NTA Barracca Manna

Da Normativa tecnica.

PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO “BARRACCA MANNA”

== Norme Tecniche di Attuazione == 

ART. 1 - VARIANTE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano di risanamento urbanistico si estende al territorio individuato in cartografia delle zone denominate Barracca Manna, S'Arriu, Is Argiolas, Is Campus, Is Corrias, Su Muli-nu.
Il P.R.U., ai sensi dell'art.29 della L. n.47 del 28/2/1985 e dell'art.32 e seguenti della L.R. n.23 dell'11/10/1985, ha contenuto, valore ed efficacia di piano attuativo.
Le destinazioni d'uso, la viabilità e le norme del P.R.U co-stituiscono variante del P.R.G., ove in contrasto, o attua-zione dello stesso.
Per quanto non espressamente specificato dalle presenti norme valgono quelle di attuazione della 1a Variante Generale del P.R.G. e del R.E. con tutte le integrazioni e modificazioni.



ART. 2 - CLASSIFICAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO OGGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO

Il P.R.U classifica il territorio oggetto di risanamento ur-banistico nelle seguenti zone:

zona Rc  : risanamento e completamento residenziale
zona Re  : integrazione residenziale
zona Riv  : residenza vincolata
zona D1  : artigianale e commerciale
zona G1  : edilizia scolastica
zona I  : direzionale, commerciale, residence e attrezzature private nel verde
zone S1/S2/S3/S4  : servizi collettivi, verde e parcheggi
PEEP  : Piano di edilizia economica popolare




ART. 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO

Il P.R.U si attua sulla base delle presenti norme mediante programmi di attuazione disposti dall'Amministrazione Comuna-le ai sensi della legislazione vigente in materia.
Pertanto il P.R.U attua nel rispetto:

  • della L.U. n.1150 del 17/8/42 e delle successive integra-zioni e modifiche (L. n.765 del 6/8/67, L. n.1187 del 19/11/68, D.I. n.1404 del 1/4/68);
  • delle L. n.10 del 28/1/77 e n.47 del 28/2/85; del D.A. EE.LL.F.U. n.2266/4 del 20/12/83 e della L.R. n.23 del-l'11/10/85 e successive modificazioni.

Nell'ambito del P.R.U sono applicabili le legislazioni spe-ciali di Opere Pubbliche, di edilizia scolastica, di edilizia economica e popolare, nonché in materia di agricoltura, indu-stria e turismo, rispettivamente per i settori di competenza, purché gli interventi di attuazione siano coordinati ed auto-rizzati dall'Amministrazione Comunale.
Il P.R.U si attua attraverso i seguenti strumenti:

  1. Piani esecutivi di attuazione delle opere pubbliche;
  2. Piano di zona nella parte del territorio a tale fine desti-nata;
  3. Convenzionamento di comparti attuativi;
  4. Concessioni edilizie ordinarie e in sanatoria;
  5. Autorizzazioni edilizie.



