati all'intradosso da controsoffitti di canne e intonaco.
- corpo scala disposto centralmente rispetto alla pianta, con rampe che poggiano su volte a botte o a crociera e con ringhiere in ferro battuto.
- fronti, spesso simmetrici, nei quali la partitura delle bucature si caratterizza per la successione ritmica di pieni e vuoti:
- i pieni delle murature esterne sono spesso segnati da cornici marcapiano e si concludono nel coronamento con un cornicione modanato di notevole aggetto;
- i vuoti delle finestre spesso sono riquadrati con cornici e sormontati da timpani o fregi. Le finestre sono prevalentemente balconate ed i balconi, aggettanti su mensole, hanno i parapetti in ferro battuto o ghisa.
- 2.6 Palazzo di realizzazione post-bellica – Il Palazzo pluripiano moderno viene introdotto nel dopoguerra in alcune parti dei quartieri circostanti il Castello sia per la ricostruzione delle aree danneggiate dagli eventi bellici sia talvolta quale nuovo tipo edilizio che avrebbe dovuto sostituire le preesistenze storiche. Si tratta di edifici la cui dimensione è spesso fuori scala; in relazione a questo aspetto le tavole di analisi distinguono tra edifici dimensionalmente compatibili con il contesto ed edifici dimensionalmente incompatibili.
- 2.7 Ville, villini – Si tratta di una tipologia edilizia presente soprattutto ai margini del Centro Storico di Cagliari in prossimità di importanti spazi a verde. Spesso sono testimonianze residue ricomprese in un tessuto urbano compromesso o quantomeno disomogeneo nei caratteri dell'edificato. Sono edifici isolati di due o tre livelli circondati da ampie superfici cortilizie sistemate a giardino.
- 2.8 Casa a corte – Questa tipologia edilizia, presente nel centro storico di Pirri, si caratterizza per i seguenti caratteri distributivi, funzionali ed architettonici:
- presenza di un muro di cinta lungo strada su cui si apre, voltato ad arco, un grande portale in legno, spesso avente lo spazio antistante interno coperto da una tettoia.
- un'ampia corte con la cisterna o il pozzo centrale, sul quale si affaccia "sa lolla", portico di connessione tra l’abitazione e la corte. Sulla corte si affacciano, lungo il perimetro residuale del lotto, altri locali coperti, talvolta aperti frontalmente, un tempo destinati alle attività tipiche del mondo agricolo (depositi, cantine per la conservazione del vino, etc).
- “sa lolla”, loggiato che interconnetteva tutte le funzioni dell'abitazione, realizzata con ampi archi a sesto ribassato, è coperta a tetto o dal piano superiore dell'edificio.
- la casa d'abitazione è solitamente su due piani, con porte e finestre balconate aperte verso il cortile interno e con una copertura a tetto a capanna realizzata con capriate lignee e sovrastante manto di copertura in coppi.
- fronti caratterizzati da un’architettura molto semplice; le murature sono realizzate in mattoni cotti e più spesso in mattoni di fango ("ladiri"), i solai sono realizzati con travi in legno.
- 2.9 Palazzetto minore – Si distingue dalla casa a schiera soprattutto per la forma del lotto, rifuso catastalmente, solitamente di forma rettangolare, presentando il lato maggiore a filo strada. La distribuzione interna originaria poteva prevedere due alloggi per piano, separati da un corpo scala comune a doppia rampa, con vani che si affacciano su fronti opposti, sulla strada e sul cortile, oppure sul prospetto laterale nel caso delle soluzioni ad angolo.
- 2.10 Palazzetto di realizzazione post-bellica - E' presente nel Centro Storico della Municipalità di Pirri dove le preesistenze storiche vengono a partire dagli anni “50 sostituite con edifici di due o tre livelli attestati sul filo strada o talvolta anche localizzati nelle corti, in evidente contrasto con i caratteri tipici dell'edificato storico.
Capo II – Capo II – Dispositivi di Piano
ART. 17 - Classi di valore del patrimonio urbano
1. Ad ogni Organismo Edilizio viene attribuita una “Classe di valore” in funzione del “valore storicoculturale”
e del grado di compatibilità con il contesto storico valutato sulla base dei profili indicati all'art. 14, distinguendo tra edifici dei periodi prebellico e postbellico. Oltre ai fabbricati esistenti vengono
assegnate distinte “Classi di valore” anche ai ruderi, risalenti al periodo prebellico, ed ai vuoti urbani.
2. Gli immobili esistenti sono suddivisi in classi di valore identificate da una sigla composta da tre elementi:
- 2.1 il primo riconosce, e distingue attraverso i numeri romani, gli obiettivi da conseguire ai fini della conservazione, riqualificazione e trasformazione del patrimonio edilizio ed immobiliare esistente (I=Conservazione; II=Riqualificazione; III=Trasformazione).
- 2.2 il secondo individua attraverso delle lettere maiuscole il periodo storico di realizzazione (A=periodo prebellico; B=periodo postbellico),
- 2.3 il terzo espresso in numeri arabi ha significati differenti per ogni sottoclasse che vengono meglio esplicitati nella relativa parte normativa.
3. Gli elaborati testuali e grafici denominati “Le Classi di valore”, indicano l’appartenenza di ogni edificio
ad una classe. Alla medesima classe appartengono gli spazi esterni di ciascun edificio anche qualora
non fosse correttamente indicato negli elaborati grafici.
4. In quanto oggetto di qualificazione derivante dalle verifiche effettuate sulla base dei profili indicati all’art. 14, la Classe di Valore può essere modificata, qualora venga prodotta tutta la documentazione
necessaria a comprovare l’errata classificazione, mediante deliberazione di C.C. riconducibile alle
rettifiche di cui all’art. 5 comma 3, lettere a) e b), senza che la variazione costituisca variante al PPCS.
5. L’attuazione degli interventi previsti dal Piano, attestata a seguito del conseguimento dell’agibilità,
comporta per l’organismo edilizio o l’area interessata l’aggiornamento della relativa “Classe di valore”
secondo le procedure di cui all’art. 5 comma 3 lettera e), senza che la variazione costituisca variante al PPCS.
6. Per ciascuna Classe di Valore sono specificati gli obiettivi da conseguire e la relativa disciplina
normativa ai fini della conservazione, riqualificazione e trasformazione del patrimonio edilizio ed
immobiliare esistente.
ART. 18 - Unità minime d'intervento e “complessi edilizi”
1. Nel PPCS gli ambiti del patrimonio urbano caratterizzati da una destinazione funzionale omogenea e
da una stretta relazione tra edifici e spazi liberi pertinenziali costituiscono le Unità Minime di Intervento
(UMI). Queste si differenziano in relazione alla dimensione delle aree pertinenziali e alla presenza o
meno di diversi fabbricati, tali da costituire in alcuni casi “complessi di beni immobili”, in origine
funzionalmente connessi, che hanno mantenuto, talvolta parzialmente, tale caratterizzazione.
Le UMI pertanto sono individuate secondo il seguente criterio:
- a) nel caso di aree pertinenziali di estensione significativa rispetto all’edificio esistente mediante diretta individuazione cartografica nell’elaborato grafico Eg 023;
- b) nel caso di aree pertinenziali di consistenza poco significativa mediante unione delle stesse agli organismi edilizi come individuati nelle schede di analisi;
- c) nel caso di “complessi di beni immobili” mediante diretta individuazione cartografica nell’elaborato grafico Eg 023;
- d) nel caso degli “ambiti di ricomposizione e riordino” mediante diretta individuazione cartografica nell’elaborato testuale e grafico Eg 013.
In ogni caso, in presenza di aree pertinenziali di rilevante estensione non individuate nell’elaborato
grafico di piano Eg 023, l’UMI è comunque costituita dall’area che ricomprende gli edifici e tutte le superfici pertinenziali storicamente costituenti un ambito funzionale unitario.
Gli interventi edilizi devono obbligatoriamente essere riferiti all’intera UMI ad eccezione di quelli che
hanno una rilevanza ed incidenza solo su parte dell’immobile senza in alcun modo compromettere la
qualità architettonica e paesaggistica complessiva del bene. Sono da considerarsi tali le opere interne
che non incidono sulle strutture, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterano lo
stato dei luoghi.
2. Nel Centro Storico sono presenti diversi complessi edilizi oggi sottoutilizzati per i quali si pone il
problema della riconversione funzionale.
Tali complessi edilizi sono in parte classificati standard (zone S1 ed S2) ed in parte Servizi Generali
(zona G). Gli interventi sui corpi di fabbrica facenti parte dei complessi edilizi sono disciplinati dalle
norme delle classi di valore attribuite agli stessi ed, inoltre, devono essere tali da salvaguardare
l'impianto storico e tutti i caratteri tipologici, architettonici e costruttivi dell’intero complesso edilizio, che
concorrono a determinare il suo valore identitario.
E’ ammessa la presentazione di proposte di Programma Integrato ai sensi dalla L.R. 16/94, attraverso il quale proporre trasformazioni compatibili con l’impianto del complesso immobiliare e con la destinazione d’uso prevalente, che consentano di riutilizzare quelle parti del bene dismesse e non più utilizzate, purché funzionalmente autonome e tali da non interferire con le destinazioni d'uso presenti nelle parti non direttamente interessate dalle modifiche (corpi di fabbrica distinti o meno). Tali proposte si basano sulla convenienza privata ad eseguire l’intervento, con destinazioni d’uso da individuare tra quelle tipiche dei servizi generali, a cui deve corrispondere una altrettanto importante convenienza pubblica ad effettuare la trasformazione, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla L.R. 16/94.
ART. 19 - Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
1. Per i progetti dello spazio pubblico relativi al “Parco Urbano Storico” ed al “Museo Città” sono
individuati rispettivamente nelle tavole Eg 024 ed Eg 025 gli “ambiti di riferimento unitario” per la
progettazione dello spazio pubblico. Tali ambiti sono individuati tenendo conto della caratterizzazione
tipo morfologica delle aree, delle dipendenze funzionali tra le diverse parti dell’ambito, dei valori
paesaggistici e storico-culturali comuni riscontrati nell’ambito e delle potenzialità riconosciute nello stesso,
per la cui valorizzazione, nel caso di interventi in grado di incidere su tali valori, si rende necessaria la
redazione di una progettazione che faccia riferimento a tali ambiti unitari.
2. Per ciascun ambito di riferimento unitario sono state indicate nei rispettivi elaborati Etg 014[1] ed Etg 015
specifiche “Linee Guida” da seguire nella progettazione ed i relativi obbiettivi da raggiungere. I “lotti
funzionali”, attraverso i quali realizzare gli interventi, con gradualità e sulla base delle risorse disponibili,
possono essere relativi ad aree di estensione minore. E’ possibile eseguire interventi parziali quando gli
stessi hanno una rilevanza minima e tale da non incidere e compromettere gli obiettivi previsti dal PPCS
per l’intero ambito di riferimento unitario.
ART. 20 - Ambiti di ricomposizione e riordino
1. Per alcuni ambiti del centro storico che ricomprendono più lotti contigui nei quali si rende necessaria l’esecuzione di interventi di riqualificazione funzionale, architettonica e paesaggistica coordinata il PPCS prevede specifici “progetti di ricomposizione e riordino”. Gli ambiti soggetti a ricomposizione e riordino sono individuati nell’elaborato grafico Eg 023 e le relative previsioni di piano nell’elaborato testuale e grafico Etg 013 contenente le specifiche schede di progetto.
2.Gli interventi sono finalizzati alla ricomposizione del tessuto e dei percorsi urbani in funzione della valorizzazione delle emergenze storico architettoniche ad archeologiche che caratterizzano l’ambito. I progetti sono finalizzati a completare i collegamenti con le aree contermini, con particolare attenzione alla fruibilità delle funzioni ivi insediate, alla ricomposizione ed al riuso dei volumi attualmente in stato di degrado.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione, di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica riguardanti immobili compresi negli ambiti soggetti a ricomposizione e riordino devono rispettare le disposizioni planimetriche, altimetriche e volumetriche contenute nelle suddette schede di progetto. L’attuazione degli interventi deve avvenire nel rispetto delle specifiche unità minime d’intervento indicate nelle schede; la realizzazione delle volumetrie è subordinata alla eventuale cessione delle aree per le quali è stata prevista una destinazione pubblica ed alla realizzazione nelle stesse delle opere di urbanizzazione primaria. Nel caso in cui la realizzazione delle opere pubbliche da parte del privato non dovesse essere possibile, in quanto relativa ad una parte di un intervento più esteso, lo stesso dovrà corrispondere i relativi oneri all’Amministrazione che si fa carico di realizzare l’intervento più esteso avente requisiti di “lotto funzionale”. In caso di inerzia da parte del privato, gli interventi necessari a realizzare la rete degli spazi pubblici puo’ essere realizzata per “lotti funzionali” dalla pubblica amministrazione ricorrendo all’esproprio per pubblica utilità.
4. Nei suddetti ambiti, in assenza di interventi volti a conseguire le specifiche previsioni indicate nelle schede progetto, sono consentiti negli edifici esistenti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
ART. 21 - Aree interessate da Piani attuativi già approvati
1. Le aree classificate AP, interessate da Piani attuativi già approvati, le cui opere sono state avviate, e per i quali sono confermate le relative previsioni normative sono le seguenti:
- a) Area compresa tra la via Mameli ed il vico Carloforte;
- b) Area accessibile dal Vico Merello;
2. Le sottozone AP* interessate da Piani attuativi già approvati, non ancora attuati, per i quali sono previste disposizioni integrative e/o sostitutive sono i seguenti:
- Palazzo via Mercato Vecchio : E’ confermata la volumetria prevista nel Piano di Recupero già approvato dall’Amministrazione Comunale con Sono previste le seguenti ulteriori disposizioni che integrano e/o sostituiscono, laddove in contrasto, quelle del suddetto Piano di Recupero. Le unità immobiliari dovranno avere al piano terra una destinazione d’uso commerciale o per servizi connessi alla residenza, mentre ai piani superiori le destinazioni d’uso possibili sono quella ricettiva, extraricettiva e residenziale. Gli interventi dovranno essere volti alla tutela e valorizzazione dell’edificio attraverso la sua rifunzionalizzazione; il progetto potrà prevedere le necessarie integrazioni volumetriche funzionali al suo riuso, purchè compatibili con l’esistente D.M. di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004. L’allineamento sulla via Mercato Vecchio può essere differente da quello dell’edificio contiguo allo scopo di avere un’adeguata profondità dello spazio pubblico pavimentato. La partitura delle bucature dei fronti può essere modificata rispetto a quella indicata nel piano attuativo, tenuto conto delle differenti destinazioni d’uso previste, ma L’intervento in ogni caso deve essere tale da non recare pregiudizio ai valori paesaggistici espressi dal centro storico, eventualmente anche con l’introduzione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli espressi dal contesto di riferimento;
- Palazzo Aymerich: Nell'area sulla quale si trovano i ruderi di Palazzo Aymerich, di cui era prevista la ricostruzione in conformità al Piano attuativo allegato al Programma Integrato “RESTAURONET”, il PPCS prevede la trasformazione del sito per finalità pubbliche con l'obiettivo della sua riqualificazione in coerenza con l'importante valore testimoniale dello stesso. A tal fine i privati proprietari possono presentare istanza per realizzare la volumetria privata in aree esterne al Centro storico secondo le modalità di seguito indicate. La cubatura privata, potrà essere realizzata in aree di completamento o di espansione residenziale di disponibilità comunale, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal PUC per tali aree. E’ altresì consentito, previo preliminare assenso del Consiglio Comunale, il trasferimento della cubatura in altra area privata, nel rispetto dei parametri urbanistici massimi ammessi dalla Normativa Regionale, facendo ricorso alle procedure previste per i programmi integrati ai sensi della L.R. 16/94. In tali casi la cessione della superficie deve essere integrale.
- Vuoto urbano nell'isolato compreso tra via Santa Margherita e via Fara nel quartiere di Stampace Alto: è attualmente disciplinato dal vigente Piano di Recupero di cui è stata verificata la coerenza e compatibilità con il PPR vigente con Determinazione del Direttore generale dell'Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica della RAS 1213/DG del 12/09/2011. In considerazione della rilevante valenza strategica di questo vuoto urbano, al fine di verificare la possibilità di realizzazioni alternative di maggior interesse pubblico e di elevata qualità architettonica e paesaggistica, è prevista la convocazione di un tavolo istituzionale tra Comune e MIBACT. In relazione agli esiti del suddetto tavolo , previa condivisione degli obiettivi con i privati proprietari, potrebbe successivamente essere bandito la soluzione progettuale da realizzare deve aversi attraverso un concorso internazionale di progettazione il cui progetto vincitore verrebbe realizzato dai privati facendo ricorso alle procedure previste per i programmi integrati ai sensi della L.R. 16/94.
ART. 22 - Progetti strategici
1. Al fine della valorizzazione del verde storico, del sistema dei beni storico culturali, comprese le Grandi Fabbriche, e più in generale dei più rilevanti itinerari dei centri storici di Cagliari e Pirri, connotati da un elevato valore strategico, ai quali sono stati riconosciuti grandi potenzialità per innescare processi di riqualificazione funzionale e paesaggistica, il PPCS prevede specifici “Progetti strategici” contenenti indirizzi e orientamenti, propedeutici alla successiva redazione dei progetti. In particolare, i progetti strategici, trattati nello specifico al Titolo III delle presenti norme, hanno i seguenti temi:
- Il Parco urbano storico - Progetto strategico per il verde storico;
- Cagliari “città della cultura” – Progetto strategico per il Museo città;
- Riqualificazione urbana sostenibile - Progetto strategico per il centro storico di Pirri;
- Il sistema delle Grandi Fabbriche e il campus urbano storico.
2. Con riferimento agli itinerari dei centri storici di Cagliari e Pirri, i cui ambiti d’interesse sono evidenziati nella tavola Eg 026, il PPCS prevede diversi “Progetti Guida” rappresentati nell’elaborato Etg 017
[1]
Tali progetti, per le aree dei siti più importanti presenti lungo gli itinerari, definiscono delle soluzioni planivolumetriche con le relative indicazioni sugli usi e la definizione degli spazi pubblici. Alcuni di questi “Progetti guida” interessano anche aree private, incluse all’interno di tali ambiti, in quanto le soluzioni progettuali per la loro trasformazione derivano dall’analisi e dallo studio del contesto più ampio che ricomprende anche le aree pubbliche. Le indicazioni presenti nei “Progetti guida”, essendo
specifiche per l’area interessata, prevalgono, laddove in contrasto, sulle altre disposizioni normative
previste dal Piano.
Note
- ↑ L'elaborato Etg 017 è composto dai seguenti allegati:
Etg 017.A - I "Progetti Guida" - Santa Chiara
Etg 017.B - I "Progetti Guida" - Via Ospedale - via San Giorgio - Fossa di San Guglielmo
Etg 017.C - I "Progetti Guida" - Santa Eulalia
Etg 017.D - I "Progetti Guida" - Piazza Palazzo - Piazza Mercede Mundula
Etg 017.E - I "Progetti Guida" - Itinerario San Domenico
Etg 017.F - I "Progetti Guida - Itinerario Palazzo Aymerich - Palazzo Atzeri-Vacca"
Etg 017.G - I "Progetti Guida" - Itinerario Asse Balice - Porta dei Leoni
Etg 017.H - I "Progetti Guida" - Buoncammino
Etg 017.I - I "Progetti Guida" - Il palazzo delle scienze
Etg 017.L - I "Progetti Guida" - Il sistema della valle di Palabanda
ART. 23 - Disposizioni procedurali per elevare la qualità degli interventi
1. Al fine di elevare la qualità degli interventi di trasformazione, in relazione all’importanza ed alla loro
rilevanza strategica, tenuto conto della dimensione e della localizzazione delle aree, è previsto il
seguente iter procedurale:
a) Progetti di trasformazione relativi ad aree pubbliche di rilevanza strategica: si rende necessaria una progettazione di qualità elevata da acquisire mediante concorso di idee o di progettazione.
b) Progetti su volumi ed aree private ricadenti in classe III di Trasformazione: il privato presenta la proposta progettuale per ottenere il permesso di costruire secondo il seguente iter:
- i. richiesta preliminare per l’espressione di un parere preventivo entro 45 giorni dalla presentazione, previo espletamento delle attività previste al comma 4 dell’art. 24 delle presenti norme da parte dell’Ufficio tecnico incardinato nel “Laboratorio per il recupero del Centro Storico”;
- ii. successiva integrazione e conclusione del procedimento, previo parere della Commissione per la Qualità architettonica e per il paesaggio, per questa fattispecie integrata da uno o più esperti di alta qualificazione a livello almeno nazionale in materia di Centri Storici, entro il termine massimo previsto dalla normativa.
ART. 24 - Laboratorio per il recupero del Centro Storico
1. Il “Laboratorio per il recupero del Centro Storico” è l'Ufficio tecnico amministrativo di riferimento per i
cittadini e gli operatori privati che vogliono realizzare interventi aventi rilevanza edilizia ed urbanistica
all'interno del perimetro del Centro Storico, strumentale all'attuazione del PPCS. In particolare l'Ufficio
fornisce:
a) informazioni sul contenuto del PPCS e sulle sue modalità di attuazione, sulle procedure e sulle opportunità previste dal PPCS per la conservazione, riqualificazione e trasformazione degli organismi edilizi in conformità alle previsioni del Piano;
b) indicazioni ai tecnici progettisti al fine di predisporre progetti conformi con tutte le disposizioni normative del PPCS;
c) indicazioni sulle tecniche da utilizzare per i diversi tipi di intervento edilizio sugli edifici;
d) informazioni sullo stato dei procedimenti relativi alle richieste di titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi.
2. Il Laboratorio è un ufficio distaccato dell'Assessorato all'Ambiente e Urbanistica da localizzare nel Centro
Storico.
3. L'Ufficio è inoltre il punto di riferimento per i processi partecipativi inerenti la realizzazione di interventi
pubblici aventi rilevanza urbanistica all'interno del Centro Storico. A tal fine è previsto, per tutti i progetti
preliminari di iniziativa pubblica che determinano trasformazioni di rilievo nel Centro Storico,
preliminarmente alla deliberazione di approvazione del progetto, l'obbligo del deposito della
documentazione progettuale e la sua esposizione nella sede stessa del Laboratorio, o in altra idonea a
favorire la visione, la partecipazione e la consultazione da parte dei cittadini per un periodo di 15
giorni, durante i quali si potranno formulare sintetiche osservazioni. La delibera di approvazione dovrà
tener conto delle osservazioni formulate da parte dei cittadini.
4. Una procedura analoga a quella di cui al comma 3 è prevista per gli interventi privati negli ambiti di
trasformazione III.A e III.B. In particolare, per gli interventi che riguardano queste classi di valore, la
procedura prevede anche, subito dopo la consultazione pubblica, una ulteriore fase di 15 giorni per la
messa a punto delle coerenze paesaggistiche dei progetti , tra gli interessati e lo stesso Laboratorio, al
termine della quale il Laboratorio stesso produrrà una motivata relazione sulla coerenza e sui criteri
integrativi o correttivi da introdurre, utile all’espressione del parere preventivo di cui al comma 1 lettera b) punto i. dell’art. 23 delle presenti norme.
5. Il Laboratorio per il recupero del Centro Storico è inoltre l’Ufficio Tecnico Amministrativo di riferimento per i cittadini singoli e associati nonché per gli operatori privati che segnalino aggiornamenti e varianti di cui all’art.5. Il responsabile del laboratorio trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, le suddette segnalazioni, complete di parere istruttorio motivato, al Presidente della Commissione Urbanistica che entro i successivi trenta giorni le pone all’O.d.G. dei lavori della Commissione.
Il Laboratorio, relativamente alle segnalazioni interessanti la Municipalità di Pirri, trasmette, contestualmente, la suddetta documentazione anche alla Commissione Urbanistica ed al Consiglio della Municipalità.
6. Compito del Laboratorio per il recupero del Centro Storico è anche quello di monitorare i processi di trasformazione in atto e verificare che questi siano coerenti con gli obiettivi e finalità del Piano, promuovendo al contempo azioni di implementazione o aggiornamento del Piano finalizzate ad un più efficace raggiungimento degli obiettivi.
7. Tra le azioni di cui al punto precedente, è di rilevanza strategica quella dell'aggiornamento e l'integrazione dell'elaborato Etg 020.A "Abaco delle tipologie e dei caratteri costruttivi", secondo quanto previsto dall'art.5 comma 3 delle presenti norme, con particolare riferimento ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 così da formare un aggiornato repertorio quanto più completo delle buone e cattive pratiche.
ART. 25 - Incentivi per l’attuazione del Piano
1. Al fine di promuovere l’attività di conservazione, riqualificazione e trasformazione del patrimonio immobiliare ricadente all’interno del “centro storico”, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività edilizia e cantieri beneficia di una agevolazione di tipo economico che consiste nella riduzione compresa tra il 40% e l’80% dell’importo dovuto in funzione dei seguenti parametri:
a) data di inizio lavori (con riferimento all’entrata in vigore del PPCS);
b) entità (costo complessivo) dei lavori per i quali si rende necessaria l’occupazione;
c) classe di valore del bene interessato dai lavori.
2. La misura delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta Municipale mediante
apposita deliberazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del PPCS.
3. A seguito dell’entrata in vigore del PPCS, il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) deve essere armonizzato alle disposizioni di cui
al presente articolo.
Capo III – Le classi di valore: definizione, articolazione e obiettivi
ART. 26 - Definizione e articolazioni della classe di Valore I - CONSERVAZIONE
1. Appartengono alla classe di Valore I - CONSERVAZIONE gli Organismi Edilizi di elevato valore
storico-culturale a prescindere dal periodo storico di realizzazione, le cui caratteristiche sono rilevanti
nella scena urbana e per i quali è ampiamente riconosciuta la necessità di conservare e tramandare i
valori e le relative testimonianze artistiche ed architettoniche, con la tutela delle tipologie edilizie, della
morfologia dei corpi di fabbrica e delle tecnologie costruttive.
La classe di valore I è articolata nelle sottoclassi I.A.1, I.A.2, I.B.1 e I.B.2.
2. Appartengono alla Classe di Valore I.A tutti gli Organismi Edilizi, risalenti al periodo prebellico, di
rilevante valore storico culturale:
- aventi valore monumentale, nei quali la tipologia edilizia e le destinazioni d'uso sono inscindibili con le caratteristiche architettoniche e storiche dell'edificio. Detti Organismi Edilizi sono per la maggior parte già sottoposti a tutela diretta ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 o può rendersi necessario avviare la verifica di interesse culturale ai sensi della stessa norma;
- facenti parte di complessi edilizi di rilevante valore storico, compresi i grandi contenitori edilizi prevalentemente pubblici e le loro pertinenze;
- che costituiscono parte integrante di un tessuto urbano complessivamente conservato, ovvero che hanno mantenuto individualmente i loro caratteri storici originari in un tessuto urbano solo parzialmente conservato composto dal patrimonio immobiliare tradizionale a prevalente destinazione residenziale di elevato valore storico-culturale ed architettonico, non alterato in modo significativo.
Per "caratteri storici originari" si intendono i caratteri derivati dall'impianto urbano medievale così come modificati a seguito delle trasformazioni dei secoli successivi, a meno delle trasformazioni recenti, che siano testimonianza storico-culturale della stratificazione storica che ha interessato l'edificio nel rispetto dell'elevato valore architettonico che caratterizza questa categoria di edifici.
La Classe di Valore I.A è ulteriormente articolata in ragione della funzione prevalente degli Organismi
Edilizi come di seguito indicato:
a) Sottoclasse I.A.1: patrimonio immobiliare prebellico costituito da edifici e relative pertinenze con funzione specialistica pubblica o di interesse pubblico;
b) Sottoclasse I.A.2: patrimonio immobiliare prebellico costituito da edifici privati e relative pertinenze con funzione prevalentemente residenziale o mista caratterizzato dalla leggibilità e dalla riconoscibilità degli elementi tipologici e costruttivi originari pur in presenza di lievi modificazioni, che presenta un elevato valore architettonico, paesaggistico, tradizionale e/o identitario.
