Regolamento edilizio

Da Normativa tecnica.
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Allegato A: Glossario

Indice

REGOLAMENTO EDILIZIO (RE) : Struttura

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO 1 - Norme Generali

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento edilizio (di seguito RE) è uno degli elaborati che compongono il Piano Urbanistico Comunale[1] (di seguito PUC) e costituisce l'insieme delle norme regolamentari con cui il Comune di Cagliari disciplina l'attività urbanistica ed edilizia all'interno del territorio comunale nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa[2].
2. Le disposizioni contenute nel RE sono oggetto di periodico aggiornamento e sono distinte in:

a) disposizioni cogenti desunte da norme di livello nazionale ovvero regionale;
b) disposizioni cogenti di natura ed interesse eminentemente locali;
c) disposizioni di principio idonee ad orientare la progettazione e l'esecuzione dell'attività edilizia.

3. Per quanto non specificatamente indicato, si intendono sempre applicabili le seguenti disposizioni[3]:

a) norme nazionali e regionali (ad esempio tutela dei beni culturali e ambientali, urbanistica, edilizia, strutture, impianti, sicurezza, igiene sul lavoro, prevenzione incendi);
b) norme del codice civile;
c) norme unificate recepite a livello nazionale (ad esempio standard ISO, EN, UNI, CEI);
d) norme di attuazione del PUC e dei piani urbanistici attuativi;
e) norme attinenti contenute in altri regolamenti comunali.

4. Fatte salve le fattispecie di cui al comma 5 del presente articolo, eventuali modifiche del RE non derivanti da disposizioni gerarchicamente sovraordinate costituiscono variante al PUC e seguono lo stesso iter di approvazione previsto per lo strumento urbanistico[4].
5. In considerazione della loro natura e rilevanza, non costituiscono variante al PUC e sono approvate mediante semplice deliberazione del Consiglio comunale le seguenti fattispecie di modifica:

a) correzione di errori materiali ovvero contrasti fra enunciazioni per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
b) adeguamenti di modesta entità imposti da esigenze tecniche ovvero di corretta comunicazione;
c) modificazioni, parziali o totali, riguardanti aspetti rientranti all'interno della competenza e della discrezionalità dell'ente (ad esempio in materia di organizzazione degli uffici e di organi consultivi).

5. Eventuali modifiche delle disposizioni gerarchicamente sovraordinate, se ed ove contrastanti con il RE, si intendono prevalenti e sono recepite mediante semplice determinazione del Dirigente del Servizio comunale competente per materia (Servizio Edilizia privata ovvero Servizio Pianificazione strategica e territoriale, politiche comunitarie).



Articolo 2 - Formato e struttura

1. Il RE è un documento digitale che viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed è fruibile con le seguenti modalità:

a) semplice visualizzazione a video;
b) acquisizione del documento informatico in formato pdf;
c) acquisizione del documento informatico firmato digitalmente[5];

2. Il RE acquisito mediante scaricamento dal portale del Comune deve sempre riportare la stampigliatura della data di emissione.
3. Il valore legale del RE è attribuito esclusivamente a quanto contenuto nel documento informatico di cui al comma 1 ovvero alle copie cartacee risultanti dall'elaborazione di questo prodotte in copia conforme all'originale ossia riportanti la data e la forma di autentificazione da parte dei funzionari comunali.
4. La struttura del RE è suddivisa in n. 7 Titoli, comprende n. ??? articoli ed acclude i seguenti Allegati:

- Allegato "A" - Glossario;
- Allegato "B" - Schemi grafici;
- Allegato "C" - Interventi;
- Allegato "D" - Modulistica
- Allegato "E" - Linee guida per la presentazione dei progetti edilizi;
- Allegato "F" - Linee guida per la presentazione dei progetti edilizi;
- Allegato "G" - ???
- Allegato "H" - ???;
- Allegato "I" - ???;
- Allegato "L" - ???
- Allegato "M" - ???
- Allegato "..." - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2;

5. In funzione delle competenze attribuite agli organi comunali, gli allegati di cui al comma 4 sono soggetti a revisione ed aggiornamento periodico mediante:

a) deliberazione del Consiglio Comunale (cfr Allegati ???);
b) deliberazione della Giunta Comunale(cfr Allegati ???);
c) determinazione Dirigenziale (cfr Allegati ???).



Articolo 3 - Finalità e principi

1. La disciplina contenuta nel presente RE è finalizzata a:

a) utilizzare le risorse essenziali del territorio comunale, che costituiscono patrimonio della collettività, in maniera responsabile, consapevole ed equilibrata (finalità culturale);
b) responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nei processi di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale (finalità etica);
c) migliorare la qualità dello spazio pubblico e delle costruzioni con particolare riferimento al decoro urbano, al decoro architettonico ed all'efficienza energetica di edifici ed impianti (finalità tecnica).

2. In considerazione dei fenomeni e delle interazioni complesse che avvengono a livello di ambiente urbano, il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è fondato sulla salvaguardia del suolo, del sottosuolo, delle risorse idriche e del patrimonio vegetale.
3. Nell'ottica dello sviluppo armonico e sostenibile del territorio comunale e della città, il RE è ispirato ai seguenti principi:

a) primato dell'interesse pubblico sull'interesse del singolo;
b) efficienza, efficacia, economicità, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;
c) distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività amministrativa di attuazione;
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi anche mediante la partecipazione degli interessati (collaborazione nella fase di iniziativa e contraddittorio nelle fasi di valutazione).




Articolo 4 - Osservanza e responsabilità

1. In caso di attività urbanistica ed edilizia, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti all'osservanza del RE entro i limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e competenze.
2. Il soggetto in possesso di un titolo edilizio abilitativo (Concessione edilizia, Autorizzazione edilizia, Segnalazione certificata di inizio attività e Dichiarazione di inizio attività), il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni del PUC , alle prescrizioni del RE nonché a quelle eventualmente contenute nel titolo abilitativo.
3. In caso di opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività ovvero a Dichiarazione di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità[6] ed è responsabile della conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni del PUC ed alle prescrizioni del RE.
4. Il direttore dei lavori è responsabile della esecuzione delle opere in conformità alle prescrizioni del titolo abilitativo.
5. In caso di opere abusivamente realizzate e salvo che dimostrino di non essere responsabili delle stesse, i soggetti di cui ai commi 2 e 4 sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno.



Articolo 5 - Deroghe

1. L'attività edilizia in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica ed al RE è consentita esclusivamente per edifici ed impianti pubblici ovvero di interesse pubblico e comunque nel rispetto delle disposizioni riguardanti[7]:

a) Codice dei beni culturali e del paesaggio[8];
b) Codice civile;
c) rapporti ed quantità minime degli spazi pubblici[9];
d) norme igienico-sanitarie[10];
e) norme di sicurezza[11];
f) altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

2. La deroga è consentita previa deliberazione del Consiglio comunale, adeguatamente motivata, e può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati.
3. All'interno della zona territoriale omogenea A (centro storico) [12] e nelle aree individuate dal PUC che presentano specifiche caratteristiche tipologiche, formali e strutturali ritenute meritevoli di tutela e conservazione, negli interventi di recupero finalizzati al riutilizzo ed alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente le altezze minime possono possono essere derogate entro i limiti ed alle condizioni di cui all’art. ???.



CAPO 2 - Norme di unificazione

Articolo 6 - Definizioni

1. Al fine di unificare il lessico inerente i processi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, i vocaboli utilizzati sono classificati come segue:

a) termini tecnici di uso corrente;
b) elementi costitutivi ed accessori dell'edificio;
c) grandezze urbanistiche;
d) grandezze edilizie;
e) indici.

2. Le definizioni dei singoli vocaboli sono riportate nell'Allegato "A" - Glossario



Articolo 7 - Misurazione di distanze, altezze, superfici e volumi

1. Le grandezze edilizie relative a distanze, altezze, superfici e volumi, misurate rispettivamente in metri (m), metri quadrati (m²) e metri cubi (m³) sono determinate sulla base delle definizioni riportate nell'Allegato "A" - Glossario e delle indicazioni operative contenute nell'Allegato "B" - Schemi grafici.
2. Nel caso di edifici di nuova costruzione ovvero di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la determinazione dei corrispondenti valori tiene conto della normativa vigente, statale e regionale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia[13] con particolare riferimento a:

a) spessore delle murature;
b) spessore dei solai;
c) distanze minime tra edifici;
d) distanze minime dai confini di proprietà;
e) distanze minime di protezione del nastro stradale.



Note al Titolo 1

  1. Art. 19 LR 45/1989
  2. Art. 3 DLgs 267/2000 e Art. 2 DPR 380/2001
  3. Art. 871 Codice Civile
  4. Art. 20 LR 45/1989
  5. Comma 1, art. 24 DLgs 82/2005.
  6. Artt. 359 e 481 Codice civile
  7. Art. 14 DPR 380/2001
  8. DLgs 42/2004
  9. DA 2266_U/1983
  10. Istruzioni ministeriali 20/06/1896, RD 1265/1934, DM (sanità) 05/07/1975
  11. DM (infrastrutture e trasporti) 14.01.2008 e DLgs 81/2008
  12. Art. 3 DA 2266_U/1983
  13. Direttiva 2002/91/CE, DLgs 192/2005, DLgs 115/2008, DPR 59/2009, Circ. (svil.econ.) 8895/2006, Circ. (svil.econ.) 12976 /2006

TITOLO 2 - DISPOSIZIONI DI NATURA ORGANIZZATIVA

CAPO 1 - Organizzazione degli uffici

Articolo 11 - Struttura organizzativa comunale

1. All'interno della struttura organizzativa comunale, i Servizi direttamente coinvolti nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente RE sono quelli della "Edilizia Privata" (di seguito Servizio EP) e della "Pianificazione strategica e territoriale, Politiche Comunitarie" (di seguito Servizio PT).
2. Oltre alla attività di vigilanza svolta in collaborazione con la polizia municipale, la gestione dell'attività urbanistica ed edilizia comporta la collaborazione ed il coordinamento con numerosi altri Servizi comunali tra i quali principalmente:

- Lavori Pubblici;
- Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti;
- Parchi, Verde e Gestione Faunistica;
- Igiene del suolo, Gestione Ambientale;
- Attività Produttive e Turismo;
- Patrimonio;
- Tributi;
- Sistemi Informativi, Informatici e Telematici.



Articolo 12 - Dirigente del Servizio

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, il Dirigente del Servizio esercita le funzioni definite dalla legge e quelle attribuite dallo statuto ovvero delegate dal Sindaco così come dettagliate nel "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"[1].
2. Utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ed operando in autonomia al fine di realizzare nei tempi stabiliti gli obiettivi individuati per la propria struttura organizzativa[2], il Dirigente del Servizio:

a) adotta i provvedimenti di competenza (ad esempio atti amministrativi, determinazioni dirigenziali, ordinanze, titoli abilitativi, certificati);
b) esprime i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione nelle materie di competenza;
c) nomina i responsabili di procedimento;
d) indìce le Conferenze di servizi di cui all'art. 18;
e) definisce l'organizzazione interna della struttura;
f) gestisce il personale assegnato;
g) verifica i processi di produzione dei servizi erogati alla cittadinanza;
h) cura il monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente rispetto al servizio erogato.

3. Gli atti emanati dal Dirigente del Servizio possono essere dallo stesso revocati o annullati con motivati provvedimenti di autotutela ferma restando la possibilità di ricorso giurisdizionale riconosciuta agli interessati.
4. Sentita la Commissione tecnica interna di cui all'art. 20 ed acquisiti gli ulteriori pareri ritenuti opportuni, il Dirigente del Servizio può emanare circolari per fornire chiarimenti ed indicazioni in merito all'applicazione uniforme del RE anche in relazione ad eventuali dubbi interpretativi conseguenti a disposizioni di legge sopravvenute.



Articolo 13 - Responsabile del procedimento

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. ? del RE, il Responsabile del procedimento esercita le funzioni definite dalla legge[3] e dettagliate dal presente RE.
2. Avvalendosi del personale della unità organizzativa comunale deputata all'istruttoria, il Responsabile del Procedimento:

a) comunica agli interessati l'avvio del procedimento con le modalità ed i contenuti previsti dalla legge[4] ;
b) qualora necessario, inoltra idonea comunicazione scritta, richiedendo le eventuali dovute integrazioni rendendo conto di tutte le memorie scritte o documenti che eventuali terzi ovvero soggetti rappresentanti interessi diffusi abbiano prodotto;
c) provvede all'istruttoria:
I. valutando le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
II. accertando di ufficio i fatti e disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari (ad esempio acquisizione di dichiarazioni, documenti, accertamenti, sopralluoghi e verifiche);
III. adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento della stessa;
IV. proponendo l'indizione delle Conferenze di servizi tra Amministrazioni diverse di cui all'art. 18[5];
V. indicendo le Conferenze di Servizi tra unità organizzative interne al Comune di cui all'art. 17[6];
d) cura le comunicazioni e le pubblicazioni;
e) può richiedere integrazioni ovvero modifiche di modesta entità alla documentazione presentata limitatamente ai casi previsti dalla legge e dal RE;
f) nei procedimenti ad istanza di parte, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda[7];
g) conclude l'istruttoria formulando motivata proposta al Dirigente del Servizio competente ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
h) trasmette gli atti al Dirigente del Servizio competente per l'adozione del provvedimento finale ovvero, ove ne abbia la competenza, lo adotta.



Articolo 14 - Sportello Unico per l'Edilizia

1. Presso il Servizio EP del Comune è istituito lo Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito SUE) che provvede a:

a) fornire gratuitamente informazioni in materia edilizia, riguardo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente RE nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
b) ricevere le istanze finalizzate alla valutazione preventiva di progetti edilizi di cui all'art. 55;
c) ricevere la documentazione ed ogni altro atto ovvero parere inerente il conseguimento dei titoli abilitativi di cui all'art. 46;
d) svolgere la verifica di completezza della documentazione presentata di cui all'art. 53;
e) trasmettere, anche per via telematica, tutta la corrispondenza relativa alle singole pratiche;
f) fornire informazioni relativamente singole pratiche, allo stato di avanzamento del loro iter procedurale, nonché all'adozione dei relativi provvedimenti in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi della normativa vigente in tema di accesso ai documenti amministrativi[8] e degli artt. 120 e 121.

2. Ove questi non siano stati già allegati dal soggetto interessato, il SUE acquisisce direttamente:

a) il parere dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) laddove questo non possa essere sostituito da una autocertificazione in merito alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
b) il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per ciò che riguarda l'attività edilizia ordinaria, per quanto concerne le cosiddette "attività produttive" si rimanda all'art. 15.



Articolo 15 - Sportello Unico Attività Produttive

1. I procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e quelli inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione ed alla rilocalizzazione di impianti produttivi[9] sono di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive (di seguito SUAP) e sono disciplianti dal "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive" [10].
2. Nei casi in cui sia necessario il conseguimento di un titolo abilitativo, il rilascio dello stesso è sempre di competenza del Dirigente del Servizio EP il quale provvede a trasmetterlo al SUAP entro 10 giorni dal suo rilascio.