ART. 4 - ONERI A CARICO DEI PRIVATI E CONVENZIONI

Tutti i proprietari di aree edificabili e di immobili (edifi-ci esistenti non abitabili, edifici esistenti abitati, edifi-ci in completamento di costruzione) inclusi nel P.R.U nel ri-spetto della legislazione vigente in materia, ed in partico-lare ai sensi degli artt.37, 42, 43, 46 della L.R.23 del-l'11/10/1985, devono cedere al Comune le aree per la viabili-tà e per gli standards urbanistici di cui al Decreto Assesso-re E.E. LL. Finanze Urbanistica R.A.S. n°2266/U del 20/12/1983 in base alle quote di pertinenze e secondo le in-dividuazioni contenute nella cartografia di piano e nelle norme di zona.
La cessione delle aree dovrà avvenire a mezzo di apposita convenzione, preordinata al rilascio della concessione edili-zia, nella quale potrà essere convenuto lo scomputo,dagli o-neri di urbanizzazione dovuti, dell'incidenza del costo di acquisizione delle aree cedute determinato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubbli-ca utilità.
Nei casi in cui si trovino nella impossibilità di reperire in tutto o in parte le aree di cessione per gli standards urba-nistici i proprietari potranno versare al Comune un corri-spettivo monetario pari al valore delle aree da cedere, te-nendo conto dei criteri di determinazione dei costi di acqui-sizione delle aree come indicato al 2° comma.
All'atto del rilascio della concessione edilizia ordinaria o in sanatoria i proprietari devono inoltre corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria proporzionalmente alla volu-metria accordata, in funzione dei costi effettivamente neces-sari per la realizzazione delle opere che sono determinati nel piano finanziario di spesa.
A tali oneri va aggiunta la quota tabellare relativa all'ur-banizzazione secondaria e la quota del costo di costruzione nella misura deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi del D.A. EE.LL.F.U. n.70 del 31/1/1978, con tutte le riduzioni e maggiorazioni previste agli art.42, 43, e 46 della L.R. 23 dell'11/10/1985, nel caso di concessione in sanatoria.
Per le concessioni in sanatoria grava altresì l'onere di cor-rispondere l'oblazione allo Stato.
La concessione edilizia viene rilasciata per via diretta nel-le zone Rc, con le specificazioni relative di cui all'art.9 e nelle zone D1 come specificato all'art.12.
Per tutte le altre zone la concessione è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione sottoscritta da tutti i proprietari di ciascun comparto sulla base della zonizzazione e del planivolumetrico previsto negli elaborati di piano.
Qualora la suddivisione dei comparti e/o la zonizzazione in-terna degli stessi, così come individuate nel P.R.U., sia di difficile attuazione a causa della conformazione della pro-prietà, gli stessi proprietari unitariamente potranno propor-re, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi del piano, modifiche della conformazione dei comparti e/o della zonizzazione e del planivolumetrico degli stessi da approvar-si da parte dell'Amministrazione.



ART.5- VIABILITA', SPAZI DI SOSTA, ALLINEAMENTI E FILI FISSI

La viabilità rappresentata in cartografia costituisce la rete stradale del P.R.U. ed è articolata in differenti livelli, derivanti dallo stato di fatto rilevato e dallo assetto urba-nistico definito dal P.R.U.
Le concessioni in sanatoria, e le concessioni ordinarie do-vranno pertanto essere compatibili con tale maglia viaria, rispetto alla quale, ove possibile, si impone l'arretramento di m.2,50 per la lunghezza del fronte stradale allo scopo di realizzare spazi pubblici di sosta.
Gli allineamenti stradali ed i fili di prospetto degli edifi-ci previsti dal P.R.U devono intendersi fissi.
Per ovviare però a casuali errori grafici o di mappa o per tener conto dello stato di fatto, ovvero su richiesta del-l'interessato, il Sindaco, previo parere della Commissione edilizia, può imporre o consentire la rettifica di allinea-menti e modificare l'ubicazione dei corpi di fabbrica, in a-vanzamento o in arretramento rispetto ai fili fissi previsti dal piano.
La soluzione adottata deve garantire un risultato tecnico ra-zionale ed una composizione equilibrata.