3. Appartengono alla Classe di Valore I.B tutti gli Organismi Edilizi realizzati nel periodo postbellico
riconosciuti di rilevante interesse architettonico seppur la tipologia edilizia si discosta da quelle storiche
del periodo prebellico. Essi costituiscono delle singolarità e fanno parte integrante del tessuto urbano
cittadino.
La Classe di Valore I.B è ulteriormente articolata in ragione della funzione prevalente degli Organismi
Edilizi come di seguito indicato:
a) Sottoclasse I.B.1: patrimonio immobiliare postbellico costituito da edifici e relative pertinenze con funzione specialistica pubblica o di interesse pubblico;
b) Sottoclasse I.B.2: patrimonio immobiliare postbellico costituito da edifici e relative pertinenze con funzione prevalentemente residenziale, che presenta un elevato valore architettonico, paesaggistico e/o identitario.
ART. 27 - Obiettivi delle Classi I.A e I.B
1. Gli interventi edilizi realizzabili negli Organismi Edilizi appartenenti alla Classe I.A sono finalizzati a
conseguire l'obiettivo di conservare e tramandare le testimonianze artistiche, architettoniche, culturali,
tipologiche, morfologiche e tecnologiche del patrimonio edilizio esistente. L'elevato grado di tutela
attribuito ai fini della conservazione e della trasmissione delle relative testimonianze si estende a tutti gli
elementi costitutivi l'Organismo Edilizio, in particolare agli elementi strutturali, ai materiali ed alle
tecnologie costruttive. In particolare, devono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1.1 Conservazione dell'impianto originario storico e di tutti i caratteri tipologici e architettonici dell'edificio, con riferimento agli elementi costitutivi di cui all’ art. 15 delle presenti norme; all'involucro esterno, al sistema interno ed agli spazi esterni pertinenziali.
1.2 Eliminazione di tutte le alterazioni che in qualche modo ledono il valore storico-culturale dell'edificio riferibili all'Organismo Edilizio nel suo complesso;
1.3 Valorizzazione del patrimonio edilizio favorendo gli usi che consentano di ripopolare il Centro storico e riutilizzare al meglio gli edifici attualmente abbandonati;
1.4 Incentivare e favorire la manutenzione delle facciate pubbliche al fine di ricreare spazi pubblici di elevata qualità urbana, così come storicamente formati;
1.5 Favorire l'utilizzo dei piani terra degli Organismi Edilizi per attività commerciali, artigianali di servizio e del terziario professionale, anche attraverso la sostituzione degli spazi destinati alla sosta delle autovetture, con monetizzazione delle superfici a parcheggio in conformità alla normativa vigente.
2. Gli interventi edilizi realizzabili negli Organismi Edilizi appartenenti alla Classe I.B devono essere
finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
2.1 Conservazione e trasmissione della testimonianza storico-culturale riconducibile al valore architettonico che ne ha determinato l'inserimento nella Classe I.
2.2 Eliminazione di tutte le alterazioni che ne compromettono il valore architettonico, riferibili all'involucro edilizio ovvero all'Organismo Edilizio nel suo complesso.
ART. 28 - Definizione e articolazioni della Classe di Valore II - RIQUALIFICAZIONE
1. Appartengono alla Classe di Valore II - RIQUALIFICAZIONE gli Organismi Edilizi:
- di epoca pre-bellica integrati nel tessuto urbano del Centro Storico, aventi un qualche residuo valore storico-culturale, facenti parte del patrimonio immobiliare tradizionale a prevalente destinazione residenziale, alterati anche in modo significativo ma reversibile rispetto all’impianto storico originario , suscettibili di riqualificazione architettonica e funzionale al fine di determinare il loro pieno recupero e riuso in coerenza con il contesto di riferimento;
- di epoca post-bellica privi di valore storico, culturale, architettonico o artistico, ma che comunque, anche in relazione alla loro funzione, appaiono realizzati secondo criteri, dimensionali e morfologici, compatibili con gli Organismi Edilizi storici.
La classe di valore II è articolata nelle sottoclassi II.A. e II.B.
2. Appartengono alla Classe di Valore II.A tutti gli Organismi Edilizi storici alterati in modo incongruo rispetto alla configurazione storica originaria , ma non compromessi dal punto di vista del valore testimoniale, che abbiano mantenuto importanti elementi caratterizzanti in un tessuto urbano parzialmente conservato.
La Classe di Valore II.A ricomprende il patrimonio immobiliare prebellico costituito da edifici e relative
pertinenze a prevalente destinazione residenziale caratterizzato dalla presenza di alterazioni puntuali o diffuse dei fronti e della copertura a carattere reversibile, che pur con le suddette alterazioni esprime ancora un valore identitario, che necessita di interventi rilevanti di riqualificazione.
3. Appartengono alla Classe di Valore II.B tutti gli Organismi Edilizi realizzati nel periodo postbellico di
non rilevante interesse architettonico, ma dimensionalmente e morfologicamente compatibili. Essi
costituiscono delle singolarità e fanno parte integrante del tessuto urbano cittadino.
ART. 29 - Obiettivi delle Classi II.A e II.B
1. Gli interventi edilizi realizzabili negli Organismi Edilizi appartenenti alla Classe II.A devono essere
finalizzati a conseguire l'obiettivo della loro riqualificazione architettonica e funzionale al fine di renderli coerenti e compatibili con il contesto storico di riferimento. Le opere devono essere volte ad eliminare gli elementi incoerenti e incompatibili con gli obiettivi di tutela del Centro Storico, migliorare la lettura determinare la ricostituzione tipologica, morfologica e tecnologica dell'Organismo Edilizio. In particolare gli interventi devono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1.1. Riqualificazione degli edifici attraverso la realizzazione di tutte quelle opere necessarie alla loro rifunzionalizzazione per conseguire adeguati requisiti prestazionali degli ambienti interni.
1.2. Conservazione e trasmissione di quella parte residua di testimonianze storiche e di tutte le parti dell'impianto edilizio storico originario , con riferimento in particolare all'involucro edilizio ed agli elementi costruttivi .
1.3. Eliminazione, ove possibile, di tutte le alterazioni che ledono il valore storico-culturale degli edifici, riferibili all'involucro edilizio ovvero all'Organismo Edilizio nel suo complesso, ed in particolare di tutti i volumi incoerenti con eventuale loro riconfigurazione in coerenza con i caratteri tipologici dell'organismo edilizio.
1.4. Valorizzazione del patrimonio edilizio favorendo gli usi che consentano di ripopolare il Centro storico e riutilizzare al meglio gli edifici attualmente abbandonati;
1.5. Incentivare e favorire la manutenzione delle facciate pubbliche al fine di ricreare spazi pubblici di elevata qualità urbana, così come storicamente formati;
1.6. Favorire l'utilizzo dei piani terra degli Organismi Edilizi per attività commerciali, artigianali di servizio e del terziario professionale, anche attraverso la sostituzione degli spazi destinati alla sosta delle autovetture, con monetizzazione delle superfici a parcheggio in conformità alla normativa vigente.
2. Gli interventi edilizi previsti negli Organismi Edilizi appartenenti alla Classe II.B devono essere finalizzati
al miglioramento delle loro caratteristiche morfologiche e tipologiche, della loro qualità architettonica e
funzionale, alla realizzazione di tutti gli adeguamenti previsti dalle norme di settore ed in particolare al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
2.1. Riqualificazione dell'involucro esterno degli organismi edilizi al fine di migliorare il loro inserimento nella scena urbana.
2.2. Mantenimento o miglioramento di tutte le caratteristiche morfologiche ed architettoniche tipiche della "tipologia edilizia” di riferimento.
2.3. Riduzione e ricollocazione, se possibile, di tutti i volumi incoerenti con la "tipologia edilizia” di riferimento.
ART. 30 - Definizione e articolazione della Classe di Valore III - TRASFORMAZIONE
1. Appartengono alla Classe III – TRASFORMAZIONE le aree nelle quali insistono Organismi Edilizi del periodo prebellico alterati in modo irreversibile e/o totalmente incongrui con i caratteri tipologici e architettonici del tessuto storico, le aree attualmente vuote o occupate da ruderi e quelle nelle quali nel periodo post-bellico sono stati ricostruiti edifici, seppur dimensionalmente compatibili, incongrui sotto l’aspetto tipo morfologico oppure dimensionalmente incompatibili.
La classe di valore III è articolata nelle sottoclassi III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.B.1 e III.B.2.
Si tratta di Classi di valore in cui sono ricompresi tutti gli Organismi Edilizi e le aree che non presentano caratteristiche tali da consentire il loro inserimento nelle Classi di Valore I e II.
2. Appartengono alla Classe di Valore III.A tutti gli Organismi Edilizi storici profondamente alterati rispetto alla configurazione storica
originaria , quelli totalmente incongrui con i caratteri tipologici e architettonici del tessuto storico del quale fanno parte, le aree libere o non più edificate, nonché le aree con presenza di ruderi.
La Classe di Valore III.A è articolata in tre sottoclassi, in relazione allo stato attuale dei luoghi, come di seguito indicato:
a) Sottoclasse III.A.1: patrimonio immobiliare prebellico costituito da edifici alterati irreversibilmente e/o incongrui che rendono necessari interventi di trasformazione finalizzati a ricucire e/o completare il tessuto edilizio esistente mediante trasformazioni di qualità.
b) Sottoclasse III.A.2: patrimonio immobiliare prebellico costituito da ruderi per i quali, in relazione all'importanza dell'area nel contesto urbano di riferimento, il Piano stabilisce secondo quali criteri deve essere effettuata la ricostruzione o l'eventuale differente uso per finalità pubbliche o di pubblico interesse.
c) Sottoclasse III.A.3: patrimonio immobiliare prebellico costituito da lotti liberi, in precedenza edificati, destinati alla ricostruzione o ai quali si riconosce una particolare rilevanza da utilizzare per finalità di pubblico interesse, o costituito da vuoti di rilevante dimensione da destinare a ristrutturazione urbanistica per ricucire e completare l’edificato esistente e contestualmente acquisire importanti aree a destinazione pubblica (standard).
3. Appartengono alla Classe di Valore III.B tutti gli Organismi Edilizi realizzati nel periodo postbellico caratterizzati da criticità di tipo morfologico, seppur dimensionalmente compatibili, oppure quelli fuori scala dimensionalmente incompatibili, talvolta localizzati in prossimità di beni di rilevante importanza storico-culturale.
La Classe di Valore III.B è articolata in ragione della tipologia di incoerenza degli Organismi Edilizi rispetto al contesto, che può essere relativa alla morfologia o alla incompatibilità dimensionale, come di seguito indicato:
a) Sottoclasse III.B.1: patrimonio immobiliare postbellico costituito da edifici e relative pertinenze dimensionalmente compatibili ma caratterizzato da criticità di tipo morfologico riconducibili alla configurazione della sagoma (fronti e/o copertura) ovvero alla scarsa consistenza volumetrica rispetto agli edifici contermini contigui;
b) Sottoclasse III.B.2: patrimonio immobiliare postbellico costituito da edifici e relative pertinenze a prevalente destinazione residenziale caratterizzato dalla incompatibilità dimensionale.
ART. 31 - Obiettivi delle Classi III.A e III.B
1. Gli interventi edilizi previsti nelle aree e negli Organismi Edilizi appartenenti alla Classe III.A sono finalizzati ad eliminare, ove possibile, ogni elemento incoerente e incompatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del Centro Storico, compresa l'individuazione di adeguate soluzioni urbanistiche volte a sostituire gli edifici dimensionalmente incompatibili, consentire il riutilizzo degli spazi vuoti e/o la ricostruzione di Organismi Edilizi. Ogni intervento edilizio deve essere tale da favorire la ricostituzione tipologica, morfologica e tecnologica degli Organismi Edilizi, il trasferimento delle cubature in eccesso e la valorizzazione degli spazi liberi. In particolare devono tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1.1. Trasformazione di quelle volumetrie del tessuto storico incoerenti e di ostacolo all'attuazione di progetti strategici per la valorizzazione del centro storico;
1.2. Valorizzazione delle aree nelle quali sono presenti le testimonianze più significative degli eventi bellici del 1943 attraverso la creazione di un “percorso di memoria”;
1.3. Valorizzazione di parte dei vuoti urbani per finalità pubbliche o di pubblico interesse;
1.4. Ricostruzione degli Organismi Edilizi, attualmente allo stato di rudere, in coerenza con il contesto di riferimento nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle relative Schede Progetto;
1.5. Ricostruzione dell'ambiente urbano e dei relativi spazi di relazione, così come storicamente formati, anche attraverso ogni intervento utile a garantirne la piena fruibilità.
2. Gli interventi edilizi previsti negli Organismi Edilizi appartenenti alla Classe III.B devono tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
2.1. Trasformazione dell'organismo edilizio, anche con la sua demolizione e ricostruzione, al fine di realizzare edifici compatibili e coerenti sotto l’aspetto morfologico, eliminando o trasferendo fuori dal Centro Storico la volumetria eccedente;
2.2. Favorire la progressiva sostituzione del patrimonio edilizio post-bellico, dimensionalmente incompatibile, anche con la riduzione della volumetria in eccesso e il suo trasferimento fuori dal Centro Storico, attraverso l'attivazione di procedure urbanistiche perequative che consentano di garantire la sostenibilità degli interventi.
Capo IV – Disciplina degli interventi edilizi
Sezione I - Struttura delle norme e definizione delle categorie di intervento ammissibili
ART. 32 - Struttura delle Norme relative alla disciplina degli interventi edilizi
1. Le Norme di cui al presente Capo IV contengono le disposizioni generali e specifiche per disciplinare gli
interventi sugli Organismi Edilizi e sulle relative aree di pertinenza, oggetto di classificazione in
conformità a quanto indicato nel precedente Capo III.
2. Il contenuto delle Norme è di tipo prescrittivo; sono esplicitati gli interventi consentiti ai fini della
conservazione, della riqualificazione e della trasformazione, compatibili con la rispettiva Classe di
Valore, con specifiche prescrizioni per l'elemento costitutivo interessato.
3. Per le classi di valore “I – Conservazione” e “II – Riqualificazione”, in distinti articoli sono indicate le
disposizioni generali per gli edifici del periodo prebellico e del periodo postbellico, declinati facendo
riferimento ai diversi elementi costitutivi (involucro esterno, sistema interno e spazi esterni). Sono poi
indicate in distinti articoli le disposizioni specifiche per ciascuna sotto classe di valore riferite alla
tipologia edilizia interessata.
4. Per le classi di valore “III – Trasformazione” gli interventi ammissibili sono descritti nei relativi articoli, integrati da specifiche Schede di Progetto, per gli edifici e le aree classificate rispettivamente III.A.1 (Edifici incongrui), III.A.2 (Ruderi), III.A.3 (Vuoti urbani) e III.B.1 (Edifici con criticità morfologiche per scarsa consistenza volumetrica).
ART. 33 - Definizione delle categorie di intervento ammissibili per le diverse classi di valore
1. Le categorie di intervento ammissibili per le diverse classi di valore sono le seguenti:
CLASSE I - CONSERVAZIONE - Gli interventi di conservazione sono volti a restaurare, risanare e/o mantenere inalterati gli elementi storici che costituiscono l’edificio: l’involucro esterno, il sistema interno, gli spazi esterni. In relazione all'entità delle opere le categorie d'intervento ammissibili sono quelle del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria, del risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia interna, nei limiti e secondo le specifiche previsioni normative prescritte per ogni sottoclasse di valore.
CLASSE II - RIQUALIFICAZIONE - Gli interventi di riqualificazione sono volti a consentire limitate variazioni degli elementi che costituiscono l’edificio, mutandone anche dimensione e forma. In relazione all'entità delle opere le categorie d'intervento ammissibili sono oltre a quelle del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria e del risanamento conservativo, anche quella della ristrutturazione edilizia, nei limiti e secondo le specifiche previsioni normative prescritte per ogni sottoclasse di valore.
CLASSE III - TRASFORMAZIONE - Gli interventi di trasformazione consentono di modificare l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area interessata, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con diversi caratteri edilizi ed urbanistici, interventi di ricostruzione di edifici allo stato di rudere, interventi finalizzati alla valorizzazione dei vuoti urbani per finalità di pubblico interesse. In relazione all'entità delle opere le categorie d'intervento ammissibili sono oltre a quelle del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria, del risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia, anche quella della ristrutturazione urbanistica, della demolizione con o senza ricostruzione, della nuova costruzione.
Sezione II – Interventi edilizi nelle classi I e II
ART. 34 - Disposizioni generali per gli edifici di classe I.A
1. Negli edifici appartenenti alla classe I.A sono ammessi gli interventi di conservazione indicati nel
presente articolo. Tali norme valgono sia per gli edifici di classe I.A.1 che per quelli di Classe I.A.2, fatte salve le specifiche disposizioni indicate negli articoli successivi per ciascuna delle due sottoclassi.
Gli interventi devono essere finalizzati alla conservazione dell’organismo edilizio e devono essere tali da
assicurarne la sua funzionalità mediante un insieme di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Gli interventi sono assoggettati al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
2. INVOLUCRO ESTERNO
Le norme del presente punto contengono disposizioni generali per gli interventi sul fronte principale, su
quello secondario e su tutti gli elementi che li costituiscono (basamento, parte della facciata sopra il
basamento, tetto):
Disposizioni per l'intero involucro esterno
- 2.1 la sagoma planivolumetrica originaria dell’edificio deve essere conservata, senza alterarne i limiti esterni; è sempre ammessa l'eliminazione di volumi incongrui presenti nella copertura la cui presenza contrasta con i caratteri tipologici dell'edificio ;
- 2.2 è ammessa la sostituzione di elementi degradati non più recuperabili e l'esecuzione di interventi di riparazione, consolidamento, rinforzo e l'eliminazione di elementi recenti, anche in buono stato, in contrasto con i caratteri dell'edificio . Gli elementi reintegrati o sostituiti devono essere di materiale compatibile, devono avere la stessa conformazione e lo stesso aspetto superficiale dei precedenti, se coerenti con il disegno dell'edificio, o di quelli originari o storicamente consolidati. È consentito il rifacimento di parti di murature esterne, qualora queste siano non più recuperabili, purché ne siano mantenuti il posizionamento e tutti i caratteri architettonici esistenti;
- 2.3 è ammessa la riparazione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti tecnologici in modo congruente con la caratterizzazione storica dell'edificio. A tal fine gli impianti devono essere posizionati in modo da non risultare visibili da punti di vista significativi circostanti, considerando prioritariamente il loro posizionamento occultati all'interno dell’edificio o, qualora sia dimostrata l'impossibilità di localizzarli internamente, in punti ottimali della copertura del fronte secondario;
- 2.4 il fronte principale deve essere conservato senza chiudere le bucature esistenti o realizzarne di nuove, ad eccezione del ripristino di quelle originarie, anche se occultate, e di tutti gli elementi che fanno parte del disegno storico originario dell'edificio, fatto salvo quanto specificato nel punto successivo; devono essere eliminate le aperture aggiunte nel tempo qualora contrastino con la caratterizzazione storica dell'edificio. Devono essere mantenute le tipologie di serramenti e la dimensione dei profili; i materiali e i colori devono essere coerenti con la caratterizzazione dell’edificio.
- 2.5 nei basamenti dei fronti principali, destinati ad attività commerciali, artigianali, direzionali o ad altre destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali è ammessa la modifica delle bucature purché nel rispetto della partitura dell'intero fronte ed in piena coerenza con i caratteri architettonici dello stesso. I piani terra già interessati da modifiche non coerenti con la partitura delle bucature dell'intero fronte principale, nel caso di interventi di rinnovo degli esterni dei locali devono prioritariamente essere oggetto di riqualificazione al fine di renderli coerenti con il resto della facciata.
- 2.6 il fronte secondario deve essere conservato nella sua caratterizzazione storica consolidata originaria ; sono ammesse modifiche anche alle aperture che si dovessero rendere necessarie per adeguamenti alle normative di settore in materia di sicurezza, antincendio, etc, purché il loro inserimento avvenga in piena coerenza con la composizione architettonica dell'intero fronte.
- 2.7 nel basamento del fronte secondario sono consentite modifiche per l'inserimento di nuovi impianti, a condizione che siano inseriti armonicamente nella composizione architettonica del fronte.
- 2.8 in presenza di coperture storiche lignee è ammessa la riparazione e/o sostituzione dell'orditura primaria e secondaria dei tetti e del manto di copertura, con il mantenimento della sagoma, delle pendenze originarie, della quota di imposta e di colmo della copertura. È consentita la sostituzione delle coperture recenti non coerenti per morfologia con il tipo edilizio. I nuovi elementi di copertura devono essere dello stesso materiale e della medesima conformazione e aspetto di quelli storici, se presenti o documentabili originari, o di quelli sostituiti, se coerenti con i caratteri dell'edificio quelli originari. I nuovi camini o elementi per sfiati e aerazioni devono essere di disegno coerente con la caratterizzazione storica dell'edificio;
- 2.9 nel caso di recupero di sottotetti a fini residenziali o per usi che richiedono la permanenza di persone è consentita la realizzazione di nuovi lucernari a falda a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell’art. 78.
3. SISTEMA INTERNO
Le norme del presente punto contengono disposizioni generali per gli interventi sul sistema interno e su
tutti gli elementi che lo costituiscono (sistema distributivo verticale e sistema distributivo orizzontale):
SISTEMA DISTRIBUTIVO VERTICALE
- 3.1 Deve essere conservato l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni quali atri, androni e vani scala.
- 3.2 È ammesso l’inserimento di un nuovo ascensore all'interno dei corpi di fabbrica, anche al di fuori degli spazi di scala e di androne, senza alterare gli elementi o gli ambienti architettonici di pregio. L’inserimento del nuovo ascensore non deve occultare, con pareti piene o volumi chiusi, gli spazi vuoti del vano scala, né diminuire la superficie degli scalini o dei pianerottoli. Nel rinnovamento degli ascensori realizzati nel periodo prebellico, devono essere conservate le cabine e le strutture metalliche esterne caratteristiche.
- 3.3 Si dovrà prevedere il restauro e ripristino di elementi architettonici e decorativi di pregio quali volte, soffitti, pavimenti, affreschi.
- 3.4 Qualora non sia possibile il consolidamento statico degli elementi strutturali, a causa delle condizioni di degrado, ne è ammessa la sostituzione, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri storici originari, con l'impiego di materiali e tecniche compatibili con l’organismo edilizio storico i caratteri dell'edificio.
- 3.5 È’ consentita la demolizione e realizzazione di tramezzi, di controsoffittature, l’apertura e chiusura di porte; sono consentite lievi modifiche delle aperture esistenti nei muri portanti per consentire modifiche distributive in ambienti privi di pregio, per la realizzazione di nuovi servizi igienici, nonché per l'articolazione in unità immobiliari, senza alterare gli eventuali elementi decorativi e architettonici di pregio.
- 3.6 E' sempre ammesso il frazionamento, con esclusione degli edifici aventi valore monumentale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla classe di valore e di quelle di cui all’art. 67.
4. SPAZI ESTERNI
CORTILI E GIARDINI
- 4.1 Si devono conservare le pavimentazioni storiche esistenti, gli eventuali rifacimenti e reintegrazioni devono essere effettuati con sistemi e materiali tradizionali.
- 4.2 Devono essere eliminate le superfetazioni, quali ad esempio tettoie e corpi di fabbrica incongrui rispetto alla caratterizzazione storicamente consolidata dell'edificio e dell'ambiente del cortile o giardino.
- 4.3 Nei giardini è ammessa la realizzazione di manufatti accessori, quali pensiline, gazebi e tettoie purché con disegno semplice privo di eccessivi elementi decorativi , materiali e tecniche coerenti con la caratterizzazione storica degli edifici e di ingombro limitato, tale da non alterare i caratteri della sistemazione a verde preesistente.
- 4.4 Deve essere assicurata la conservazione degli alberi di pregio (diametro a 1 metro da terra di almeno 40 cm).
ART. 35 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe I.A.1
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare prebellico costituito da edifici e relative pertinenze con funzione specialistica pubblica o di interesse pubblico appartenenti alla sottoclasse I.A.1. Con riferimento all'art. 16 delle presenti norme, ricadono in questa sottoclasse gli
edifici di elevato valore storico culturale delle seguenti tipologie edilizie:
- Edifici di valore monumentale ed aree di pertinenza;
- Complessi e grandi contenitori edilizi prevalentemente pubblici e loro pertinenze;
- Palazzi di grande dimensione risalenti alla fine del XIX secolo o ai primi del XX secolo.
Per gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni
altro ente ed istituto pubblico ed a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settantanni, dovrà essere prevista la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004.
Nel caso sopraindicato o nel caso di immobili già vincolati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004,
l'esecuzione di qualunque opera, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione della competente
Soprintendenza.
2. Edifici di valore monumentale ed aree di pertinenza
I monumenti devono essere tutelati, salvaguardati e valorizzati come prescritto dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004.
L'esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.
Gli immobili vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 non possono essere demoliti,
danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare
pregiudizio alla loro conservazione.
3. Complessi e grandi contenitori edilizi prevalentemente pubblici e loro pertinenze
La riqualificazione funzionale di tali complessi edilizi deve essere tale da salvaguardare l'impianto
storico e tutte le parti che concorrono a determinare il valore identitario dell'immobile. Sono ammissibili
tutte le opere che, nel rispetto dei caratteri architettonici identitari originari, si rendano necessarie per adeguamenti impiantistici e tecnologici, per conseguire la conformità alla normativa antincendio e più in generale per rendere possibile la rifunzionalizzazione del complesso edilizio.
Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso purché ricompresi nella categoria dei “Servizi Generali”
ed inoltre sempre che siano conservati i caratteri tipologici ed architettonici storici originari.
Tali complessi, il cui perimetro è riportato nella cartografia di piano, sono, inoltre, soggetti alle
disposizioni di cui all’art. 18 per i “complessi edilizi”.
ART. 36 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe I.A.2
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare prebellico costituito da edifici
e relative pertinenze con funzione residenziale o mista appartenenti alla sottoclasse I.A.2. Con riferimento
all'art. 16 delle presenti norme, ricadono in questa sottoclasse gli edifici di elevato valore storico
culturale delle seguenti tipologie edilizie:
EDIFICI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE O MISTA
- Centro storico di Cagliari
- Case a schiera (tipologie A, B, C, D dell'Abaco dei tipi edilizi);
- Palazzi di grande dimensione risalenti alla fine del IX secolo o ai primi del XX secolo.
- Palazzo;
- Ville, villini.
- Centro storico di Pirri
- Casa a corte;
- Palazzetto minore;
- Centro storico di Cagliari
2. Centro storico di Cagliari
Casa a schiera
E' fatto obbligo di conservare l'impianto edilizio storico originario (lotto di impianto medioevale).
Involucro esterno
I basamenti devono mantenere il loro aspetto formale con le relative finiture dell'intonaco e gli eventuali rivestimenti in pietra.
I prospetti devono mantenere invariati i loro caratteri architettonici, conservando le superfici intonacate e le bucature con le relative finestrature; devono sempre essere conservate le porte finestre a balcone con piano di calpestio in pietra marmo e parapetto in ferro battuto o ghisa.
Il numero delle “bucature” che si ripetono per ogni piano, sulla base delle quali è stata associata nell'Abaco dei tipi edilizi una distinta tipologia-morfologica (tipologie di case a schiera di tipo A,B,C,D rispettivamente con 1, 2, 3, 4 bucature per piano) sono non modificabili.