Articolo 16 - Ufficio Sorveglianza Edilizia

1. Da scrivere



Articolo 17 - Conferenza di servizi tra unità organizzative interne al Comune

1. Qualora sia necessario ovvero opportuno acquisire il parere di competenza di altre unità organizzative interne al Comune in merito ad un progetto, il Responsabile del procedimento indice una apposita Conferenza dei servizi[11] .
2. La convocazione della Conferenza dei servizi di cui al comma 1 unitamente alla relativa documentazione e ad ogni altro elemento utile deve essere inviata, anche per via telematica, ai Dirigenti dei Servizi interessati almeno 15 giorni prima della data stabilita per il suo svolgimento affinché le unità organizzative convocate abbiano il tempo per effettuare le valutazioni di competenza in maniera corretta.
3. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi vengono verbalizzate a cura del Segretario, individuato tra i funzionari dell'Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento conclusivo dell'istruttoria ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza stessa abbia natura istruttoria o decisoria[12]. Il verbale deve essere in ogni caso sottoscritto dal Segretario e da tutti gli altri partecipanti.
4. La partecipazione alla Conferenza dei servizi è obbligatoria fermo restando che, in caso di impossibilità ad intervenire direttamente ovvero tramite delegato, il Dirigente del Servizio interessato può trasmettere in anticipo il parere di competenza, adeguatamente motivato in relazione all'esito dello stesso.
5. I soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza sono convocati alla Conferenza di servizi e partecipano alla stessa senza diritto di voto[13].
6. In sede di Conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti ovvero ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi 30 giorni, si procede all'esame del provvedimento[14].
7. Fatte salve eventuali sospensioni nei casi ammessi dalla legge o dal presente RE, la determinazione definitiva della Conferenza di servizi deve essere assunta entro il termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento. I lavori della Conferenza sono in ogni caso improntati ai principi di efficacia, economicità e non aggravemento dell'azione amministrativa di cui all'art. 4.



Articolo 18 - Conferenza di servizi tra Amministrazioni diverse

1. Su proposta del Responsabile del procedimento, il Dirigente del Servizio o suo delegato indice una apposita Conferenza dei servizi tra Amministrazioni diverse nei seguenti casi[15]:

a) quando sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
b) quando sia opportuno effettuare l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati;
c) quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche;
d) quando l'attività del privato necessiti di progetti particolarmente complessi ovvero riguardi insediamenti produttivi di beni e servizi e l'interessato richieda una valutazione preliminare, basata su uno uno studio di fattibilità ovvero su un progetto preliminare, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso[16].

2. La convocazione della Conferenza dei servizi di cui al comma 1 unitamente alla relativa documentazione e ad ogni altro elemento utile deve essere inviata, anche per via telematica, alle altre Amministrazioni almeno 30 giorni prima della data stabilita per il suo svolgimento affinché le Amministrazioni convocate il tempo per effettuare le valutazioni di competenza in maniera corretta. In casi particolari la conferenza può svolgersi anche per via telematica[17].
3. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa[18].
4. Esclusi i provvedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione convocata, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata[19].
5. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi vengono verbalizzate a cura del Segretario, individuato tra i funzionari dell'Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento conclusivo dell'istruttoria ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza stessa abbia natura istruttoria o decisoria[20]. Il verbale deve essere in ogni caso sottoscritto dal Segretario e da tutti gli altri partecipanti.
6. L'eventuale dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni regolarmente convocate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso[21].
7. I soggetti proponenti il progetto ovvero lo studio di fattibilità dedotto in conferenza sono convocati alla Conferenza di servizi e partecipano alla stessa senza diritto di voto[13].
8. In sede di Conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti ovvero ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi 30 giorni, si procede all'esame del provvedimento[14].
9. Fatte salve eventuali sospensioni nei casi ammessi dalla legge o dal presente RE, la determinazione definitiva della Conferenza di servizi deve essere assunta entro il termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento. I lavori della Conferenza sono in ogni caso improntati ai principi di efficacia, economicità e non aggravamento dell'azione amministrativa.



Articolo 19 - Sistema Informativo Territoriale

1. Il Sistema Informativo Territoriale (di seguito SIT) è il riferimento principale per:

a) le informazioni di carattere geografico riguardanti gli aspetti fisici e morfologici del territorio;
b) gli atti di pianificazione Territoriale, a tutti i livelli di governo, che sono vigenti ed insistono all'interno del confine comunale.

Il repertorio delle informazioni geografiche è soggetto a continue revisioni derivanti dall'attualizzazioni delle banche dati e dall'attività normativa del Comune e degli Enti sovraordinati.
2. Il SIT è finalizzato alla condivisione con gli utenti delle informazioni di cui al comma precedente grazie all'uso combinato di strumenti sia organizzativi che tecnologici:

a) Gli strumenti a carattere organizzativo riguardano:
  • la strutturazione dei contenuti del SIT;
  • l'acquisizione, la ricerca e l'aggiornamento delle informazioni geografiche;
  • le attivazioni di procedure e protocolli d'intesa con altre Amministrazioni per favorire l'accesso e l'interoperabilità dei dati pubblici;
  • l'ascolto continuo dei destinatari (utenti) su aspetti strutturali (ad es.: presenza o meno di determinati temi) e contenutistici (ad es.: errori materiali) riguardanti le banche dati pubblicate.
b) Gli strumenti tecnologici che rendono fruibili i contenuti di cui alla lettera a) del presente comma attraverso una sezione del portale univocamente caratterizzata dai contenuti di rilevo territoriale:
  • Pagina introduttiva e d'aiuto alla navigazione;
  • Visualizzatore di mappe;
  • Servizio per l'acquisizione in formato digitale dei dati spaziali.
c) Le comunicazioni tra utente e Amministrazione si realizzano nel contesto portale esclusivamente attraverso l'uso dei seguenti strumenti tecnologici:
  • Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • Accesso attraverso Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Registrazione al portale con modalità "forte";
  • Formulari online per la presentazione delle istanze.

3. Le comunicazioni mediante supporto informatico (ad esempio, formato pagina, scale di rappresentazione, tavole grafiche coerenti con i formati ISO, elementi grafici e graficismi) devono essere conformi alle specifiche contenute negli allegati del RE a pena di irricevibilità.



CAPO 2 - Organi consultivi

SEZIONE 1 - Commissione Tecnica Interna

Articolo 20 - Attribuzioni

1. La Commissione tecnica interna è un organo consultivo interno all'Amministrazione istituito al fine di garantire la uniforme ed univoca applicazione del RE, delle previsioni del PUC e di ogni altra norma che incida sull'attività urbanistica ed edilizia, offrendo ad ogni Responsabile del procedimento ricorrenti occasioni di conferma e conforto del proprio operato.
2. Mediante apposita segnalazione al Dirigente del Servizio interessato, ciascun Responsabile del procedimento ha facoltà sottoporre alla Commissione di cui al comma 1 problematiche di carattere generale ovvero aspetti specifici riguardanti singole pratiche utili al corretto svolgimento della relativa fase istruttoria.



Articolo 21 - Composizione

1. La Commissione tecnica interna è formata dal Dirigente del Servizio interessato e dai Funzionari, tecnici ed amministrativi, che sono stati designati come Responsabili del procedimento.
2. In relazione agli argomenti trattati, la Commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo e della collaborazione dei soggetti che fanno parte dell'unità organizzativa deputata all'istruttoria dei procedimenti ovvero di altri Servizi comunali.



Articolo 22 - Funzionamento

1. La Commissione tecnica interna si riunisce di norma con cadenza trimestrale. A seguito di eventuali richieste di cui al comma 2 dell'art. 20 ovvero per particolari esigenze di carattere procedimentale, il Dirigente del Servizio interessato può convocare ulteriori riunioni.
2. L'ordine del giorno delle riunioni è di norma stabilito come segue:

a) valutazioni e verifiche riguardanti l'applicazione del RE;
b) analisi delle eventuali segnalazioni pervenute al Dirigente del Servizio interessato;
c) esame delle indicazioni provenienti dall'Osservatorio edilizio cittadino di cui all'art. 27 ;

3. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Dirigente del Servizio ovvero, in caso di sua assenza e su sua delega, dal funzionario titolare di Posizione Organizzativa.
4. Le riunioni delle Commissione sono valide ogni qualvolta siano presenti il Dirigente del Servizio ed almeno due funzionari Responsabili dei procedimenti.
5. Un funzionario nominato dal Dirigente del Servizio svolge le funzioni di Segretario e provvede alla stesura dei verbali che vengono raccolti in un apposito registro consultabile da parte dei dipendenti del Servizio.



SEZIONE 2 - Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio

Articolo 23 - Attribuzioni

1. La Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio è un organo tecnico altamente specializzato che esprime pareri consultivi non vincolanti limitatamente a:

a) strumenti urbanistici generali e relative varianti;
b) strumenti urbanistici attuativi e relative varianti, compresi i programmi integrati e gli accordi di programma di cui all'art. ???;
c) piani di settore aventi incidenza sul territorio comunale (arredo urbano, colore, insegne e impianti pubblicitari, attrezzature per attività commerciali su suolo pubblico, telefonia e radiocomunicazione, ... etc.);
d) valutazioni preventive di cui agli artt. 55 e 84;
e) progetti relativi ad interventi di:
I. nuova costruzione;
II. ristrutturazione edilizia;
III. ristrutturazione edilizia ovvero urbanistica;
IV. demolizione e ricostruzione con incremento di consistenza maggiore o uguale al 30% della volumetria preesistente di cui all'art. 57;
V. ampliamento di consistenza maggiore o uguale al 20% della volumetria preesistente di cui all'art. 65;
f) progetti relativi a varianti essenziali degli interventi di cui alla lettera e);
g) progetti relativi ad interventi che implichino valutazioni di natura tecnico-discrezionale esplicitamente previste da disposizioni di legge, dal PUC ovvero dal RE;
h) progetti di opere pubbliche comunali ovvero di altri enti pubblici;
i) progetti che necessitino di autorizzazione paesaggistica[22] la cui competenza è sub-delegata al Comune, relativamente agli interventi di cui alla lettera e);
l) progetti che necessitino di accertamento di compatibilità paesaggistica[23] con esclusione degli interventi di lieve entità[24];
m) progetti relativi ad opere oggetto di richiesta di condono edilizio con esclusione degli interventi di lieve entità[25];
n) in tutti i casi nei quali disposizioni normative prevedano un parere della Commissione Edilizia;
o) ulteriori interventi di particolare rilevanza sotto l'aspetto della qualità urbana, architettonica, paesaggistica ed ambientale per i quali il Dirigente del Servizio interessato ritenga necessario un parere tecnico consultivo qualificato;
p) progetti di particolare interesse o complessità, sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

2. I pareri consultivi resi dalla Commissione di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.



Articolo 24 - Composizione

1. Della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio fanno parte di diritto:

a) il Dirigente del Servizio interessato in relazione al piano ovvero progetto da esaminare che partecipa in qualità di Presidente e senza diritto di voto;
b) cinque componenti nominati dal Sindaco tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di: urbanistica, composizione architettonica, storia dell'architettura, beni culturali, restauro, tutela dell'ambiente, paesaggio e qualità degli spazi pubblici.

2. Le modalità di acquisizione dei curricula e di selezione dei candidati sono stabiliti dal Sindaco mediante apposito avviso pubblico ispirato ai criteri di pubblicità e trasparenza.
3. I rappresentanti di altri Organi ovvero Enti Pubblici ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo in merito al piano ovvero al progetto da esaminare non possono far parte della Commissione.
4. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo e, in regime di proroga, fino alla nomina dei nuovi componenti, ferma restando la impossibilità di riconferma dei commissari.
5. Qualora un componente della Commissione sia assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo ovvero, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico, il Sindaco ne dichiara la decadenza e provvede alla sua sostituzione con le medesime modalità di nomina dei componenti e per il solo periodo rimanente di durata in carica della Commissione.
6. Ove si renda necessario valutare aspetti particolari non rientranti nelle competenze specifiche possedute dai membri della Commissione, il Presidente ha facoltà di convocare altri esperti che partecipano alla seduta senza diritto di voto.
7. I Commissari non possono presenziare all'esame ed alla votazione di piani e progetti da essi elaborati ovvero all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. L'eventuale inosservanza è motivo di revoca della nomina da parte del Sindaco e di segnalazione all'Ordine ovvero al Collegio professionale di appartenenza.



Articolo 25 - Dichiarazione di indirizzi

1. Entro 60 giorni dal suo insediamento a pena di decadenza, la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio redige un apposito documento denominato "Dichiarazione di Indirizzi" contenente l'elencazione dei criteri e le relative metriche di valutazione che verranno utilizzati nell'esame di tutte le pratiche e saranno riportati nei singoli pareri.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere oggetto di integrazioni o precisazioni ed è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio e comunicazione agli Ordini ed ai Collegi professionali.



Articolo 26 - Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente sulla scorta dell'ordine del giorno stabilito in base alle pratiche istruite e catalogate secondo l'ordine cronologico relativo alla data di presentazione dell'istanza ovvero di integrazione della stessa.
2. L'ordine del giorno è di norma compilato seguendo le seguenti priorità:

a) eventuali pratiche che, anche se non inscritte all'ordine del giorno, sia necessario esaminare per motivi di urgenza, interesse pubblico ovvero imminente scadenza di termini previsti dai relativi procedimenti, purché le stesse siano complete di tutta la documentazione necessaria;
b) pratiche non esaminate nelle precedenti sedute;
c) pratiche che devono essere riesaminate dalla Commissione per effetto di precedenti rinvii, per la verifica di condizioni alla approvazione poste dalla Commissione stessa in precedenti sedute o per repliche motivate a pareri sfavorevoli precedentemente espressi;
d) pratiche ordinarie rientranti nei casi di cui all'art. 23.