ART. 6 - ALTEZZE, VOLUMI DISTANZE

Per il computo delle altezze e dei volumi e delle distanze si richiama il disposto degli artt. 9, 10, 11 delle Norme di at-tuazione della 1ª Variante Generale al P.R.G e quanto previ-sto dal Regolamento Edilizio.
Per quanto concerne il computo dei volumi è consentito de-trarre quello corrispondente ad una sopraelevazione del fab-bricato non superiore a cm.30, qualora venga dimostrato at-traverso gli elaborati di progetto che la sopraelevazione è necessaria per consentire un migliore isolamento del piano fuori terra. Tale detrazione non si applica nei casi in cui l'edificio presenti seminterrati.
La distanza minima dei fabbricati dai confini del lotto, sal-vo diversa regolamentazione per le diverse zone, è di m. 5,00.
I loggiati e i porticati dovranno avere un distacco minimo di metri tre per le aree Rcb1 inferiori ai 500 metri quadri e cinque rispettivamente per le aree Rcb1 superiori ai 500 me-tri quadri e per le rimanenti zone urbanistiche.
Per i volumi in sanatoria la relativa concessione può essere rilasciata in deroga alle disposizioni di cui al presente ar-ticolo, valutando per i singoli casi la rispondenza alle in-dicazioni del P.R.U in riferimento alla non sussistenza di fattori di pericolosità per la circolazione stradale, di in-salubrità degli edifici o di servitù sui lotti adiacenti.



ART. 7 - VOLUMI IN SANATORIA E LOTTI DI PERTINENZA

Sulla base delle procedure di condono, ai sensi della legi-slazione nazionale e regionale vigente in materia, il P.R.U prende atto della volumetria per la quale è stata presentata regolare domanda di concessione in sanatoria e della corri-spondente superficie catastale che costituirà pertanto, dopo la concessione in sanatoria, il lotto di pertinenza del volu-me edilizio condonato.
A tale volume edilizio ed alla superficie del lotto di perti-nenza vanno riferiti gli oneri di concessione ai sensi del-l'art.4 delle presenti norme.



ART. 8 - OBBLIGO DEL VERDE NEGLI SPAZI NON EDIFICATI

Le aree non edificate e non destinate a parcheggio devono es-sere sistemate e mantenute a giardino.



ART. 9 - ZONE Rc: RISANAMENTO E COMPLETAMENTO RESIDENZIALE

Il P.R.U definisce, attraverso la maglia viaria rappresentata in cartografia, le zone di intervento Rc e le suddivide in 2 sottozone:

  • Rca risanamento residenziale
  • Rcb completamento residenziale

9.1 - Rca risanamento residenziale
Trattasi di lotti già edificati di cui all'art.7 a cui si ap-plicano le seguenti disposizioni:

a) il rapporto tra volume da condonare e lotto di pertinenza viene assunto come indice fondiario di riferimento non modi-ficabile nell'attuazione del P.R.U; qualora tale indice sia inferiore a 1 mc/mq è consentito un incremento volumetrico sino a raggiungere complessivamente la densità di 1 mc/mq sull'intero lotto;
b) sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi definiti ai punti a), b), c), d), dell'art. 5 delle Norme di attuazione della 1a Variante Generale del P.R.G.; quando gli interventi riguardano ricostruzioni anche parziali di volumi in conseguenza di demolizioni, essi devono rispondere alle prescrizioni relative alle nuove costruzioni nei lotti inedi-ficati della zona Rcb di cui all'articolo successivo, e devo-no garantire una soluzione architettonica compiuta;
c) le opere di completamento e adeguamento statico eventual-mente necessarie, da eseguirsi dopo il rilascio della conces-sione in sanatoria, devono rispondere alle disposizioni di legge specifiche e a quelle sul condono e devono garantire anch'esse una soluzione architettonica compiuta;
d) l'uso diverso da quello residenziale è consentito così come definito ai punti 1), 2), 3), 4), e 5) dall'art. 2 delle Norme di attuazione della 1a Variante Generale del P.R.G., e secondo le modalità prescritte dalla stessa norma.
e) Negli edifici da demolire in quanto ricadenti in aree destinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità, è vietato qualunque intervento edilizio che vada oltre la manu-tenzione.