Le coperture, costituite da un tetto con doppia falda ortogonale alla strada, devono essere conservate nella loro morfologia, con il mantenimento delle quote di gronda e di colmo e del manto di finitura in coppi sardi tradizionali. Gli eventuali elementi accessori quali canne fumarie, prese d'aria, canne di ventilazione, lucernari, etc devono essere conservati o, qualora sia necessaria la realizzazione di adeguamenti funzionali, sostituiti ed eventualmente integrati a condizione che sia mantenuta la caratterizzazione preesistente. Deve essere conservata la tecnologia costruttiva della struttura delle coperture, costituita dalle capriate lignee e dalla relativa orditura sovrastante. Non deve essere alterato l'elemento frontale di chiusura in fregio all'edificio realizzato in muratura.
Sistema interno
Devono essere conservati i setti longitudinali portanti in muratura e gli eventuali muri di spina trasversali, la tipologia di scala storicamente presente in tali unità costituita prevalentemente da un'unica rampa appoggiata ai muri maestri.
I solai intermedi esistenti realizzati con travi in legno devono essere conservati nelle loro caratteristiche strutturali ed adeguati sotto l'aspetto degli altri requisiti prestazionali.
Palazzo (compresi quelli di grande dimensione risalenti alla fine del XIX secolo o ai primi del XX secolo)
E' fatto obbligo di conservare l'impianto storico originario, comprese le tecnologie costruttive storiche anche successive alla sua realizzazione dello stesso periodo.
Involucro esterno
I prospetti devono mantenere invariati i loro caratteri architettonici, conservando le superfici intonacate e le bucature con le relative tipologie di infissi; devono sempre essere conservate le porte finestre a balcone con piano di calpestio in pietra marmo e parapetto in ferro battuto o ghisa, le fasce o cornici marcapiano ed il cornicione modanato che nasconde, con un parapetto continuo, la copertura a tetto.
Devono essere conservati i timpani, le cornici ed i fregi presenti spesso nelle bucature dei prospetti fronte strada.
Il basamento, che di solito comprende il piano terra ed un piano ammezzato generalmente rivestito da fasce orizzontali ad intonaco lisce o con finte bugne e sormontato da una cornice aggettante, deve essere mantenuto con i caratteri architettonici storici esistenti originari.
Sistema interno
Deve essere conservata la matrice muraria dei setti portanti longitudinali e delle murature di spina trasversali, riscontrabili anche nella configurazione morfologica delle coperture.
L'androne di ingresso, che costituisce uno degli spazi più caratteristici di questi palazzi deve essere conservato mantenendo le strutture originarie, le finiture e le relative decorazioni.
Devono essere conservate le strutture voltate del piano terra.
I solai dei piani intermedi realizzati con travi in legno devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche strutturali salvaguardando le gli eventuali controsoffitti con geometria piana o voltata comprese le strutture di sospensione, le finiture e le eventuali decorazioni presenti nei soffitti e , nonché gli eventuali pavimenti di pregio.
E' fatto obbligo di mantenere invariato il numero dei piani con il vincolo di conservazione della morfologia, degli allineamenti planimetrici ed altimetrici, delle quote di imposta dei solai intermedi e di copertura.
La scala che dall'atrio di ingresso consente di accedere ai piani superiori, con rampe lignee rivestite o rette da che poggiano su volte a botte o a crociera e con ringhiere in ferro battuto o pannelli di ghisa , deve essere conservata mantenendo tutte le componenti strutturali ed i particolari architettonici.
Ville, villini
E' fatto obbligo di conservare l'impianto storico originario o storicamente consolidato . Deve essere conservata la caratterizzazione
tipologica con il mantenimento della sagoma originaria, del rapporto tra pieni e vuoti e del verde privato. I giardini circostanti le ville devono mantenere la loro unitarietà e non possono essere oggetto di frazionamento.
Involucro esterno
Devono essere conservati i caratteri architettonici dei fronti, la partitura delle bucature con i relativi particolari costruttivi presenti nel basamento, nei piani superiori e nel coronamento.
3. Centro storico di Pirri
Casa a corte
E' fatto obbligo di conservare l'impianto storico dei corpi di fabbrica in terra cruda "ladiri" e dei locali accessori e loggiati disposti lungo il confine del lotto attorno allo spazio vuoto della corte originario. Deve essere conservata la caratterizzazione tipologica sul fronte strada nel quale appare un ampio muro di cinta su cui si apre, voltato ad arco, un grande portale in legno.
Qualunque intervento deve prevedere la conservazione dei criteri spaziali insediativi, del rapporto tra
pieni e vuoti con il mantenimento del verde privato.
Involucro esterno
Deve essere conservata la sagoma originaria del corpo di fabbrica principale e degli eventuali locali accessori, le porte e finestre balconate con ringhiera in ferro battuto aperte verso il cortile interno e la copertura a tetto a capanna realizzata con struttura in capriate lignee e manto di copertura in coppi tegole curve tradizionali.
La “lolla”, realizzata con ampi archi a sesto ribassato, coperta a tetto o dal piano superiore dell'edificio, deve essere mantenuta con la sua funzione di spazio di collegamento e filtro rispetto agli altri ambienti.
Sistema interno
Devono essere conservate le murature originarie, da risanare e consolidare secondo tecniche di intervento compatibili con il materiale originario.
Spazi esterni
La corte deve essere conservata nella sua dimensione, nei suoi caratteri architettonici e nella sua funzione principale di spazio aperto strettamente connesso con le funzioni abitative ed in particolare con la “lolla”. La corte non può essere oggetto di frazionamento.
E' ammessa la conservazione dei locali accessori originari, staccati dal corpo di fabbrica principale, presenti nel cortile lungo il perimetro residuale del lotto.
Palazzetto minore
E' fatto obbligo di conservare l'impianto storico consolidato, costituito da un corpo di fabbrica principale a due piani affacciato su strada e da ulteriori corpi di fabbrica che si attestano attorno alla corte originario, che si distingue da quello della casa a schiera soprattutto per la forma del lotto, rifuso catastalmente, solitamente di forma rettangolare, che presenta il lato maggiore a filo strada.
Involucro esterno
I basamenti devono mantenere il loro aspetto formale con le relative finiture dell'intonaco e gli eventuali rivestimenti murali.
I prospetti devono mantenere invariati i loro caratteri architettonici, conservando le superfici intonacate e le bucature con le relative finestrature; devono sempre essere conservate le porte finestre a balcone con piano di calpestio in marmo [1] marmo e parapetto in ferro battuto o ghisa, le fasce o cornici marcapiano ed i cornicioni.
Sistema interno
Deve essere mantenuto lo schema distributivo con i diversi alloggi per piano accessibili da un corpo scala comune a doppia rampa, con vani che si affacciano su fronti opposti, sulla strada e sul cortile o sulla chiostrina interna, oppure sul prospetto laterale nel caso delle soluzioni ad angolo.
- ↑ Si tratta di un refuso, la parola "marmo" deve essere sostituita con la parola "pietra"
ART. 37 - Disposizioni generali per gli edifici di classe I.B
1. Negli edifici appartenenti alla classe IB sono ammessi gli interventi di conservazione indicati nel presente articolo. Tali norme valgono sia per gli edifici di classe IB.1 che per quelli di Classe IB.2, fatte salve le specifiche disposizioni indicate negli articoli successivi per ciascuna delle due sottoclassi.
Gli interventi devono essere finalizzati alla conservazione dell’organismo edilizio e devono essere tali da
assicurarne la sua funzionalità mediante un insieme di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Gli interventi sono assoggettati al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
2. INVOLUCRO ESTERNO - Le norme del presente punto contengono disposizioni generali per gli interventi
sul fronte principale, su quello secondario e su tutti gli elementi che li costituiscono (basamento, parte
della facciata sopra il basamento, tetto):
Disposizioni per l'intero involucro esterno
2.1 la sagoma planivolumetrica originaria dell’edificio deve essere conservata, senza alterarne i limiti esterni;
2.2 è ammessa la sostituzione di elementi degradati non più recuperabili; gli elementi reintegrati o sostituiti devono essere della stessa categoria di materiale e devono avere la stessa conformazione e lo stesso aspetto superficiale dei precedenti;
2.3 è ammessa la sostituzione e l'integrazione degli impianti tecnologici in modo congruente con la caratterizzazione dell'edificio. A tal fine gli impianti devono essere posizionati in modo da non risultare visibili da punti di vista significativi circostanti, considerando prioritariamente la loro localizzazione all'interno dell'edificio o il loro posizionamento sul fronte secondario, a pavimento in balconi o verande mascherati dai parapetti, o in punti ottimali della copertura dello stesso fronte secondario;
Fronte principale
2.4 Devono essere mantenute le bucature originarie con le relative partiture; i serramenti potranno essere sostituiti con altri identici per forma, materiale e colore. Il basamento dovrà mantenere una caratterizzazione coerente con il resto della facciata; l'inserimento di elementi accessori quali insegne di esercizio e tende dovrà essere pienamente coerente con i caratteri compositivi della facciata.
Fronte secondario
2.5 Sono consentite modifiche al fronte secondario per l'inserimento di nuovi impianti, a condizione che siano inseriti armonicamente nella composizione architettonica del fronte.
2.6 Devono essere mantenute le bucature originarie con le relative partiture; sono consentite modifiche delle bucature esclusivamente nel rispetto nel rispetto dei caratteri architettonici del fronte. I serramenti potranno essere sostituiti con altri identici per forma, materiale e colore.
Tetto
2.7 Nel caso di recupero di sottotetti a fini residenziali o per usi che richiedono la permanenza di persone è consentita la realizzazione di nuovi lucernari a falda a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell’art. 78.
3. SISTEMA INTERNO
Le norme del presente punto contengono disposizioni generali per gli interventi sul sistema interno e su
tutti gli elementi che lo costituiscono (sistema distributivo verticale e sistema distributivo orizzontale):
SISTEMA DISTRIBUTIVO VERTICALE
- 3.1 Deve essere conservato l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni quali atri, androni e vani scala.
- 3.2 È ammesso l’inserimento di nuovi ascensori all'interno dei corpi di fabbrica, anche al di fuori degli spazi di scala e di androne. L’inserimento del nuovo ascensore non deve occultare, con pareti piene o volumi chiusi, gli spazi vuoti del vano scala, né diminuire la superficie degli scalini o dei pianerottoli.
- 3.3 Qualora non sia possibile il consolidamento statico di elementi strutturali, a causa delle condizioni di degrado, ne è ammessa la sostituzione, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.
- 3.4 È consentita la demolizione e realizzazione di tramezzi, l’apertura e chiusura di porte; sono consentite le opere necessarie per consentire modifiche distributive, per la realizzazione di nuovi servizi igienici, nonché per l'articolazione in unità immobiliari, senza alterare gli eventuali elementi decorativi e architettonici di pregio.
- 3.5 E' sempre ammesso il frazionamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla classe di valore e di quelle di cui all’art. 67.
4. SPAZI ESTERNI
CORTILI E GIARDINI
- 4.1 Le pavimentazioni degli spazi cortilizi devono essere di qualità adeguata all'importanza del fabbricato e coerenti con la relativa caratterizzazione architettonica.
- 4.2 Devono essere eliminate le superfetazioni, quali ad esempio tettoie e corpi di fabbrica incongrui rispetto alla caratterizzazione consolidata dell'edificio e dell'ambiente del cortile o giardino.
- 4.3 Nei giardini è ammessa la realizzazione di manufatti accessori, quali pensiline, gazebi e tettoie purché con disegno semplice privo di eccessivi elementi decorativi con disegno, materiali e tecniche coerenti con la caratterizzazione architettonica degli edifici e di ingombro limitato, tale da non alterare i caratteri della sistemazione a verde preesistente.
- 4.4 Deve essere assicurata la conservazione degli alberi di pregio (diametro a 1 metro da terra di almeno 40 cm).
ART. 38 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe I.B.1 e I.B.2
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare postbellico costituito da
edifici e relative pertinenze con funzione specialistica pubblica o di interesse pubblico appartenenti alla sottoclasse I.B.1 o con funzione residenziale o mista appartenenti alla sottoclasse I.B.2. Con riferimento all'art. 16 delle presenti norme, ricadono in questa sottoclasse gli edifici di elevato valore architettonico
delle seguenti tipologie edilizie:
- Palazzo di realizzazione post-bellica (centro storico di Cagliari). IB.1 e IB.2
Per gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni
altro ente ed istituto pubblico ed a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settantanni, dovrà essere prevista la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004. Nel caso sopraindicato o nel caso di immobili già vincolati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, l'esecuzione di qualunque opera, è subordinata alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza.
Palazzo di realizzazione post-bellica (centro storico di Cagliari) IB.1 e IB.2
Gli edifici in oggetto possono avere una prevalente destinazione d'uso direzionale o residenziale; il
piano terra ed eventualmente i primi due o tre livelli fuori terra hanno destinazioni d'uso commerciali o
direzionali.
In tali edifici ogni intervento di riqualificazione funzionale, manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia interna deve essere tale da salvaguardare l'impianto e tutti i
caratteri architettonici originari.
Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso purché siano conservati i caratteri tipologici ed
architettonici originari.
Involucro esterno
I prospetti devono mantenere invariati i loro caratteri architettonici, conservando le finiture e i particolari costruttivi originari.
Devono essere conservate le bucature originarie con le relative finestrature; i rivestimenti e le finiture originarie devono essere conservate e in caso di degrado devono essere sostituite con stessi materiali identici per forma e colore.
L'inserimento di elementi accessori quali insegne d'esercizio e tende deve essere pienamente coerente con i caratteri compositivi del fronte interessato; in particolare le insegne d'esercizio devono essere contenute entro i fili delle bucature, devono essere evitate le insegne a cassonetto retroilluminate mentre possono essere ammesse le insegne a lettere scatolari se coerenti con il resto della facciata.
Sistema interno
Deve essere conservata la struttura portante originaria, mentre sono ammesse tutte le modifiche interne necessarie alle esigenze d'uso ed alla eventuale rifunzionalizzazione dell'edificio, fatto salvo quanto precisato nei punti successivi.
Devono essere conservate tutte le parti comuni di valore architettonico, l'androne di ingresso e il sistema distributivo verticale, comprese le relative tecnologie costruttive.
E' fatto obbligo di mantenere invariato il numero dei piani con il vincolo di conservazione degli allineamenti planimetrici ed altimetrici, delle quote di imposta dei solai intermedi e di copertura.
L'androne di ingresso, qualora di rilevante importanza, deve essere conservato mantenendo le strutture originarie, le finiture e le eventuali decorazioni.
La scala che dall'androne di ingresso consente di accedere ai piani superiori, deve essere conservata mantenendo tutte le componenti strutturali ed i particolari architettonici.
ART. 39 - Disposizioni generali per gli edifici di classe II.A
1. Negli edifici appartenenti alla classe II.A sono ammessi gli interventi di riqualificazione indicati nel presente articolo. Tali norme valgono sia per gli edifici di classe II.A.1 che per quelli di Classe II.A.2, fatte salve le specifiche disposizioni indicate negli articoli successivi per ciascuna delle due sottoclassi.[1]
Gli interventi devono essere finalizzati alla riqualificazione dell’organismo edilizio e devono essere tali
da assicurarne la sua funzionalità mediante un insieme di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili.
Gli interventi sono comunque assoggettati al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
2. INVOLUCRO ESTERNO
Le norme del presente punto contengono disposizioni generali per gli interventi sul fronte principale, su
quello secondario e su tutti gli elementi che li costituiscono (basamento, parte della facciata sopra il
basamento, tetto):
Disposizioni per l'intero involucro esterno
2.1 La sagoma planivolumetrica storicamente consolidata originaria dell’edificio deve essere conservata, senza alterarne i limiti esterni, o qualora interessata da superfetazioni o alterazioni incongrue rispetto alla configurazione originaria, deve essere prevista la loro eliminazione. L'eventuale ricostruzione di volumetrie regolarmente assentite é possibile solo attraverso la definizione di soluzioni progettuali totalmente coerenti con i caratteri tipologici e architettonici del fabbricato.
2.2 È ammessa la reintegrazione di elementi mancanti, l’asportazione degli elementi incongrui, la sostituzione di elementi degradati non più recuperabili. Gli elementi reintegrati o sostituiti devono essere di materiale compatibile e devono avere la medesima conformazione ed aspetto superficiale dei precedenti, se coerenti con il disegno dell'edificio. È consentito il rifacimento di parti di muratura esterna degradata e non recuperabile a condizione che vengano mantenuti la posizione, la dimensione e tutti gli elementi che incidono sul disegno architettonico della facciata.
2.3 E' ammessa la riparazione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti tecnologici in modo congruente con la caratterizzazione storica dell'edificio. A tal fine gli impianti devono essere posizionati in modo da non risultare visibili da punti di vista significativi circostanti, considerando prioritariamente il loro posizionamento occultati all'interno dell’edificio o, qualora sia dimostrata l'impossibilità di localizzarli internamente, siano previsti in punti ottimali del fronte secondario, collocati in modo da non entrare in conflitto con il disegno dell'edificio ed integrati in modo armonico con la composizione architettonica del fronte;
FRONTE PRINCIPALE
2.4 Per gli interventi che determinano modifiche al fronte principale deve essere presentato un prospetto unitario, in scala 1:100, esteso agli edifici contermini con la rappresentazione dei cromatismi attuali e di progetto.
2.5 Sono consentite modeste modifiche alle bucature (porte e finestre) del basamento, quali ad esempio l’allungamento di finestre sino al marciapiede o allo zoccolo. Tali modifiche devono essere coerenti con il disegno e la caratterizzazione storica dell'edificio ed essere comprese in un progetto esteso all'intero fronte dell'edificio a condizione che venga mantenuta la l'eventuale simmetria del prospetto. Nel caso di basamento già completamente modificato gli interventi proposti possono portare ad un assetto diverso purché architettonicamente coerente ed il progetto si estenda a tutto il fronte principale.
2.6 È obbligatoria l’eliminazione delle aperture aggiunte qualora non siano conformi alla caratterizzazione architettonica dell'edificio. Va conservata l’unicità dell’edificio mantenendo le differenze fra edifici adiacenti senza accorpare bucature di edifici differenti.
2.7 Non sono ammessi gli impianti a rete e tecnologici a vista.
FRONTE SECONDARIO
2.8 Sono consentite modifiche dei prospetti (integrazione o riallineamenti di finestre, apertura di porte finestre al posto di finestre e viceversa) nel rispetto dei caratteri specifici del disegno architettonico dell'edificio. Tali modifiche devono essere comprese in un progetto esteso all'intero fronte dell'edificio e devono essere finalizzate alla eliminazione di parti aggiunte e modificazioni deturpanti.
2.9 Nel basamento é consentita la realizzazione di nuove bucature a condizione che si inseriscano in modo armonico nella struttura architettonica di tutto il fronte secondario.
2.10 Nella parte della facciata sopra il basamento possono essere realizzati balconi prospicienti sulle corti e comunque non prospettanti su spazio pubblico o in continuità visiva con esso ed in coerenza con i caratteri architettonici del fronte interessato.
Tetto
2.11 in presenza di coperture storiche lignee è ammessa la riparazione e/o sostituzione dell'orditura primaria e secondaria dei tetti e del manto di copertura, con il mantenimento della sagoma, delle pendenze originarie, della quota di imposta e di colmo della copertura. È consentita la sostituzione delle coperture recenti non coerenti per morfologia con il tipo edilizio. I nuovi elementi di copertura devono essere dello stesso materiale e della medesima conformazione e aspetto di quelli storici, se presenti o documentabili originari, o di quelli sostituiti, se coerenti con i caratteri dell'edificio quelli originari fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi. I nuovi camini o elementi per sfiati e aerazioni devono essere di disegno coerente con la caratterizzazione storica del contesto;
2.12 Vanno conservati i lucernari esistenti solo se il loro posizionamento è ordinato e coerente con il disegno delle falde ed inoltre a condizione che la superficie complessiva dei lucernari previsti su una falda non superi quella pari a 1/10 della superficie della stessa falda. E’ ammessa la realizzazione di nuovi lucernari alle condizioni previste dall'articolo 78.
2.13 Non è consentita la realizzazione di terrazze sulle coperture a tetto esistenti, fatte salve le eventuali incisioni che si dovessero rendere necessarie per localizzare esclusivamente dotazioni impiantistiche richieste per adeguamenti alla normativa di settore, da ricavarsi in corrispondenza del tetto afferente al fronte secondario, in posizioni le più possibili occultate e non visibili da punti di vista pubblici significativi, previa dimostrazione dell'impossibilità di localizzarli all'interno dell'edificio o nella corte interna, adeguatamente protetti.
3. SISTEMA INTERNO
Le norme del presente punto contengono disposizioni generali per gli interventi sul sistema interno e su
tutti gli elementi che lo costituiscono (sistema distributivo verticale e sistema distributivo orizzontale):
SISTEMA DISTRIBUTIVO VERTICALE
3.1 Deve essere prioritariamente mantenuto l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni quali atri, androni e vani scala. È privilegiato il ripristino e la valorizzazione dei collegamenti e dei percorsi storici originari verticali (scale) e orizzontali quali androni e atri.
3.2 È ammesso l’inserimento di un nuovo ascensore all'interno dei corpi di fabbrica, anche al di fuori degli spazi di scala e di androne, senza alterare gli elementi o gli ambienti architettonici di pregio. L’inserimento del nuovo ascensore non deve occultare, con pareti piene o volumi chiusi, gli spazi vuoti del vano scala, né diminuire la superficie degli scalini o dei pianerottoli. Nel rinnovamento degli ascensori realizzati nel periodo prebellico, devono essere conservate le cabine e le strutture metalliche esterne caratteristiche.
SISTEMA DISTRIBUTIVO ORIZZONTALE
3.3 Sono ammesse la riparazione, il consolidamento, il rifacimento di finiture interne (pavimenti, rivestimenti, intonaci e serramenti interni, ecc.).
3.4 È ammessa la demolizione e realizzazione di tramezzi, controsoffittature, l’apertura e la chiusura di porte, e la modificazione delle aperture esistenti nei muri portanti per consentire variazioni distributive, per la realizzazione di nuovi servizi igienici, nonché per l'articolazione in unità immobiliari, purché non vengano alterati gli elementi decorativi e architettonici di pregio.
3.5 E' sempre ammesso il frazionamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla classe di valore e di quelle di cui all’art. 67.
4. SPAZI ESTERNI
CORTILI E GIARDINI
4.1 Si devono conservare le pavimentazioni storiche esistenti, gli eventuali rifacimenti e reintegrazioni devono essere effettuati con sistemi e materiali tradizionali.
4.2 Devono essere eliminate le superfetazioni, quali ad esempio tettoie e corpi di fabbrica incongrui rispetto alla caratterizzazione storicamente consolidata dell'edificio e dell'ambiente del cortile o giardino.
4.3 Nei giardini è ammessa la realizzazione di manufatti accessori, quali pensiline, gazebi e tettoie purché con disegno semplice privo di eccessivi elementi decorativi , materiali e tecniche coerenti con la caratterizzazione storica degli edifici e tali da occupare una superficie minima che non incida in modo significativo sulla superficie a verde e tale da non alterare le caratteristiche del giardino.
4.4 Deve essere assicurata la conservazione degli alberi di pregio (diametro a 1 metro da terra di almeno 40 cm).
- ↑ Si tratta di un refuso della bozza iniziale, le sottoclassi II.A.1 e II.A.2 sono state accorpate in un'unica classe II.A
ART. 40 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe II.A
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare prebellico costituito da edifici
e relative pertinenze a prevalente destinazione residenziale caratterizzato dalla presenza di alterazioni limitate o diffuse di tipo reversibile appartenenti alla sottoclasse II.A.2. Con riferimento all'art. 16 delle presenti norme, ricadono in questa sottoclasse gli edifici di elevato valore storico culturale delle seguenti tipologie edilizie:
EDIFICI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE O MISTA
Centro storico di Cagliari- Case a schiera (tipologie A, B, C, D dell'Abaco dei tipi edilizi);
- Palazzi di grande dimensione risalenti alla fine del IX secolo o ai primi del XX secolo.
- Palazzo;
- Ville, villini.
- Casa a corte;
- Palazzetto minore;
2. Centro storico di Cagliari
Casa a schiera
Gli interventi dovranno prevedere la conservazione delle parti residue dell'impianto storico (lotto di impianto medioevale) riconfigurando le parti recentemente modificate al fine di avere un organismo edilizio coerente sotto l'aspetto della tipologia edilizia anche attraverso l'eliminazione di tutte le parti incongrue.
Involucro esterno
Nei basamenti nel caso siano presenti alterazioni rilevanti l'intervento dovrà prioritariamente eliminare tali alterazioni, a seguito di un approfondito studio tipologico e architettonico e con l'ausilio dell' avendo come riferimento l' Abaco delle Tipologie edilizie e dei particolari costruttivi, ricercando la coerenza architettonica dell'intero fronte dell'edificio. In particolare è prescritta la modifica delle bucature incongrue e dei relativi serramenti, oltre che delle finiture della parte piena in muratura.
Gli interventi sui prospetti devono essere tali da eliminare le alterazioni, ripristinando per quanto possibile i caratteri architettonici storici originari, ed in ogni caso riconfigurando gli stessi in coerenza con la scena urbana della quale fanno parte.
Il numero delle “bucature” per ogni piano dovrà essere coerente con la tipologia edilizia di riferimento individuabile nell'Abaco dei tipi edilizi (tipologie di case a schiera di tipo A,B,C,D rispettivamente con 1, 2, 3, 4 bucature per piano).
Nel caso di alterazioni rilevanti delle coperture dovrà prioritariamente verificarsi la possibilità di ripristino della morfologia storica, originaria realizzando il tetto con doppia falda ortogonale alla strada, alle originarie quote di gronda e di colmo con il manto di finitura in coppi sardi tradizionali. Per la realizzazione della struttura delle coperture deve essere utilizzata la tecnologia costruttiva originaria, con l'utilizzo dalle capriate lignee e della relativa orditura sovrastante, compresi gli eventuali elementi accessori, quali canne fumarie, prese d'aria, canne di ventilazione, lucernari, etc.. Nel caso di coperture piane, derivanti da preesistenti trasformazioni, sulle quali non risulta possibile effettuare il ripristino della morfologia a tetto originaria, le stesse devono comunque essere pavimentate, coprendo eventuali strati intermedi a vista, e oggetto di una riqualificazione finalizzata ad eliminare o ridurre quanto più possibile eventuali superfetazioni ivi presenti annullando in tal modo i relativi effetti negativi prodotti.
Sistema interno
Devono essere prioritariamente recuperati i setti longitudinali portanti in muratura e gli eventuali muri di spina trasversali, la tipologia di scala storicamente presente in tali unità costituita prevalentemente da un'unica rampa appoggiata ai muri maestri. Nel caso di rilevanti trasformazioni delle strutture murarie storiche originarie con l'inserimento di elementi strutturali estranei al tipo edilizio, quali strutture intelaiate in cemento armato o acciaio, il progetto di riqualificazione dovrà dimostrare che tali strutture sono coerenti con gli elementi morfologici dell'involucro edilizio, quali le bucature, le fasce marcapiano, i cornicioni e, in particolare, siano rispettose delle altezze del basamento e delle altezze di interpiano dei livelli intermedi. Si dovrà verificare inoltre che il mantenimento di queste non incida negativamente sulle prestazioni strutturali delle strutture preesistenti, provocandone guasti o accelerandone il degrado.
I solai intermedi possono essere sostituiti dando priorità nella ricostruzione a quelli tradizionali con travi in legno dotati di tutti i requisiti prestazionali richiesti dalla normativa vigente. L'utilizzo di altri materiali dovrà tener conto della compatibilità di interazione tra i nuovi solai e le murature preesistenti evitando l'uso di solai molto rigidi o che richiedano un forte sacrificio di materia storica per il loro inserimento.
Palazzo
Gli interventi dovranno prevedere la conservazione delle parti residue dell'impianto storico riconfigurando le parti modificate al fine di avere un organismo edilizio coerente sotto l'aspetto tipologico.