3. Il Segretario della Commissione, senza diritto di voto, è un Funzionario Tecnico del Comune designato dal Presidente. Alle riunioni della Commissione possono partecipare in qualità di relatori, senza diritto al voto, i Responsabili dei procedimenti relativi alle pratiche iscritte all'ordine del giorno.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti con diritto di voto, di cui uno esperto in materia di beni culturali. Qualora entro un'ora dall'orario stabilito nella convocazione per l'inizio della seduta, non risulti presente il numero minimo dei membri previsti per la validità della riunione, la stessa viene dichiarata deserta dal Presidente della Commissione.
5. Entro il termine di conclusione dell'istruttoria previsto per lo specifico procedimento e coerentemente alla "Dichiarazione di Indirizzi" di cui all'art. 25, la Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei membri presenti che può essere: favorevole, favorevole con prescrizioni, contrario.
6. I pareri espressi dalla Commissione devono essere trascritti in apposito verbale nel quale devono risultare i voti favorevoli, i contrari, gli astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto. Del verbale, al quale dovrà essere allegato come parte integrante l'ordine del giorno, sarà data lettura al termine della seduta dopodiché il verbale stesso verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due commissari.
7. Qualora la Commissione ritenga indispensabile acquisire elementi integrativi ovvero significative modifiche progettuali, può rinviare l'esame del piano ovvero del progetto.
8. I pareri favorevole con prescrizioni, quelli contrari nonché gli eventuali rinvii devono essere sempre motivati e devono essere formulati in modo tale che, una volta comunicati al richiedente ed al progettista, possano consentire agli stessi di apportare le opportune modifiche ed integrazioni.
9. In caso di parere favorevole con prescrizioni, il Dirigente del Servizio interessato può definire relativo il procedimento senza ulteriore riesame da parte della Commissione una volta accertata l'osservanza alle prescrizioni stesse.
10. Decorso il termine di conclusione dell'istruttoria, il Dirigente del Servizio interessato può procedere con l'iter della pratica indipendentemente dall'acquisizione del parere della Commissione a condizione che ne motivi adeguatamente la mancanza.
11. Nel caso in cui il Dirigente adotti provvedimenti in difformità dal parere espresso dalla Commissione, il relativo provvedimento motivato viene comunicato alla Commissione stessa.
12. Per comprovate esigenze connesse alla valutazione delle pratiche in esame e comunque prima della formulazione del proprio parere, la Commissione ha facoltà di far intervenire alla riunione il titolare della pratica ed il progettista allo sopo di illustrare il piano ovvero il progetto.
13. All'atto della presentazione della documentazione finalizzata al conseguimento di un titolo abilitativo ovvero all'approvazione di un piano urbanistico attuativo, gli interessati possono indicare motivate ragioni di potenziale conflitto di interesse di singoli Commissari e chiederne l'astensione in sede di valutazione della pratica, fermo restando che su tali richieste decide il Presidente.
14. Al termine dell'esame della pratica, il Segretario appone sugli elaborati grafici allegati all'istanza un timbro riportante la dicitura di seguito riportata seguita dalla data e dalla vidimazione dello stesso segretario: "Esaminato dalla Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio nella seduta del ... nel corso della quale viene espresso il seguente parere...".
15. I pareri della Commissione per la Qualità Architettonica ed per il Paesaggio sono resi noti al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio.
16. Al termine del proprio mandato la Commissione redige un dettagliato rapporto sull'attività svolta.
17. Ai Commissari non in organico all'Amministrazione ed agli esperti eventualmente coinvolti di cui al comma 6 dell'art. 24 è attribuito un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale.



SEZIONE 3 - Osservatorio edilizio cittadino

Articolo 27 - Attribuzioni

1. L'Osservatorio edilizio cittadino è un organo tecnico che esprime pareri consultivi non vincolanti limitatamente ai seguenti aspetti:.
a) aggiornamento del RE in relazione a sopravvenute norme di natura sovraordinata;
b) interpretazione del RE in relazione a sopravvenute norme oggetto di impugnazione;
c) proposte innovative di ordine organizzativo e procedurale.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 favorisce la comunicazione e promuove la fattiva collaborazione tra l'Amministrazione comunale, le categorie professionali ed imprenditoriali operanti nel settore edilizio e le associazioni ambientaliste.
3. L'attività dell'Osservatorio non potrà comportare in nessun caso:

a) trattazione di casi ovvero procedimenti specifici ;
b) acquisizioni documentali riferite a singoli procedimenti;
c) convocazione di dipendenti dell'Amministrazione Comunale.



Articolo 28 - Composizione

1. Dell'Osservatorio fanno parte:

a) il Dirigente del Servizio interessato, o suo delegato, che partecipa in qualità di Presidente e senza diritto di voto potendo avvalersi della collaborazione di un funzionario del servizio;
b) un rappresentante appartenente ai seguenti soggetti:
I. Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari;
II. Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori delle province di Cagliari, del Medio Campidano e Carbonia-Iglesias;
III. Ordine dei Geologi della Sardegna;
IV. Collegio dei Periti Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Cagliari;
V. Collegi dei Periti della Provincia di Cagliari;
VI. Associazione Nazionale Costruttori Edili, sezione territoriale di Cagliari;
VII. Associazioni ambientaliste di carattere nazionale aventi rappresentanza locale;
VIII. Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), sezione regionale della Sardegna.

2. I soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, individuano i rispettivi rappresentanti e li comunicano, a seguito di apposita richiesta del Sindaco, entro il termine perentorio di 15 giorni a pena di esclusione dalla rappresentanza in seno all'Osservatorio.
3. L'Osservatorio resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco e, in regime di proroga, fino alla nomina dei nuovi componenti che avviene con le stesse modalità di cui al comma 2.
4. Qualora un componente dell'Osservatorio sia assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo ovvero, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico, il soggetto che lo ha designato ne dichiara la decadenza e provvede alla sua sostituzione con le medesime modalità di nomina dei componenti e per il solo periodo rimanente di durata in carica.



Articolo 29 - Funzionamento

1. L'Osservatorio si riunisce di norma con cadenza annuale. Ulteriori riunioni potranno essere disposte ogni qualvolta che il Presidente ovvero almeno quattro componenti ne ravvisino la necessità.
2. Le riunioni dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno sentiti tutti i componenti, e sono valide ogni qualvolta siano presenti il Responsabile del servizio e almeno quattro componenti.
3. In apertura di riunione, i componenti procedono ad individuare a rotazione tra presenti un segretario con le funzioni di verbalizzante.
4. I processi verbali delle riunioni, inclusi eventuali allegati, devono essere espressamente approvati e controfirmati da tutti i partecipanti presenti e sono raccolti in un apposito registro, depositato presso il Comune, per la libera consultazione.
5. Qualora i pareri resi dall'Osservatorio siano condivisi e considerati meritevoli di accoglimento, l'Amministrazione Comunale procederà alla conseguente stesura degli atti di sintesi e recepimento necessari.
6. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto ad alcun gettone ovvero rimborso per la partecipazione alle riunioni e per tutte le attività propedeutiche alle stesse.



Note al Titolo 2

  1. Art. 34
  2. Piano Esecutivo di Gestione
  3. Artt. 5, 6, 6 bis L 241/1990
  4. Artt. 7, 8, 9, 10 L 241/1990
  5. Art. 6 L. 241/1990
  6. Art. 6 L 241/1990
  7. Art. 10-bis L 241/1990
  8. Art. 22 L. 241/1990
  9. Commi da 16 a 30, art. 1 LR 3/2008
  10. Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 137 del 30/03/2006
  11. Artt. 6, 14 e 14-bis L 241/1990
  12. Artt. 14 e 14-bis
  13. 13,0 13,1 Comma 2-bis, art. 14-ter L 241/1990
  14. 14,0 14,1 Comma 8, art. 14-ter L 241/1990
  15. Art. 14 L 241/1990
  16. Art. 14-bis L 241/1990
  17. Comma 1, art. 14-ter L. 241/1990
  18. Comma 6, art. 14-ter L. 241/1990
  19. Comma 7, art. 14-ter L 241/1990
  20. Artt. 14 e 14-bis L 241/1990
  21. Comma 1, art. 14-quater L 241/1990
  22. Art. 146 DLgs 42/2004
  23. Art. 167 DLgs 42/2004
  24. Lettera h-bis), comma 1, art. 3 LR 28/1998
  25. Lettera h-bis), comma 1, art. 3 LR 28/1998


TITOLO 3 - DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

CAPO 1 - Norme Generali

SEZIONE 1 - Trasformazioni fisiche e funzionali

Articolo 30 - Classificazione degli interventi

1. In considerazione della finalità e degli effetti a livello di risorse essenziali del territorio comunale e carico insediativo, la qualificazione tecnica di un intervento è determinata sulla base delle seguenti categorie [1]:

a) interventi aventi sola rilevanza edilizia:
a.1) manutenzione ordinaria;
a.2) manutenzione straordinaria;
a.3) restauro e risanamento conservativo;
b) interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia:
b.1) nuova costruzione;
b.2) ristrutturazione edilizia;
b.3) ristrutturazione urbanistica.

2. Le definizioni delle singole categorie di cui alle lettere a) e b) del comma uno sono riportate nell’allegato "C" - Individuazione degli interventi, unitamente ad una casistica esemplificativa per ciascuna di esse.
3. Al fine di individuare la corretta classificazione di un intervento avente sola rilevanza edilizia è necessario valutare:

a) la possibile integrazione e correlazione all’interno dello stesso di lavori appartenenti a categorie diverse[2];
b) il carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore"[2];
c) le modalità di esecuzione dell’intervento stesso distinguendo tra opere e insieme sistematico di opere.

4. Al fine di non eludere il regime dei titoli abilitativi edilizi, qualora l’intervento da realizzare consista in una pluralità di opere, in sede di determinazione del titolo eventualmente occorrente è necessario effettuare una valutazione globale dello stesso senza operare artificiosi frazionamenti ottenuti scindendo e considerando separatamente le singole opere che lo compongono[3].



Articolo 31 - Interventi privi di rilevanza edilizia ed urbanistica

1. Fatti salvi eventuali vincoli e limitazioni per immobili soggetti a tutela ovvero ricadenti in aree vincolate, gli interventi di seguito indicati sono privi di rilevanza edilizia ed urbanistica in quanto non incidono in modo significativo e permanente sulle risorse del territorio, possiedono dei caratteri obiettivi di temporaneità di installazione, precarietà costruttiva e facile amovibilità:

a) sistemazione di arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;
b) posa in opera di elementi semplicemente appoggiati sul terreno, privi di giunti stuccati o cementati per la realizzazione di modesti camminamenti esterni;
c) collocazione di i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, ed aventi altezza interna netta non superiore a m 1,60 e superficie non superiore a m² 2,00;
d) collocazione sulle facciate degli edifici di veneziane, zanzariere e tende parasole a semplice caduta ovvero a rullo, comunque prive di bracci estensibili, purché non sporgenti rispetto al filo esterno della facciata e coerenti con le caratteristiche dell'edificio;
e) installazione di coperture retrattili a servizio di attività produttive, mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;
f) installazione di inferriate di sicurezza purché non sporgenti rispetto al filo esterno della facciata, non apribili verso l'esterno e coerenti con le caratteristiche dell'edificio;
g) realizzazione di staccionate in legno ovvero di recinzioni realizzate in rete a maglia sciolta e pali in legno o metallo semplicemente infissi al suolo senza opere murarie;
h) sistemazione di elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile o pedonale a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili;
i) installazione di serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a m 1.



Articolo 32 - Interventi urgenti

1. Qualora ricorrano condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone ovvero per l'integrità di beni, il proprietario ovvero i proprietari dell’unità immobiliare interessata possono eseguire le opere strettamente necessarie alla rimozione delle condizioni di pericolo anche in assenza di titolo abilitativo.
2. L’esecuzione degli interventi di cui al comma 1avviene sotto la personale responsabilità del proprietario ovvero dei proprietari e del professionista incaricato anche in relazione all’effettiva sussistenza delle condizioni di pericolo.
3. Gli interventi strettamente necessari alla rimozione delle condizioni di pericolo consistono in:

a) opere di puntellamento provvisionale;
b) spicconatura di intonaci;
c) rimozione di gronde, pluviali e tubazioni in genere, davanzali, cornicioni, opere in ferro;
d) scomposizione di manti di tegole di copertura;
e) transennamento di zone nelle quali si ravvisa pericolo imminente per l’incolumità delle persone;
f) qualsiasi altro intervento utile allo scopo in relazione alle specifiche condizioni di pericolo.

4. Nei casi indicati al comma 1, entro le successive 48 ore dall’inizio dei lavori il proprietario ovvero i proprietari dell’unità immobiliare interessata devono presentare al SUE ed al Comando dei Vigili Urbani una relazione, sottoscritta da professionista abilitato e corredata da idonea documentazione fotografica, contenente la descrizione sommaria dell’intervento di messa in sicurezza eseguito nonché le ragioni per cui si è reso necessario procedere con urgenza. In caso l’unità immobiliare sia vincolate, la comunicazione deve essere contestualmente inoltrata anche alla Soprintendenza competente.
5. In relazione alla tipologia dell’intervento di messa in sicurezza realizzato, entro 20 giorni dall’inizio dei lavori il proprietario ovvero i proprietari devono presentare apposita istanza per il rilascio del titolo abilitativo eventualmente necessario.
6. Qualora, in seguito a verifica da parte dell’Amministrazione, i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l’intervento non venissero confermati, il proprietario o i proprietari si assumono il rischio di dover demolire quanto realizzato salvo che gli interventi ovvero parti di essi non possano essere oggetto di procedimento in sanatoria.



Articolo 33 - Destinazione d’uso degli immobili

1. La destinazione d’uso è l’elemento che qualifica la connotazione di un bene immobile sotto l’aspetto funzionale ed è articolata secondo le seguenti categorie omogenee ed autonome[4]:

a) residenziale (edifici ovvero vani ad uso residenziale sia stagionale che permanente);
b) turistica e ricettiva (edifici ovvero vani ad uso alberghiero con esclusione di quelli a rotazione d'uso e dei complessi turistici con attrezzature e servizi centralizzati);
c) pararicettiva (ostelli, camping e simili nonché le opere destinate alle attività di supporto delle iniziative turistiche quali club non residenziali, attrezzature nautiche e balneari, immobili e vani destinati alle attività ricreative e di spettacolo, circoli e dancing aperti al pubblico e simili);
d) artigianale (edifici ovvero vani sede di attività relative alla trasformazione di beni che non abbiano caratteristiche industriali per dimensioni, fatturato e numero di addetti);
e) industriale (edifici ovvero vani sede di attività relative alla trasformazione di beni con caratteristiche industriali per dimensioni, fatturato e numero di addetti);
f) direzionale, commerciale e terziaria (edifici o parti di essi destinati allo svolgimento di funzioni quali banche, uffici, sedi di società, alla distribuzione e vendita di beni ovvero alla prestazione di servizi quali punti di ristoro, all'ingrosso e al dettaglio, market, agenzie, studi professionali e simili);
g) speciale (edifici attrezzature ed impianti di interesse generale quali l'istruzione secondaria superiore ed universitaria, musei, parchi comunali, ospedali, porti, aeroporti, scali ferroviari, depuratori, impianti di potabilizzazione, inceneritori, impianti per la valorizzazione di prodotti ittici ed alimentari in genere).

2. Eventuali destinazioni d’uso non comprese o non direttamente riconducibili alle categorie del comma 1 sono classificate per analogia di funzione e di effetti indotti in termini di carico urbanistico.
3. Ai fini dell’individuazione della destinazione d’uso si distinguono la "destinazione principale", data dalla funzione qualificante e prevalente, e la "destinazione complementare" od "accessoria", data dalle funzioni compatibili che integrano o rendono possibile la destinazione principale.
4. Le destinazioni d’uso di cui al comma uno nonché le eventuali modifiche delle stesse sono consentite nei limiti stabiliti per ciascuna zona territoriale omogenea dalle norme tecniche di attuazione del PUC. Nelle zone e nei fabbricati a destinazione prevalentemente residenziale non sono comunque ammesse attività industriali e artigianali di produzione mentre sono consentite attività artigianali di servizio purché non siano nocive ovvero moleste.
5. Il mutamento della destinazione tra funzioni appartenenti alla medesima categoria si definisce "cambio della destinazione d’utilizzo", non assume rilevanza urbanistica ed è sempre ammesso purché il nuovo uso sia compatibile con la destinazione di zona e sia conforme alle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, inquinamento ambientale, superamento barriere architettoniche, dotazione di parcheggi ed a tutte le specifiche normative in relazione al nuovo uso.
6. Il mutamento della destinazione, con o senza opere, tra categorie differenti si definisce "cambio della destinazione d’uso", assume rilevanza urbanistica ed è ammesso compatibilmente con la destinazione di zona e le ulteriori specificazioni contenute nell’art. 37.
7. L’introduzione di nuovi usi e funzioni all’interno di una unità immobiliare non configura il cambio di destinazione d’uso alle seguenti condizioni:

a) i nuovi usi siano compatibili con la destinazione di zona e con la destinazione d'uso in atto dell’unità immobiliare;
b) la superficie adibita ai nuovi usi, anche con successive modificazioni, non superi nel complesso il 30% della superficie utile dell’unità immobiliare e sia comunque inferiore a 30 m²;
c) i nuovi usi non appartengano ad una categoria che comporta maggior carico urbanistico;
d) i nuovi usi non sottraggano destinazioni originarie a parcheggio;
e) i nuovi usi non comportino frazionamento catastale.