9.2 - Zone Rcb Completamento Residenziale
Nelle restanti parti delle zone di intervento Rc, la edifica-zione, può attuarsi attraverso tre tipologie di intervento:
Rcb1 - lotti liberi già frazionati con superficie minore di 1000 mq
Rcb2 - lotti liberi con superficie minore ai 3000 mq
Rcb3 - lotti liberi con superficie superiore di 3000 mq

Rcb1 Trattasi di lotti singoli già frazionati e predisposti per l'edificazione la cui superficie non supera i 1000 mq.
L'edificazione è consentita attraverso la concessione edili-zia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • indice di fabbricabilità fondiaria 1 mc/mq
  • distacchi dai confini del lotto 5 mt
  • distacco dal fronte strada 3 mt
  • allineamento delle recinzioni su fronte strada come da ela-borati di piano.

In considerazione della particolare conformazione delle pro-prietà già definite attraverso le risultanze cartografiche, è consentito, nei lotti inferiori a 500 mq al netto delle cessioni stradali, comprovati da formali atti catastali antecedenti alla data di adozione del piano di risanamento, un volume massimo di 500 mc. e un distacco dai confini di mt 3; tale distacco sul fronte strada può essere ancora ridotto quando la profondità del lotto sia inferiore a 15 mt e in tal caso dovranno essere rispettati i fili fissi delle altre co-struzioni confinanti e prospettanti il fronte strada.
La tipologia edilizia è libera con altezza max di 7,50 mt.
Ai lotti inferiori a 500 mq si applica la seguente normativa:

a) nell’ipotesi in cui il lotto adiacente sia edificato in aderenza lungo il confine laterale è consentito edificare in aderenza;
b) nell’ipotesi in cui il lotto adiacente sia edificato con distacco dal confine laterale è consentito edificare sino a un distacco minimo di mt 3,00;
c) nel caso in cui il lotto adiacente sia da edificare o debba completare l’edificazione è consentito edificare in a-derenza a condizione che venga stipulata apposita convenzio-ne;
d) nei lotti con fronte inferiore ai 12 mt è con-sentita l’edificazione in aderenza su un confine laterale senza l’obbligo del convenzionamento e con un distacco minimo di mt 3,00 dal confine posteriore previa approvazione di pla-nivolumetrico per la verifica della soluzione urbanistico-edilizia con la situazione al contorno.
e) per i lotti superiori a 500 mq e con fronte inferiore ai 15 mt, nei casi in cui la situazione edilizia al contorno non consenta l’edificazione in aderenza o il conven-zionamento con i confinanti, è consentito, previa approvazio-ne di planivolumetrico per la verifica della soluzione urba-nistico-edilizia, l’edificazione con distacco di 3,00 mt dai confini laterali.

Rcb2 Trattasi di lotti edificabili accorpati senza soluzione di continuità per i quali la regolamentazione edilizia è conse-guente alla sistemazione particolareggiata prevista nelle cartografie di piano.
Su ogni fronte strada, è individuata una superficie di par-cheggio (S4), la cui profondità minima di mt.2.50 deve essere ceduta da ciascun proprietario dei lotti frontisti in quota degli standards di urbanizzazione.
L'indice di edificabilità fondiario, di 1 mc/mq, va calcolato comprendendo anche la superficie destinata a S4.
Le tipologie edilizie sono libere (isolate o a schiera) con altezza max di 7,50 mt.
Per i distacchi vale quanto detto per la Rcb1.
Nei casi non rappresentati in cartografia di Piano in cui la profondità del lotto non consenta la cessione sul fronte strada della striscia di 2,50 per parcheggio (lotti con pro-fondità inferiore ai 20 mt.) è possibile corrispondere al po-sto della cessione delle aree un corrispettivo monetario così come previsto dall'art.4 delle presenti norme.