Involucro esterno
Nei basamenti nel caso siano presenti alterazioni rilevanti l'intervento dovrà prioritariamente eliminare tali alterazioni, a seguito di un approfondito studio tipologico e architettonico e con l'ausilio dell' avendo come riferimento l' Abaco delle Tipologie edilizie e dei particolari costruttivi, ricercando la coerenza architettonica dell'intero fronte dell'edificio. In particolare è prescritta la modifica delle bucature incongrue e dei relativi serramenti, oltre che delle finiture della parte piena in muratura.
Gli interventi sui prospetti devono essere tali da eliminare le alterazioni ripristinando per quanto possibile i caratteri architettonici originari.
Nel caso di alterazioni rilevanti delle coperture dovrà prioritariamente verificarsi la possibilità di ripristino della morfologia storica originaria, realizzando il tetto alle originarie quote di gronda e di colmo con il manto di finitura in coppi sardi tradizionali. Per la realizzazione della struttura delle coperture deve essere utilizzata la tecnologia costruttiva a tetto originaria. Nel caso di coperture piane, derivanti da preesistenti trasformazioni, sulle quali non risulta possibile effettuare il ripristino della morfologia originaria, le stesse devono comunque essere pavimentate, coprendo eventuali strati intermedi a vista, e oggetto di una riqualificazione finalizzata ad eliminare o ridurre quanto più possibile eventuali superfetazioni ivi presenti annullando in tal modo i relativi effetti negativi prodotti.
Sistema interno
Deve essere prioritariamente recuperata la matrice muraria dei setti portanti longitudinali e delle murature di spina trasversali, riscontrabili anche nella configurazione morfologica delle coperture.
Nel caso di rilevanti trasformazioni delle strutture murarie storiche originarie con l'inserimento di elementi strutturali estranei al tipo edilizio, quali strutture intelaiate in cemento armato o acciaio, il progetto di riqualificazione dovrà dimostrare che tali strutture sono coerenti con gli elementi morfologici dell'involucro edilizio, quali le bucature, le fasce marcapiano, i cornicioni e, in particolare, siano rispettose delle altezze del basamento e delle altezze di interpiano dei livelli intermedi. Si dovrà verificare inoltre che il mantenimento di queste non incida negativamente sulle prestazioni strutturali delle strutture preesistenti, provocandone guasti o accelerandone il degrado.
I solai intermedi, qualora irrimediabilmente degradati, possono essere sostituiti dando priorità nella ricostruzione a quelli tradizionali con travi in legno dotati di tutti i requisiti prestazionali richiesti dalla normativa vigente. L'utilizzo di altri materiali dovrà tener conto della compatibilità di interazione tra i nuovi solai e le murature preesistenti evitando l'uso di solai molto rigidi o che richiedano un forte sacrificio di materia storica per il loro inserimento.
La scala che dall'atrio di ingresso consente di accedere ai piani superiori, qualora esistente, deve essere oggetto di restauro e risanamento conservativo, mantenendo tutte le componenti strutturali ed i particolari architettonici.
Ville, villini
Gli interventi di riqualificazione dovranno sempre perseguire la conservazione e/o il ripristino dell'impianto storico originario. Deve essere conservata e/o ripristinata la caratterizzazione tipologica con riferimento alla sagoma originaria; eventuali ampliamenti volumetrici successivi, se leciti, possono permanere se di entità e localizzazione tale da non compromettere il rapporto tra pieni e vuoti e il mantenimento di un'ampia superficie di verde privato.
Involucro esterno
Devono essere conservati e/o ripristinati i caratteri architettonici dei fronti, la partitura delle bucature con i relativi particolari costruttivi presenti nel basamento, nei piani superiori e nel coronamento.
3. Centro storico di Pirri
Casa a corte
Gli interventi di riqualificazione dovranno sempre perseguire la conservazione e/o il ripristino dell'impianto storico dei corpi di fabbrica in terra cruda "ladiri" e dei locali accessori e loggiati disposti lungo il confine del lotto attorno allo spazio vuoto della corte originario. Deve essere conservata e/o ripristinata la caratterizzazione tipologica sul fronte strada con la presenza del muro di cinta su cui si apre, voltato ad arco, il grande portale in legno.
Qualunque intervento deve prevedere la conservazione e/o il ripristino dei criteri spaziali insediativi, del rapporto tra pieni e vuoti con il mantenimento del verde privato.
Involucro esterno
Deve essere conservata e/o ripristinata la sagoma originaria del corpo di fabbrica principale e degli eventuali locali accessori, la copertura a tetto a capanna realizzata con struttura in capriate lignee e manto di copertura in coppi tegole curve tradizionali.
La “lolla” deve essere prioritariamente mantenuta e/o ripristinata con la sua funzione di spazio di collegamento e filtro rispetto agli altri ambienti. Qualora la stessa sia stata interessata da alterazioni, oggetto di sanatoria o derivanti da modifiche datate nel tempo, deve essere prioritariamente verificata la possibilità di riportarla alla sua configurazione originaria in muratura, utilizzando le vetrate con un telaio minimo coerente con le arcate in corrispondenza delle bucature. Qualora le alterazioni presenti non consentano il ripristino delle arcate originarie, la riqualificazione deve comunque essere orientata a ricreare il rapporto con la corte, tenendo conto delle esposizioni dei fronti.
Sistema interno
Le murature originarie possono essere risanate secondo coerenti tecniche di intervento e con l’utilizzo di materiali compatibili con il materiale originario , facendo prioritariamente riferimento alle schede di intervento illustrate nell'elaborato Etg 020.A. . Le murature originarie totalmente degradate e sulle quali non risulta possibile effettuare interventi di risanamento conservativo, possono essere ricostruite con elementi in laterizio nel rispetto dei caratteri tipologici preesistenti.
Spazi esterni
La corte deve essere conservata e/o ripristinata nella sua dimensione, nei suoi caratteri architettonici e nella sua funzione principale di spazio aperto strettamente connesso con le funzioni abitative ed in particolare con la “lolla”.
E' ammessa la conservazione dei locali accessori storicamente consolidati originari , staccati dal corpo di fabbrica principale, presenti nel cortile lungo il perimetro residuale del lotto mentre devono essere eliminate tutte le costruzioni che si configurano come superfetazioni, soprattutto quelli staccati dal perimetro esterno della corte che ne riducono eccessivamente la superficie della corte e ne compromettono in tal modo la sua funzione.
Palazzetto minore
Gli interventi dovranno prevedere la conservazione delle parti residue dell'impianto storico riconfigurando le parti modificate al fine di avere un organismo edilizio coerente sotto l'aspetto tipologico anche attraverso l'eliminazione di tutte le parti incongrue.
Involucro esterno
Nei basamenti nel caso siano presenti alterazioni rilevanti l'intervento dovrà prioritariamente eliminare tali alterazioni, a seguito di un approfondito studio tipologico e architettonico e con l'ausilio dell' avendo come riferimento l' Abaco delle Tipologie edilizie e dei caratteri costruttivi, ricercando la coerenza architettonica dell'intero fronte dell'edificio. In particolare è prescritta la modifica delle bucature incongrue e dei relativi serramenti, oltre che delle finiture della parte piena in muratura.
Gli interventi sui prospetti devono essere tali da eliminare le alterazioni ripristinando per quanto possibile i caratteri architettonici storici originari.
Sistema interno
Deve essere mantenuto e/o ripristinato lo schema distributivo con i diversi alloggi per piano accessibili dal corpo scala comune a doppia rampa.
ART. 41 - Disposizioni generali per gli edifici di classe II.B
1. Negli edifici appartenenti alla classe II.B sono ammessi gli interventi di riqualificazione indicati nel presente articolo. Tali norme valgono sia per gli edifici di classe II.B.1 che per quelli di Classe II.B.2, fatte salve le specifiche disposizioni indicate negli articoli successivi per ciascuna delle due sottoclassi.
Gli interventi di riqualificazione devono essere finalizzati al miglioramento della qualità urbana ed
edilizia degli edifici caratterizzati oltre che da una compatibilità dimensionale anche da una
compatibilità morfologica.
Gli interventi sono comunque assoggettati al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
2. INVOLUCRO ESTERNO - Le norme del presente punto contengono disposizioni generali per gli interventi
sul fronte principale, su quello secondario e su tutti gli elementi che li costituiscono (basamento, parte
della facciata sopra il basamento, tetto):
Disposizioni per l'intero involucro esterno
- 2.1 la sagoma planivolumetrica dell’edificio deve essere conservata o eventualmente adeguata al fine di migliorare l'inserimento del volume nel contesto urbano storico di riferimento;
- 2.2 i fronti dell'edificio devono essere riqualificati e resi compatibili sotto l'aspetto morfologico con il contesto urbano storico di riferimento;
- 2.3 è ammessa la sostituzione di elementi degradati; gli elementi reintegrati o sostituiti devono essere compatibili sotto l'aspetto morfologico ed essere coerenti con la caratterizzazione architettonica dell'intero fronte interessato;
- 2.4 è ammessa la sostituzione e l'integrazione degli impianti tecnologici in modo congruente con la caratterizzazione dell'edificio. A tal fine gli impianti devono essere posizionati in modo da non risultare visibili da punti di vista significativi circostanti, considerando prioritariamente la loro localizzazione all'interno dell'edificio o il loro posizionamento sul fronte secondario, a pavimento in balconi o verande mascherati dai parapetti, o in punti ottimali della copertura dello stesso fronte secondario.
- 2.5 Il basamento dovrà avere una caratterizzazione coerente con il resto della facciata; l'inserimento di elementi accessori quali insegne di esercizio e tende dovrà essere pienamente coerente con i caratteri compositivi della facciata. I materiali e i colori devono essere coerenti con il contesto urbano storico di riferimento.
- 2.6 le bucature e gli elementi costruttivi del fronte principale, facente parte delle quinte urbane storiche, devono avere una adeguata qualità architettonica al fine di contribuire ad elevare la qualificazione dello spazio urbano pubblico circostante;
- 2.7 Sono consentite modifiche al fronte secondario per l'inserimento di nuovi impianti, a condizione che siano inseriti armonicamente nella composizione architettonica del fronte.
- 2.8 Nel caso di recupero di sottotetti a fini residenziali o per usi che richiedono la permanenza di persone è consentita la realizzazione di nuovi lucernari a falda a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell’art. 78.
3. SISTEMA INTERNO
Le norme del presente punto contengono disposizioni generali per gli interventi sul sistema interno e su tutti gli elementi che lo costituiscono (sistema distributivo verticale e sistema distributivo orizzontale):
SISTEMA DISTRIBUTIVO VERTICALE
- 3.1 Deve essere previsto un impianto distributivo verticale dell'edificio di adeguata qualità con particolare riguardo per le parti comuni quali atri, androni e vani scala.
- 3.2 È ammesso l’inserimento di nuovi ascensori all'interno dei corpi di fabbrica, anche al di fuori degli spazi di scala e di androne. L’inserimento del nuovo ascensore non deve occultare, con pareti piene o volumi chiusi, gli spazi vuoti del vano scala, né diminuire la superficie degli scalini o dei pianerottoli.
- 3.3 È consentita la demolizione e realizzazione di tramezzi, l’apertura e chiusura di porte; sono consentite le opere necessarie per consentire modifiche distributive, per la realizzazione di nuovi servizi igienici, nonché per l'articolazione in diverse unità immobiliari.
- 3.4 E’ sempre ammesso il frazionamento nel rispetto di quanto previsto all’art. 67.
- 3.5 L'articolazione delle unità immobiliari e dei vani che le compongono deve essere tale da non generare bucature incongruenti con la composizione architettonica del fronte.
4. SPAZI ESTERNI
CORTILI E GIARDINI
- 4.1 Le pavimentazioni degli spazi cortilizi devono essere di qualità adeguata e coerenti con la relativa caratterizzazione architettonica.
- 4.2 Devono essere eliminate le superfetazioni, quali ad esempio tettoie e corpi di fabbrica incongrui rispetto alla caratterizzazione dell'edificio e dell'ambiente del cortile o giardino.
- 4.3 Nei giardini è ammessa la realizzazione di manufatti accessori, quali pensiline, gazebi e tettoie con disegno, materiali e tecniche coerenti con la caratterizzazione degli edifici e tali da occupare una superficie minima che non incida in modo significativo sulla superficie a verde e tale da non alterare le caratteristiche del giardino.
- 4.4 Deve essere assicurata la conservazione degli alberi di pregio (diametro a 1 metro da terra di almeno 40 cm).
ART. 42 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe II.B
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare postbellico costituito da
edifici e relative pertinenze a prevalente destinazione residenziale caratterizzato dalla compatibilità
dimensionale e dalla compatibilità morfologica dei fronti e della copertura. Gli interventi di
riqualificazione devono essere finalizzati al miglioramento della qualità urbana ed edilizia degli edifici
appartenenti alla sottoclasse II.B.1. Con riferimento all'art. 16 delle presenti norme, ricadono in questa sottoclasse gli edifici di elevato valore architettonico delle seguenti tipologie edilizie:
- Palazzo di realizzazione post-bellica (centro storico di Cagliari)
- Palazzetto di realizzazione post-bellica (centro storico di Pirri).
Gli edifici in oggetto hanno prevalentemente una destinazione d'uso residenziale; il piano terra ed
eventualmente qualcuno dei livelli successivi hanno destinazioni d'uso commerciali o direzionali.
In tali edifici gli interventi di riqualificazione devono essere volti a migliorare la qualità architettonica ed
edilizia dell'organismo edilizio; pur trattandosi di fabbricati ai quali è stata riconosciuta una
compatibilità dimensionale e morfologica, sono sempre ammessi e incentivati gli interventi migliorativi
dei fronti principale e della copertura allo scopo di elevare la qualità urbana dello spazio pubblico. Tali
interventi, quando determinano modifiche esteriori, devono sempre essere inquadrati considerando la
composizione architettonica dell'intero edificio.
E' ammessa la demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio; in tal caso sono ammesse modifiche
della sagoma solo ed esclusivamente per conseguire allineamenti planimetrici ed altimetrici con gli
edifici contigui, di cui deve essere preventivamente accertata la coerenza tipologica e dimensionale.
Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso purché siano coerenti con i caratteri tipologici
dell'organismo edilizio.
Involucro esterno
I prospetti devono essere oggetto di accurato studio dei caratteri architettonici, con particolare riferimento
alla partitura delle bucature, ai serramenti, alle finiture ed ai particolari costruttivi.
L'inserimento di elementi accessori quali insegne d'esercizio e tende deve essere pienamente coerente
con i caratteri compositivi del fronte interessato; in particolare le insegne d'esercizio devono essere
contenute entro i fili delle bucature, devono essere evitate le insegne a cassonetto retroilluminate mentre
possono essere ammesse le insegne a lettere scatolari se coerenti con il resto della facciata.
Sistema interno
Sono ammesse tutte le modifiche interne necessarie alle esigenze d'uso ed alla eventuale
rifunzionalizzazione dell'edificio.
Le parti comuni quali l'androne di ingresso e il sistema distributivo verticale devono avere una adeguata
qualità architettonica ed edilizia.
E' fatto obbligo di non superare l’altezza degli edifici preesistenti con il vincolo di conservazione degli
allineamenti planimetrici.
Sezione III – Interventi edilizi nella classe III
ART. 43 - Disposizioni generali per gli edifici di classe III.A
1. Negli edifici appartenenti alla classe III.A sono ammesse le categorie d'intervento indicate nel presente articolo, da attuarsi nel rispetto delle specifiche disposizioni prescritte negli articoli successivi rispettivamente per le sottoclassi III.A.1, III.A.2 e III.A.3.
Gli interventi ammissibili di trasformazione sono quelli che appartengono alla categoria della ristrutturazione edilizia, della ristrutturazione urbanistica, della demolizione con o senza ricostruzione, e della nuova costruzione.
Le destinazioni d'uso previste per i nuovi edifici e/o le modifiche delle stesse negli edifici esistenti, di cui è prevista la trasformazione, dovranno essere compatibili con i caratteri tipologici dell'edificio, essere ricomprese tra le destinazioni d'uso ammissibili per la classificazione urbanistica di riferimento, ed essere compatibili per quanto riguarda le condizioni di accessibilità, la dotazione di parcheggi dell'edificio e quelle presenti in prossimità dello stesso.
ART. 44 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.A.1
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare prebellico costituito da edifici alterati irreversibilmente e/o incongrui che rendono necessari interventi di trasformazione finalizzati a ricucire e/o completare il tessuto edilizio esistente mediante trasformazioni di qualità.
Tali edifici sono presenti per la quasi totalità nel Centro Storico della Municipalità di Pirri, dove in particolare è caratterizzante la presenza di alterazioni irreversibili delle preesistenze storiche con parziali sostituzioni e/o ampliamenti dei corpi di fabbrica originari che hanno profondamente modificato i caratteri storici compromettendone i valori identitari. Nel Centro Storico di Cagliari sono presenti alcuni edifici risalenti al periodo prebellico incongrui con il contesto per la modifica subita dalle preesistenze originarie, mantenute solo parzialmente, che ha generato organismi edilizi poco coerenti con la scena urbana della quale fanno parte. In considerazione della notevole differenza riscontrata nella tipologia di compromissioni presenti negli edifici di Cagliari e Pirri appartenenti a questa classe, si è reso necessario prevedere distinte disposizioni normative per i due contesti.
2. Centro storico di Cagliari – Trattandosi di casi singolari, ciascuno con specifiche problematiche che determinano la non coerenza dell’organismo edilizio esistente con il contesto storico interessato, la trasformazione di ciascuno di essi prevista dal PPCS è stata rappresentata in distinte schede che prescrivono le “Linee guida progettuali” da rispettare, con i relativi parametri urbanistici-edilizi.
3. Centro storico di Pirri – Il numero considerevole di edifici interessati e la presenza ricorrente di alterazioni similari, rende possibile e più efficace sotto l’aspetto della disciplina delle trasformazioni, la definizione di norme applicabili nella generalità dei fabbricati appartenenti a questa classe. Negli edifici cosi classificati sono consentiti gli interventi di seguito indicati:
È possibile la totale o parziale trasformazione dell’edificio attraverso interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino le seguenti “Linee Guida progettuali”:
- la tipologia edilizia di riferimento é quella dell’edificio a corte con il volume principale che può essere attestato sui confini retrostante e laterale. La giacitura del volume in ricostruzione deve discendere da un’approfondita analisi storica documentaria dell’isolato e dallo stato dei luoghi attuale, in particolare con riferimento ai lotti contermini, al fine di verificare tutte le possibili localizzazioni della volumetria in coerenza con i caratteri plano volumetrici della tipologia edilizia sopraindicata.
- Il rapporto di copertura deve essere tale da non superare lo 0.50 al fine di avere una prevalenza del vuoto sul pieno;
- l’indice di edificabilità fondiario deve essere non maggiore di 2,50 mc/mq ed in ogni caso deve essere non maggiore della densità fondiaria attuale del lotto e di quella media dell’isolato;
INVOLUCRO ESTERNO
- i corpi di fabbrica devono avere uno spessore non maggiore di 7 ml con esposizione prevalente a sud-est o sud-ovest;
- i fabbricati devono avere non più di due livelli, con la quota di gronda non maggiore di 7.00 m, oltre ad un eventuale sottotetto con coperture a falde aventi una conformazione coerente con i caratteri tipologici sopraindicati, verificabili mediante l’”Abaco delle tipologie edilizie e dei caratteri costruttivi”;
- la partitura delle bucature sui fronti deve essere tale da avere un rapporto tra pieni e vuoti compatibile con i caratteri compositivi del tipo edilizio di riferimento. È’ consentita una nuova e diversa composizione, parziale o totale, di tutti i fronti dell’edificio a condizione che questa sia congruente con la caratterizzazione del tessuto edilizio dell’isolato e dell'ambiente circostante.
- i balconi sono ammessi a condizione che sui fronti interessati siano realizzati secondo i rapporti dimensionali caratteristici dell’architettura tradizionale e con materiali diversi dalla muratura; non sono in ogni caso ammessi nelle facciate pubbliche aggetti di profondità maggiore di 50 cm;
- i materiali di finitura ed i cromatismi, da scegliere preferibilmente nella gamma cromatica delle terre e comunque riconducibili ai colori naturali (latte di calce, etc), devono essere compatibili sotto l’aspetto paesaggistico con il contesto storico di riferimento. Il tipo di finitura da utilizzare per gli esterni è l’intonaco; è da escludere l’uso di placcaggi e di decorazioni varie con elementi lapidei, etc.
SISTEMA INTERNO
- i corpi di fabbrica devono avere un adeguato sistema distributivo interno verticale ed un’articolazione dei vani che consenta ottimali rapporti aeroilluminanti degli stessi.
SPAZI ESTERNI – CORTILI E GIARDINI
- il 60% della superficie libera del lotto (superficie lotto – superficie coperta) deve essere permeabile e mantenuta a giardino;
- è consentito utilizzare il 40% della superficie libera del lotto per aree da adibire a parcheggi con prevalenza in ogni caso di superfici drenanti.
E’ consentita la rifusione di corti piccole e medie contigue al fine di realizzare corti più grandi qualora tale nuova configurazione dei lotti urbanistici dovesse consentire un più soddisfacente rapporto tra vuoti e pieni ed una migliore qualità abitativa.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia degli organismi edilizi della classe in oggetto devono in ogni caso rispettare le disposizioni sopraindicate. Sugli immobili esistenti regolarmente assentiti, in assenza di progetti di trasformazione che consentano la riqualificazione secondo le suddette disposizioni, sono ammissibili esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
ART. 45 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.A.2
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare prebellico costituito da ruderi per i quali, in relazione all'importanza dell'area nel contesto urbano di riferimento, il Piano stabilisce secondo quali criteri e caratteri deve essere effettuata la ricostruzione.
Si tratta di aree nelle quali lo stato di rudere deriva da una grave compromissione dello stato dell'edificio, appartenenti talvolta, nel centro storico di Cagliari, a quinte di edifici importanti sotto l'aspetto della scena urbana, nelle quali lo stato dei luoghi risulta incoerente con i caratteri dell'edificato e per il quale viene prevista la ricostruzione dell'edificio secondo le specifiche di seguito indicate.
2. Centro storico di Cagliari – Nelle aree alle quali è stata riconosciuta una particolare valenza strategica nel contesto di riferimento la ricostruzione deve avvenire secondo le prescrizioni indicate nelle specifiche schede di progetto allegate negli elaborati dei progetti strategici. In tutti gli altri casi, comunque censiti in specifiche schede nell’Atlante delle trasformazioni, è stata indicata per ciascun lotto la relativa superficie fondiaria, la volumetria massima edificabile, il numero max di piani fuori terra e la relativa superficie coperta massima. L’indice di edificabilità fondiario max è tale da non superare l’indice medio di edificabilità fondiario esistente, al netto di superfetazioni, della parte di isolato che ricade nelle classi I e II. La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- la tipologia edilizia di riferimento é quella storica principale presente nell’isolato. La giacitura del volume in ricostruzione deve discendere da un’approfondita analisi storica documentaria dell’isolato e dallo stato dei luoghi attuale, in particolare con riferimento ai lotti contermini, al fine di conseguire la piena coerenza ed integrazione con i caratteri plano volumetrici presenti nell’isolato.
- il fabbricato deve avere il numero di livelli max indicato nella scheda, rispettare gli allineamenti esistenti sui fronti pubblici fatte salve specifiche prescrizioni indicate nelle schede di progetto; sui fronti secondari l’allineamento deve discendere dall’analisi storica documentaria di cui al punto precedente, dallo stato dei luoghi attuale, in particolare con riferimento alla presenza di volumi in aderenza al confine ciechi o con superfici finestrate, ed inoltre, dalla necessità di assicurare adeguate condizioni igienico sanitarie ai vani degli edifici da ricostruire;
- la ripartizione delle altezze di interpiano deve essere coerente con le altezze di interpiano ed i relativi marcapiano degli edifici contigui esistenti.
INVOLUCRO ESTERNO
- la copertura dell’edificio deve essere del tipo a falde ed avere una conformazione coerente con i caratteri tipologici sopraindicati, verificabili mediante l’”Abaco delle tipologie edilizie e dei caratteri costruttivi”;
- la partitura delle bucature sui fronti deve essere tale da avere un rapporto tra pieni e vuoti compatibile con i caratteri compositivi del tipo edilizio di riferimento.
- i balconi sono ammessi a condizione che sui fronti interessati siano realizzati secondo i rapporti dimensionali caratteristici dell’architettura tradizionale e con materiali diversi dalla muratura; non sono in ogni caso ammessi nelle facciate pubbliche aggetti di profondità maggiore di 50 cm;
- i materiali di finitura ed i cromatismi, da scegliere preferibilmente nella gamma cromatica delle terre e comunque riconducibili ai colori naturali (latte di calce, etc), devono essere compatibili sotto l’aspetto paesaggistico con il contesto storico di riferimento. Il tipo di finitura da utilizzare per gli esterni è l’intonaco; è da escludere l’uso di placcaggi e di decorazioni non coerenti con il contesto, etc.
SISTEMA INTERNO
- i corpi di fabbrica devono avere un adeguato sistema distributivo interno verticale, un’articolazione delle unità immobiliari ai diversi piani con i relativi vani che consenta ottimali rapporti aeroilluminanti degli stessi.
SPAZI ESTERNI – CORTILI E GIARDINI
- gli spazi cortilizi interni devono avere le dimensioni minime indicate all’art. 79 delle presenti NTA al fine di garantire adeguati requisiti minimi sotto l’aspetto igienico sanitario per i fronti che vi prospettano. Sugli stessi non possono essere realizzati balconi, né aggetti di profondità maggiore di 15 cm;
Nelle aree di particolare valenza strategica, per quanto non specificato nelle relative schede progetto, si dovrà far riferimento alle disposizioni sopraindicate.
3. Centro storico di Pirri – Nelle aree alle quali è stata riconosciuta una particolare valenza strategica nel contesto di riferimento la ricostruzione deve avvenire secondo le prescrizioni indicate nelle specifiche schede di progetto. In tutti gli altri casi la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto della volumetria originaria, di cui si ha certezza della preesistenza attraverso adeguata documentazione storica dalla quale è possibile ricostruire la consistenza originaria. Per tutti gli aspetti normativi per i quali non si hanno riferimenti certi dovranno essere rispettate le disposizioni indicate al comma 4 dell’articolo precedente.
ART. 46 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.A.3
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare prebellico costituito da vuoti inedificati per i quali è prioritariamente necessario effettuare la verifica del mantenimento degli spazi liberi per finalità pubbliche o di pubblico interesse, rendendo possibili le trasformazioni di qualità.
I vuoti urbani sono distinti tra:
- a) vuoti in precedenza edificati ai quali si riconosce una particolare rilevanza da utilizzare per finalità di pubblico interesse, la cui trasformazione è disciplinata dalle specifiche disposizioni indicate nelle schede di progetto allegate negli elaborati dei progetti strategici.
- b) vuoti di rilevante dimensione da destinare a ristrutturazione urbanistica per ricucire e completare l’edificato esistente e contestualmente acquisire importanti aree a destinazione pubblica (standard) nel rispetto degli indirizzi indicati nelle relative schede allegate negli “Atlanti delle trasformazioni”.[1]
- c) vuoti in precedenza edificati da destinare alla ricostruzione secondo le specifiche di seguito indicate.
2. Centro storico di Cagliari – Nelle aree alle quali è stata riconosciuta una particolare valenza strategica nel contesto di riferimento la ricostruzione deve avvenire secondo le prescrizioni indicate nelle specifiche schede di progetto allegate negli elaborati dei progetti strategici. In tutti gli altri casi, comunque censiti in specifiche schede nell’Atlante delle trasformazioni, è stata indicata per ciascun lotto la relativa superficie fondiaria, la volumetria massima edificabile, il numero max di piani fuori terra e la relativa superficie coperta massima. L’indice di edificabilità fondiario max è tale da non superare l’indice medio di edificabilità fondiario esistente, al netto di superfetazioni, della parte di isolato che ricade nelle classi I e II. La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 3 del precedente articolo.