8. In tutti i fabbricati, a qualsiasi uso destinati, è ammesso l’utilizzo di una quota non superiore al 20% della superficie utile di ogni singola unità immobiliare per lo svolgimento di attività di formazione professionale nei casi in cui la formazione suddetta sia correlata all’attività che si effettua nel medesimo immobile. 9. La destinazione d'uso in atto di un immobile è quella stabilita dal titolo edilizio ovvero, in assenza di questo, da idoneo atto amministrativo pubblico di carattere urbanistico o catastale. Anche se protratti nel tempo, eventuali usi difformi praticati sull'immobile non determinano il consolidamento del differente utilizzo e non sono idonei a modificare la destinazione d’uso giuridicamente rilevante dell’immobile[5].



Articolo 34 - Cambio di destinazione d’uso

1. Il Mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome di cui all’art. 36 può essere:

a) senza alcuna esecuzione di opere nel qual caso si ha un mutamento definito meramente "funzionale";
b) con esecuzione di opere rientranti nelle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e risanamento conservativo ovvero della ristrutturazione edilizia nel qual caso è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento al quale è connesso.

2. Al fine di non eludere il regime dei contributo concessorio, qualora la mutata utilizzazione dell'immobile sia idonea a determinare un aumento quantitativo ovvero qualitativo del carico urbanistico in ragione della maggiore domanda di servizi nell'area di riferimento, il mutamento della destinazione d'uso comporta per l'interessato l'obbligo di corrispondere al Comune la differenza tra gli oneri di urbanizzazione connessi alla destinazione originaria e quelli dovuti, se più elevati, per la nuova destinazione impressa all'immobile[6].
3. L’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori di cui al comma 2 non dipende dalla necessità o meno di un titolo abilitativo e prescinde dall’entità dei lavori effettuati, potendo verificarsi anche nel caso di mutamento meramente "funzionale" ovvero di opere modeste.
4. Ove non sia possibile il reperimento degli standard, resi necessari dall’incremento del carico urbanistico, questi potranno essere reperiti in altro immobile, su area ritenuta idonea dal Comune, ovvero monetizzati ai sensi dell'art. ???.



SEZIONE 2 - Attività edilizia

Articolo 35 - Valutazione dell’attività edilizia

1. Nell’ambito di applicazione del presente Titolo, l’attività edilizia è valutata considerando separatamente le seguenti componenti:

a) trasformazioni fisiche attuate attraverso gli interventi di cui all'art. 33;
b) trasformazioni funzionali attuate attraverso modifiche di destinazione d’uso di cui all'art. 37.

2. Qualora l’attività edilizia comprenda entrambe le componenti di cui al comma 1 ovvero includa diverse categorie di intervento, la stessa è assoggettata al regime edificatorio più rigoroso tra quelli previsti per le singole componenti o categorie di intervento .


Articolo 36 - Attività edilizia pubblica

1. L’attività edilizia connessa alla realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) il progetto deve essere sottoposto al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio;
b) previo accertamento di conformità alle prescrizioni contenute nel PUC e nel presente RE, l'approvazione del progetto esecutivo, assistito dalla validazione tecnica[7], ha gli effetti di titolo abilitativo all’esecuzione delle opere;
c) l’atto di collaudo finale ovvero il certificato di regolare esecuzione ha gli effetti di certificato di agibilità.

2. L’attività edilizia connessa alla realizzazione di opere pubbliche di amministrazioni statali, regionali e provinciali ovvero di accordi di programma è disciplinata dalla normativa di settore vigente[8] che, oltre all’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, approvazioni o nulla osta eventualmente necessari, prevede l’accertamento di conformità alle prescrizioni contenute nel PUC e nel presente RE.


Articolo 37 - Attività edilizia privata

1. L’attività edilizia privata avviene secondo le seguenti modalità di attuazione:

a) modalità diretta ossia mediante l’esercizio dell’attività edilizia libera di cui all'art. 41 ovvero la formazione del titolo abilitativo nelle forme di cui al Capo 2 del presente Titolo;
b) modalità diretta convenzionata ossia mediante la previa sottoscrizione da parte del soggetto interessato di un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, ovvero la stipulazione di una convenzione nelle forme di cui agli artt. ???;
c) modalità subordinata a pianificazione urbanistica ossia mediante il ricorso a piani attuativi nelle forme di cui al Capo 3 del presente Titolo.

2. Indipendentemente dal procedimento seguito, tutti gli interventi non realizzabili mediante attività libera devono essere obbligatoriamente corredati da tutta la documentazione prevista per la specifica fattispecie.


Articolo 38 - Attività edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo sono quelli ricadenti nella categoria della manutenzione ordinaria (art. 15.1 LR 23/1985 e art. 10.1 LR 4/2009).
2. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 non è prevista alcuna comunicazione, prima di eseguire i lavori l’interessato può comunque presentare allo Sportello unico una comunicazione contenente la descrizione sommaria delle opere che intende realizzare qualora ciò sia necessario per accedere a detrazioni fiscali ovvero per partecipare a bandi per il finanziamento delle opere.
3. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata, anche per via telematica, dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 prima dell’inizio dei lavori e secondo il modello ? di cui all’Allegato "D" - Modulistica.


Articolo 39 - Attività edilizia libera soggetta a semplice comunicazione

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio[9], gli interventi di seguito elencati possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo previa comunicazione di inizio lavori al SUE:

a) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici (art. 10.1.b LR 4/2009);
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 10.1.c LR 4/2009);
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato (art. 10.1.d LR 4/2009);
d) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni (art. 10.1.f LR 4/2009);
e) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale (art. 10.1.h LR 4/2009);
f) interventi e impianti funzionali all'incremento dell'efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008 consistenti nell'installazione di (art. 10.1.i LR 4/2009):
I) singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro (art. 11.3 DLgs 115/2006);
II) impianti solari termici o fotovoltaici aderenti ovvero integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso e sempreché l’intervento non ricada all’interno della zona territoriale omogenea A[10] (art. 11.3 DLgs 115/2006);
g) opere di adattamento e di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti (art. 10.1.j LR 4/2009):
h) posizionamento di tende parasole con bracci estensibili ovvero tende parasole di pertinenza ad esercizi commerciali purché conformi ai requisiti di cui all'art. ??? (art. 15.1 LR 23/1985);
i) posizionamento di manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente (art. 15.1 LR 23/1985);
j) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 10.1.g LR 4/2009);
K) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari (art. 10.1.e LR 4/2009).
??? POMPE DI CALORE + INSEGNE PUBBLICITARIE ???

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata, anche per via telematica, dal soggetto in posseso dei requisiti di cui all'art. 44 prima dell’inizio dei lavori e secondo il modello ? di cui all’Allegato "D" - Modulistica.
3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato.
4. La mancata comunicazione ovvero la comunicazione tardiva, spontaneamente presentata prima dell’accertamento della violazione, è punita con l’applicazione di una sanzione pecuniaria il cui importo è riportato nell’Allegato "E" - Sanzioni.


Articolo 40 - Attività edilizia soggetta a titolo abilitativo

1. Al di fuori dei casi disciplinati dagli agli artt. 41 e 42, l’attività edilizia privata è soggetta al conseguimento di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 46 e l’esecuzione delle opere è subordinata alla corresponsione del contributo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero di cui agli art. ???.


CAPO 2 - Titoli abilitativi

SEZIONE 1 - Generalità

Articolo 41 - Requisiti soggetti per il conseguimento di titoli abilitativi

1. I requisiti soggettivi necessari al conseguimento di un titolo abilitativo sono quelli posseduti dai soggetti di seguito elencati nei limiti del proprio diritto e fatti salvi comunque i diritti dei terzi:

a) proprietario dell'immobile;
b) titolare del diritto di superficie, nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
c) enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
d) usufruttuario e il titolare del diritto d'uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria;
e) titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
f) affittuario agrario e il concessionario di terre incolte, limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali e alla casa di abitazione;
g) titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
I. beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;
II. assegnatario di terre incolte;
III. titolare di servitù coattiva costituita per procedimento amministrativo o per sentenza;
IV. concessionario di miniere e di beni demaniali;
V. colui che sia a ciò autorizzato per ordine del giudice.
h) aziende erogatrici di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aziende municipalizzate, ... etc.) anche qualora non siano proprietarie delle area sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali.

2. Per i soli interventi rientranti nell’attività edilizia libera di cui all’art. ? del RE, tra i soggetti di cui al comma 1 sono inoltre inclusi:

a) promissario acquirente anche senza possesso;
b) conduttore;
c) comodatario;
d) soggetto che ha in uso reale esclusivo parti comuni (posizione che deve risultare dal titolo o essere autocertificata).

3. In luogo del titolare possono presentare domanda:

a) delegato, procuratore o mandatario;
b) curatore fallimentare;
c) commissario giudiziale;
d) aggiudicatario di vendita fallimentare.

4. Nel caso di più comproprietari dell’area o del manufatto interessati dall’intervento, è necessaria la richiesta congiunta di tutti gli aventi diritto.
5. Nel caso di interventi che interessino comproprietà condominiali da compiersi nell’interesse del condominio, la richiesta deve essere sottoscritta dall’Amministratore, legittimato a farlo secondo le norme del codice civile.
6. Nel caso di interventi che interessino parti comuni da compiersi nell’interesse del singolo condomino richiedente, deve essere preventivamente conseguito il consenso del condominio nei modi di legge.
7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 nonché l'inesistenza di limitazioni all'esercizio del proprio diritto sono documentata dal richiedente mediante la produzione del relativo titolo ovvero mediante autocertificazione[11] nella quale devono essere indicati precisamente gli estremi del titolo posseduto. Eventuali variazioni nel corso del procedimento debbono essere immediatamente comunicate al Comune con le medesime modalità.



Articolo 42 - Liceità degli immobili

1. [...].



Articolo 43 - Titoli abilitativi all'esecuzione degli interventi privati

1. I titoli abilitativi all'esecuzione degli interventi privati di cui all’art. 43 sono i seguenti:

a) concessione edilizia CE (art. 3 LR 23/1985);
b) autorizzazione edilizia AE (art. 13 LR 23/1985);
c) segnalazione certificata di inizio dell'attività SCIA (art. 14bis LR 23/1985 e art. 19 L 241/1990);
d) denuncia di inizio dell'attività DIA (art. 2 LR 4/2009).

2. Il procedimento di formazione dei titoli abilitativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 prende avvio su istanza dell'interessato e si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Diriginte del Servizio EP.
3. Il procedimento di formazione dei titoli abilitativi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, basato sull’assunzione di auto-responsabilità del privato, consente l’inizio dell’attività edilizia senza che occorra il preventivo consenso dell’Amministrazione comunale. Fermo restando il potere di controllo successivo riconosciuto alla Amministrazione comunale, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, la segnalazione ovvero denuncia sono inoltre caratterizzate dai seguenti elementi:

a) devono contenere tutti gli elementi necessari a verificare la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto della legittimità dell’opera che si intende realizzare (cd canone dell’autosufficienza contenutistica)[12];
b) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili[13].

4. In caso di opere abusive[14] oggetto di richiesta di sanatoria rigettata ovvero non ancora esitata, non sono consentiti interventi che riguardino le parti dell'edificio abusivamente realizzate ovvero i suoli di pertinenza di costruzioni illegittime. In tale ipotesi, la demolizione delle opere illegittime o la restituzione in pristino rimuove il vincolo all'esecuzione degli interventi di cui al presente comma.



Articolo 44 - Presupposti dei titoli abilitativi

1. I presupposti per il conseguimento dei titoli abilitativi sono i seguenti[15]:

a) conformità alla normativa vigente avente incidenza sull’attività edilizia;
b) conformità al PUC ed al RE;
c) esistenza delle opere di urbanizzazione primaria;
d) in via eccezionale, come alternativa al requisito di cui alla lettera c), è possibile la previsione da parte del Comune di attuare le opere di urbanizzazione primaria nel periodo di validità del titolo abilitativo ovvero l’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del titolo abilitativo.



Articolo 45 - Caratteristiche comuni dei titoli abilitativi

1. In riferimento agli elementi sostanziali che lo caratterizzano, il titolo abilitativo è[16]:

a) conseguito dai proprietari ovvero dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 44;
b) trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa purché ne abbiano i requisiti;
c) irrevocabile.

2. Fatta eccezione per l’autorizzazione edilizia che è gratuita ovvero soggetta alla corresponsione di un contributo nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o della cubatura[17],il titolo abilitativo è oneroso.
3. Il titolo abilitativo inoltre non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili oggetto di intervento e non comporta limitazione dei diritti di terzi[16].
4. Nel titolo abilitativo sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori[18].
5. Qualora specifiche normative di tutela o di settore prevedano il rilascio di atti di assenso, comunque denominati, da parte di altre amministrazioni, la formazione del titolo che abilita all’esecuzione l’intervento è subordinata alla presentazione di tali atti ovvero della documentazione e degli elaborati necessari per la loro acquisizione da parte del SUE.
6. L’efficacia del titolo abilitativo è sospesa nei seguenti casi:

a) assenza del piano di sicurezza e di coordinamento[19] quando previsto;
b) assenza del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori[20] quando previsto;
c) assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese o dei lavoratori autonomi.

In aggiunta ai casi sopra elencati, l’efficacia del il titolo abilitativo è inoltre sospesa quando:

a) il titolare contravvenga a disposizioni di leggi e regolamenti ovvero alle eventuali condizioni specificate nella concessione;
b) il titolare esegua varianti non autorizzate al progetto;
c) il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, comunicazione al Comune;
d) l’attività edilizia intrapresa risulti pericolosa per cause non valutate al momento del rilascio ovvero per cause sopravvenute;
e) il bene immobile oggetto del titolo sia stato trasferito senza che sia stata richiesta la voltura della concessione.



Articolo 46 - Decadenza del titolo abilitativo

1. I titoli abilitativi decadono automaticamente in caso di mancato inizio ovvero ultimazione dei lavori entro i termini prescritti ed indicati nel titolo stesso nonché in caso i lavori iniziati siano sospesi per un periodo superiore ad un anno.
2. Qualora entrino in vigore nuove norme in materia urbanistica ed edilizia più restrittive o difformi da quelle vigenti al momento del conseguimento del titolo abilitativo, lo stesso decade salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati nei termini prescritti ed indicati nel titolo stesso.
3. In caso di lavori iniziati ma non ultimati, il titolo abilitativo decade per la parte non realizzata. In tale ipotesi, la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di un nuovo e specifico titolo abilitativo per il quale si procede, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione[18].
4. L’atto di decadenza viene adottato dal Dirigente del Servizio su proposta del Responsabile del procedimento e deve essere notificato agli interessati i qauli non hanno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo da parte dell’Amministrazione comunale.
5. Eventuali opere realizzate dopo il decorso del termine decadenziale sono illecite.
6. In caso di decadenza per mancato inizio lavori, il contributo di costruzione versato viene restituito previa richiesta del titolare.