Rcb3 Trattasi di superfici superiori a 3000 mq per le quali la la sistemazione dei lotti edificabili e delle superfici da cede-re per uso pubblico (verde e parcheggi) è rappresentata negli elaborati del piano.
Le superfici da cedere sono pari al 15% dell'intera area e vanno destinate a verde e parcheggi.
Il 40% della volumetria realizzabile nell'ambito del lotto deve essere destinata ad edilizia economica e popolare.
Qualora la soluzione di piano non rispecchi la esatta situa-zione dei luoghi, i proprietari che rappresentino almeno i 2/3 dell'intero comparto, possono presentare in alternativa un'altra soluzione da convenzionare nel rispetto delle ces-sioni già previste e delle seguenti norme e previa ap-provazione da parte dell'Amministrazione Comunale:

  • un indice di fabbricabilità fondiario massimo sui singoli lotti edificabili di 1,4 mc/mq a cui deve corrispondere un indice di 1 mc/mq esteso all'intera superficie d'intervento (compreso il 15% di aree per servizi e verde);
  • tipologie libere con una altezza massima di 7,50 mt.
  • distacchi dai confini come prescritto per le Rcb1.




ART. 10 - ZONE Re : B) INTEGRAZIONE RESIDENZIALE

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione di aree per servizi, verde e parcheggi nella misura del 40% della superficie dell'intero comparto rappresentato nelle cartografie di piano.
Qualora la ripartizione tra superfici private e pubbliche, così come prospettato nella soluzione planovolumetrica del P.R.U. risulti di difficile attuazione per la conformazione delle proprietà, uno o più proprietari delle aree pos-sono proporre un diverso assetto del comparto, anche per stralci funzionali convezionabili separatamente, nel ri-spetto delle percentuali di utilizzo indicate dal piano e con gli indici di edificabilità relativi e da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.
Le modalità di cessione sono regolate da apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dall'art. 4 delle presenti norme.
L'indice di edificabilità territoriale (esteso all'intero comparto) è di 1,05 mc/mq per volumi ad esclusivo uso residenziale, oltre ai quali è consentita una volumetria sino a 0,3 mc/mq per attività terziarie (commerciali, civiche, ri-creative) e una volumetria pubblica sino a 0,15 mc/mq da realizzare nelle aree in cessione per standards; il 40% della volumetria realizzabile nell'ambito del comparto deve essere destinata ad edilizia economica e popolare.
Le tipologie edilizie da assumere potranno essere del tipo unifamiliare o plurifamiliare in linea o isolato, con altezze massime di m. 10,50.
I fabbricati potranno sorgere a filo stradale o in arretra-mento, con distacco dall'asse stradale pari almeno a metà dell'altezza dell'edificio.
I distacchi dai confini del lotto non in fregio a strada do-vranno risultare pari almeno alla metà dell'altezza del fab-bricato; tale distacco potrà ridursi fino ad 1/3 dell'altezza stessa per corpi di fabbricato di estensione non maggiore di m. 13.
In ogni caso il valore minimo del distacco dai confini non potrà essere inferiore a m. 5.00.
I distacchi fra i fabbricati non potranno essere minori della semisomma delle loro altezze.
Qualora però uno dei fronti dei due prospetti fra i quali si considera la distanza, sia inferiore o uguale a m. 13,00, questa distanza può essere concessa di valore pari a 1/2 + 1/3 delle rispettive altezze dei due fabbricati.
Tale distanza non potrà, in ogni caso, essere inferiore a m. 10,00.
Nell'ambito dei lotti non sono consentite costruzioni acces-sorie.
Devono essere previsti parcheggi privati, anche all'aperto, in ragione di un minimo di 1 mq per ogni 10 mc di costruzio-ne.
Tutti gli spazi non edificati e non destinati a parcheg¬gio dovranno essere sistemati e mantenuti a giardino.