3. Centro storico di Pirri – Nelle aree alle quali è stata riconosciuta una particolare valenza strategica nel contesto di riferimento la ricostruzione deve avvenire secondo le prescrizioni indicate nelle specifiche schede di progetto allegate negli elaborati dei progetti strategici. In tutti gli altri casi la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni indicate al comma 4 dell’articolo 44.
4. Nel caso delle aree di proprietà privata cui al comma 1 lettera a) l’acquisizione delle stesse può avvenire mediante espropriazione per pubblica utilità o promuovendo il ricorso ai programmi integrati per il riordino urbano di cui alla L.R. 16/94 previsti dall’ art. 40 della L.R. 8/2015. In questo caso la cubatura originaria, di cui si ha certezza della preesistenza attraverso adeguata documentazione storica dalla quale è possibile ricostruire la consistenza originaria, potrà essere realizzata in aree di completamento o di espansione residenziale di disponibilità comunale, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal PUC per tali aree. E’ altresì consentito, previo preliminare assenso del Consiglio Comunale, il trasferimento della cubatura in altra area privata, nel rispetto dei parametri urbanistici massimi ammessi dalla Normativa Regionale. In tali casi la cessione della superficie deve essere integrale.
Le aree di cui al punto 1) sono classificate standard S2, S3 o S4 in relazione all'uso pubblico
previsto.
Note
ART. 47 - Disposizioni generali per gli edifici di classe III.B
1. Negli edifici appartenenti alla classe IIIB sono ammessi gli interventi di trasformazione indicati negli articoli successivi rispettivamente per le sottoclassi III.B.1 e III.B.2.
Gli interventi ammissibili di trasformazione sono quelli che appartengono alla categoria della ristrutturazione urbanistica, della demolizione con ricostruzione parziale o totale della volumetria e del possibile suo trasferimento su aree di disponibilità privata o comunale.
2. Negli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a quelli di risanamento conservativo, compresi quelli di riqualificazione volti a migliorare l’aspetto esteriore degli edifici al fine di avere il più coerente inserimento nel contesto di riferimento.
3. Le destinazioni d'uso previste nei nuovi edifici ed in quelli esistenti, eventualmente interessati dalle opere di trasformazione consentite dai successivi articoli, dovranno essere compatibili con i caratteri tipologici dell'edificio, essere ricomprese tra le destinazioni d'uso ammissibili per la classificazione urbanistica di riferimento, ed essere compatibili per quanto riguarda le condizioni di accessibilità, la dotazione di parcheggi dell'edificio e quelle presenti in prossimità dello stesso.
ART. 48 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.B.1
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare postbellico costituito da edifici e relative pertinenze dimensionalmente compatibili ma caratterizzato da criticità di tipo morfologico riconducibili alla configurazione della sagoma (fronti e/o copertura) ovvero alla scarsa consistenza volumetrica rispetto agli edifici contermini contigui.
2. Gli interventi di riqualificazione devono essere volti prioritariamente ad eliminare l'incompatibilità morfologica dell'organismo edilizio; pur trattandosi di fabbricati ai quali è stata riconosciuta una compatibilità dimensionale, gli stessi devono essere oggetto di interventi, finalizzati a conseguire la coerenza morfologica, che possono riguardare l’intero fabbricato o parti di esso.
I progetti relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione parziale o totale con ricostruzione della volumetria, devono essere sempre corredati da una esauriente analisi tipo morfologica che consenta di riconoscere le specifiche criticità morfologiche e le possibili soluzioni progettuali ai fini della loro eliminazione. In particolare deve essere effettuata un’analisi storica documentaria delle volumetrie dell’intero isolato, la verifica dello stato dei luoghi attuale estesa ai lotti contermini, al fine di riconoscere tutti gli elementi tipo morfologici incongrui e conseguire la piena coerenza ed integrazione con i caratteri plano volumetrici presenti nell’isolato.
Nel caso dei fabbricati caratterizzati da criticità di tipo morfologico dovuti alla scarsa consistenza
volumetrica rispetto agli edifici contermini contigui, la volumetria massima in ampliamento deve essere
tale da determinare un indice di edificazione fondiario complessivo sull’intero lotto inferiore a quello
medio delle aree dell’isolato ricadenti in classe I e II. Nel caso nell’isolato di riferimento non siano
presenti volumi e relative aree pertinenziali ricompresi nelle classi I e II l’indice di edificabilità fondiario max non dovrà superare quello medio delle classi I e II relative al quartiere di riferimento, desunte dalle schede degli “Atlanti della conoscenza”.[1]
Negli interventi di demolizione, anche parziale, e ricostruzione dell'organismo edilizio sono possibili modifiche della sagoma per eliminare l'incompatibilità morfologica e per conseguire allineamenti planimetrici ed altimetrici con gli edifici contigui, di cui deve essere preventivamente accertata la coerenza tipologica e dimensionale.
Per quanto riguarda i fronti e la copertura dell’edificio gli interventi dovranno rispettare i caratteri architettonici e compositivi del tipo edilizio storico principale presente nell’isolato di riferimento ed essere coerenti con l’edificato storico del contesto.
Le aree cortilizie adibite a parcheggio devono essere pavimentate prevalentemente con materiali drenanti e le parti restanti devono essere sistemate a giardino.
Note
- ↑ Il riferimento agli "Atlanti della conoscenza" non è corretto, in realtà gli elaborati progettuali da considerare sono le "classi di valore":
Etg 006 - Le “Classi di valore” - Castello
Etg 007 - Le “Classi di valore” - Marina
Etg 008 - Le “Classi di valore” - Stampace
Etg 009 - Le “Classi di valore” - Villanova
Etg 010 - Le “Classi di valore” - Pirri
ART. 49 - Disposizioni specifiche per gli edifici di classe III.B.2
1. Le disposizioni del presente articolo sono relative al patrimonio immobiliare postbellico costituito da edifici e relative pertinenze a prevalente destinazione residenziale caratterizzato dalla incompatibilità dimensionale.
2. È’ possibile la realizzazione di interventi di demolizione totale con ricostruzione parziale della volumetria ed il trasferimento della quota residua non ricostruibile su altri siti di disponibilità privata.
3. Nel caso di ricostruzione parziale dell'edificio, oltre alla compatibilità dimensionale, deve essere conseguita la coerenza tipo morfologica facendo in modo che il sedime della costruzione, i nuovi allineamenti ed i limiti esterni della sagoma planovolumetrica siano coerenti con l’edificato circostante. L’indice di edificabilità fondiario massimo del lotto urbanistico interessato dall’intervento di parziale ricostruzione non può essere maggiore di quello medio dell’isolato di riferimento, calcolato considerando esclusivamente le aree ed i volumi in classe I e II; nel caso nell’isolato di riferimento non siano presenti volumi e relative aree pertinenziali ricompresi nelle classi I e II id’indice di edificabilità fondiario max non dovrà superare quello medio delle classi I e II relative al quartiere di riferimento, desunte dalle schede degli “Atlanti della conoscenza".
I progetti di ricostruzione parziale della volumetria devono essere corredati da una esauriente analisi tipo morfologica che consenta di individuare la più coerente soluzione progettuale. In particolare deve essere effettuata un’analisi storica documentaria delle volumetrie dell’intero isolato e di quelli contermini, la verifica dello stato dei luoghi attuale estesa ai lotti contermini, al fine di conseguire la piena coerenza del nuovo volume con i caratteri tipo morfologici dell’edificato storico del contesto di riferimento.
Per quanto riguarda i fronti e la copertura dell’edificio gli interventi dovranno rispettare i caratteri architettonici e compositivi del tipo edilizio di riferimento ed essere coerenti con l’edificato storico del contesto.
Le aree cortilizie adibite a parcheggio devono essere pavimentate prevalentemente con materiali drenanti e le parti restanti devono essere sistemate a giardino.
Nel caso di ricostruzione parziale di un edificio deve essere preventivamente verificata la possibilità di realizzare nel sottosuolo, una superficie destinata a parcheggio di pertinenza nella quantità minima prevista dalla legge; nel caso la superficie interessata non consenta la realizzazione di un'area da adibire a parcheggi funzionale e tecnicamente collaudabile, è ammesso in luogo della superficie a parcheggio il pagamento di un corrispettivo monetario nella misura stabilita dal
Consiglio Comunale.
Al fine di rendere sostenibile l’intervento in relazione ai costi stimati è previsto che la volumetria che non può essere ricostruita possa essere trasferita, previo preliminare assenso del Consiglio Comunale, in aree di completamento o di espansione residenziale di disponibilità privata esterne al Centro Storico, nel rispetto dei parametri urbanistici massimi ammessi dalla Normativa Regionale, mediante i programmi integrati per il riordino urbano di cui alla L.R. 16/94 previsti dall’art. 40 della L.R. 8/2015.
Capo V – Disposizioni per la tutela di particolari tipologie di beni aventi rilevanza paesaggistica, storico culturale ed ambientale
ART. 50 – Tutela dei Beni paesaggistici Disposizioni per la tutela dei beni paesaggistici puntuali
1. I Beni paesaggistici di cui agli articoli 47, 48 e 49 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, sono sottoposti a tutela integrale; su tali beni possono essere effettuati solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo previa acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dal MIBACT.
2. Per ciascun bene paesaggistico è stata redatta una scheda nella quale risulta individuato il perimetro del bene, le eventuali fasce di tutela condizionata con le specifiche prescrizioni integrative rispetto a quelle previste dalla disciplina delle classi di valore.
Il PPCS disciplina le aree e gli organismi edilizi compresi all’interno delle fasce di tutela condizionata circostanti i Beni paesaggistici con il fine di garantire la coerenza morfologica degli immobili che ricadono all'interno del perimetro di intervisibilità e consentire la tutela e la piena valorizzazione del bene.
Nelle fasce di tutela condizionata intorno ai Beni paesaggistici è consentita, nei casi specificati nelle schede, la trasformazione degli edifici riconosciuti incongrui, al fine di eliminare gli elementi che ledono il valore paesaggistico e storico culturale del bene.
1. I Beni paesaggistici puntuali [Art. 143 DLgs 42/2004] contenuti nel repertorio del Mosaico dei Beni Paesaggistici [Dlb GR 39/1 del 10.10.2014] e ricompresi all’interno del perimetro della zona territoriale omogenea “A” (centro storico) sono i seguenti:
a) bene denominato "Villa di Tigellio" (codice repertorio 5760);
b) bene denominato "Ruderi di impianto termale" (codice repertorio 5761);
c) bene denominato "Strutture tardo-repubblicano" (codice repertorio 5763);
d) bene denominato "Insediamento Sant'Eulalia" (codice repertorio10042);
e) bene denominato "Anfiteatro romano" (codice repertorio 10044);
f) bene denominato "Insediamento Vico Lanusei" (codice repertorio10059);
g) bene denominato "Impianto termale Via Angioy" (codice repertorio 10060);
h) bene denominato "Tempio Via Malta" (codice repertorio 10061).
I beni di cui al presente comma sono sottoposti a tutela integrale.
2. Le categorie di intervento ammesse sui beni di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) manutenzione ordinaria (articolo 10, comma 1);
b) manutenzione straordinaria (articolo 10, comma 2);
c) restauro e risanamento conservativo (articolo 10, comma 4);
d) restauro conservativo (articolo 10, comma 6).
In aggiunta alle categorie di intervento ammesse sono inoltre ammissibili le attività di studio, ricerca, scavo e restauro inerenti beni archeologici previa acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica [Art. 49 NtA PPR].
3. I beni di al comma 1 sono contenuti nell’apposito Repertorio (Etg 007) [1] che riporta per ciascuno di essi una scheda sintetica all’interno della quale sono presenti i seguenti elementi:
a) individuazione planimetrica;
b) descrizione del bene;
c) valori paesaggistici oggetto di tutela;
d) qualità paesaggistica del contesto;
e) presenza di elementi incongrui;
f) note (eventuali);
g) disciplina d’uso della fascia di tutela integrale;
h) disciplina d’uso della fascia di tutela condizionata (eventuale).
Le prescrizioni contenute nella disciplina d’uso di cui alle lettere g) ed h) del presente comma integrano quelle previste dalla disciplina della Classe di valore attribuita al bene prevalendo in caso di difformità.
Note
ART. 51 - Tutela delle preesistenze archeologiche
1. L’area di interesse del piano è interamente ricompresa nel perimetro di massima attenzione di cui all’ art. 66 delle Norme di Attuazione del vigente P.U.C.
In caso di opere che vadano ad incidere nel suolo e/o comportino scavi vige l’obbligo di acquisire preventivamente il parere della Soprintendenza Archeologia della Sardegna, che valuterà la necessità di effettuare sopralluoghi, di far sovrintendere le operazioni di scavo da proprio personale, di concordare indagini preliminari e/o l’esecuzione di saggi di scavo archeologico, anche a carico della committenza, atti alla verifica e al controllo preventivo dei terreni al fine di attestare o escludere con sicurezza l’effettiva esistenza, localizzazione e consistenza di preesistenze archeologiche, e di mettere in essere congrue misure di salvaguardia delle emergenze eventualmente riscontrate.
Le indagini preliminari e i saggi di scavo saranno effettuati sotto la direzione scientifica e la sorveglianza della competente Soprintendenza.
I rinvenimenti ricadenti in proprietà privata potranno essere resi disponibili alla fruizione pubblica, mediante specifico accordo con la competente Soprintendenza secondo quanto previsto dall’ art. 104 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
1. Nelle aree interessate dalla presenza di ritrovamenti archeologici gli interventi devono essere realizzati
consentendo alla Soprintendenza l’esecuzione di specifiche indagini archeologiche.
I progetti di opere che comportino scavi o sbancamenti del sottosuolo nelle aree di interesse
archeologico, così come delimitate nell’apposita cartografia comunale allegata al P.U.C., devono
essere preventivamente sottoposti all’esame della competente Soprintendenza Archeologica di Cagliari,
secondo le prescrizioni di cui all’art. 66 delle Norme di Attuazione del vigente P.U.C.
A questo fine:
- a) l’esecuzione degli scavi archeologici, deve essere effettuata sotto la direzione e la sorveglianza della Soprintendenza;
- b) negli interventi sugli immobili esistenti l’esecuzione delle indagini archeologiche, può avvenire contestualmente all’inizio dei lavori, che deve essere comunicato almeno 30 giorni prima dell’effettivo avvio del cantiere anche alla Soprintendenza;
- c) I privati devono concordare con la Soprintendenza le modalità di fruizione pubblica dei beni archeologici eventualmente rinvenuti e non amovibili.
ART. 52 - Disposizioni per le Le “Cavita' sotterranee”
1. Il PPCS individua le cavità presenti nel sottosuolo, oggetto in precedenza di specifico censimento.
Queste cavità sono in parte naturali, derivanti dalla particolare litologia del Centro Storico di Cagliari,
ed in parte artificiali derivanti da opere infrastrutturali realizzate nel corso dei secoli. Tra queste cavità ve ne sono diverse che hanno un notevole interesse archeologico, storico-culturale e geologico che meritano
di essere messe in sicurezza, valorizzate e rese fruibili creando un “Percorso delle cavità sotterranee”.
2. Le cavità sotterranee, di origine naturale o antropica, che ricadono all’interno della zona territoriale omogenea “A” (centro storico) costituiscono un sistema di notevole interesse archeologico, storico-culturale e geologico in quanto elementi connotativi dell’insediamento storico e delle opere infrastrutturali realizzate nel corso dei secoli.
3. I beni appartenenti al sistema di cui al comma 1 sono stati oggetto di uno specifico censimento i cui risultati sono riportati nei seguenti elaborati:
- a) Repertorio delle cavità sotterranee (Etg 008) [1] contenente una scheda per ciascuna cavità che riporta le seguenti informazioni:
- a.1 codice;
- a.2 località;
- a.3 georefernziazione (latitudine e longitudine);
- a.4 sviluppo spaziale;
- a.5 dislivello;
- a.1 codice;
- b) Mappa delle cavità sotterranee (Eg 018) [2].
4. Ove interessino, direttamente o indirettamente, una o più cavità sotterranee, gli interventi pubblici e privati devono:
- a) essere progettati e realizzati sulla base di adeguate indagini preliminari estese ad una fascia di almeno 20 m rispetto all’area di intervento;
- b) evitare dissesti legati a cedimenti gravitativi;
- c) ove necessario, essere conformi alle disposizioni di cui all’articolo 55 [3] (prescrizioni per le aree di pericolosità idrogeologica).
5. Al fine di valorizzare il sistema di cui al comma 1, l’Amministrazione comunale individua un “Percorso delle cavità sotterranee del centro storico” predisponendo tutte le misure necessarie a renderlo fruibile in condizioni di sicurezza.
Note
- ↑ errore riferimento elaborato, quello corretto è: Etg 022
- ↑ errore riferimento elaborato, quello corretto è: Eg 017
- ↑ Il riferimento all'articolo 55 non è corretto, la normativa si trova al Capo VII – Prescrizioni per le aree di pericolosità idrogeologica e gli articoli sono il 58, 59 e 60
ART. 53 - Norme particolari per la “Cinta muraria” e le aree in prossimità
1. Il piano riconosce una particolare valenza storico, culturale, architettonica, archeologica e etnoculturale alla “cinta muraria” ed alle aree contermini ricomprese all’interno dei comparti come individuati nell’elaborato Etg 014.B – Il sistema della città murata – Materia, valori, strategie. in prossimità, ricomprese all’interno della fascia delimitata sul versante orientale dal Viale Regina Elena, sul versante meridionale dalla via Manno e sul versante occidentale dalle Via Santa Margherita, Via San Giorgio, Via Ospedale e via Porcell. Tutti gli interventi previsti all’interno dei suddetti comparti devono rispettare le prescrizioni e gli indirizzi specificati nell’elaborato sopra indicato, corrispondenti ai diversi livelli di tutela, ai valori culturali ed alle componenti di paesaggio individuate. Sono stabiliti gli interventi ammissibili per la salvaguardia delle permanenze materiche e per il recupero dell’identità funzionale e della percorribilità storica, le prescrizioni per la tutela indiretta del patrimonio attraverso la conservazione della riconoscibilità e la salvaguardia delle visuali, le attività di contenimento degli effetti derivanti da aggressione ambientale e antropica, gli interventi da evitare o da eseguire con estrema cautela, qualora ne sia dimostrata la necessità.
2. Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno porre particolare attenzione al restauro e recupero degli elementi significativi dell’architettura. Si dovranno, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
INTERVENTI SUI TETTI
- È obbligatorio conservare la conformazione e la posizione delle falde dei tetti originari.
- Viene consentita la sola realizzazione di nuovi lucernari.
- I camini non dovranno essere prefabbricati, bensì adeguarsi per forma, tipologia e materiali alle tipologie tradizionali della zona;
- Sono vietate, sopra le falde dei tetti, le installazioni di sistemi di condizionamento, l’installazione di tubature a vista, l’installazione di stazioni radio base per la telefonia, la fine corsa degli ascensori e tutti i volumi tecnici che alterino la configurazione della falda del tetto.
FACCIATE PROSPICIENTI SPAZI PUBBLICI
- E’ fatto divieto assoluto di collocare a vista in facciata tubazioni di distribuzione idrica, di smaltimento rifiuti, di aerazione e dispersione dei fumi. Non è consentito inoltre collocare a vista in facciata cavi relativi a reti elettriche, telefoniche, cavi delle antenne e delle reti televisive;
- I discendenti del sistema di smaltimento delle acque piovane possono essere a vista dal 1° piano alla grondaia; e devono essere inseriti nelle murature al piano terra e localizzati in maniera coerente alla configurazione architettonica dell'edificio.
- Grondaie e discendenti del sistema di smaltimento delle acque piovane devono essere in rame.
- L’installazione di impianti fissi è consentita esclusivamente sulle facciate interne non prospettanti sulle strade o spazi pubblici e non visibili dai punti più alti delle Mura. Laddove questo risulti impossibile, l’apparecchiatura deve essere opportunamente occultata.
ART. 54 - Disposizioni per le aree Aree verdi pertinenziali
1. Il piano individua le aree verdi interne ai lotti aventi rilevanza in relazione alla necessità di conservare un equilibrato rapporto tra pieni e vuoti, tra superfici urbanizzate impermeabili e superfici naturali permeabili sistemate a verde e pertinenza di edifici. Ad esse si applicano le seguenti disposizioni:
Non sono ammessi gli interventi di modificazione o trasformazione ed è prescritta la conservazione delle alberature d’alto fusto. Sono consentiti solamente gli interventi finalizzati alla manutenzione e conservazione dei giardini e l'eventuale installazione di manufatti amovibili e precari, di attrezzature funzionali al suo utilizzo (gazebi, panche, ecc.).
Le aree verdi pubbliche e private concorrono alla definizione di un sistema urbano di particolare rilevanza dal punto di vista ambientale e paesaggistico in quanto elementi strutturanti dell’insediamento storico e della sua evoluzione che assolvono funzioni di rigenerazione del ciclo idrologico naturale. Il suolo in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche alimentando le falde nel sottosuolo è una componente fondamentale del territorio che assolve funzioni di rigenerazione del ciclo idrologico naturale e costituisce un elemento determinante e qualificante per l’ambiente urbano.
2. Al fine di tutelare e valorizzare i beni di cui al comma 1, gli interventi riguardanti parchi, orti e giardini pubblici devono:
a) essere progettati e realizzati sulla base di adeguate ricerche preliminari;
b) ricercare e garantire una elevata qualità paesaggistica;
c) essere coerenti col progetto strategico denominato “Parco urbano storico” (Etg 014.A) di cui all’ articolo 22;
d) essere realizzati in maniera integrata e coordinata con quelli riguardanti la mobilità, la sosta e l’utilizzo dello spazio pubblico;
e) essere conformi alle disposizioni di cui all’ articolo 58[1] (requisiti generali spazi pubblici).
3. Con riferimento alle tipologie storiche “Villa e villino” (Cagliari) e “Casa a corte” (Pirri), gli interventi riguardanti gli edifici esistenti, pubblici e privati, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) il rapporto tra pieni e vuoti e le relazioni originarie con gli spazi di pertinenza devono essere conservate [Art. 52 NtA PPR;
b) ove legittimi, i manufatti accessori esistenti (pensiline, gazebo, tettoie e similari) in disarmonia con i caratteri originari degli spazi esterni devono essere rimossi e sostituti con altri compatibili fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10;
c) ove siano presenti specie vegetali in genere con più di 100 anni, le stesse devono essere conservate garantendo le necessarie opere di gestione e manutenzione;
d) nei casi di cui alla lettera c), l' abbattimento o la rimozione delle specie vegetali è ammesso esclusivamente per motivate ragioni (fitopatologie, pericolo, danni a strutture o a linee tecnologiche) fermo restando l’obbligo di reimpianto con alberi della stessa essenza o con altra giudicata idonea e compatibile a cura del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica;
e) in caso di riparazione e/o rifacimento, le pavimentazioni esistenti devono essere riparate o rifatte facendo ricorso a sistemi e materiali tradizionali che favoriscano la permeabilità delle stesse.
In ogni caso, gli interventi di cui al presente comma devono consentire una corretta un rapporto equilibrato tra superfici impermeabili e superfici permeabili.
Note
- ↑ Il riferimento all'articolo 58 non è corretto, il riferimento si trova all'articolo Art. 64 - Requisiti generali degli spazi pubblici o di uso pubblico
Capo VI – Disposizioni a favore della sostenibilità ambientale
ART. 55 - Criteri di progettazione, tecniche costruttive e scelte dei materiali
1. In fase di definizione del progetto, compatibilmente con il rispetto di tutte le altre disposizioni indicate
nelle presenti norme, il professionista incaricato deve valutare l’intero ciclo di vita utile dell’edificio e del
suo sistema impiantistico al fine di individuare una soluzione che oltre ad essere idonea in relazione alla
funzione a cui è destinato l’edificio ed alle caratteristiche del sito di intervento comporti un basso impatto
ambientale privilegiando l’utilizzo di materiali con le seguenti caratteristiche:
- a) basso dispendio energetico in fase di produzione;
- b) non nocività per gli operatori dei processi produttivi ed applicativi;
- c) assenza di emissione di sostanze tossiche durante il ciclo di vita;
- d) impiego di materie prime rinnovabili o il più possibile di derivazione “naturale”;
- e) ridotta e semplice manutenibilità;
- f) riciclabilità del prodotto.
Allo scopo di migliorare la qualità delle costruzioni, gli edifici e gli impianti devono essere progettati,
realizzati e mantenuti utilizzando tutte le tecnologie disponibili al fine di ridurre l’utilizzo di fonti
energetiche non rinnovabili e le emissioni inquinanti di qualsiasi natura.
2. La selezione e la scelta di materiali, di tecniche costruttive e criteri di progettazione, va effettuata
coerentemente con la cultura materiale del luogo, privilegiando la salvaguardia e il recupero del
patrimonio edilizio esistente.
Per limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell’ambiente, il
fabbisogno energetico degli edifici deve essere soddisfatto favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia, salvo impedimenti di natura tecnica e compatibilmente con il rispetto di tutte le altre disposizioni
indicate nelle presenti norme, da dimostrare da parte del progettista nella relazione allegata al progetto.
3. La Relazione allegata al progetto dovrà fornire indicazioni sul rispetto dei suddetti requisiti di sostenibilità
e, qualora non sia possibile il rispetto di essi, dovranno essere evidenziati i motivi che hanno portato a
scelte diverse.
ART. 56 - Disposizioni per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici obbligatorie per il contenimento del consumo energetico
1. Gli interventi aventi incidenza sui livelli di prestazione energetica [ Art. 2, comma 1 lettera c) DLgs 192/2005 ] degli edifici in centro storico sono distinti nei seguenti casi:
- a) nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione (di norma beni immobili appartenenti alla Classe di valore III);
- b) ristrutturazioni importanti di primo livello ossia quando l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio [ Art. 2, comma 1 lettera l-vicies quater) DLgs 192/2005 e Allegato 1, punto 1.4.1, comma 3 lettera a) – DMM 26 giugno 2015 -15A05198 ];
- c) riqualificazioni energetiche di secondo livello ossia quando l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva [ Art. 2, comma 1 lettera l-vicies quater) DLgs 192/2005 e Allegato 1, punto 1.4.1, comma 3 lettera b) DMM 26 giugno 2015 -15A05198 ];
- d) riqualificazioni energetiche di secondo livello ossia quando l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e consiste nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore [ Art. 2, comma 1 lettera l-vicies ter) DLgs 192/2005 e Allegato 1, punto 1.4.2 DMM interministeriale 26 giugno 2015 -15A05198 ];
I requisiti minimi di prestazione energetica fissati dalla normativa vigente DLgs 192/2005 , DPR 59/2009, DMM 26 giugno 2015 -15A05198 ] e variano in funzione della casistica di cui al presente comma interessando l’intero edificio ovvero soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento. Laddove il rispetto dei suddetti requisiti minimi implichi un'alterazione sostanziale del carattere e/o aspetto degli edifici, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici, l’applicazione degli stessi è esclusa fermo restando l’obbligo in capo al progettista di riferire in merito alle ragioni che determinano l’impossibilità ad ottemperare [ Art. 4, comma 25 DPR 59/2009, Art. 28, comma 1 L 10/1991 ].