Articolo 47 - Voltura del titolo abilitativo

1. In caso di trasferimento del titolo abilitativo, entro 60 giorni dall’avvenuto trasferimento, i soggetti interessati devono richiedere al SUE il cambio di intestazione del titolo rilasciato o depositato allegando copia del documento comprovante il relativo trasferimento del titolo di proprietà o di godimento, ovvero apposita autocertificazione riportante gli estremi del documento stesso e della sua registrazione e trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari. L’Amministrazione comunale comunica al richiedente l’avvenuta volturazione.
2. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza fissati nell’atto amministrativo e vincola il subentrante ai contenuti dell’atto medesimo.
3. Dal momento del loro subentro i soggetti titolari diventano responsabili per la regolare esecuzione dei lavori, essendo loro trasferito anche ogni onere ed obbligo derivante dal titolo abilitativo compresa la eventuale fideiussione prestata a garanzia del titolo stesso.
4. In caso di ultimazione dei lavori, i titoli abilitativi non sono volturabili.



Articolo 48 - Pubblicità dei titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi conseguiti sono resi noti mediante pubblicazione periodica all'Albo Pretorio del Comune di un apposito elenco contenente l’indicazione del titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire.
2. Chi ha interesse può prendere visione presso il SUE dei titoli abilitativi conseguiti, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, ottenerne copia, e chiederne al Sindaco, entro 12 mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del titolo. In tale ipotesi, il procedimento di riesame è concluso con atto motivato del Sindaco entro il termine di 60 giorni.
3. Ferma restando la possibilità di cui al comma 2, chi ha interesse può comunque presentare ricorso, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissate dalle norme vigenti in materia, qualora ritenga che il conseguimento del titolo abilitativo stesso contrasti con disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. In tale ipotesi, la pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1 non fa decorrere i termini per l’impugnativa.



Articolo 49 - Autotutela dell'Amministrazione

1. Qualora nei provvedimenti emanati vengano riscontrati dei vizi sanabili, l'Amministrazione procede alla loro rimozione attraverso la modifica dei contenuti dell’atto che non siano incidenti sulla struttura del medesimo ai fini della sua conservazione.
2. Qualora nei provvedimenti emanati vengano riscontrati dei vizi non sanabili, l'Amministrazione provvede ad annullare l’atto amministrativo integralmente o parzialmente a seconda della rilevanza dei vizi stessi.
3. In presenza di errate o false rappresentazioni degli elementi di fatto decisive ai fini della formazione del titolo abilitativo, l'Amministrazione provvede ad esercitare il potere di autotutela annullando il titolo stesso.
4. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, quando dalla formazione del provvedimento siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi in gioco, da svolgersi, ove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 4.



Articolo 50 - Modalità di presentazione della documentazione ai fini del conseguimento del titolo abilitativo

1. I soggetti interessati al conseguimento di un titolo abilitativo, in possesso dei requisiti di cui all’art. ?, devono presentare al SUE, anche per via telematica, la documentazione prevista per la specifica fattispecie di titolo costituti da:

a) modello previsto di cui all’Allegato "D" - Modulistica;
b) progetto edilizio redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. ?.

2. Fatta eccezione per il caso di invio per via telematica, il progetto edilizo di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere presentato in n. 3 copie cartacee ed n. 1 copia in formato digitale (pdf). Nelle copie presentate dovranno comunque essere riportati:

a) recapito postale, telefonico, l’indirizzo e-mail e, se posseduto, indirizzo di posta elettronica certificata del professionista incaricato, il quale deve altresì apporre il proprio timbro di iscrizione all’Ordine ovvero Collegio di appartenenza e firmare tutti gli elaborati di competenza;
b) elenco dei soggetti di cui al comma 1 con le relative firme.

In caso siano necessari pareri ovvero atti di assenso di altre amministrazioni, il numero di copie cartacee da presentare aumenta di conseguenza.
3. All'atto della presentazione della documentazione di cui al comma 1, il SUE rilascia al richiedente apposita ricevuta con l'indicazione della data di ricevimento, del protocollo assegnato nonché l’elenco dei documenti trasmessi. . L’esame delle pratiche si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatte salve motivate esigenze di interesse pubblico.
4. Entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione, il Servizio EP procede a verificarne la completezza e la corretta compilazione al fine di individuare gli eventuali casi di manifesta irricevibilità.
5. Qualora la verifica formale di cui al comma 4 abbia dato esito positivo, il Dirigente del Servizio EP comunica all'interessato, anche per via telematica, il regolare deposito della documentazione presentata.
6. Qualora la verifica formale di cui al comma 4 abbia dato esito negativo, il Dirigente del Servizio EP comunica all'interessato, anche per via telematica, l’irricevibilità della documentazione presentata indicando le cause di irregolarità o di incompletezza che la rendono irricevibile ed inefficace[21].
7. In caso di mancata comunicazione all'interessato entro il termine di cui al comma 4, la documentazione presentata si intende regolarmente depositata.
8. In caso di regolare deposito formatosi ai sensi del comma 7, qualora in fase istruttoria emergano incongruenze nella documentazione presentata, derivanti anche da una compilazione parziale ovvero errata della stessa, il Responsabile del procedimento comunica all’interessato l’interruzione dei termini del procedimento stesso indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, la documentazione necessaria a rimuovere tali vizi ed i termini per la presentazione degli stessi.



Articolo 51 - Elaborati costitutivi del progetto edilizio

1. Salvo diversa indicazione contenuta negli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, il conseguimento di un titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un progetto edilizio costituito di norma dai seguenti elaborati di natura tecnica:

a) relazione illustrativa;
b) fascicolo documentazione fotografica;
c) fascicolo documentazione catastale;
d) disegni relativi allo stato di fatto;
e) disegni relativi al progetto.

2. Il contenuto, il formato e le specifiche tecniche degli elaborati di cui al comma 1 sono riportate nell’allegato F, denominato "Elaborati costitutivi del progetto edilizio".



Articolo 52 - Valutazione preventiva di progetti edilizi

1. Prima di procedere alla presentazione della documentazione necessaria al conseguimento di un titolo abilitativo, il soggetto interessato, in possesso dei requisiti di cui all’art. ?, ha facoltà di richiedere al Servizio Edilizia privata un parere preventivo presentando un progetto preliminare che sintetizzi finalità, contenuti ed impostazione progettuale dell’intervento.
2. Il progetto preliminare di cui al comma 1 è costituito dalla seguente documentazione:

a) planimetria dell’area di intervento in scala non inferiore a 1:200;
b) rilievo dell’area in scala non inferiore a 1:200 con l’indicazione dei limiti delle proprietà, delle opere di urbanizzazione esistenti, dei fabbricati circostanti e di ogni altro elemento utile al fine di descrivere compiutamente lo stato di fatto;
c) documentazione fotografica dell’area con didascalie e apposita planimetria indicante i punti di ripresa;
d) relazione illustrativa contenente la descrizione sommaria dello stato di fatto, della soluzione proposta e delle scelte progettuali operate con riferimento alle caratteristiche architettoniche delle opere da realizzare ed al loro inserimento nel contesto nonché i calcoli di verifica del rispetto degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi di zona.
e) piante, prospetti ed almeno due sezioni significative in scala non inferiore a 1:200;
f) plano volumetrico ovvero alternative plani volumetriche in scala opportuna con rappresentazione tridimensionale e simulazione di inserimento nel contesto.

Ai fini dell’espressione della valutazione preventiva, il livello di definizione della documentazione di cui al presente comma deve essere in ogni caso sviluppato coerentemente all'oggetto della richiesta.
3. Il parere preventivo è lo strumento mediante il quale il Servizio EP, sentita la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, si esprime sotto il profilo tecnico in merito alla ammissibilità e fattibilità del progetto preliminare presentato, fornendo i seguenti elementi:

a) chiarimenti sulla normativa e sugli eventuali vincoli che interessano l’area oggetto dell’intervento proposto;
b) informazioni in merito ad atti di programmazione ovvero ad interventi approvati dall’Amministrazione utili alla corretto sviluppo del progetto;
c) informazioni in merito ad eventuali interventi in corso di approvazione o realizzazione che interessano aree attigue ovvero prossime;
d) indicazioni di carattere tecnico in ordine alle eventuali modificazioni ovvero integrazioni da apportare, alle condizioni da soddisfare ed ai criteri cui ispirare la successiva attività di progettazione con particolare riferimento all’inserimento nel contesto.

4. Al fine di consentire l’espressione del parere preventivo, il Responsabile del procedimento può convocare una apposita Conferenza dei Servizi di natura istruttoria ai sensi dell’art. 17 alla quale sono invitati a partecipare il soggetto proponente ed il progettista.
5. Il parere preventivo è reso dal Dirigente del Servizio EP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e conserva validità per un anno dalla data di rilascio, salvo che non intervengano modificazioni della normativa vigente ovvero dei piani urbanistici e di settore sovra ordinati.
6. Unitamente agli accertamenti, alle verifiche ed alle valutazioni per esso compiute, il parere preventivo costituisce parte integrante della successiva istruttoria relativa alla pratica per il conseguimento del titolo abilitativo senza che le questioni ed i profili già considerati abbiano a costituire oggetto di nuovo esame, se non per accertarne la conformità, la corrispondenza e l’ottemperanza alle eventuali indicazioni date o condizioni poste e sempre che la pratica stessa:

a) venga avviata nel termine di un anno dalla data di comunicazione del parere preventivo;
b) costituisca il logico sviluppo del progetto preliminare di piano precedentemente presentato.



Articolo 53 - Autorizzazione paesaggistica

1. … .
2. … .
3. … .



SEZIONE 2 - Titoli abilitativi ad istanza di parte del privato

Articolo 54 - Opere soggette a concessione edilizia

1. Gli interventi soggetti a concessione edilizia sono i seguenti:

a) interventi di nuova costruzione;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia;
d) interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso di immobili ricadenti nella zona territoriale omogenea A, ;
e) interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio[9].
f) interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente consistenti nella demolizione e ricostruzione di costruzioni ultimate entro il 31.12.1989, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali e senza l’obbligo del rispetto dell’aspetto, della forma e dell’orientamento dell’edificio originario all'interno del lotto, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
I. l’edificio risulti ultimato entro il 31.12.1989;
II. l’edificio non ricada all'interno della zona urbanistica omogenea A;
III. l’edificio non ricada all'interno di aree dichiarate di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4) ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico[22] fatta eccezione per la tipologia di interventi ammissibili in tali aree[23];
IV. l’intervento di ricostruzione non inizi prima che sia completata la demolizione dell’edificio preesistente;
V. nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva dell’edificio;
VI. nella ricostruzione venga migliorata l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto delle vigenti norme in materia[24];
VII. l’intervento di ricostruzione rispetti tutte le ulteriori condizioni di ammissibilità poste dalla normativa regionale vigente avente per oggeto disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio[25].

2. Le istanze relative agli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 sono presentabili fino alla data del 29/11/2014[26] e possono riguardare incrementi volumetrici fino ai seguenti valori percentuali:

a) 30% in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici;
b) 35% in caso gli interventi previsti determinino il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10% degli indici previsti dalle vigenti norme in [24];
c) 40% in caso gli interventi previsti determinino il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 15% degli indici previsti dalle vigenti norme in [24] a condizione che:
I. gli immobili interessati insistano nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia ovvero in aree di particolare valore paesaggistico in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche;
II. previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione;
III. la volumetria preesistente sia trasferita in altra area situata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia;
IV. il lotto originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche.

2. Gli incrementi volumetrici ammissibili di cui al comma 2 sono riferiti alla volumetria preesistente la cui quantificazione è ricavata da …??? .
3. Esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1, è ammessa la presentazione di un istanza contestuale di accertamento di conformità dell’unità immobiliare ed ottenimento della concessione edilizia[27]. In tale ipotesi, l’avvio del procedimento di formazione della concessione edilizia decorre dalla conclusione di quello relativo all'accertamento di conformità e non dalla data di regolare deposito dell’istanza.



Articolo 55 - Procedimento per il rilascio della concessione edilizia

1. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia si articola nelle seguenti fasi:

a) presentazione dell’istanza ed avvio del procedimento;
b) istruttoria;
c) adozione e pubblicazione del provvedimento;
d) efficacia temporale del titolo.

2. La fase di presentazione dell’istanza ed avvio del procedimento è regolata come segue:

a) il procedimento prende avvio dal regolare deposito della domanda sottoscritta dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 inoltrata, anche per via telematica, con le le modalità indicate nell’art. 55. La domanda è redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato "D" - Modulistica unitamente a:
I. titolo ovvero autocertificazione concernente il possesso dei requisiti soggettivi previsti;
II. elaborati progettuali previsti dal RE di cui all’Allegato "E" - Elaborati costitutivi del progetto edilizio;
III. attestazione del progettista abilitato sulla conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, al RE, alle norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia, incluse quelle relative all'efficienza energetica, e, ove acquisita, alla valutazione preventiva di cui all'art.55. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alla domanda devono essere allegati i relativi pareri rilasciati dagli enti competenti;
b) entro 10 giorni dalla data di regolare deposito della domanda, il Responsabile del procedimento nominato dal Dirigente del Servizio EP comunica all'interessato, anche per via telematica, l’avvio del procedimento con le modalità ed i contenuti previsti dalla legge[28];
c) nel caso in cui l’istanza presenti irregolarità sostanziali ovvero sia carente di uno o più degli elementi prescritti di cui alla lettera a) del presente comma, il Responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla data di nomina ed assegnazione della pratica, può comunicare l’interruzione dei termini del procedimento stesso indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, la documentazione necessaria a rimuovere tali vizi nonché i termini per la presentazione degli stessi. La comunicazione costituisce contestuale avviso di motivi ostativi al buon esito del procedimento[29]. In ipotesi di presentazione degli elementi integrativi richiesti nel termine assegnato, l’interruzione del termine del procedimento comporta il ridecorrere per intero dello stesso;
d) nel caso in cui entro il termine assegnato non pervenga la documentazione richiesta di cui alla lettera c) del presente comma, la domanda risulta improcedibile ed il procedimento si conclude d’ufficio mediante l’assunzione del provvedimento di rigetto da notificare agli interessati con espresso divieto di effettuare le trasformazioni previste.