ART. 11 - ZONE RIv - DIREZIONALI – VINCOLATE

Trattasi di aree edificabili per direzionalità (uffici, com-mercio, residence, alberghi, attrezzature sociali e sanita-rie, ricreative etc.) all'interno di comparti più vasti nei quali sono individuate le aree per gli standards urbanistici del quartiere.
La superficie territoriale del comparto è da intendersi al netto di quella eventualmente compresa all’interno dello stesso, destinata a viabilità di Piano, secondo quanto rap-presentato negli elaborati grafici.
L'intervento in ogni singolo comparto, individuato in carto-grafia, è subordinato alla cessione delle aree per servizi, verde e parcheggi (S1, S2, S3 e S4), secondo le modalità, di cui all'art.4, come indicate nella zonizzazione di piano e pari al 75% della superficie del comparto ed è regolato dalle seguenti norme:

  • indice fondiario riferito alla sola area edificabile (il 25%) di 6 mc/mq;
  • distacchi dai confini non inferiori a mt.5;
  • altezza massima degli edifici di mt.22;
  • sono consentiti piani pilotis, di altezza non inferiore a mt.3; porticati, di altezza non superiore a 3,50 mt per en-trambi il volume non viene considerato ai fini del computo dell'indice di fabbricabilità;
  • recinzione a giorno in tutti i lati;
  • parcheggi privati nella misura di 1 mq ogni 10 mc;
  • distacchi tra gli edifici non inferiori a mt 10,00 mt.

Qualora la ripartizione tra superfici private e pubbliche, così come prospettato nella soluzione planovolumetrica del P.R.U. risulti di difficile attuazione per la conformazione delle proprietà, uno o più proprietari delle aree possono proporre un diverso assetto del comparto, anche per stralci funzionali convezionabili separatamente, nel rispetto delle percentuali di utilizzo indicate dal piano e con gli indici di edificabilità relativi e da approvarsi da parte dell'Ammi-nistrazione Comunale.
Tutti gli spazi inedificati devono essere sistemati e mante-nuti a giardino e/o parcheggi con piantumazione di alberatu-re.
Nei lotti edificabili è consentita la realizzazione di piani interrati destinati esclusivamente a parcheggi anche oltre la proiezione del volume fuori terra consentito. .
Nel caso in cui, trascorsi cinque anni dell'approvazione de-finitiva del P.R.U., i privati non abbiano dato attuazione alle zone RIv e alla cessione delle aree S, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'esproprio delle aree per i ser-vizi (S1, S2, S3 e S4) individuate in cartografia.
In questo caso gli interventi nelle zone RIv sono subordinati alla presentazione di un Piano di lottizzazione del solo com-parto RIv con indice di edificabilità territoriale pari a 1 mc/mq; dovranno essere pertanto reperite all'interno del com-parto RIv le aree per servizi pubblici da cedere all'Ammini-strazione in funzione della volumetria realizzabile (18 mq/abit., densità edilizia 100 mc/abitante).
Su una quota del 25% della superficie del comparto rientrante all'interno delle aree da cedere all'Amministrazione Comunale e destinate a verde attrezzato pari a 1/3 del 75% complessivo da cedere è peraltro possibile che l'Amministrazione consenta la realizzazione e/o la gestione di attrezzature previste dal Piano da parte dei privati.
In tal caso le aree e le attrezzature potranno essere date in concessione pluriennale ai privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione con la quale venga determinata la durata della concessione stessa, alla scadenza della quale le aree e le opere relative, dovranno essere trasferite al pa-trimonio comunale.
Tale convenzione dovrà altresì disciplinare la modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, per i quali dovrà, in ogni caso, essere assicurato l'uso pubblico e la destina-zione fissata dallo strumento urbanistico.


ART.12 - ZONE D1 : ARTIGIANALI E COMMERCIALI

In tali zone sono consentiti insediamenti di attività arti-gianali, commerciali e di deposito secondo la zonizzazione e il planivolumetrico individuato negli elaborati di piano.
E' vietata la costruzione di abitazioni a meno di quelle strettamente necessarie per il servizio di sorveglianza.
L'attività edilizia è regolata dalle seguenti prescrizioni:

  1. il rapporto massimo fra superficie coperta e superficie del lotto non dovrà superare il valore di 0,40;
  2. l'indice di utilizzazione, rappresentato dal rapporto fra l'area di calpestio lordo costruito, anche su diversi piani, e l'area del lotto, non dovrà superare il valore di 0,60;
  3. i fabbricati dovranno distare dai confini del lotto verso le strade almeno m. 10,00 e dagli altri confini del lotto di almeno m. 6,00;
  4. dovranno essere destinate a verde pubblico, parcheggi pub-blici e servizi aree in quantità non minore del 10% della su-perficie interessata dall'intervento.