2. L’individuazione delle le misure da adottare per migliorare l’efficienza energetica degli edifici in centro storico è basata su un processo di diagnosi energetica [UNI CEI EN 16247 - 1, 2, 3 ] schematizzabile nelle seguenti fasi:
- a) analisi dei caratteri tecnico-costruttivi dell’edificio e/o dell’unità immobiliare (involucro);
- b) analisi del sistema impiantistico esistente;
- c) analisi del suo contesto paesaggistico ed ambientale (caratteri morfo - tipologici, esposizione, soleggiamento, adiacenze);
- d) analisi delle esigenze e del livello di qualità dell’ambiente interno richiesto (comfort termico, visivo, acustico e qualità dell’aria);
- e) valutazione del bilancio energetico del sistema edificio/unità immobiliare ed impianto;
- f) analisi degli usi e dei consumi di energia storici ed attuali;
- g) individuazione delle soluzioni tecniche di efficientamento energetico praticabili e loro caratterizzazione in termini di compatibilità, reversibilità ed invasività;
- h) quantificazione delle opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici in relazione alle soluzioni tecniche individuate;
- i) individuazione della soluzione attuabile nel rispetto dei requisiti minimi e delle esclusioni di cui al comma 1;
- j) progettazione dell’intervento.
3. In caso di dubbi in ordine alla attuabilità della soluzione prescelta, l’interessato può richiedere un parere preventivo all’Ufficio comunale Tutela del paesaggio al fine di verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 13 (requisiti ed elaborati dei progetti edilizi), la suddetta richiesta deve contenere tutti gli elementi descrittivi necessari per valutare il caso ed esprimere compiutamente tale parere entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta ovvero delle integrazioni richieste.
4. Allo scopo di esprimere il parere preventivo di cui al comma 3, l’Ufficio comunale Tutela del paesaggio è tenuto a prendere in considerazione i documenti e gli atti di indirizzo elaborati a livello nazionale e regionale in tema di miglioramento dell’efficienza energetica nei centro storici Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale - MIBACT, 28.10.2015 ].
1. In tutti gli edifici di nuova costruzione è obbligatorio installare opportuni sistemi di regolazione (valvole
termostatiche) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento
della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di apporti
gratuiti (persone, irraggiamento solare, apparecchiature che generano energia termica, etc.).
2. Negli edifici esistenti l'installazione è obbligatoria nel caso di interventi di manutenzione straordinaria
dell’impianto di riscaldamento, di rifacimento della rete di distribuzione del calore, di consistenti
interventi di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni. Negli edifici di nuova costruzione e in
quelli nei quali è prevista la completa sostituzione dell’impianto di riscaldamento è obbligatorio l’impiego
di caldaie a condensazione nel caso in cui il vettore energetico utilizzato sia il gas naturale.
3. È obbligatorio nelle nuove costruzioni l’utilizzo di vetri doppi, con cavità contenente gas a bassa
conduttività, per tutte le esposizioni. Nel caso di edifici esistenti, quando è prevista la riqualificazione
delle facciate comprensiva anche dei serramenti, qualora sia compatibile con il tipo di serramento e con
tutte le disposizioni derivanti dalle presenti norme, è suggerita la sostituzione degli stessi che si dovranno
adeguare ai valori di trasmittanza della zona climatica.
ART. 57 - Uso di pannelli solari termici e/o fotovoltaici , impianti microeolici
1. La disciplina normativa relativa all’uso di pannelli solari termici e/o fotovoltaici e di impianti microeolici è da prevedersi attraverso specifico Regolamento attuativo. Nelle more della redazione del Regolamento la loro installazione è disciplinata dalle presenti disposizioni che costituiscono anche il riferimento per la redazione dello stesso. Tra le attività del Laboratorio per il recupero del centro storico deve essere prevista la verifica sull’esistenza di eventuali nuove tecnologie per l’utilizzo delle suddette fonti energetiche rinnovabili compatibili con il contesto paesaggistico e storico culturale di riferimento. Gli impianti devono avere dimensioni correlate al soddisfacimento dei fabbisogni ed alla conservazione dei caratteri architettonici degli edifici e dell’insediamento, tali da salvaguardare i valori paesaggistici del contesto. Si dovranno privilegiare soluzioni innovative, che possano anche garantire un rendimento energetico maggiore e consentire una minore occupazione di superfici.
2. Nelle more dell’approvazione del Regolamento per quanto riguarda l’uso di pannelli solari termici e/o fotovoltaici si applicano le seguenti disposizioni.
1. In tutti gli edifici aventi copertura piana orizzontale, sia esistenti che di nuova realizzazione, è ammessa l’installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici appoggiati a pavimento, purché compatibili con i valori e le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto in cui ricade l'edificio. In particolare nel Centro Storico di Cagliari, con riferimento allo stato attuale dei luoghi, tali coperture dovranno non essere visibili da punti di vista pubblici localizzati a quota più alta seppur distanti. Nel Centro Storico della Municipalità di Pirri la loro installazione è ammessa nelle coperture in tutti gli edifici di classe II e III, anche con tetto a falda, purché non siano visibili da punti di vista pubblici circostanti. I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici e, qualora previsti all'esterno, dovranno comunque non essere visibili da qualunque punto di vista pubblico.
3. Al fine di promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, l’installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici all’interno della zona territoriale omogenea “A” è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) centro storico di Cagliari;
- a.1 l’installazione può avvenire solo su coperture piane orizzontali, sia esistenti che di nuova realizzazione;
- a.2 le coperture di cui al punto a.1 non devono essere visibili da punti di vista pubblici localizzati a quota più alta, seppur distanti;
- a.3 l’inclinazione dei pannelli, misurata rispetto al piano orizzontale, deve essere inferiore al 15% fermo restando che l’estremità più alta dei pannelli non può superare la quota di 0,90 m misurata a partire dal piano di copertura;
- a.1 l’installazione può avvenire solo su coperture piane orizzontali, sia esistenti che di nuova realizzazione;
- b) centro storico di Pirri;
- b.1 l’installazione può avvenire su coperture piane orizzontali o inclinate, sia esistenti che di nuova realizzazione;
- b.2 le coperture di cui al punto b.1 non devono essere visibili dalla pubblica via;
- b.3 in caso di coperture piane, l’inclinazione dei pannelli, misurata rispetto al piano orizzontale, deve essere inferiore al 15% fermo restando che l’estremità più alta dei pannelli non può superare la quota di 0,40 m misurata a partire dal piano di copertura;
- b.4 in caso di coperture inclinate, i pannelli devono essere aderenti ovvero integrati alla copertura ossia con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda [ Allegato 3 DLgs 28/2011 ];
- b.5 in caso di coperture inclinate, la superficie complessiva occupata dai pannelli deve essere inferiore al 50% della falda interessata.
- b.1 l’installazione può avvenire su coperture piane orizzontali o inclinate, sia esistenti che di nuova realizzazione;
4. Gli impianti microeolici potranno essere installati solo previa approvazione del Regolamento. Dovranno avere un’altezza non maggiore di 1,50 m ed essere installati in modo da non essere visibili da punti di vista pubblici.
Capo VII – Prescrizioni per le aree di pericolosità idrogeologica
ART. 58 - Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica
1. Le disposizioni del presente capo valgono nelle aree perimetrate dallo studio di compatibilità idraulica
quali aree con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1), e
dallo studio di compatibilità geologica-geotecnica quali aree con pericolosità da frana molto elevata
(Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata (Hg1). Sono presenti localmente anche aree a
pericolosità molto elevata per fenomeni Sinkole (Hg4) ed inoltre la pericolosità media (Hg2) è stata
differenziata nel centro storico di Cagliari al fine di evidenziare eventuali pericoli legati alla presenza
diffusa di cavità sotterranee che potrebbero generare dissesti legati a cedimenti gravitativi. Il centro
storico di Pirri è invece classificato Hg0 in relazione all’assenza di fenomeni franosi ed alla morfologia
prevalentemente pianeggiante.
2. Nelle aree di pericolosità idrogeologica le attività antropiche e le utilizzazioni del territorio esistenti
continuano a svolgersi compatibilmente con quanto stabilito dalle norme del PAI vigente.
3. Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata,
elevata e media sono effettivamente realizzabili soltanto:
- a) se conformi alle presenti Norme di Attuazione e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge;
- b) subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all’approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica di cui agli articoli 24 e 25 delle NdA del PAI, nei casi in cui lo studio è espressamente richiesto dalle stesse norme del PAI vigente.
4. Lo studio è presentato a cura del soggetto proponente, unitamente al progetto, ed approvato dall’Ente
competente prima del provvedimento di assenso al progetto, tenuto conto dei principi di cui al comma 7
successivo.
5. Nel caso di interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica o geologica e
geotecnica i proponenti garantiscono comunque che i progetti verifichino le variazioni della risposta
idrologica, gli effetti sulla stabilità e l’equilibrio dei versanti e sulla permeabilità delle aree interessate alla
realizzazione degli interventi, prevedendo eventuali misure compensative.
6. Nelle aree di pericolosità idrogeologica sono consentiti esclusivamente gli interventi espressamente
elencati negli articoli da 27 a 34 e nelle altre disposizioni delle NdA del PAI, nel rispetto delle
condizioni ivi stabilite comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica e
geotecnica, ove richiesto. Tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili.
7. Allo scopo di impedire l’aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di
pericolosità idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti e consentiti dal PAI, oltre che dalle presenti
norme, devono essere tali da:
- a) migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;
- b) non compromettere la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la sistemazione idrogeologica a regime;
- c) non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque;
- d) limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio;
- e) non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile;
- f) non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell’eventuale incremento sostenibile connesso all’intervento espressamente assentito;
- g) assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l’incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti;
- h) garantire condizioni di sicurezza durante l’apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
- i) garantire coerenza con i piani di protezione civile.
8. I singoli interventi consentiti dagli articoli 27, 28, 29, 31, 32 e 33 delle NdA del PAI vigente non
possono comportare aumenti di superfici o volumi utili entro e fuori terra ovvero incrementi del carico
insediativo che non siano espressamente previsti o non siano direttamente e logicamente connaturati alla
tipologia degli interventi ammissibili nelle aree rispettivamente disciplinate e non possono incrementare in
modo significativo le zone impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure di mitigazione e
compensazione.
9. Le costruzioni, le opere, gli impianti ed i manufatti che siano interessati anche solo in parte dai limiti
delle perimetrazioni del PAI riguardanti aree a diversa pericolosità idrogeologica si intendono disciplinati
dalle disposizioni più restrittive.
ART. 59 - Studi di compatibilità idraulica
1. In applicazione dell’articolo 23, comma 6, lettera b. delle NdA del PAI nei casi in cui è espressamente
richiesto dal PAI vigente i progetti proposti per l’approvazione nelle aree di pericolosità idraulica molto
elevata, elevata e media sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica predisposto
secondo i criteri indicati nei seguenti commi e nelle NdA del PAI.
2. Lo studio di compatibilità idraulica:
- a) è firmato da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
- b) valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;
- c) analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione dell’intervento proposto e le condizioni dell’assetto idraulico e del dissesto idraulico attuale e potenziale dell’area, anche studiando e quantificando le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica della stessa area;
- d) verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;
- e) prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all’eventuale incremento del pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto.
3. Lo studio di compatibilità idraulica è predisposto secondo i criteri indicati nell’Allegato E alle NdA del
PAI.
4. Lo studio di compatibilità idraulica è approvato dall’Ente competente per territorio.
ART. 60 - Studi di compatibilità geologica e geotecnica
1. In applicazione dell’articolo 23, comma 6, lettera b. delle NdA del PAI nei casi in cui è espressamente
richiesto dal PAI vigente i progetti proposti per l’approvazione nelle aree di pericolosità molto elevata,
elevata e media da frana sono accompagnati da uno studio di compatibilità geologica e geotecnica
predisposto secondo i criteri indicati nei seguenti commi e nelle NdA del PAI.
2. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica:
- a) è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
- b) valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;
- c) analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione dell’intervento proposto e le condizioni dei dissesti attivi o potenziali dell’area interessata;
- d) verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;
- e) prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all’eventuale incremento del pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto.
3. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è predisposto secondo i criteri indicati nell’Allegato F
delle NdA del PAI.
4. Nel caso delle aree mappate a pericolosità di frana Hg2 le aree da studiare devono essere ampliate in
funzione della forma del lotto, dell’ipotizzato spessore della coltre di ricoprimento e della tipologia di
struttura da realizzarsi, considerando una fascia ulteriore di almeno 20 m. In tal caso gli studi dovranno
comprendere un rilievo geolitologico di superficie, un’indagine storica degli eventuali fenomeni
morfologici riscontrati nel tempo ed un’indagine geofisica. Le indagini ed i sondaggi dovranno essere
effettuati secondo le specifiche indicate nella relazione sulla compatibilità geologica-geotecnica
allegata al PPCS.
5. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è approvato dall’Ente competente per territorio.
TITOLO III – PROGETTI E PROGRAMMI STRATEGICI
ART. 61 - Progetti strategici dello spazio pubblico
1. Il PPCS definisce il Progetto strategico:
A – IL PARCO URBANO STORICO – PROGETTO STRATEGICO PER IL VERDE STORICO
Il progetto strategico per il verde storico parte dall'individuazione di quegli elementi dell’ambiente naturale e costruito la cui persistenza consente di riconoscere, nel tessuto della città antica, un Parco urbano storico di eccezionale valore paesaggistico e identitario.
Esso si articola in quattro macroambiti:
- A1 - il Parco Centrale di Buoncammino - Anfiteatro
- A2 - il Parco delle Mura
- A3 - il Parco Tematico di San Domenico – Piazza Garibaldi
- A4 - i Viali storici, le piazza alberate e gli alberi monumentali
- A1 – Macroambito_ IL PARCO CENTRALE DI BUONCAMMINO – ANFITEATRO
- La strategia portante per questa area centrale nel sistema urbano, baricentrica rispetto alla città storica e alle nuove espansioni, dotata di funzioni a interesse collettivo di scala sovra locale prevede il potenziamento del suo ruolo attraverso la grande opportunità offerta dalla riqualificazione del Carcere di Buoncammino e dell'Ospedale Civile. Un Parco attrezzato di grande estensione, articolato secondo diverse forme di accessibilità, di concezione unitaria, costituisce in quest'ambito un forte attrattore e un sistema fondamentale di relazioni e percorrenze.
- Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
- Passeggiata Belvedere
- I giardini e l’orto dei Cappuccini
- Il sistema Anfiteatro – Orto Botanico
- I giardini degli ospedali
- A2 – Macroambito_ IL PARCO DELLE MURA
- Evolvendo dal concetto di “percorso sotto le mura” del Piano del 1999, il Parco delle Mura riconosce la necessità di tutela dei valori architettonici, culturali, e paesaggistici delle fortificazioni, definendo quindi ambiti di intervento più estesi e complessi, comprendendo tutti quegli spazi saturati negli anni, di cui non è immediatamente percepibile il valore, ma ancora con forti potenzialità, il cui ridisegno per una fruizione pubblica diviene fattore determinante. Il Parco delle mura è strutturato in un sistema di poli urbani del sistema verde-fortificazioni.
- Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
- I Giardini pubblici e la Galleria comunale d’arte
- I giardini sotto le mura e il Terrapieno
- La Cittadella dei Musei
- La Cittadella piemontese
- La Fossa di San Guglielmo
- La cittadella scientifica degli anni “30
- Il Cammino nuovo
- Il Balice
- A3 – Macroambito_ IL PARCO TEMATICO DI SAN DOMENICO – PIAZZA GARIBALDI
- L'insieme degli spazi verdi individuato consente di definire un progetto strategico per il Parco Tematico di San Domenico e Piazza Garibaldi ed un programma strategico per rafforzare la connessione ecologica centro storico - città consolidata.
- Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
- I Giardini di Piazza Garibaldi e della scuola Riva
- I giardini di San Domenico, Sacro Cuore e Missioni
- A4 – Macroambito_ I VIALI STORICI, LE PIAZZE ALBERATE E GLI ALBERI MONUMENTALI
- Il progetto strategico per il macroambito i viali storici, le piazze alberate e gli alberi monumentali ha l'obbiettivo di conservare tale connotazione di cintura verde consolidatasi nel tempo, pervenuta in maniera molto leggibile sino ai nostri giorni, e di non alterare il forte carattere storico e identitario dei viali e delle piazze che rappresentano i primi spazi pubblici ombreggiati di cui si è dotata la città.
- Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
- Il Largo Carlo Felice, la Piazza Yenne
- La via Roma, la Piazza Matteotti e la Piazza Amendola
- Il Viale Regina Elena e la Piazza Costituzione - Martiri
- Il Viale Trieste e la Piazza del Carmine
2. ll “Progetto strategico per la città della cultura” nasce dalla riflessione sulla città storica e il ruolo dei
fattori culturali nel nuovo modello di sviluppo contemporaneo della città.
B – PROGETTO STRATEGICO PER LA CITTA’ DELLA CULTURA – IL MUSEO CITTA’
Esso si articola in quattro macroambiti:
- B1 – Macroambito_ CASTELLO, ACROPOLI DELLA CULTURA
- B2 – Macroambito_ MARINA. PORTA DELLA CITTA’
- B3 – Macroambito_ VILLANOVA. RESIDENZA E SOCIALITA’
- B4 – Macroambito_ STAMPACE ALTO. I LUOGHI DEL SANTO
- B1 – Macroambito_ CASTELLO, ACROPOLI DELLA CULTURA
- Il quartiere, nelle sue emergenze monumentali e nei suoi spazi pubblici, accoglie una vera Acropoli della cultura, generando un ambiente culturalmente elevato e produttivo, in linea con le esigenze contemporanee, articolato in poli con elevate specificità, complementari nel comporre un sistema complesso.
- Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
- Giardini pubblici, Galleria comunale d’arte
- Cittadella dei Musei, Arsenale e Indipendenza
- Piazza Palazzo / Musei di Città e percorso di risalita
- Bastione San Remy, Passeggiata coperta e Giardino sotto le mura
- Torre dell’Elefante, Università
- Santa Croce, Architettura e Ghetto
- B2 – Macroambito_ MARINA. PORTA DELLA CITTA’
- Il valore contemporaneo della Marina come Porta delle Città: qui avviene l’ingresso e la contaminazione, da secoli, fra la dimensione globale e quella locale, in termini culturali, economici, sociali. Le esigenze del turismo, dell'ospitalità diffusa, della ristorazione, caratterizzanti il quartiere e fattore di sviluppo economico locale, possono risultare realmente “sostenibili” nel lungo periodo (senza trasformarsi in fattore di degrado) integrandosi e convivendo sinergicamente con le esigenze della residenza e con la valorizzazione della identità storica della Marina, attraverso dispositivi di valorizzazione dello spazio urbano pubblico che può sempre più connotarsi come spazio denso, accogliente e di incontro.
- Ambiti di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico
- Immagine della città_ I luoghi della contaminazione culturale (Ex Manifattura Tabacchi, Piazza del Consiglio Regionale, Stazione Marittima e Molo Sanità, Palazzo Civico)
- Dal Porto all'Acropoli (Complesso archeologico e Chiesa Parrocchiale di S. Eulalia, Auditorium piazza Dettori, Spazi urbani e architettura monumentale storica)
- B3 – Macroambito_ VILLANOVA. RESIDENZA E SOCIALITA’
- Allo stato attuale Villanova si presenta in una situazione di equilibrio virtuoso tra usi residenziali e commerciali alla scala di quartiere e, in alcune parti di scala urbana, esemplare per gli altri quartieri storici, da mantenere e incoraggiare. A Villanova si riconosce un unico ambito di riferimento unitario per la progettazione dello spazio pubblico, coincidente con la viabilità di impianto e comprendente le piazze e i sagrati delle chiese.
- B4 – Macroambito_ STAMPACE ALTO. I LUOGHI DEL SANTO
- Il quartiere diventa il centro della cultura religiosa e delle tradizioni della città e dell’isola durante le celebrazioni del 1 maggio per Sant’Efisio. La Festa del Santo è un patrimonio culturale “immateriale” per la quale è avviata la richiesta di inserimento nella World Heritage List dell’UNESCO. Per questo si è scelto di indicare quale strategia di valorizzazione per Stampace la risignificazione dei Luoghi del Santo, che possano accogliere l’attenzione per questo patrimonio e i suoi luoghi per tutto l’anno.
3. ll “Progetto strategico per il Centro Storico di Pirri” ha come obiettivo di fondo l'incremento delle superfici
di qualità all'interno del perimetro del centro storico di Pirri. In carenza di standard urbanistici occorre
ottimizzare le poche aree presenti e disponibili all'intervento pubblico e trasformarle in ambiti di
riqualificazione urbana significativi, che contribuiscano alla definizione di un progetto urbano di estrema
qualità.
C – RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE – PROGETTO STRATEGICO PER IL CENTRO STORICO DI PIRRI
Pirri ha un deficit strutturale di servizi e standard urbanistici pubblici derivanti dalla sua configurazione morfo-tipologica storica e dall'aumento della popolazione insediata nel centro storico. Tuttavia alcuni grandi complessi pubblici, come le ex Vetrerie e il Mercato comunale, posti al margine del centro storico consentono di disporre di spazi e servizi fortemente connessi a corto raggio.
La strategia generale di intervento prevede che questi grandi spazi e contenitori siano inclusi nel complesso di spazi pubblici e edifici che contribuiscono a soddisfare gli standard di piano per il centro storico, integrandoli con interventi di riqualificazione urbana in ambiti strategici rilevanti all'interno del perimetro della zona A.
In questo senso si individuano i seguenti macroambiti aventi forti potenzialità per conseguire gli obiettivi sopraindicati:
- C1 – Macroambito_ ITINERARIO DEI GRANDI ASSI STORICI
- C2 – Macroambito_ ITINERARIO DELLA MEMORIA
Si distinguono differenti ambiti di intervento:
- le piazze centrali
- i percorsi storico-territoriali di attraversamento del centro
- gli spazi a forte carattere identitario
- gli spazi minimi con carattere domestico.
- riconfigurare le sezioni stradali
- incrementare le superfici di qualità a servizio pubblico (aree verdi, aree pedonali spazi per la socialità, “promenade” urbane, dotazione di arredo urbano, possibili integrazioni con piccoli volumi di supporto che contribuiscano all'innalzamento dello standard di servizi e a definire un'immagine coordinata dell'intervento sullo spazio pubblico)
- riordino e ottimizzazione della circolazione stradale anche in riferimento al trasporto pubblico
- riordinare e razionalizzazione degli spazi sosta e parcheggio per le auto
- incrementare delle superfici drenanti naturali in modo da migliorare le prestazioni idrauliche dei suoli.
ART. 62 - Programmi tematici di riqualificazione e valorizzazione
1. D – IL SISTEMA DELLE GRANDI FABBRICHE URBANE E IL CAMPUS URBANO STORICO
Il ruolo di questi fondamentali complessi, che hanno costituito a cavallo tra ‘800 e ‘900 i veri presidi per la
modernizzazione della città, è oggetto di una ridefinizione dalla quale possono dipendere molti degli esiti di
un processo di innovazione sostenibile del modello di sviluppo futuro di Cagliari. Questo Progetto Tematico
ha l’obiettivo di supportare la città nel definire il mix di funzioni che appare più capace di garantire questo
sviluppo, e di esplicitare le coerenze che i progetti di dettaglio dovranno garantire con gli obiettivi strategici
individuati.
La definizione più precisa del Progetto, che coinvolge grandi partner istituzionali quali principalmente la
Regione Autonoma e l’Università di Cagliari, dovrà essere definito mediante lo strumento dell’Accordo di
programma con tali partner, in relazione ai tempi e alle risorse disponibili.
- D1 – Macroambito_ EX CARCERE DI BUONCAMMINO - Ex Carcere di Buoncammino_ La Grande Fabbrica del Parco Urbano della conoscenza
- D2 – Macroambito_ EX MANIFATTURA TABACCHI_ La Grande Fabbrica della creatività e dell’Innovazione
- D3 – Macroambito_ IL PALAZZO DELLE SCIENZE_ La Grande Fabbrica “Museo della Scienza”
- D4 – Macroambito_OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO_ La Grande Fabbrica a presidio della salute e della socialità urbana
- D5 - COMPLESSO DEGLI EX OSPEDALI, CLINICHE E ISTITUTI UNIVERSITARI - Ex Cliniche Pediatriche-Macciotta-Aresu, ex Ospedale Militare San Michele - Le Fabbriche della conoscenza
ART. 63 - L'accessibilità e gli interventi a favore della mobilità sostenibile
1. Il PPCS definisce gli obiettivi e le strategie, in coerenza con il Piano Urbano della Mobilità, da cui
devono discendere gli interventi e le azioni di riorganizzazione e gestione delle diverse forme di
trasporto di accesso e circolazione all’interno delle aree storiche. Esse sono principalmente finalizzate a
scoraggiare l‘utilizzo dell’auto mantenendo inalterato e, se possibile, migliorando il livello di accessibilità
attraverso il potenziamento del trasporto pubblico, sia collettivo che individuale (sharing), ed in generale
la mobilità sostenibile.
2. Il PPCS indica la cornice pianificatoria e l’idea strategica complessiva all’interno della quale si devono
coordinare ed integrare le iniziative specifiche che potranno essere oggetto di piani di dettaglio relativi
a particolari ambiti e differenti modalità di trasporto.
3. In particolare, gli interventi e le azioni sul sistema dei trasporti devono far emergere:
- la coerenza con lo sviluppo strategico urbano dei luoghi interessati dagli interventi (sistema dei trasporti a sostegno dello sviluppo delle aree attraversate e non un vincolo per lo sviluppo delle stesse);
- il ruolo della mobilità sostenibile come “collettore” e “segno organizzatore”, che contribuisce in modo sostanziale alla riqualificazione e valorizzazione del centro storico, capace di restituire ai cittadini (residenti e visitatori) contemporaneamente una configurazione unitaria ed integrata del contesto;
- lo sviluppo di caratteristiche “distintive” della mobilità sostenibile e del contesto storico, che possono diventare un “valore”, un prodotto che incrementi ulteriormente l’attrazione delle aree storiche;
- la salvaguardia dell’equità sociale, della mobilità per tutte le categorie di utenti e le compensazioni per tutelare tutte le forze in campo nella prospettiva del bene comune, attraverso soluzioni che mitighino i costi subiti da alcune categorie di cittadini.
- il perseguimento di soluzioni innovative nei mezzi e nella gestione dei servizi di trasporto * il processo di confronto tra diverse soluzioni alternative evidenziandone per ciascuna benefici e costi misurabili e il processo di monitoraggio post intervento;
- la convenienza economico finanziaria sulla base delle linee guida europee relative ai progetti di investimento sui sistemi di trasporto:
- le azioni di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini, alla progettazione e alle scelte, attraverso attività di informazione, comunicazione ed interazione con gli abitanti, facendo prendere coscienza gli stessi cittadini (residenti e non) degli impatti sociali che una nuova mobilità per il centro storico comporta.
4. Gli interventi dovranno essere in grado di salvaguardare gli spazi viari promuovendo la diffusione della
pedonalità; a tal fine vengono di seguito indicate le linee guida per la promozione e lo sviluppo di un
complesso di interventi e misure integrate di mobilità sostenibile per l’accessibilità ai quartieri storici di
Cagliari:
- uso “intelligente” del sistema di offerta dei trasporti a disposizione, attuando una forte integrazione tra gli spostamenti da e verso il centro storico (macroaccessibilità) e quelli interni al centro storico (microaccessibilità), attraverso l’integrazione dei sistemi di trasporto pubblico collettivo convenzionali con soluzioni di “ultimo miglio” individuali e personalizzate idonee al soddisfacimento del servizio “porta a porta” ma compatibili con il contesto urbano attraversato.
- realizzazione, nel contesto specifico del quartiere di Castello, di un collegamento, diretto, percepibile, veloce, frequente ed affidabile, tra le “porte di accesso” al quartiere con il fronte mare cittadino e la via Roma.