3. La fase istruttoria è regolata come segue:

a) successivamente alla fase di avvio ovvero riavvio del procedimento, il Responsabile del procedimento cura l’istruttoria acquisendo il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio nonché i pareri dei competenti Servizi Comunali e degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati mediante il ricorso alla Conferenza dei servizi di cui agli artt. 17 e 18 del RE sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente;
b) entro 60 giorni dalla data di regolare deposito della domanda, il Responsabile del procedimento può motivatamente richiedere, una sola volta, documenti ed atti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine del procedimento viene sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa[30];
c) acquisiti i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma ed entro il termine di 120 giorni dal regolare deposito della domanda, il Responsabile del procedimento valuta la conformità del progetto alla normativa vigente e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione dell’intervento richiesto[31];
d) qualora ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, la necessità di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario, il Responsabile del procedimento può convocare l’interessato per un’audizione nel rispetto dei termini relativi alla conclusione dell’istruttoria di cui alla lettera c) del presente comma. Al termine dell’audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. I termini relativi alla conclusione dell’istruttoria di cui alla lettera c) del presente comma restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata[32];

4. La fase di adozione e pubblicazione è regolata come segue:

a) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta del responsabile del procedimento, il Dirigente del Servizio Edilizia Privata adotta il provvedimento, che può contenere eventuali prescrizioni sull'osservanza di particolari adempimenti, e lo notifica all'interessato. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico con le modalità di cui all’art.51[33];
b) fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti senza che il Dirigente del servizio Edilizia privata non espresso le proprie determinazioni, l’interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’intervento sostitutivi[34]. In tale ipotesi, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale invita l’Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi 15 giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale procede, nei 10 giorni successivi, alla nomina con proprio decreto di un Commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di concessione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell’incarico, sentita la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio;
c) qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui alla lettera a) del presente comma decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il Responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con l’indicazione del termine e dell'autorità presso cui è possibile ricorrere[35].

5. La fase di efficacia temporale della concessione edilizia è regolata come segue:

a) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori [salva diversa disciplina regionale, i termini di inizio e fine lavori sono prorogati di 2 anni per i titoli rilasciati o formatisi prima del 21 agosto 2013 - comma 3 art. 30 L 98/2013];
b) gli eventuali motivi di decadenza del titolo sono quelli disciplinata dall’art. 49 nonché quello derivante dal mancato ritiro del titolo stesso entro 6 mesi dalla notifica del rilascio;
c) per motivi di forza maggiore, cioè imprevedibili ed inevitabili, estranei alla responsabilità del titolare della concessione che siano sopravvenuti a ritardare sia l’inizio lavori che la loro ultimazione ovvero in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, i termini indicati nella concessione edilizia possono essere prorogati, una sola volta e prima della scadenza, con apposito provvedimento dirigenziale, fatta salva la verifica della prevalenza degli interessi pubblici derivanti da sopravvenute e diverse previsioni urbanistiche connesse con titolo abilitativo da prorogare. In tale ipotesi, la proroga deve essere richiesta dal titolare della concessione edilizia almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini documentando adeguatamente la sussistenza dei presupposti di cui alla presente lettera.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni di cui al comma 2, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti ovvero dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il Responsabile del procedimento informa il Consiglio dell’Ordine ovvero del Collegio di appartenenza per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari del caso.[36].



Articolo 56 - Concessione edilizia in deroga

1. Il rilascio della concessione edilizia in deroga è ammissibile esclusivamente alle condizioni di cui all’art. 8.
2. La deroga non può estendersi alla modifica delle scelte di tipo urbanistico in quanto si può fare ricorso ad essa solo quando l’area sia edificabile sulla base delle previsioni del PUC.
3. La deroga non può autorizzare alcun incremento di volume o modifica della destinazione di zona rispetto a quanto previsto dal PUC ma può solo consentire, a parità di volume edificabile, che l’opera pubblica o di interesse pubblico sia realizzata secondo parametri di altezza, superficie coperta, distanze etc, diversi da quelli indicati dal piano stesso.
4. Il provvedimento dirigenziale di rilascio della concessione in deroga deve far seguito ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale e vincola il fabbricato permanentemente per la destinazione ed i fini per i quali la deroga è stata assentita. Nel caso di modifica della destinazione d’uso dell’edificio ovvero dei fini per i quali la deroga è stata concessa, la concessione in deroga decade con l’obbligo di ripristino della situazione originaria.



Articolo 57 - Interventi soggetti ad autorizzazione edilizia

1. Gli interventi soggetti ad autorizzazione edilizia sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio (art. 13.1.a LR 23/1985 e art. 10.1.b LR 4/2009);
b) ) interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 13.1.a LR 23/1985);
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 13.1.b LR 23/1985);
d) muri di cinta e cancellate (art. 13.1.c LR 23/1985);
e) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria (art. 13.1.d LR 23/1985);
f) opere costituenti pertinenza [37] (art. 13.1.e LR 23/1985);
g) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni (art. 13.1.f LR 23/1985);
h) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia (art. 13.1.g LR 23/1985);
i) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato (art. 13.1.h LR 23/1985);
l) interventi di demolizione, i rinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia (art. 13.1.i LR 23/1985);
m) vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi (art. 13.1.a LR 23/1985);
n) opere oggettivamente precarie e temporanee non rientranti nei casi di cui all’art. ? (art. 13.1.m LR 23/1985);
o) pergolati e grigliati (art. 13.1.n LR 23/1985);
p) occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto (art. 13.1.o LR 23/1985);
q) installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale (art. 13.1.p LR 23/1985).
r) mutamento della destinazione d’uso nel caso di variazione da residenza ad altre destinazioni (art. 11.1. LR 23/1985);
s) mutamento della destinazione d’uso quando riguarda edifici siti in zone soggette a vincolo paesaggistico (art. 11.1. LR 23/1985).



Articolo 58 - Procedimento per il rilascio della autorizzazione edilizia

1. Il procedimento per il rilascio della autorizzazione edilizia si articola nelle seguenti fasi:

a) presentazione dell’istanza ed avvio del procedimento;
b) istruttoria;
c) adozione e pubblicazione del provvedimento;
d) efficacia temporale del titolo.

2. Le fasi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 sono regolate come quelle omologhe relative al procedimento per il rilascio della concessione edilizia di cui all'art. 58.
3. La fase di adozione e pubblicazione è regolata come segue:

a) entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della proposta del responsabile del procedimento il Dirigente del Servizio Edilizia Privata adotta il provvedimento che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio con le modalità di cui all’art.?;
b) fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma, decorso il termine di 60 giorni dalla data di regolare deposito della domanda le opere oggetto della richiesta possono essere realizzate salvo espresso divieto notificato al richiedente dal Dirigente del Servizio EP[38];
c) qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui alla lettera a) del presente comma decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con l’indicazione o essere indicati il termine e dell'autorità presso cui è possibile ricorrere[35].

4. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni di cui al comma 2, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti ovvero dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il Responsabile del procedimento informa il Consiglio dell’Ordine ovvero del Collegio di appartenenza per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari del caso.[39]



Articolo 59 - Contenuti essenziali della Concessione e della Autorizzazione edilizia

1. I contenuti essenziali della concessione ovvero autorizzazione edilizia sono i seguenti:

a) estremi della richiesta e dell’oggetto del titolo;
b) generalità e codice fiscale del titolare;
c) descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto facenti parte integrante del titolo;
d) indicazione della destinazione d’uso;
e) ubicazione e identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;
f) estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente;
g) indicazione della normativa urbanistica che consente l’intervento;
h) indicazione dell'entità e delle modalità di pagamento degli oneri concessori nonché delle sanzioni in caso di inadempienza;
i) estremi del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, ove necessario;
l) estremi degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni, ove necessari;
m) eventuali prescrizioni;
n) indicazione dei termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori.



SEZIONE 3 - Titoli su impulso del privato

Articolo 60 - Interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività

1. Gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio (art. 13.1.a LR 23/1985 e art. 10.1.b LR 4/2009);
b) interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 13.1.a LR 23/1985);
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 13.1.b LR 23/1985);
d) muri di cinta e cancellate (art. 13.1.c LR 23/1985);
e) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria (art. 13.1.d LR 23/1985);
f) opere costituenti pertinenza (art. 13.1.e LR 23/1985);
g) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni (art. 13.1.f LR 23/1985);
h) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia (art. 13.1.g LR 23/1985);
i) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato (art. 13.1.h LR 23/1985);
l) vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi (art. 13.1.a LR 23/1985);
m) opere oggettivamente precarie e temporanee non rientranti nei casi di cui all’art. ? (art. 13.1.m LR 23/1985);
n) pergolati e grigliati (art. 13.1.n LR 23/1985);
o) mutamento della destinazione d’uso, con o senza opere, al di fuori dei casi di cui alle lettere r) ed s) dell’art. ?
p) opere interne realizzate in costruzioni esistenti che non comportino modifiche della sagome nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili ricadenti nella zona urbanistica omogenea A, rispecchino le originarie caratteristiche costruttive (art. 15.2 LR 23/195);



Articolo 64 - Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività

1. L’attività edilizia connessa agli interventi di cui all’art. 63 può essere intrapresa dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere con le modalità indicate nell’art. 53 e può essere iniziata a partire dalla data di regolare deposito della stessa che ne determina l’efficacia.
2. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 è presentata, anche per via telematica, secondo il modello ? di cui all’Allegato "D" Modulistica unitamente a:

a) titolo ovvero autocertificazione concernente il possesso dei requisiti soggettivi previsti;
b) dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri:
I. la riconducibilità dell’intervento alle fattispecie indicate nell’art. 63;
II. la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed al RE, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica ed igienico-sanitarie;
III. la conformità alla valutazione preventiva di cui all’art. 55, ove richiesta;
c) elaborati progettuali previsti dal RE di cui all’Allegato "E" Elaborati tecnici del progetto edilizio” [in alternativa > di cui all'art. 54];
d) versamento del contributo di costruzione, qualora dovuto;
e) indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori, salvo i casi di esecuzione diretta a cura del denunciante ai sensi del comma 16;
f) indicazione del direttore dei lavori ad esclusione dei casi di cui alle lettere ? dell’art.?.

3. A corredo della documentazione di cui al comma 2, il soggetto interessato deve inoltre produrre le autocertificazioni, le attestazioni, le asseverazioni e le certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge in sostituzione degli atti o dei pareri di organi o enti appositi, ovvero dell’esecuzione di verifiche preventive la cui acquisizione sia prevista dalla normativa vigente.
4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 non sono consentite nei casi in cui[40]:

a) insistano sull'immobile vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per la cui tutela si richiede che la realizzazione degli interventi in oggetto sia subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione previsti dalle normative di protezione storico-artistica o paesaggistica-ambientale;
b) siano richiesti atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze (ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco);
c) siano richiesti gli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche;
d) siano richiesti atti imposti dalla normativa comunitaria.

In tutte queste ipotesi, la denuncia di inizio attività presentata è priva di ogni effetto qualora il soggetto interessato non ottenga l’atto di assenso ovvero il parere favorevole previsti dalla normativa di settore.
5. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale, il termine di 30 giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la segnalazione certificata di inizio attività presentata è priva di effetti e l’interessato non può eseguire i lavori.
6. Entro 5 giorni dalla data di regolare deposito della segnalazione certificata di inizio attività, il Dirigente del Servizio EP attiva il procedimento amministrativo di accertamento di cui al comma 7 e provvede alla nomina del relativo Responsabile del procedimento.
7. Entro 30 giorni dalla data di regolare deposito della segnalazione certificata di inizio attività, il Responsabile del procedimento svolge l’attività di accertamento consistente nella verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente.
8. Qualora le risorse umane e strumentali assegnate al Servizio EP non consentano di eseguire il controllo sistematico di tutte le segnalazioni certificate di inizio attività presentate con le modalità di cui ai commi 6 e 7, il Dirigente del Servizio, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, può procedere ad un controllo a campione delle stesse definendo con proprio atto di determinazione le modalità di svolgimento dello stesso, fermo restando che il controllo a campione deve essere esteso almeno al 50% [?] delle segnalazioni regolarmente depositate.
9. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla data di regolare deposito della segnalazione certificata di inizio attività il Dirigente del Servizio EP adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.
10. In caso di violazioni che possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, il Dirigente del Servizio EP ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l Dirigente del Servizio assume i provvedimenti di cui al comma 9.
11. Il Dirigente del Servizio EP adotta i medesimi provvedimenti di cui al comma 10 anche in caso di pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o per la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare i beni e gli interessi protetti mediante conformazione dell’intervento alla normativa vigente. La possibilità di conformazione comporta l’applicazione di quanto disposto dal comma 10.
12. Decorso il termine di cui al comma 9, il Dirigente del Servizio EP può assumere determinazioni in via di autotutela per:

a) ragioni di interesse pubblico[41];
b) sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario[42];

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tale ipotesi e ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste[43], l’amministrazione può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 10.
14. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato il Dirigente del Servizio EP informa l’Autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine ovvero del Collegio di appartenenza.
15. I lavori devono essere ultimati entro 3 anni decorrenti data di efficacia della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1. Decorso tale termine di validità la realizzazione dei lavori eventualmente non ultimati è subordinata a nuova segnalazione certificata di inizio attività.
16. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività può eseguire direttamente gli interventi quando gli stessi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in cui dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.



Articolo 65 - Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività

1. Gli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività sono quelli di adeguamento ed ampliamento dei fabbricati destinati ad uso residenziale, a servizi connessi alla residenza e ad attività produttive, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

I. l'istanza venga presentata entro il 29/11/2014[26];
II. la volumetria da adeguare ovvero ampliare sia realizzata entro il 31/03/2009;
III. l’edificio non ricada all'interno della zona urbanistica omogenea A;
IV. l’edificio non ricada all'interno di aree dichiarate di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4) ai sensi del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico[22] fatta eccezione per la tipologia di interventi ammissibili in tali aree[23];
V. l’intervento di adeguamento ed ampliamento si inserisca in modo organico e coerente con i caratteri formali ed architettonici del fabbricato oggetto di intervento;
VI. l’intervento di adeguamento ed ampliamento rispetti le vigenti norme in materia rendimento energetico[24];
VII. l’intervento di adeguamento ed ampliamento rispetti tutte le ulteriori condizioni di ammissibilità poste dalla normativa regionale vigente avente per oggetto disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio[25];

2. Le istanze relative agli interventi di cui al comma 1 sono presentabili fino alla data del 29/11/2014[26] e possono riguardare incrementi volumetrici fino ai seguenti valori percentuali:

a) 20% nel caso in cui non siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare;
b) 30% nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell’intera unità immobiliare oggetto dell’intervento tali da determinare una riduzione almeno del 15% del fabbisogno di energia oppure si dimostri che l’unità immobiliare rientra nei parametri di cui alle vigenti norme in materia rendimento energetico[24];

3. Gli incrementi volumetrici ammissibili di cui al comma 2 sono riferiti alla volumetria preesistente la cui quantificazione è ricavata da ???.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 è ammessa la presentazione di un istanza contestuale di accertamento di conformità dell’unità immobiliare ed ottenimento della concessione edilizia[27]. In tale ipotesi, l’avvio del procedimento di formazione della concessione edilizia decorre dalla conclusione di quello relativo all'accertamento di conformità e non dalla data di regolare deposito dell’istanza.
5. In caso di superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ovvero di deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, gli interventi di cui al comma 1 comportano aumento del carico urbanistico e sono soggetti, ove dovuto, al pagamento del contributo di costruzione previsto per gli interventi di nuova costruzione.[44].