Le strade di scorrimento extraurbano e di scorrimento interno all'intero quartiere non possono essere assunte come supporto viario per l'accesso diretto ai lotti, che invece dovrà esse-re garantito da apposite strade di servizio.
In alternativa alla sistemazione dei lotti edificabili e del-la superficie da cedere (10 %) individuata negli elaborati di piano, i proprietari possono presentare un'altra soluzione nel rispetto delle norme specifiche e delle cessioni previ-ste.




ART. 13 - ZONE G/S1: EDILIZIA SCOLASTICA CON ATTREZZATURE

In tali zone gli interventi devono rispettare le prescrizioni della legislazione specifica in materia di edilizia scolasti-ca, anche per quanto attiene la sistemazione degli spazi non edificati, i distacchi dai confini, gli standards di parcheg-gio.




ART. 14 - ZONE I : DIREZIONALI, COMMERCIALI, RESIDENCE E ATTREZZATURE PRIVATE NEL VERDE

In tali zone sono consentiti interventi che prevedano le se-guenti destinazioni: direzionale, commerciale, ricettivo (re-sidences e alberghi, strutture a rotazione d'uso), attrezza-ture sociali e sanitarie, stazioni di servizio, attrezzature ricreative nel verde.
Sono permesse anche iniziative organiche volte ad attività sperimentali, didattiche e promozionali a prevalente indiriz-zo sociale e pubblico.
L'edificazione è consentita attraverso interventi unitari e-stesi ad un comparto che non determini soluzione di continui-tà non urbanizzabili, secondo la zonizzazione e la planivolu-metria prevista negli elaborati di piano e secondo quanto previsto dall'art. 4.
In alternativa i privati possono presentare un'altra soluzio-ne unitaria nel rispetto delle cessioni previste, da appro-varsi dall'Amministrazione Comunale, secondo le norme seguen-ti:

a) superficie da cedere per il verde pubblico non inferiore al 40% della superficie territoriale;
b) superficie di pertinenza dei fabbricati ma di uso pubbli-co per viabilità e parcheggi non inferiore al 20% della su-perficie territoriale;
c) indice di edificabilità territoriale pari a 1,5 mc/mq e indice di edificabilità fondiario (da applicare al 40% della superficie depurata delle quote di cui ai precedenti punti a) e b) pari a 3,75 mc/mq;
d) incremento di volume pari a 0,5 mc/mq sulla superficie territoriale, corrispondentea 1,25 mc/mq sulla, superficie fondiaria, per la sistemazione delverde, attrezzato nelle a-ree di cessione;
e) incremento di volume come al precedente punto d) per la sistemazione degli spazi di fruizione pubblica (piazze, par-cheggi, arredo urbano); tali incrementi sono consentiti pre-via stipulazione di apposita convenzione nella quale siano specificati i vantaggi e gli oneri di entrambe le parti (pri-vati e amministrazione comunale);
f) possibilità di piani pilotis (di altezza non inferiore a m.3,00; di porticati (di altezza non superiore a m.3,50) per entrambi il volume non viene considerato ai fini del computo dell'indice di fabbricabilità;
g) altezze libere contenute nel valore massimo di m.20 ol-tre il piano pilotis (se adottato);
h) recinzioni a giorno in tutti i lati;
i) distacchi tra gli edifici non inferiori all'altezza del-l'edificio più alto e comunque non inferiore a mt.10;
j) parcheggi privati nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc edificati.;




ART. 15 - ZONA S PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATURE SOCIALI E VERDE

La zona comprende le aree per spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi nella mi-sura non inferiore di 18 mq/AB così come previsto dalla nor-mativa regionale vigente.
Tale quantità complessiva va ripartita in:

  • sottozona S1 per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo nella misura di 4,5 mq/AB
  • sottozona S2 per attrezzature di interesse comune: religio-se, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministra-tive etc. nella misura di 2.00 mq/AB
  • sottozona S3 per il verde attrezzato e lo sport nella misu-ra di 9 mq/AB
  • sottozona S4 per i parcheggi nella misura di 2,5 mq/AB.