- potenziare nel breve periodo le linee di trasporto collettivo per l’accesso alle zone storiche della città con autobus dedicati, visibili e riconoscibili su percorsi corti, veloci e su corsie preferenziali (configurazione a “stella”) che si attestino alle porte principali del quartiere in punti ove può avvenire l'interscambio con altri modi più idonei alla circolazione all’interno del quartiere (integrazione con la “micromobilità”). Quest’ultima, funzionale a garantire il completamento dello spostamento fino alla destinazione finale, si potrebbe realizzare attraverso sistemi “ettometrici” (ascensori, sistemi innovativi a basso impatto, etc) o un servizio pubblico individuale e personalizzato, composto esclusivamente da mezzi compatti ed ecologici, che possano essere prelevati in apposite stazioni (ecostazioni posizionate alle porte di ingresso dei quartiere) . In questi nodi ecologici l’utente potrà trovare una serie di opportunità di mezzi (bici tradizionali, bici a pedalata assistita, scooter elettrici, quadricicli elettrici, servizi di bici-taxi, etc).
5. Per il centro storico di Pirri é prioritario:
- eliminare il traffico di attraversamento lungo le direttrici viale Italia – Via Santa Maria Chiara e via Riva Villasanta anche attraverso il completamento della circonvallazione nord (via Caracalla – via Pertini – Via Pirandello e via Stamira) e gli interventi di riqualificazione della SS 554.
- il recupero delle sue funzioni attraverso la limitazione al traffico, la riqualificazione degli spazi pedonali, l’integrazione tra la Piazza Italia, l’ex Vetreria e il Parco di Terramaini, il potenziamento del trasporto pubblico con la realizzazione di nuove fermate della metropolitana leggera in via Amper e al servizio del quartiere di Is Bingias.
6. Nel lungo periodo il sistema dei trasporti dovrà anche garantire un adeguata accessibilità e quindi supportare lo sviluppo delle attività e usi a cui verranno destinati gli importanti e rilevanti spazi e volumi presenti nel centro storico di Cagliari: l’Ospedale Civile, l’ ex-Clinica Pediatrica, il carcere di Buon Cammino, che, unitamente all’Anfiteatro Romano, alla Cittadella dei Musei, agli edifici storici di piazza Indipendenza e di piazza Palazzo, al Ghetto degli Ebrei, agli edifici occupati dalle facoltà universitarie (Medicine, Scienze ed Architettura), costituiscono già attualmente luoghi con un forte richiamo di utenti e
visitatori. Anche per essi potrà essere necessario individuare, sempre nell’ambito delle strategie di piano, un collegamento forte che li connetta con il fronte mare e la via Roma e il nodo intermodale di Piazza Matteotti.
E’ necessario in tal senso prevedere un sistema di collegamento forte e percepito come tale, che sia in
grado di soddisfare picchi di domanda sostenuta anche concentrata in poche ore (arrivo di navi da
crociera, eventi etc). Allo stesso tempo dovrà essere distintivo di sostenibilità e compatibilità con il
contesto storico che attraversa.
Un sistema di tal tipo potrebbe ad esempio essere costituito da un mezzo elettrico a “guida vincolata”
(cable car) (per superare percorsi misti caratterizzati da sensibili dislivelli) che richiami il vecchio tram che
percorreva le vie del centro storico di Cagliari agli inizi del secolo scorso, e che colleghi la piazza
Matteotti al Buon Cammino e Castello, attraverso il largo Carlo Felice, Piazza Yenne, via Santa
Margherita, via San Giorgio, via Ospedale, via Porcell, inizio via Genovesi, via Fiume e viale Buon
Cammino sino al Carcere.
Questo itinerario potrebbe costituire l’armatura portante del sistema di accessibilità ai nuovi poli di
attrazione localizzati nel centro storico, in quanto consentirebbe o l’accesso diretto (ex ospedale civile,
ex carcere, ex clinica pediatrica, dipartimento di architettura, anfiteatro romano) o integrato con i sistemi
di micromobilità localizzati alle fermate del “cable car”.
7. Per quanto riguarda i percorsi pedonali è necessario perseguire le indicazioni del PUM ed in particolare:
- restituire spazio ai pedoni specie nei luoghi più gradevoli alla pedonalità (vie pedonali e a pedonalità privilegiata nelle vie e piazze commerciali storiche);
- realizzare ZTL 0-24 ovvero zone pedonali con regolamentazione spaziale e temporale degli accessi e degli itinerari veicolari.
Tra gli interventi indicati dal PUM che riguardano i quartieri storici, viene in particolare prevista:
- la pedonalizzazione del quartiere Castello;
- l'estensione della pedonalizzazione al corso Vittorio Emanuele (tra Piazza Yenne e via Pola);
- la via Roma e il Largo Carlo Felice dovranno invece costituire degli itinerari a pedonalità privilegiata mediante l'eliminazione della sosta su strada, l'allargamento dei marciapiedi e il miglioramento dell'arredo urbano.
- la sosta su strada potrà essere sostituita da sosta in parcheggi in struttura localizzati esternamente al Centro Storico entro un raggio di 500 metri dalle suddette vie anche lasciando inalterata l'offerta complessiva di sosta.
Il miglioramento della pedonalità e la razionalizzazione delle aree di sosta ha l’obiettivo di rendere
continui i percorsi e realizzare una vera "rete" di infrastrutture pedonali.
I suddetti percorsi devono essere resi accessibili e configurati in modo da ottenere una pedonalità
piacevole; i marciapiedi devono avere sezioni tali da consentire il passaggio di un gran numero di
persone e dare una generale sensazione di spazio aperto. E' possibile consentire ai bar di disporre i
tavolini all'aperto.
Il Largo Carlo Felice deve essere attrezzato e sfruttato per realizzare un'unica area di pedonalità di alta
qualità, con semplici interventi volti al miglioramento della superficie pedonale, al miglioramento
dell'illuminazione, alla promozione di attività di interesse lungo il percorso; devono essere adottati
interventi di traffic calming lungo il Largo, la Piazza Yenne e la via Roma e sulle strade che li
intersecano, per aumentare la sicurezza e il comfort dei pedoni negli attraversamenti.
Lo stesso tipo di strategia, in parte già adottata all'interno del quartiere Marina, può essere estesa
dall'altro lato verso la via Crispi e la via Roma lato portici. Gli attraversamenti pedonali del Largo Carlo
Felice e della via Roma sono particolarmente critici data l'ampiezza delle strade e il volume di traffico
che le percorre; la sistemazione degli attraversamenti è una misura essenziale per generare un'ampia
zona di pedonalità di elevata qualità che unisca la via Roma al Porto, alla Piazza Matteotti, alla
stazione ferroviaria e al terminai degli autobus.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capo I – Norme specifiche relative all’arredo degli spazi pubblici, all’occupazione di aree pubbliche e alle insegne d’esercizio
ART. 64 - Requisiti generali degli spazi pubblici o di uso pubblico
1. I lavori di sistemazione, infrastrutturazione ed arredo degli spazi pubblici o vincolati all’uso pubblico
devono essere progettati e realizzati a regola d'arte nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa
vigente. Gli stessi, inoltre, poiché costituiscono i luoghi d’incontro e dell’identità collettiva della città,
devono:
- a) esprimere un elevato valore civico;
- b) essere dotati delle seguenti caratteristiche ;
- I. riconoscibilità;
- II. accessibilità;
- III. praticabilità;
- IV. varietà;
- V. multifunzionalità;
- VI. efficienza funzionale riferita alle singole componenti.
In ogni caso, le soluzioni adottate devono garantire una adeguata resistenza al tempo, agli agenti
atmosferici ed agli atti vandalici nonché una attività di gestione e manutenzione agevole ed economica.
2. I materiali dovranno essere coerenti con le caratteristiche tipologiche architettoniche del contesto
interessato e raccordarsi anche con la pavimentazione stradale e con la pubblica illuminazione.
3. Negli interventi comportanti il rifacimento delle carreggiate stradali e dei collegamenti pedonali, nel
caso di rinvenimento di materiale lapideo di pavimentazioni preesistenti lo stesso, se rimosso, dovrà
essere prioritariamente riutilizzato quale pavimentazione nella medesima area e comunque nell’ambito
del perimetro del PPCS.
4. Tutti gli spazi di cui al comma 1 devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e manutenzione
nonché liberi da mezzi, materiali o cose. L’ingombro ovvero il deposito esclusivamente temporaneo di
mezzi, materiali e cose è ammesso a condizione che vengano comunque adottate tutte le misure del
caso atte a garantire l'incolumità pubblica e la integrità delle cose.
ART. 65 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico
1. La disciplina delle occupazioni del suolo pubblico o di uso pubblico finalizzate a garantire la fruizione
all’aperto dei servizi forniti da pubblici esercizi e attività commerciali sarà definita per l’intero centro
storico mediante specifico Regolamento. Tale strumento può anche essere approvato per stralci
limitatamente ad ambiti unitari, di grande importanza nella scena urbana, caratterizzati da urgenti
necessità di riqualificazione dello spazio pubblico utilizzato a tali fini, da proporre in via sperimentale
ma sempre secondo una visione unitaria. Nelle more dell’approvazione del Regolamento e per la redazione dello stesso deve farsi riferimento alle disposizioni di cui ai commi seguenti ed a quanto specificato nell’elaborato Etg 020.B – Linee guida per l’organizzazione dello spazio pubblico storico. Abaco dei caratteri morfologici e dei materiali.
2. Per occupazioni temporanee di suolo pubblico a servizio di pubblici esercizi e attività commerciali,
s’intende l’insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato d’uso
pubblico, che arreda lo spazio all’aperto e consente l’esercizio dell’attività. Le norme del Regolamento
dovranno determinare i criteri per l’inserimento ambientale degli arredi e le caratteristiche delle strutture
ammesse in relazione all’area interessata.
3. Nel caso di bar, ristoranti ed esercizi di ristoro in genere, i criteri generali per l’individuazione delle aree
concedibili dovranno essere i seguenti:
- a) qualità urbana dello spazio pubblico interessato dalla richiesta
- b) rispetto delle esigenze connesse al regolare svolgimento dei flussi pedonali e veicolari presenti;
- c) non interferenza con i servizi e le attrezzature pubbliche presenti;
- d) non interferenza con gli accessi di edifici ovvero di attività commerciali presenti;
- e) collocazione di norma nell'area antistante il locale e solo eccezionalmente nelle immediate vicinanze (cosiddette isole di somministrazione);
- f) estensione non superiore al 100% della superficie di somministrazione interna dell’esercizio richiedente e comunque non superiore a 40 mq, fatta salva la possibilità in sede di Regolamento di superare tale limite esclusivamente in presenza di piazze di rilevante estensione;
- g) caratteristiche e dimensioni dei servizi igienici presenti all’interno dell’esercizio richiedente ovvero da realizzare;
- h) presenza di altre concessioni già rilasciate;
In ogni caso al fine di consentire l’attività di vigilanza e controllo, le aree date in concessione devono
essere contrassegnate a terra con piccoli chiodi completamente infissi al suolo ovvero altro sistema idoneo,
a cura e spese del Comune.
Nelle more della redazione ed entrata in vigore del Regolamento di settore, nelle piazze, negli slarghi e
negli spazi pubblici a questi assimilabili, non può essere occupato, per il posizionamento di tavolini e
sedie per attività di ristoro all’aperto, più del 50% dello spazio libero pavimentato con esclusione di
aiuole, manufatti, etc.
4. Il posizionamento all’interno delle aree date in concessione di arredi d’esercizio (ad esempio sedie,
panche, ombrelloni) funzionali allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è
soggetto al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
- a) avere carattere di provvisorietà, reversibilità ed agevole asportabilità in quanto la loro collocazione è limitata alla durata della concessione;
- b) assicurare la fruibilità anche da parte di soggetti disabili persone con limitata o impedita capacità motoria degli spazi in cui sono collocati i manufatti;
- c) perseguire un corretto inserimento nel contesto garantendo la leggibilità della struttura urbana e delle eventuali viste panoramiche esistenti e contribuendo positivamente al miglioramento della qualità dello spazio pubblico cittadino;
- d) essere caratterizzati da soluzioni formali e linee sobrie e decorose evitando la riproposizione artificiosa di modelli storici;
- f) prevedere l’ancoraggio a terra delle strutture senza danneggiare la pavimentazione stradale e garantendo la totale amovibilità delle stesse.
5. Nel posizionamento di arredi d’esercizio ed attrezzature devono essere inoltre osservati i seguenti divieti:
- a) occultare la segnaletica stradale o toponomastica;
- b) costituire pregiudizio per la sicurezza di persone;
- c) costituire elemento di disturbo per la funzionalità, l’accessibilità e l’integrità delle reti tecnologiche presenti nel sottosuolo e dei relativi manufatti (ad esempio caditoie, chiusini o vani di ispezione);
- d) impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- e) posizionare su suolo pubblico guide, percorsi, tappeti, camminamenti di ogni sorta, fatti salvi gli spazi attrezzati all’interno dell’area in concessione;
- f) interferire con gli elementi dell’arredo urbano esistenti impedendone ovvero limitandone la fruibilità.
6. L’utilizzo di ombrelloni per coprire, parzialmente o totalmente, gli spazi dati in concessione è consentito
nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere particolare:
- a) è ammesso esclusivamente l’utilizzo di ombrelloni di forma circolare, quadrata o rettangolare aventi le seguenti caratteristiche:
- I. struttura portante in legno o metallo;
- II. ricoprimento con teli in tessuto impermeabilizzato naturale ovvero sintetico;
- III. colorazione in tinta unita;
- IV. assenza di scritte pubblicitarie, marchi ed immagini non inerenti l’attività;
In ogni caso gli ombrelloni ovvero le strutture tridimensionali non devono fuoriuscire dall’area data in
concessione.
7. E’ consentito e consigliato l’utilizzo di tende in tessuto impermeabile naturale ovvero sintetico purché dotate di sistemi a scomparsa del tipo manuale o con automazione. Valgono le prescrizioni di cui al punto 6 III. e IV. dell’art. 65.
ART. 66 - Insegne di esercizio e targhe e cartellonistica pubblicitaria
1.La disciplina normativa relativa all’installazione di insegne d’esercizio, targhe e cartellonistica pubblicitaria è da prevedersi attraverso specifico Regolamento attuativo. Nelle more della redazione del Regolamento la loro installazione è disciplinata dalle presenti disposizioni che costituiscono anche il riferimento per la redazione dello stesso. Nell’ambito in oggetto è vietata l’installazione o la collocazione di:
- insegne pubblicitarie e d’esercizio, a bandiera orizzontale o verticale, luminose per luce propria o indiretta, collocate sugli edifici prospettanti la pubblica via oppure, installate con supporto a palina, prospettante direttamente sulla pubblica via da aree private;
- cartelli e insegne sui tetti, terrazzi, balconi finestre e facciate degli edifici, fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3 e 4;
- stendardi, striscioni e bandiere fatti salvi i casi di particolare interesse pubblico generale per i quali l’Amministrazione Comunale può autorizzare tali forme di richiamo pubblicitario, collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizione in musei, mostre, eventi di carattere storico;
- cartelli e impianti di pubblicità e propaganda, del tipo con messaggio variabile, anche se provvisori;
- l’installazione di sistemi mobili di informazione privata o pubblicitari, posati direttamente al suolo, attraverso supporti del tipo con cavalletto o trespolo e altri mezzi similari;
L’installazione di elementi di arredo urbano contenenti messaggi pubblicitari può essere consentita solo previa approvazione di specifici progetti di iniziativa comunale.
1. 2. La collocazione di insegne di esercizio (Art. 49 DPR 495/1992) e di targhe professionali sui fronti degli
edifici prospettanti la pubblica via ovvero su spazi di uso pubblico è consentita nella sede dell'attività a
cui si riferisce ovvero nelle pertinenze accessorie alla stessa a condizione che siano rispettate le seguenti
prescrizioni di carattere generale:
- a) non costituire percezione prevalente dello spazio urbano ovvero motivo di disagio visivo e ingombro prospettico.
- b) non creare pericolo per la circolazione veicolare o intralcio per il transito pedonale;
In ogni caso, l’installazione di insegne o targhe sui fronti degli edifici non deve interferire con gli
elementi architettonici presenti con particolare riferimento a modanature (ad esempio cornici, lesene,
zoccolature e marcapiano) e decori (ad esempio fregi, lapidi, stemmi e superfici affrescate).
2. 3. Nel rispetto delle limitazioni generali di cui al comma 1 e fatte salve eventuali norme più restrittive contenute in specifici regolamenti comunali in materia di arredo urbano, le insegne devono rispondere alle seguenti prescrizioni di carattere particolare:
- a) sagoma regolare e tale da non generare confusione con la segnaletica stradale (Artt. 49 e 50 DPR 495/1992);
- b) larghezza non superiore a quella dell’apertura all’interno della quale ovvero sopra la quale viene inserita;
- c) fattura adeguata al decoro architettonico dell’edificio;
- d) uso dei colori coerente con il cromatismo della facciata.
3. 4. L’installazione a parete delle insegne di esercizio è consentita unicamente in corrispondenza del piano terreno ed è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere particolare:
- a) collocazione di norma frontale, ammissibile quella a bandiera solo per servizi pubblici di interesse generale (ad esempio ospedali, farmacie, tabaccai e forze dell’ordine);
- b) altezza di installazione minima da terra m 2,20;
- c) numero di elementi installabili 1 per ciascuna apertura con un massimo di 3 per esercizio;
- d) inserimento, di norma all’interno della sagoma delle aperture, nel sopraluce di porte e vetrine sempre che lo stesso non debba essere obbligatoriamente apribile per motivi igienico-sanitari. Fermo restando l’obbligo di rispettare la larghezza dell’apertura e gli elementi architettonici presenti in facciata di cui al comma 1, in situazioni particolari, da valutare caso per caso, è ammissibile l'installazione di insegne al di sopra dell’apertura stessa alle seguenti condizioni:
- I. disposizione simmetrica rispetto all'asse verticale della apertura interessata;
- II. utilizzo di segni o lettere singole, non luminose, di altezza non superiore a 30 cm. applicati direttamente sul paramento esterno della muratura ovvero parallelamente mediante distanziatori;
- III. può essere ammesso l’uso di insegne a pannello al di sopra dell’apertura di ingresso purché non si tratti di insegne a cassonetto, né illuminate né retroilluminate, purché la scelta delle stesse sia rigorosamente dimostrata come preferibile rispetto a quella a lettere singole in termini di coerenza con il fronte interessato, avuto particolare riguardo a dimensioni, materiali e cromatismi.
- e) fissaggio idoneo ad assicurare la stabilità anche in caso di vento;
- f) in caso di vetrofanie, collocazione all’interno delle vetrine o delle porte di ingresso delle attività senza superare il 50% dello spazio disponibile.
In ogni caso, l’inserimento di insegne nella facciata di un edificio deve tenere conto delle eventuali
insegne, regolarmente autorizzate, già presenti al fine di evitare installazioni caotiche e non ordinate.
4. 5. Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti ed altre attività svolte ai piani superiori può essere collocata sulla facciata dell’edificio una targa per ogni
specifico soggetto in corrispondenza dell’accesso alle rispettive sedi.
5. 6. Le targhe di cui al comma 4 devono rispondere alle seguenti prescrizioni di carattere particolare:
- a) forma rettangolare;
- b) posizionamento a lato dell’ingresso dell’edificio, preferibilmente a destra e comunque nel rispetto delle limitazioni generali di cui al comma 1;
- c) applicazione diretta sul paramento esterno della muratura, ammessa quella in posizione parallela mediante distanziali in caso vengano utilizzati materiali trasparenti che consentano la lettura del paramento murario sottostante (ad esempio vetro, metacrilato e policarbonato);
Ove i soggetti da segnalare siano più di 4 per ogni accesso, le targhe devono essere uniformate, per
dimensioni e materiali, raggruppate ed allineate in successione verticale.
6. 7. Le insegne e le targhe destinate alla segnalazione di servizi pubblici di interesse generale (ad esempio ospedali, farmacie, tabaccai e forze dell’ordine) possono derogare alle prescrizioni del presente articolo a condizione che siano quelle adottate uniformemente su tutto il territorio nazionale o regionale e siano collocate conformemente alle disposizioni ed ai regolamenti propri di ciascun Ente o Amministrazione
competente.
7. 8. Per motivi di carattere estetico, architettonico ovvero tecnico l’interessato può chiedere una specifica deroga alle prescrizioni del presente articolo, proponendo soluzioni alternative appropriate e, con
riferimento ai materiali, innovative. In tale ipotesi, la valutazione comunale è finalizzata a verificare la
validità e la pregevolezza della soluzione proposta in termini di inserimento nell’edificio e di contributo
migliorativo apportato all’ambiente urbano circostante.
9. Con l’entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogato il “Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari in centro storico” di cui alla Delibera di CC n. 63 del 07/04/2006.
Capo II – Norme specifiche finalizzate a favorire il riutilizzo del patrimonio edilizio abitativo
ART. 67 - Frazionamenti delle unità immobiliari
1. E' sempre ammesso il frazionamento delle unità immobiliari, con esclusione degli edifici aventi valore
monumentale, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dal PPCS per le diverse classi di valore e di
quanto previsto al comma seguente , fatta salva la possibilità di autorizzare i frazionamenti di beni monumentali da parte del MIBACT, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004 .
2. Negli interventi finalizzati a creare nuove unità immobiliari attraverso il frazionamento delle unità
preesistenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dagli artt. art. 75 e art. 77 delle presenti norme
rispettivamente sul numero minimo di fronti dell’edificio e sulla superficie minima delle singole unità.
ART. 68 - Interventi per il riuso e il recupero dei sottotetti esistenti
1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti i volumi compresi tra l'estradosso della chiusura
orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello agibile e l'intradosso delle falde della
copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo
abilitativo, ove prescritto.
2. Sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo, purché siano
rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai
regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità
immobiliare un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo,
ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi.
3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella
realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell'apertura di lucernari, necessari ad
assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani, a condizione che siano
tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
4. L'altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi
1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere
chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio di servizio
destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è
prescrittiva.
ART. 69 - Soppalchi
1. E’ consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non pregiudichino la statica dell'edificio. I
soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse
dai solai di calpestio, non più funzionali all'organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di
qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.
I soppalchi sono ammessi per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità
abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri, tali da permettere una
ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte soprastante
una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
In presenza di solai in struttura portante formata da travi a vista le altezze saranno misurate sempre sottotavolato.
2. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono
rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle
superfici finestrate; a tal fine possono essere aperti lucernari esclusivamente nel rispetto di tutte le
disposizioni previste dal PPCS.
Gli spazi di soppalco, limitatamente a quelli di altezza compresa tra m 2.40 e m 2.00 possono essere classificati come locali tecnici.
3. Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale di almeno
2,00 metri. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di
riflesso l'originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non
richiede nuove aree per parcheggio.
4. Nei casi in cui gli interventi riguardano immobili in classe I la realizzazione dei soppalchi è consentita a
condizione che non siano presenti elementi di pregio, quali per esempio: volte, travature mensolate,
dipinti, controsoffitto con incannucciato decorato, elementi lignei dipinti, mensole sagomate, decorazioni
pittoriche, cassettonati, ecc... Negli stessi casi di cui al presente comma per la realizzazione di
soppalchi non è ammessa la modifica dei livelli delle quote dei solai esistenti.
5. In edifici costruiti in muratura (pietra, pietrame, mattoni, terra cruda, muratura mista ecc.) è vietata la realizzazione dei soppalchi mediante struttura potante in calcestruzzo armato o in solai latero-cementizi.
Capo III – Norme specifiche relative all’abbattimento di barriere architettoniche, inserimento di impianti e parcheggi negli edifici
ART. 70 - Superamento delle barriere architettoniche
1. Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche devono attenersi ai seguenti criteri:
- a) massimo rispetto possibile degli elementi costruttivi storici e delle eventuali decorazioni;
- b) uso di materiali, tecniche, colori e disegno coerenti con i caratteri dell'edificio e dell'ambiente circostante.
2. Gli interventi che interessino gli elementi strutturali e i sistemi distributivi devono avere un carattere
complessivo e unitario, garantendo l’accessibilità incondizionata a tutte le parti comuni dell’edificio nei
limiti posti dagli interventi ammissibili.
- Gli stessi rientrano tra le attività di valorizzazione del patrimonio urbano di cui all’articolo 1 ed in particolare tra quelle dirette ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del suddetto patrimonio [ Art. 6 DLgs 42/2004 ].
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono:
- a) essere conformi alla normativa vigente in materia [ DPR 384/1978 [1], L 13/1989, DM 236/1989, L 104/1992, DPR 503/1996, LR 32/1991 ].
- b) tener conto dei documenti e degli atti di indirizzo in materia elaborati a livello nazionale e regionale [ Linee guida - DM 28.03.2208 [2] ].
- c) ricercare il corretto inserimento e l’armonizzazione con l’edificio interessato e l'ambiente circostante.
Ferma restando l’inopportunità di approcci riduttivi che portino a considerare il problema delle barriere architettoniche come una semplice ottemperanza normativa, gli interventi che interessino gli elementi strutturali e/o i sistemi distributivi di un edificio devono avere un carattere complessivo unitario e devono prendere in considerazione anche gli arredi e qualsiasi altro componente indispensabile per la fruibilità degli ambienti.
3. Nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per i valori storici ed estetici del bene tutelato ovvero nella situazione di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche negli edifici esistenti può essere realizzata adottando delle soluzioni alternative [ Art. 19 DPR 503/1996 e Art. 82 DPR 380/2001 ] a condizione che le stesse:
- a) rispondano comunque alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione previsti [Artt. 3, 4 , 5 e 6 DM 236/1989].
- b) consistano nell’utilizzo di opere provvisionali ovvero, in subordine, di attrezzature d’ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie sulle quali sia stata acquisita l’approvazione;
- c) siano accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, nella quale:
- c.1 sia motivato il ricorso alla deroga (natura e serietà del pregiudizio al bene tutelato ovvero impossibilità tecnica);
- c.2 venga illustrata l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
- c.1 sia motivato il ricorso alla deroga (natura e serietà del pregiudizio al bene tutelato ovvero impossibilità tecnica);
In ogni caso, la deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo.
Gli adeguamenti alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, nel caso di locali esistenti destinati ad attività produttive, regolarmente assentiti in data antecedente all’entrata in vigore della normativa vigente, sono obbligatori esclusivamente nel caso in cui è prevista la realizzazione di opere.
Note
- ↑ Provvedimento abrogato dal DPR 503/1996
- ↑ Per errore materiale è stato riportato 2208 anziché 2008 Linee guida - DM 28.03.2008
ART. 71 - Parcheggi
1. DISPOSIZIONI GENERALI
La realizzazione di parcheggi negli edifici esistenti può avvenire, nei casi in cui le norme lo consentono,
secondo le modalità riportate nei punti successivi, attraverso:
- a) la trasformazione parziale o totale dell'edificio
- b) la sola trasformazione del piano terra e/o seminterrato e/o interrato
Le autorimesse devono essere realizzate in modo conforme alla normativa tecnica in materia di sicurezza
e antincendio, al Codice della Strada ed alle prescrizioni del Piano Urbano della Mobilità e del Piano
del Traffico Urbano. I progetti devono essere corredati da uno studio sulla viabilità, che evidenzi il
rapporto e le interconnessioni con la struttura viaria esistente e l’accessibilità sia carrabile che pedonale,
al fine di acquisire il parere vincolante degli uffici comunali competenti in materia di traffico.
2. REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE PARZIALE O TOTALE DELL’EDIFICIO
Le autorimesse con trasformazione parziale o totale dell'edificio sono realizzabili solo negli edifici
ricadenti nelle classi II.B e III. I solai interpiano non devono accostarsi alle aperture né essere visibili dagli spazi pubblici. Non sono ammessi parcheggi sulle coperture.
In caso di trasformazione parziale o totale preordinata alla realizzazione di parcheggi, gli ingressi e le
uscite non devono ricadere all’interno di Aree Pedonali esistenti o previste dal Piano del Traffico Urbano.