Articolo 66 - Disciplina della denuncia di inizio attività

1. L’attività edilizia connessa agli interventi di cui all’art. 65 può essere intrapresa dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 mediante la presentazione di una denuncia di inizio attività da trasmettere con le modalità indicate nell’art. 55 e non può essere iniziata prima di 30 giorni decorrenti dalla data di regolare deposito della stessa che ne determina l’efficacia.
2. La denuncia di inizio attività di cui al comma 1 è presentata, anche per via telematica, secondo il modello ? di cui all’Allegato "D" - Modulistica unitamente a:

a) titolo ovvero autocertificazione concernente il possesso dei requisiti soggettivi previsti;
b) dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri:
I. la riconducibilità dell’intervento alla fattispecie indicata nell’art. ?
II. la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed al RE, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica ed igienico-sanitarie;
III. la conformità alla valutazione preventiva di cui all’art.55, ove richiesto;
c) elaborati progettuali previsti dal RE di cui all’Allegato ? "Elaborati necessari per il conseguimento dei titoli abilitativi" [in alternativa > di cui all'art. 54];
d) versamento del contributo di costruzione, qualora dovuto;
e) indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori, salvo i casi di esecuzione diretta a cura del denunciante ai sensi del comma 13;
f) indicazione del direttore dei lavori.

3. A corredo della documentazione di cui al comma 2, il soggetto interessato deve inoltre produrre le autocertificazioni, le attestazioni, le asseverazioni e le certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge in sostituzione degli atti o dei pareri di organi o enti appositi, ovvero dell’esecuzione di verifiche preventive la cui acquisizione sia prevista dalla normativa vigente.
4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 non sono consentite nei casi in cui[45]:

a) insistano sull’immobile vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per la cui tutela si richiede che la realizzazione degli interventi in oggetto sia subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione previsti dalle normative di protezione storico-artistica o paesaggistica-ambientale;
b) siano richiesti atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze (ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco);
c) siano richiesti gli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche;
d) siano richiesti atti imposti dalla normativa comunitaria.

In tutte queste ipotesi, la denuncia di inizio attività presentata è priva di ogni effetto qualora il soggetto interessato non ottenga l’atto di assenso ovvero il parere favorevole previsti dalla normativa di settore.
5. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale, il termine di 30 giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia di inizio attività presentata è priva di effetti e l’interessato non può eseguire i lavori.
6. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale ed il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il Responsabile del Procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’art. ?. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza e in caso di esito non favorevole la denuncia di inizio attività presentata è priva di effetti e l’interessato non può eseguire i lavori.
7. Entro 5 giorni dalla data di regolare deposito della denuncia di inizio attività, il Dirigente del Servizio EP attiva il procedimento amministrativo di accertamento di cui al comma 8 e provvede alla nomina del Responsabile del procedimento entro il quale entro i successivi 5 giorni comunica all'interessato, anche per via telematica, l’avvio del procedimento con le modalità ed i contenuti previsti dalla legge [NOTA art. 8 L 241/1990].
8. Entro 30 giorni dalla data di regolare deposito della denuncia di inizio attività, il Responsabile del procedimento cura l’istruttoria procedendo a:

a) verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa;
b) acquisire il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.

9. Qualora ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, la necessità di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario, il Responsabile del procedimento può convocare l’interessato per un’audizione nel rispetto dei termini relativi alla conclusione dell’istruttoria di cui al comma 8. Al termine dell’audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. In tale ipotesi, i termini relativi all’inizio dei lavori di cui al comma 1 restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata.
10. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tale ipotesi e ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste[43], l’amministrazione può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 10.
11. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato il Dirigente del Servizio EP informa l’Autorità giudiziaria ed il Consiglio dell’ordine ovvero il Collegio di appartenenza per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari del caso.
12. I lavori devono essere ultimati entro tre anni decorrenti data di efficacia della denuncia di inizio attività di cui al comma 1 ovvero dalla data di presentazione della documentazione concordata di cui al comma 9. Decorso tale termine di validità la denuncia di inizio attività decade automaticamente e la realizzazione dei lavori eventualmente non ultimati è subordinata a quanto previsto in merito dalla normativa regionale vigente avente per oggetto disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio[25].
13. Il soggetto che presenta la denuncia di inizio attività può eseguire direttamente gli interventi quando gli stessi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in cui dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.



SEZIONE 4 - Interventi subordinati a convenzionamento

Articolo 67 - Generalità

1. Sono titoli edilizi convenzionati quelli per i quali è richiesta la presentazione da parte del soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 di un atto unilaterale d’obbligo ovvero la sottoscrizione di una convenzione.
2. Nel caso in cui l’effetto giuridico si produca con il concorso delle dichiarazioni di volontà del soggetto legittimato e dell’Amministrazione comunale, è previsto il ricorso alla convenzione.[46].
3. Nel caso in cui la dichiarazione di volontà dell'interessato, il cui contenuto sia stato preventivamente verificato ed assentito dall'Amministrazione comunale, sia sufficiente a realizzare l’effetto giuridico conforme all’intento del dichiarante è previsto il ricorso all’atto unilaterale d’obbligo.
4. L'assenso dell’atto unilaterale d’obbligo da parte dell’Amministrazione comunale ovvero la stipula della convenzione sono presupposti per il perfezionamento dei titoli edilizi; detti atti, registrati e trascritti, costituiscono parte sostanziale ed integrante dei titoli abilitativi.
5. Fatto salvo l’espletamento del procedimento istruttorio sul progetto presentato ed in esito allo stesso, l’Amministrazione comunale può valutare il ricorso alla modalità diretta in luogo della modalità diretta convenzionata ovvero il perfezionamento di un atto d’obbligo in luogo della convenzione.



Articolo 68 - Convenzionamento tipologico e planivolumetrico

1. Gli interventi che contemplino una disciplina dell’assetto planivolumetrico e delle tipologie edilizie sono soggetti alla preventiva sottoscrizione di una convenzione con l’Amministrazione comunale.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, l'interessato deve motivare le ragioni poste a base delle scelte effettuate nel progetto che si impegna a realizzare mediante la sottoscrizione della convenzione.



Articolo 69 - Trasferimento di diritti edificatori

1. Gli interventi che prevedono trasferimento di diritti edificatori da area di pertinenza indiretta, con cessione della stessa, ad area di pertinenza diretta sono soggetti a convenzionamento.

b) realizzazione di servizi alla persona in aree di pertinenza diretta con trasferimento dei diritti edificatori ivi generati in altre aree.

2. Gli interventi che beneficiano del trasferimento di diritti edificatori ovvero di incentivi volumetrici previsti dal PUC sono soggetti alla presentazione di atto unilaterale d’obbligo.



SEZIONE 5 - Titoli abilitativi in sanatoria

Articolo 70 - Accertamento di conformità

1. Ai sensi della normativa regionale vigente in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia[47], gli abusi per i quali è possibile ottenere un titolo edilizio in sanatoria sono costituti dai seguenti interventi (cd abusi formali):

a) opere in assenza di concessione;
b) opere in totale o parziale difformità della concessione;
c) opere con variazioni essenziali della concessione;
d) opere in assenza di autorizzazione;
e) opere in assenza di segnalazione certificata di inizio attività.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell’abuso ovvero il soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 deve presentare una richiesta di accertamento di conformità al Dirigente del Servizio EP.
3. Il titolo in sanatoria è conseguibile solo quando gli interventi realizzati siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda.
4. La richiesta di cui comma 2 può essere presentata prima che vengano comminate le sanzioni previste per l’abuso edilizio compiuto e, comunque, entro la scadenza dei termini assegnati per la demolizione degli stessi[48].
5. Qualora il Dirigente non si pronunci entro il termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa ovvero dalla data di presentazione degli eventuali documenti integrativi richiesti, la richiesta di cui comma 2 si intende respinta.
6. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al pagamento di:

a) oneri di concessione in misura doppia, nel caso di concessione edilizia in sanatoria;
b) sanzione pecuniaria di cui all’allegato "?" - Sanzioni nel caso di autorizzazione edilizia ovvero di segnalazione certificata di inizio attività.

7. Il rilascio della concessione ovvero autorizzazione edilizia in sanatoria per opere eseguite su immobili vincolati a norma di legge ovvero in virtù di strumenti urbanistici è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincoli stessi.
8. Ove le opere edilizie abusive vengano realizzate nelle aree e sugli immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il responsabile dell'abuso è comunque al pagamento della indennità di cui all’art. 71.



Articolo 71 - Accertamento di compatibilità paesaggistica

1. Fermo restando il principio secondo il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi[49], la normativa nazionale vigente in materia di beni culturali e paesaggio prevede la possibilità di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi da parte l'autorità amministrativa competente nei seguenti casi[50]:

a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. In relazione ai casi di cui al comma 1, ai fini della corretta applicazione del presente articolo si specifica quanto segue[51]:

a) per "lavori" si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all'utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purchè gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;
b) per "superfici utili" si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;
c) per "volumi" si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

3. Nei casi di cui al comma 1, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi deve presentare una richiesta di accertamento di conformità al Dirigente del Servizio EP[52].
4. Il Dirigente del Servizio EP si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.
5. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria, stabilita dal Servizio EP[53], è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.



CAPO 3 - Piani urbanistici attuativi

SEZIONE 1 - Generalità

Articolo 72 - Oggetto dei Piani attuativi

1. Il Piano urbanistico attuativo è uno strumento di approfondimento tecnico e di esecuzione delle previsioni contenute nel PUC mediante il quale viene definita l’organizzazione morfologica ed infrastrutturale di una determinate area del territorio comunale effettuando una precisa attribuzione di utilizzazioni e valori alle singole proprietà in essa ricadenti.
2. Il piano di cui al comma 1. può essere di iniziativa pubblica, privata ovvero mista.
3. Per tutti gli strumenti, comunque denominati, che assumono la qualificazione di piani urbanistici attuativi valgono le specifiche disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente in materia nonché quelle derivanti dalle norme tecniche di attuazione del PUC e dal presente RE.
4. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e gli eventuali beni soggetti ad espropriazione[54].
5. Nei casi in cui contrastino con gli strumenti comunali ad essi sovra ordinati, i piani attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente ovvero successivamente alle varianti a tali strumenti.



Articolo 73 - Classificazione dei Piani attuativi

1. In considerazione delle finalità e degli interventi in essi previsti, il piano attuativo assume i contenuti specifici e l’efficacia dei seguenti strumenti urbanistici:

a) piano particolareggiato (L 1150/1942);
b) piano per l’edilizia economica e popolare (L 167/1962);
c) piano di lottizzazione convenzionata (L 765/1967));
d) piano per gli insediamenti produttivi (L 865/1971);
e) piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (L 457/1978);
f) piano di risanamento urbanistico (LR 23/1985);
g) accordo di programma quando accompagnato dagli elaborati tecnici necessari (LR 45/1989).

2. Tra gli strumenti attuativi finalizzati al recupero ed alla riqualificazione urbana sono inclusi anche i programmi complessi di seguito elencati che possono operare anche in variante al Piano Urbanistico Comunale:

a) programma integrato di intervento (L 179/1992 e LR 16/1994);
b) programma di recupero urbano (L 493/1993 e DM 01.12.1994);
c) programma di riqualificazione urbana (L 179/1992 e DM 21.12.1994);
d) programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (DM 1169/1998).



Articolo 74 - Contenuto tipico dei piani attuativi

1. Al fine di definire la disposizione plano volumetrica degli edifici individuando le caratteristiche morfologiche dell’insediamento, le tipologie edilizie e le destinazioni d’uso, i piani attuativi contengono di norma[55]:

a) i progetti delle opere d'urbanizzazione primaria e secondaria;
b) l'indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e piazze;
c) la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
d) l'identificazione degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
e) l'individuazione delle suddivisioni degli isolati in lotti urbanistici secondo la tipologia indicata nel piano urbanistico comunale;
f) il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da cedere, espropriare ovvero da vincolare secondo le procedure e modalità stabilite dalle norme in materia;
g) la specificazione della profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle medesime opere e per soddisfare prevedibili esigenze future;
h) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.

2. Il piano attuativo è inoltre corredato dalla relazione illustrativa, dalle norme tecniche di attuazione e da una previsione di massima delle spese occorrenti per l’attuazione del piano[56].
3. I programmi complessi di recupero e riqualificazione urbana contengono:

a) uno studio di fattibilità degli interventi, con particolare riferimento alla tempistica ed alla cantierabilità degli interventi stessi;
b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto proponente, diverso dall'amministrazione comunale, si dichiari disposto a realizzare;
c) la valutazione degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi proposti comportano;
d) i termini di inizio ed ultimazione dei lavori nonché l'individuazione dei beni soggetti ad espropriazione.

4. L'assetto lottizzatorio, quale ripartizione delle aree edificabili in lotti urbanistici come risultante dal piano attuativo, è elemento essenziale del piano stesso e pertanto modificabile solo mediante con le procedure ordinarie di variante degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 76. La divisione immobiliare effettuata mediante frazionamento catastale dei lotti in maniera difforme dal piano approvato è qualificata come lottizzazione abusiva ed è perseguita a norma di legge. Per individuare le differenti proprietà all'interno del lotto urbanistico è consentita la sola suddivisione in subalterni.



Articolo 75 - Validità temporale dei piani attuativi

1. Contestualmente all'atto di approvazione il comune fissa il termine, non superiore a 10 anni, entro il quale il piano attuativo deve essere realizzato attraverso la predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria ed i termini entro i quali devono essere effettuate le eventuali espropriazioni.
2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere od impianti di interesse pubblico dallo stesso individuate.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione nel senso di cui al comma 1., rimanendo fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite nel piano stesso.



Articolo 76 - Varianti dei piani attuativi

1. In caso si renda necessario modificare le previsioni di piani urbanistici attuativi approvati, le relative varianti seguono il medesimo procedimento di formazione dei piani approvati[57].
2. Le varianti di cui al comma 1 possono essere approvate con un'unica deliberazione del Consiglio comunale, inderogabilmente entro 60 giorni dal loro deposito e fatta salva ogni altra autorizzazione necessaria, qualora rispettino le seguenti condizioni (cd varianti non sostanziali)[58]:

a) non incidano sul dimensionamento volumetrico del piano approvato;
b) non comportino modifiche al perimetro del piano approvato;
c) non comportino modifiche agli indici di fabbricabilità del piano approvato;
d) non comportino modifiche alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico del piano approvato.



Articolo 77 - Comparto edificatorio

1. Ai sensi della dalla normativa vigente[59], il comparto edificatorio definisce gli ambiti territoriali, comprendenti edifici o aree libere da trasformare, entro cui l'intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo attraverso la costituzione di un consorzio e la presentazione di un'unica istanza di concessione edilizia o di autorizzazione edilizia.
2. La delimitazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale unitamente all'indicazione dei termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione dell'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia.
3. Il perimetro del comparto può non coincidere con quello degli isolati e può essere individuato in modo da:

a) comprendere i necessari spazi pubblici destinati alla viabilità ed ai servizi pubblici nonché eventuali aree pubbliche esistenti da dismettere;
b) escludere eventuali parti edificate non suscettibili di trasformazione.