In considerazione della specifica destinazione d'uso delle sottozone, gli interventi edilizi di sistemazione dell'area devono rispondere, se esistente, alla normativa speciale vi-gente per ogni tipo di attrezzatura, per quanto concerne in particolare: tipologia edilizia, rapporti di copertura, di-stacchi, indici di edificabilità. Ove in tale normativa non sia chiaramente definito l'indice di edificabilità fondiario. Si applica:

  • per le sottozone S1 e S2 un indice fondiario di 3 mc/mq;
  • per le sottozone S3 un indice territoriale di 0,1 mc/mq.

In casi di comprovata utilità sociale nelle zone S3 sono con-sentiti interventi di iniziativa privata per attrezzature per lo sport (con impianti scoperti e coperti) previa proposta progettuale da convenzionare con il Comune al fine di garan-tire:

A) l'uso collettivo dell'attrezzatura e le modalità di ge-stione;
B) le quote di verde pubblico che in ogni caso non possono essere inferiori al 30% dell'area;
C) la viabilità di accesso ad ampie aree di sosta pubblica;
D) edifici di abitazione, ove richiesti, per il personale di custodia con volume max di 300 mc per ogni gruppo di at-trezzature.

Ove fosse richiesto per particolari motivi sociali ed econo-mici l'Amministrazione Comunale può adottare i poteri di de-roga.




ART. 16 - ZONE H RISPETTO STRADALE

Il P.R.U. prescrive la continuità del verde lungo le infra-strutture viarie del territorio.




ART. 17 - INTERVENTI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE PIANO DI ZONA (L.167/62).

Il P.P. individua un comparto di intervento per Edilizia eco-nomico-popolare, ai sensi della legge n.167 e successive mo-dificazioni e integrazioni, e della L.R. 23 dell'11/10/1985 nel quale la soluzione progettuale è quella individuata nella cartografia di Piano.
Le tipologie edilizie, nell'ambito delle indicazioni planivo-lumetriche della cartografia di piano, sono regolamentate dalla normativa specifica per l'edilizia economico-popolare.
Eventuali corpi accessori, che rientrino nella volumetria consentita dall'indice di fabbricazione fondiario, devono es-sere realizzati in modo unitario.
I proprietari di terreni interessati da piani di edilizia e-conomica e popolare coltivatori diretti o imprenditori agri-coli a titolo principale, possono chiedere al Comune, in luo-go dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponi-bile della Amministrazione per continuare l'esercizio del-l'attività agricola.
L'indice Territoriale è di 1 mc/mq.




ART. 18 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Nei lotti della zona Rc sono consentite costruzioni accesso-rie per autorimessa, locali di sgombero ect., purchè il volu-me delle stesse sia compatibile con gli indici di edificabi-lità fondiario descritti all'art. 9.
I corpi di fabbrica possono essere realizzati a filo strada ad eccezione dei casi in cui la sezione della stessa sia in-feriore a m.8.
Essi devono avere una altezza non superiore a m.2,50 con una pendenza massima del solaio di copertura del 30%. La profondità dei corpi di fabbrica non deve essere superiore a m.6,50; il loro sviluppo sul fronte parallello alla strada non superiore ai 2/3 del fronte del lotto.

Ove si adottino soluzioni con tipologie edilizie a schiera e binate i corpi accessori devono essere progettati e realizza-ti in modo da garantire un insieme compositivamente equili-brato.