I varchi di ingresso e di uscita devono sempre essere distinti e avere una larghezza minima di m 2,50 a
meno di ulteriori prescrizioni da parte delle vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio. Di norma i cancelli e le serrande devono essere opportunamente arretrati rispetto al filo facciata in modo da consentire lo stazionamento esterno al parcheggio di un veicolo senza intralci alla circolazione esterna all’impianto. I cancelli e le serrande devono essere sempre di tipo automatizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli.
3. REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE DEL PIANO TERRA E/O SEMINTERRATO E/O INTERRATO
Negli edifici di classe I e IIA la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai piani terra, seminterrato e
interrato è ammesso a condizione che siano pienamente rispettate tutte le prescrizioni previste al Capo II
del presente Titolo per le suddette classi. In particolare non sono ammesse modifiche alle bucature del basamento del fronte principale se non per minimi i necessari adeguamenti, che in ogni caso devono essere coerenti con la partitura delle bucature dell'intero fronte.
Le modifiche delle bucature al piano terra conseguenti alla realizzazione di parcheggi:
- a) sono ammesse negli edifici appartenenti alla sottoclasse II.B, a condizione che risultino coerenti con la struttura della facciata e motivate da imprescindibili necessità funzionali e, comunque vengano previsti interventi di “mascheramento”;
- b) sono ammesse negli edifici appartenenti alla classe III.
I cancelli e le serrande devono essere sempre di tipo automatizzato in modo da favorire la rapida
immissione dei veicoli.
Parcheggi esistenti interrati o seminterrati
Il PPCS individua le aree dove sorgono i parcheggi interrati o seminterrati per i quali viene confermata la
destinazione attuale. La copertura di tali immobili può essere arredata a piazza pubblica o ad area di
verde attrezzato.
Parcheggi interrati di progetto
Negli elaborati di piano sono indicati i parcheggi interrati di progetto. Gli interventi di realizzazione dei
parcheggi devono essere attuati in conformità alle indicazioni del Piano Urbano della Mobilità.
ART. 72 - Impianti tecnici
1. L’installazione di impianti fissi è consentita esclusivamente sulle facciate interne non prospettanti sulle
strade o spazi pubblici. Laddove questo risulti impossibile, l’apparecchiatura deve essere
opportunamente occultata. Le linee elettriche, telefoniche, le reti dei sottoservizi o qualunque tipo di
cablaggio, devono essere sempre collocate all’interno della muratura. La dismissione di impianti esistenti
deve prevedere la rimozione degli elementi inutilizzati ed il ripristino della facciata.
2. L’installazione di nuove antenne per la telefonia mobile deve essere preceduta dall’approvazione di un piano di rete che prenda in considerazione le antenne esistenti di tutte le società. Il Piano dovrà prevedere l’eliminazione delle antenne preesistenti, il cui mantenimento è lesivo dei valori paesaggistici tutelati. E’ in ogni caso vietata l’installazione di antenne per la telefonia su organismi edilizi ai quali è stata attribuita la classe di valore I.
Le antenne, in generale, non potranno emergere oltre l’ultimo livello abitabile per più di m 2,00 e qualora mascherate da finti camini, questi ultimi dovranno avere le stesse dimensioni e proporzioni dei camini tradizionali.
Capo IV – Norme specifiche relative ai requisiti igienico sanitari dei locali
ART. 73 - Altezza dei fabbricati
1. L’altezza massima dei fabbricati riguarda tutti i prospetti, compresi quelli non prospettanti su spazi
pubblici. Per altezza di un edificio, nell’ipotesi di sistemazione piana del terreno, si intende il segmento
verticale che ha come estremi la quota di sistemazione definitiva del terreno e l’intersezione
dell’intradosso del solaio sia piano che inclinato con il piano di facciata. Nelle ipotesi di terreno
acclive, per altezza del fabbricato si intende la media ponderale della medesime altezze misurate con
lo stesso criterio dell’ipotesi di terreno piano.
2. Nel caso di copertura a tetto aventi le falde inclinate con pendenza superiore al 35%, per altezza del
fabbricato, fermo restando l’estremo inferiore, si considera come estremo superiore l’intersezione tra il
punto medio dell’intradosso del solaio inclinato ed il piano di facciata.
3. E’ vietato modificare le altezze con sbancamenti o riporti di terreno che, elevando il terreno naturale,
determinino una nuova sistemazione incompatibile con la situazione al contorno sia essa edificata che
libera da edifici.
4. Qualsiasi costruzione situata su terreno acclive non può sviluppare un volume fuori terra maggiore di
quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante; qualora la differenza di quota fra gli estremi di
un lotto sia tale da consentire lo sfalsamento di almeno un piano, la nuova costruzione potrà svilupparsi
a gradoni, seguendo l’andamento naturale del terreno nel modo più opportuno per non superare mai la
massima altezza prevista.
5. Le altezze massime delle nuove costruzioni non possono superare quelle degli edifici circostanti di
carattere storico-ambientale mentre le distanze tra gli edifici, ove non sia possibile costruire sul confine,
non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto
di costruzioni aggiuntive di epoca recente.
6. Non viene calcolata nella volumetria del fabbricato l’eventuale realizzazione di una scala esterna di
sicurezza integrativa a quella necessaria per gli accessi alle unità immobiliari.
ART. 74 - Altezza minima interna
1. Fatte salve prescrizioni particolari relative a singole destinazioni ed a quanto particolarmente specificato
nei commi successivi, l’altezza minima interna utile dei locali, misurata fra pavimento e soffitto, è stabilita
in:
- a) ml 2,70 per locali adibiti ad abitazione ovvero destinati ad usi produttivi e commerciali ammissibili in centro storico;
- b) ml 2,40 per corridoi, disimpegni, wc, bagni, ripostigli, cantine;
- c) ml 2,00 per parcheggi e locali tecnici.
Nel caso di coperture inclinate, a volta o miste le altezze indicate sono da intendersi come altezze
medie.
Eventuali modifiche dell’altezza non potranno alterare i caratteri e le dimensioni architettoniche e
funzionali delle aperture esistenti o documentate.
2. In considerazione delle finalità del P.P.C.S. sono ammesse altezze inferiori a quelle sopra indicate
limitatamente ai seguenti casi:
- a) per gli interventi finalizzati al recupero di costruzioni esistenti purché le caratteristiche originarie dell’immobile siano determinate dall’assetto originario dello stesso, adeguatamente documentato, e sempre che dall’intervento risulti un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari precedenti.
- b) per le nuove costruzioni ovvero per le demolizioni e ricostruzioni solo quando sia necessario mantenere l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti ovvero si renda opportuno riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito.
3. Le deroghe menzionate al comma precedente sono applicabili purché il progetto attesti comunque
l’esistenza, o ne preveda la realizzazione, di idonee condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, in
relazione alla destinazione d’uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza. Tali condizioni
possono essere raggiunte prevedendo una maggiore superficie dell’unità immobiliare e dei vani
utilizzabili ovvero mediante una adeguata ventilazione raggiungibile con opportune dimensioni e
tipologia delle finestre, con riscontri d’aria trasversali o in alternativa con l’adozione di misure
compensative offerte dalle attuali tecnologie e giudicate idonee dal Servizio Sanitario competente
(presidi elettromeccanici o similari). In tali casi, il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla
verifica del raggiungimento dei requisiti igienico sanitari previsti.
Nel caso di locali adibiti ad usi produttivi e commerciali dovranno comunque essere assicurati i
parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
ART. 75 - Numero minimo fronti edificio
1. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e negli interventi intesi a creare nuove unità immobiliari,
ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione dovrà ricevere illuminazione ed aerazione diretta
almeno da due fronti di esposizione dell’edificio, incluse le aperture su cavedi e/o chiostrine.
2. E’ consentito limitare l’esposizione ad un solo fronte per quelle unità immobiliari, preesistenti o derivanti
da frazionamento, aventi superficie netta di calpestio inferiore ai 70 mq e purché venga assicurato il
ricambio d’aria con adeguati impianti di ventilazione primaria e secondaria.
ART. 76 - Rapporto aero-illuminante e realizzazione di servizi igienici
1. Il volume minimo d'aria disponibile per individuo non può essere inferiore a 25 mc, con il vincolo che
l'altezza libera tra pavimento e intradosso finito del soffitto non sia inferiore a quanto previsto dalle
disposizioni vigenti.
2. Al fine di garantire che ogni locale fruisca di aereazione ed illuminazione naturale adeguata alla sua
destinazione, nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a
servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione
diretta.
3. E’ consentita l’installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente comunicanti con l’esterno a
condizione che il locale sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio
medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura dello stesso.
4. Le unità immobiliari a destinazione residenziale con superficie utile superiore a mq. 70,00, devono
inoltre godere di un adeguato riscontro d’aria ottenibile mediante aperture distribuite su fronti
contrapposti o concorrenti.
5. Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore
di luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere
inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, ridotta della metà (1/16) nei casi in cui sia possibile
utilizzare lucernari.
6. Al fine di non sottoporre le facciate degli immobili del centro storico ad onerose modifiche dei prospetti
incompatibili con la conservazione delle caratteristiche architettoniche dell’edifico, è ammessa una
superficie finestrata apribile inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento limitatamente ai seguenti
casi:
- a) locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;
- b) locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacoli (quali ad es. cinema, teatri e simili, camere oscure).
In tali casi, ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione/illuminazione naturale è prescritta l’adozione
di opportuni sistemi di condizionamento, ventilazione meccanica ed illuminazione artificiale, adeguati
alla destinazione d'uso, sempre che siano giudicati idonei dal competente Servizio Sanitario e siano
rispettate le vigenti norme tecniche specifiche.
7. E’ consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull’esterno a
condizione che risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene previste
dalla normativa vigente. Deve inoltre essere assicurata l’aerazione diretta per le scale e indiretta per i
disimpegni.
ART. 77 - Superficie minima delle unità immobiliari
1.Nel caso di ristrutturazioni e di interventi sulle preesistenze, intesi a creare nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, anche attraverso il frazionamento, è ammessa una superficie minima di 28 mq a condizione che la stessa sia ottenuta escludendo le superfici di soppalchi e strutture similari, ed inoltre, sempre che siano rispettati i caratteri strutturali, la tipologia e l’impianto distributivo dell’edificio.
Nel caso di nuove costruzioni il limite minimo di superficie utile per nuove unità immobiliari è di 28 mq.
ART. 78 - Lucernari
2. Ai fini del recupero abitativo dei sottotetti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie, riguardanti le condizioni di abitabilità, è consentita la realizzazione di lucernari, nel rispetto delle prescrizioni che seguono:
3. DISPOSIZIONI GENERALI
Gli interventi non devono alterare i limiti esterni della sagoma plani volumetrica dell’edificio e delle
altezze esistenti. Devono essere mantenute e recuperate le caratteristiche, le finiture e i materiali
dell’edificio. Gli interventi, ad eccezione di quelli interessanti gli edifici della Classe III, devono
rispettare le originarie caratteristiche formali ed architettoniche delle facciate principali. Fatte salve le
prescrizioni particolari previste per ogni singolo elemento, è ammessa la presenza di lucernari sulla
medesima falda purché la loro superficie complessiva, misurata in proiezione orizzontale, sia contenuta
entro il 10% della superficie della falda fatte salve le specifiche disposizioni di seguito indicate.
4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I lucernari devono essere realizzati:
- mediante aperture praticate a filo del piano di copertura;
- rispettando la partitura dei prospetti sottostanti, nonché tenendo conto la posizione degli eventuali lucernari preesistenti;
- escludendo l’uso di superfici vetrate di tipo specchiante.
I lucernari devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) essere arretrati di almeno 1 metro dal colmo della copertura e dalla muratura perimetrale;
- b) avere una larghezza massima di metri 1,20 ed una lunghezza massima di metri 1,60;
- c) la somma delle superfici dei lucernari esistenti e/o progettati su una falda della copertura, misurata in proiezione orizzontale, non deve essere superiore al 10% della superficie della falda qualora abbiano la funzione di illuminazione ed aerazione di vani abitabili;
- d) la somma delle superfici dei lucernari esistenti e/o progettati su una falda della copertura, misurata in proiezione orizzontale, non deve essere superiore al 5% della superficie della falda qualora abbiano la funzione di illuminazione ed aerazione di vani non abitabili.
- e) se posizionati in una copertura storica, per la quale è prevista dalle presenti norme la conservazione o il restauro, il loro collocamento deve adattarsi agli elementi portanti dell'orditura e non deve produrre condizioni che ne pregiudichino la conservazione o la durabilità
ART. 79 - Formazione chiostrine
1. E’ ammessa la formazione di chiostrine per l’illuminazione ed aerazione di scale, locali per servizi
igienici, corridoi, ripostigli, della dimensione minima di 1 mq per piano, e quindi in modo proporzionale
all’altezza degli edifici nei quali sono previste.
Capo V – Norme specifiche relative agli interventi sulle facciate degli edifici
ART. 80 - Manutenzione delle facciate
1. Finalità e obiettivi
La manutenzione della facciate del centro storico è disciplinata mediante norme cogenti e prestazionali
riguardanti le scelte progettuali ed operative relative alle facciate o a parti di esse.
Tali norme mirano al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) la sensibilizzazione della collettività all'aspetto estetico della città;
- b) la conoscenza e la conservazione della cultura costruttiva locale da parte dei tecnici operanti nel settore;
- c) il rispetto delle partiture originarie ovvero la conservazione della tipologia cromatica e del trattamento superficiale delle facciate;
- d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico.
L'attuazione è prevista attraverso l'indirizzo e il controllo degli interventi sulle facciate degli edifici ossia con un insieme di procedure ed attività svolte dal competente Ufficio del Comune e dal “Laboratorio del Centro Storico” che deve assicurare la qualità e la coerenza degli interventi e degli obiettivi del presente Piano.
2. Obblighi dei privati e interventi sostitutivi
Per il conseguimento della riqualificazione architettonica del Centro Storico e delle sue qualità
ambientali, il Comune può imporre ai proprietari degli immobili degradati o incongrui il rifacimento dei
prospetti esposti alla pubblica vista che ritenga non rispondenti alla omogeneità ed al decoro
dell’ambiente urbano.
Nell’ipotesi di non adempimento e/o rifiuto dei proprietari intimati all’ingiunzione di rifacimento dei
prospetti di cui al comma precedente, il Comune, previa predisposizione d’ufficio di un progetto, potrà
provvedere all’esecuzione dei lavori, in danno al proprietario intimato.
Nelle ipotesi di edificazione, ripristino o pitturazione di un singolo organismo edilizio architettonico in
aderenza ad altri edifici, il Comune può imporre una organica soluzione morfologica omogenea con
riferimento al contesto architettonico della preesistente situazione al contorno.
3. Tipologia di interventi sulle facciate
Ai fini della presente normativa, si definiscono come interventi sulle facciate le seguenti operazioni:
- a) rifacimento integrale o parziale degli intonaci e /o delle tinteggiature; recupero, inteso come restauro dei singoli elementi (per esempio: il basamento, le cornici dei vani, il cornicione, ecc.) che compongono le facciate esterne sulla pubblica strada e quelle nei cortili visibili dall'esterno;
- b) sostituzione, recupero e/o verniciatura di infissi, serramenti, portoni, portelloni, cancelli, vetrine;
- c) rifacimento integrale o parziale, pulitura e/o tinteggiatura di parti accessorie o complementari o di manufatti di proprietà pubblica o privata quali muri di confine, recinzioni, etc.
4. Documentazione progettuale per le manutenzioni delle facciate
I progetti relativi alle operazioni sulle facciate descritte al precedente punto, per ogni tipo di regime abilitativo, dovranno indicare con chiarezza le tinte prescelte per gli intonaci e/o gli infissi, nonché il colore naturale dei materiali lapidei faccia a vista.
Il progetto dovrà comprendere:
- “bozzetti di colorazione”: grafici colorati (in scala 1:100) con eventuali dettagli esplicativi in scala di rappresentazione differente,
- una relazione contenente:
- la precisazione degli interventi che si intendono eseguire, così come definite al punto precedente;
- la descrizione dei materiali previsti (sia per l'intonaco che per la tinteggiatura, che per gli infissi ed eventuali parti accessorie);
- le tecniche applicative e le tinte prescelte;
- documentazione fotografica, dello stato attuale con foto a colori (formato minimo 10 x 15) della facciata e degli edifici adiacenti. Nel caso di decorazioni, sono richiesti anche ingrandimenti fotografici con particolari ravvicinati delle stesse;
- per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 risultanze dell'indagine storica, relazione sulle indagini stratigrafiche eseguite in sito ed eventualmente in laboratorio.
I progetti relativi alle operazioni sulle facciate, descritte al precedente punto, qualora ritenuto necessario
dal Dirigente responsabile ai fini di una valutazione qualitativa, sono sottoposti al preventivo parere della
Commissione per il Paesaggio senza incidere sui tempi dell'iter del procedimento.
5. Divieti e obblighi
Sono vietate le seguenti operazioni:
- tinteggiatura o verniciatura di pietre, marmi, pietre artificiali, cementi decorativi o laterizi destinati a rimanere in vista;
- occultare, cancellare o compromettere le decorazioni dipinte;
- rimuovere numeri civici apposti alle facciate, insegne storiche o d'autore;
- usare prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare facciate con intonaci tradizionali (per i quali come descritto successivamente, è consentito solo l’uso di calce o silicati di potassio) o con intonaci moderni (per i quali come descritto successivamente, a causa della presenza di cemento come legante, è tecnicamente consentito e previsto solo l’uso di silicati di potassio);
- effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti delle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura; solo nei casi di pericolo e per interventi urgenti di ripristino, sono consentiti i rappezzi e i consolidamenti per un periodo non superiore ai dodici mesi e trascorso tale termine si dovrà provvedere alla tinteggiatura completa della facciata previa richiesta agli uffici preposti;
- tinteggiare le facciate differenziando le proprietà con colori diversi invalidando così la lettura organica dell'edificio e dei suoi caratteri architettonici e decorativi;
- modificare la tipologia di uno o più serramenti senza atto abilitativo;
- rimuovere serramenti senza atto abilitativo.
Sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:
- esecuzione in cantiere di campioni di coloriture o di materiali, quando richiesto dall'Ufficio comunale;
- avvisare gli organi competenti alla tutela quando, nel corso di demolizioni degli intonaci, vengano alla luce tracce di decorazioni o di elementi architettonici o decorativi preesistenti;
- eliminazione di reti impiantistiche o terminali delle stesse quando queste siano in disuso ovvero razionalizzazione degli impianti visibili in facciata;
- mantenere in decoroso stato di conservazione le facciate degli edifici ed i muri di recinzione prospicienti la strada pubblica o da essa visibili.
La lettura della facciata dovrà essere unitaria ed organica e non presentare evidenti ed intenzionali parti di
discontinuità nel trattamento delle superfici se non inequivocabilmente documentate dal progetto originario
o dall'immagine storicamente consolidata. Nel caso di facciate a carattere non omogeneo, gli interventi
dovranno essere informati a criteri di razionalità e non dovranno introdurre ulteriori elementi di novità che
potrebbero contribuire ad alterare maggiormente i prospetti.
ART. 81 - Materiali, prodotti e tecniche costruttive
1. I materiali e i prodotti per la manutenzione e il recupero degli edifici storici e dei loro elementi devono
essere analoghi a quelli originari o con essi congruenti e compatibili. Quando non risulti possibile
l'integrazione di identici elementi o parti della facciata, si ricorrerà all'impiego di prodotti che soddisfino le stesse prestazioni funzionali ed estetiche e di cui siano sperimentati i requisiti di compatibilità e durabilità.
Le tecniche impiegate negli interventi di manutenzione e restauro delle facciate dovranno essere improntate
al rispetto e alla conservazione della cultura costruttiva locale pur mirando ad una maggiore
razionalizzazione del cantiere.
2. Intonaci
In relazione al carattere dell'edificio e delle sue singole parti, gli intonaci possono essere realizzati a
grana grossa o a grana fine, anche in forti spessori ove sia richiesto dall'esigenza di differenziare diversi
piani della facciata (basamenti, etc.). Le soluzioni tecniche di intervento dovranno essere diversificate in
relazione al livello di degrado dell'intonaco: per intonaci molto degradati dovrà prevedersi la rimozione e
la sostituzione delle parti interessate mentre, nel caso di perdita di materia superficiale o di lacune dovrà
effettuarsi il rifacimento delle sole parti mancanti o degradate. Le integrazioni dovranno essere effettuate
con intonaci di composizione quanto più possibile simile a quella della parte rimasta aderente alla parete
mantenendo inalterati i valori di permeabilità ed igroscopicità. Gli intonaci possono essere prodotti sia
secondo una tecnologia tradizionale, sia moderna, sia recente, ma devono essere rispettate le regole
prime descritte per la scelta più idonea.
Si definiscono intonaci formulati secondo la tradizione i seguenti intonaci:
- con calce, sabbia ed altri inerti ;
- con calce idraulica, sabbia ed altri inerti con caratteristiche naturali di idraulicità (pozzolane);
Si definiscono intonaci moderni quelli costituiti da:
- malta bastarda, calce+cemento, e sabbia;
- malte ai silicati di potassio e cariche minerali, a norma DIN 18363.
Si definiscono intonaci con tecnologie recenti quelle costituiti da:
- malte premiscelate, a base di calce e/o cemento, a basso contenuto di resine sintetiche;
- malte premiscelate, a base di cemento e/o calce, a base solo di cemento, a medio/alto contenuto di resine sintetiche, il cui impiego è da escludersi nell’ambito di applicazione del presente piano se non nel caso di strutture in calcestruzzo armato compatibili con tali finiture.
3. Materiali lapidei
Tutti gli elementi in pietra concepiti a faccia vista si dovranno conservare in sito, senza tinteggiatura.
Nella sostituzione di parti danneggiate di elementi lapidei si dovranno operare le dovute integrazioni
con materiali analoghi di identico colore. L'intervento di manutenzione dovrà prevedere la conservazione
dei materiali e delle lavorazioni superficiali esistenti. Se necessario, si procederà alla pulitura del
materiale lapideo con opportuni lavaggi o con microsabbiature a pressione calibrata, utilizzando inerti
di durezza inferiore al materiale lapideo oggetto della manutenzione, in modo da ridurre al minimo
l'asportazione di materia e di conservare la patina del tempo.
E' escluso l'impiego di tipi di materiali lapidei o trattamenti superficiali delle pietre non appartenenti alla
tradizione costruttiva locale, pertanto nei rifacimenti e nelle integrazioni si dovranno scegliere materiali
analoghi a quelli presenti.
ART. 82 - Colore e tinteggiature
1. Le superfici intonacate devono essere tinteggiate con materiali compatibili con la natura del supporto,
prevedendo l'uso di cicli e di prodotti a base di calce o a base di silicati di potassio con pigmenti
idonei che consentano la composizione dei colori tradizionali.
2. Nei casi di facciate in cui sia ancora rinvenibile, anche parzialmente, la coloritura originaria, si dovrà
procedere al restauro del colore esistente.
3. Negli altri casi la scelta cromatica dovrà tener conto dei dati emersi dall'indagine storica, dell'effettiva
estensione della superficie da tinteggiare, nonché del "peso" visivo e del valore cromatico di tutti gli
elementi della facciata e dovrà rapportarsi in armonia alle cromie delle facciate limitrofe ed al contesto
in cui è inserito l'edificio. In ogni caso per i fondi intonacati vanno impiegati colori scelti tra le gamme
appartenenti alla tradizione cromatica locale.
ART. 83 - Serramenti
1. La tipologia degli infissi e/o dei serramenti e/o degli scuri di ciascuna facciata dovrà essere omogenea
sia nel disegno che nei materiali. Il colore degli infissi e/o dei serramenti e/o degli scuri, fermo
restando la conferma delle tinte tradizionali eventualmente ancora esistenti, andrà abbinato alle tinte
degli altri elementi di facciata. Qualora lo stato degli infissi, e/o serramenti e/o scuri non consenta la
conservazione o il recupero si provvederà alla sostituzione con analogo tipo mantenendo le dimensioni
dei profili, la posizione, la forma e il disegno originario; il materiale dovrà essere preferibilmente il
legno. Previo atto abilitativo, è possibile l'introduzione di infissi, e/o serramenti e/o scuri in alluminio
preverniciato o in PVC, con le tinte della mazzetta colori, solo nel caso di interventi di rifacimento di tutti
gli infissi e/o serramenti e/o scuri della facciata mantenendo la dimensione dei profili, la posizione, la
forma e il disegno degli elementi originari in legno.
Qualora gli infissi, e/o serramenti e/o scuri esistenti siano disomogenei (per materiale e/o tipologia
e/o tinte) per effetto di successive sostituzioni gli interventi parziali devono essere preceduti da un
progetto contenente un prospetto unitario approvato dal condominio e da sottoporre eventualmente,
qualora ritenuto necessario dal Dirigente responsabile, all’approvazione della Commissione per il
Paesaggio. Il progetto dovrà contenere in dettaglio anche le caratteristiche dei profili utilizzati. Successivi
interventi di sostituzione dovranno uniformarsi al progetto unitario presentato.
2. Serramenti dei piani terra
I serramenti dei fori dei piani terra (portoni d’ingresso, griglie di finestre, vetrine storiche), riferibili
all’impianto originario o modificati in un periodo successivo, ma di pregio architettonico, dovranno
essere conservati e/o restaurati, fatte salve le norme in materia di superamento delle barriere
architettoniche e di prevenzione incendi. In caso di sostituzione si dovrà procedere alla riproposizione
dei materiali e della tipologia originari. Nel caso in cui i fori architettonici dei piani terra siano stati
alterati da precedenti interventi oppure non siano rinvenibili i materiali e la tipologia originaria, la
proposta progettuale relativa agli interventi di sostituzione o modifica dei serramenti dei locali dovrà
rispettare i criteri di omogeneità in rapporto all’architettura dell’edificio, alle tipologie di serramenti
architettonicamente significativi dei locali adiacenti e eventualmente del fronte complessivo della strada;
in linea generale saranno preferiti profili lignei o metallici di limitato spessore e di disegno complessivo
semplice e lineare.
ART. 84 - Deroghe
1. Le disposizioni del PPCS possono essere derogate esclusivamente per immobili pubblici o di interesse
pubblico ed a condizione che la deroga (Art. 14 DPR 380/2001):
- a) riguardi esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza;
- b) sia oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- c) sia rispettosa dei principi e delle finalità di cui all’articolo2;
- d) sia coerente con gli obiettivi della Classe di valore attribuita dal PPCS al bene oggetto di intervento.
In ogni caso, gli interventi in deroga ammessi non devono recare pregiudizio ai valori paesaggistici
espressi dal centro storico e devono essere compatibili con la costituzione intrinseca del bene
interessato.
2. Gli incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente derivanti da disposizioni regionali a carattere
derogatorio aventi efficacia temporanea (LR 8/2015 - Titolo II Capo I) non sono applicabili in quanto:
- a) gli interventi di incremento volumetrico del patrimonio ritenuti ammissibili sono quelli stabiliti dal PPCS per le classi III.A e III.B;
- b) ulteriori incremento volumetrici di edifici che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che sono in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del centro storico risultano in contrasto con i principi e le finalità di cui all’articolo2;
- c) il livello di utilizzazione del patrimonio edilizio esistente presenta margini significativi di miglioramento rendendo contraddittorie ed irrazionali eventuali disposizioni non finalizzate prioritariamente al riutilizzo dello stesso.
ART. 85 - Entrata in vigore
1. Dalla data di efficacia della presente normativa, questa prevale e sostituisce le norme urbanistiche
attualmente vigenti nel Centro Storico del Comune di Cagliari, ed in particolare sostituisce,
abrogandolo, il Piano Quadro del Centro Storico; sono fatti salvi i piani attuativi già approvati ed in
corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Piano Particolareggiato.
2. L'entrata in vigore del Piano Particolareggiato del Centro Storico fa sorgere il vincolo preordinato all'esproprio per tutte le aree private destinate a servizi pubblici indicate dal Piano.
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