SEZIONE 2 - Piani attuativi di iniziativa privata

Articolo 78 - Requisiti soggettivi per la presentazione dei piani attuativi

1. I requisiti soggettivi necessari alla presentazione di un piano attuativo di iniziativa privata sono quelli posseduti dai titolari del diritto di proprietà ovvero del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel piano nonché gli usufruttuari previo assenso dei proprietari.
2. Nel caso di Piano di Recupero, la proposta può essere presentata dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati.
3. Nel caso di più comproprietari dell’area è necessaria la richiesta congiunta di tutti gli aventi diritto ovvero la costituzione di apposito consorzio.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere comprovati dal richiedente mediante la produzione del relativo titolo ovvero mediante apposita autocertificazione.
5. I Piani particolareggiati ed i Programmi di Recupero d’iniziativa pubblica su aree private ammettono l’iniziativa della proprietà o dei titolari del diritto di superficie a seguito della decorrenza dei termini previsti per l’iniziativa pubblica, oppure previo assenso dell’Amministrazione Comunale.
6. Su richiesta di almeno il 51% dei proprietari delle aree, il comune può procedere a redigere piani d’ufficio con le procedure e modalità previste dalla normativa vigente.



Articolo 79 - Formazione ed approvazione dei piani attuativi

1. Il procedimento di formazione ed approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata si articola nelle seguenti fasi[57]:

a) presentazione dell’istanza ed avvio del procedimento;
b) istruttoria;
c) adozione e pubblicazione del piano;
d) approvazione definitiva del piano.

2. La fase di presentazione dell’istanza ed avvio del procedimento è regolata come segue:

a) il procedimento prende avvio dal regolare deposito della domanda sottoscritta dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 78 inoltrata, anche per via telematica, con le le modalità indicate nell’art. 80. La domanda è redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato "D" - Modulistica unitamente a:
I. titolo ovvero autocertificazione concernente il possesso dei requisiti soggettivi previsti;
II. elaborati progettuali previsti di cui all'art. 81;
III. attestazione del progettista abilitato sulla conformità del piano agli strumenti urbanistici sovraordinati, approvati o adottati, ed al presente RE.
b) entro 10 giorni dalla data di regolare deposito della domanda, il Responsabile del procedimento nominato dal Dirigente del Servizio PT comunica all'interessato, anche per via telematica, l’avvio del procedimento con le modalità ed i contenuti previsti dalla legge[60];
c) nel caso in cui l’istanza presenti irregolarità sostanziali ovvero sia carente di uno o più degli elementi prescritti di cui alla lettera a) del presente comma, il Responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla data di nomina ed assegnazione della pratica, può comunicare l’interruzione dei termini del procedimento stesso indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, la documentazione necessaria a rimuovere tali vizi nonché i termini per la presentazione degli stessi. La comunicazione costituisce contestuale avviso di motivi ostativi al buon esito del procedimento[29]. In ipotesi di presentazione degli elementi integrativi richiesti nel termine assegnato, l’interruzione del termine del procedimento comporta il ridecorrere per intero dello stesso.
d) nel caso in cui entro il termine assegnato non pervenga la documentazione richiesta di cui alla lettera c) del presente comma, la domanda risulta improcedibile ed il procedimento si conclude d’ufficio mediante l’assunzione del provvedimento di rigetto del piano presentato da notificare agli interessati.

3. La fase istruttoria è regolata come segue:

a) successivamente alla fase di avvio ovvero riavvio del procedimento, il Responsabile del procedimento cura l’istruttoria acquisendo il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio nonché i pareri dei competenti Servizi Comunali e degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati mediante il ricorso alla Conferenza dei Servizi di cui agli artt. 18 e 19;
b) entro 30 giorni dal regolare deposito della domanda, il Responsabile del procedimento può motivatamente richiedere, una sola volta, documenti ed atti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine del procedimento viene sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
c) acquisiti i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma ed entro il termine di 60 giorni dal regolare deposito della domanda, il Responsabile del procedimento valuta la conformità del piano presentato alla normativa vigente, agli strumenti urbanistici, approvati o adottati, nonché al RE e formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione;
d) qualora ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, la necessità di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario, il Responsabile del procedimento può convocare l’interessato per un’audizione nel rispetto dei termini relativi alla conclusione dell’istruttoria di cui alla lettera c) del presente comma. Al termine dell’audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. I termini relativi alla conclusione dell’istruttoria di cui alla lettera c) del presente comma restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata.

4. La fase di adozione e pubblicazione è regolata come segue:

a) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta del responsabile del procedimento, il Dirigente del Servizio pianificazione territoriale formula al consiglio comunale la proposta di deliberazione relativa all'adozione del piano presentato;
b) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, il Consiglio comunale delibera l’adozione del piano presentato ovvero la restituzione dello stesso al proponente in caso ritenga necessario apportare modificazioni che consentano un migliore perseguimento degli interessi pubblici e una maggior coerenza con i programmi dell’amministrazione.
c) entro 15 giorni dall'adozione il piano è depositato a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune e mediante l'affissione di manifesti ed avviso in almeno un quotidiano regionale;
d) nei successivi 30 giorni i proprietari degli immobili interessati possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni;
e) trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del piano ovvero dei documenti aggiuntivi richiesti senza che il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per l’intervento sostitutivo[61]. In tale ipotesi, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessore regionale invita l’Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale procede, nei 10 giorni successivi, alla nomina con proprio decreto di un Commissario ad acta che provvede a convocare, entro 60 giorno dal ricevimento dell’incarico, il Consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.

5. La fase di approvazione definitiva del piano è regolata come segue:

a) entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale approva definitivamente il Piano decidendo in merito alle eventuali osservazioni ed opposizioni presentate ed indicando altresì il termine per la sottoscrizione, in forma di atto pubblico, della convenzione urbanistica;
b) la delibera di approvazione del piano viene sottoposta alla verifica di coerenza da parte dei competenti organi regionali che si esprimono entro 90 giorni[62];
c) acquisita la verifica di coerenza, il piano approvato entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURAS).
d) trascorsi 60 giorni dal perfezionamento della approvazione del piano senza che il Sindaco abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale, previo invito al Sindaco ad adempiere entro un termine di 30 giorni e scaduto infruttuosamente detto termine, procede nei 10 giorni successivi alla nomina del Commissario ad acta, che provvede, entro 60 giorni dal ricevimento dell’incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opere di un notaio libero professionista[63].



Articolo 80 - Modalità di presentazione della documentazione ai fini della approvazione di piani urbanistici attuativi

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 78 che siano interessati alla presentazione di un piano attutivo di iniziativa privata devono presentare al Servizio PT, anche per via telematica, la seguente documentazione:

a) modello previsto di cui all’Allegato "D" - Modulistica;
b) piano urbanistico redatto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 74 e 81.

2. Fatta eccezione per il caso di invio per via telematica, il piano di cui alla lettera b) comma 1 deve essere presentato in n. 3 copie cartacee ed n. 1 copia in formato digitale (pdf). Nelle copie presentate dovranno comunque essere riportati:

a) recapito postale, telefonico, l’indirizzo e-mail e, se posseduto, indirizzo di posta elettronica certificata del professionista incaricato, il quale deve altresì apporre il proprio timbro di iscrizione all’Ordine ovvero Collegio di appartenenza e firmare tutti gli elaborati di competenza;
b) elenco dei soggetti di cui al comma 1 con le relative firme.

In caso siano necessari pareri ovvero atti di assenso di altre amministrazioni, il numero di copie cartacee da presentare aumenta di conseguenza.
3. All'atto della presentazione della documentazione di cui al comma 1, il Servizio PT rilascia al richiedente apposita ricevuta con l'indicazione della data di ricevimento, del protocollo assegnato nonché dell’elenco dei documenti trasmessi. L’esame delle pratiche si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatte salve motivate esigenze di interesse pubblico.
4. Entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione, il Servizio PT procede a verificarne la completezza e la corretta compilazione al fine di individuare gli eventuali casi di manifesta irricevibilità.
5. Qualora la verifica formale di cui al comma 4 abbia dato esito positivo, il Dirigente del Servizio PT comunica all'interessato, anche per via telematica, il regolare deposito della documentazione presentata.
6. Qualora la verifica formale di cui al comma 4 abbia dato esito negativo, il Dirigente del Servizio PT comunica all'interessato, anche per via telematica, l’irricevibilità della documentazione presentata indicando le cause di irregolarità o di incompletezza che la rendono irricevibile ed inefficace[64].
7. In caso di mancata comunicazione all'interessato entro il termine di cui al comma 4, la documentazione presentata si intende regolarmente depositata.
8. In caso di regolare deposito formatosi ai sensi del comma 7, qualora in fase istruttoria emergano incongruenze nella documentazione presentata, derivanti anche da una compilazione parziale ovvero errata della stessa, il Responsabile del procedimento comunica all’interessato l’interruzione dei termini del procedimento stesso indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, la documentazione necessaria a rimuovere tali vizi ed i termini per la presentazione degli stessi.



Articolo 81 - Elaborati costitutivi dei piani attuativi

1. Salvo diversa indicazione contenuta nelle Norme tecniche di attuazione del PUC, i piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono costituiti dai seguenti elaborati:

a) relazione tecnica illustrativa;
b) norme tecniche di attuazione;
c) fascicolo documentazione fotografica;
d) fascicolo documentazione catastale;
e) schema di convenzione;
f) quadro economico relativo ai costi di urbanizzazione (distinto tra opere di urbanizzazione primarie, di urbanizzazione secondarie e opere a contributo aggiuntivo);
g) relazione geologica;
h) studio di compatibilità idraulica, ove richiesto[65];
i) studio di compatibilità geologica e geotecnica, ove richiesto[66];
l) elaborati grafici relativi allo stato di fatto;
m) elaborati grafici relativi al progetto;
n) progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria redatto in conformità alla legislazione vigente in materia di lavori pubblici[67];
o) studio compatibilità paesaggistico ambientale[68];
p) relazione paesaggistica, ove richiesta[69];
q) relazione di valutazione di incidenza ambientale, ove richiesta[70];
r) valutazione ambientale strategica, ove richiesta[71];
s) dichiarazione di conformità urbanistica;
t) dichiarazione di conformità geologica.

2. Il contenuto e le specifiche tecniche degli elaborati di cui al comma uno sono riportate nell’allegato "F" - Linee guida per la redazione di piani urbanistici attuativi.



Articolo 82 - Convenzione

1. Divenuto esecutivo il piano attuativo di iniziativa privata, il presupposto per la attuazione degli interventi edilizi in esso previsti è costituito dalla stipula di una convenzione tra l’Amministrazione comunale ed il soggetto lottizzante da trascriversi a cura di quest’ultimo.
2. Ispirandosi alla conformazione degli interessi dei proponenti con l’interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la convenzione di cui al comma 1 deve prevedere[72]:

a) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;
b) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
c) i termini non superiori ai 10 anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;
d) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

3. La convenzione disciplina inoltre i seguenti aspetti:

a) modalità di controllo sulla corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;
b) criteri e le modalità per il loro trasferimento delle opere di urbanizzazione primaria realizzate al Comune;
c) termine per il versamento della quota di oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria;
d) assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria nonché di tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico, fino alla loro cessione al Comune;
e) fasi di realizzazione dell’intervento ed i tempi relativi, nonché i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici;
f) sanzioni a carico dei proprietari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

4. Alla convenzione sono allegati i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria redatti in conformità alla legislazione vigente in materia di lavori pubblici[73] previa approvazione degli stessi mediante Deliberazione della Giunta comunale.
5. La stipula della convenzione non esclude e non limita le potestà amministrative previste dalle norme vigenti in materia urbanistica con riferimento alla effettività ed attualità della pianificazione ed al preminente interesse pubblico relativo alla esecuzione delle opere di urbanizzazione ed alla l’edificazione dei lotti.
6. Il rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione nell'ambito dei singoli lotti è subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.



Articolo 83 - Attuazione per stralci funzionali

1. Nei casi in cui comprovate difficoltà ovvero il mancato assenso di tutti i proprietari impediscano di predisporre il piano attuativo per l’intero comparto di intervento previsto dal Piano Urbanistico Comunale, uno o più lottizzanti, che dispongano di una superficie superiore al 51% del comparto, possono chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione alla realizzazione del piano per stralci funzionali[74].
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata da idonea documentazione costituita da:

a) ...;
b) ...;
c) ....

3. In caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1 e fermo restando che il piano deve essere comunque esteso all’intero comparto, il piano si attuerà per stralci funzionali autonomi e convenzionabili separatamente ed i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.



Articolo 84 - Valutazione preventiva dei piani attuativi

1. Prima di procedere alla redazione di un piano attuativo di iniziativa privata, il soggetto interessato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 78, ha facoltà di richiedere al Servizio PT un parere preventivo presentando un progetto preliminare che sintetizzi finalità, contenuti ed impostazione progettuale del piano.
2. Il progetto preliminare del piano è costituito dalla seguente documentazione:

a) planimetria dell’area di intervento in scala non inferiore a 1:200;
b) rilievo dell’area in scala non inferiore a 1:500 con l’indicazione dei limiti delle proprietà, delle opere di urbanizzazione esistenti, dei fabbricati circostanti e di ogni altro elemento utile al fine di descrivere compiutamente lo stato di fatto;
c) documentazione fotografica dell’area con didascalie e apposita planimetria indicante i punti di ripresa;
d) relazione illustrativa contenente la sommaria descrizione dei dello stato di fatto, della soluzione proposta e delle scelte progettuali operate con riferimento alle specifiche destinazioni d’uso, alle caratteristiche dei manufatti e delle opere da realizzare, alle soluzioni di accesso, agli allacciamenti alle reti viarie ed ai servizi nonché i calcoli di verifica del rispetto degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi di zona.
e) piante e sezioni schematiche in scala non inferiore a 1:500;
f) plano volumetrico ovvero alternative plani volumetriche in scala opportuna con rappresentazione tridimensionale e simulazione di inserimento nel contesto.

Ai fini dell’espressione della valutazione preventiva, il livello di definizione della documentazione di cui al presente comma deve essere in ogni caso sviluppato coerentemente all'oggetto della richiesta. Allo scopo di consentire un sufficiente grado di flessibilità tipologica ed espressiva alla successiva fase di progettazione architettonica e di evitare la cristallizzazione di soluzioni formali precostituite, risulta infatti opportuna e sufficiente una impostazione planovolumetrica di base ottenibile mediante la sola indicazione dei valori minimi e massimi da attribuire a taluni parametri fondamentali degli edifici quali l’altezza, la larghezza, la lunghezza e la sagoma.
3. Il parere preventivo è lo strumento mediante il quale il Servizio PT, sentita la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, si esprime sotto il profilo tecnico in merito alla ammissibilità e fattibilità del progetto preliminare presentato, fornendo i seguenti elementi:

a) chiarimenti sulla normativa e sugli eventuali vincoli che interessano l’area oggetto dell’intervento proposto;
b) informazioni in merito ad atti di programmazione ovvero ad interventi approvati dall’Amministrazione utili alla corretta definizione del piano;
c) informazioni in merito ad altri eventuali piani attuativi in corso di formazione che interessano aree attigue ovvero prossime;
d) indicazioni di carattere tecnico in ordine alle eventuali modificazioni ovvero integrazioni da apportare, alle condizioni da soddisfare ed ai criteri cui ispirare la successiva attività di pianificazione con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Al fine di consentire l’espressione del parere preventivo, il Responsabile del procedimento convoca una apposita Conferenza dei Servizi di natura istruttoria ai sensi dell’art. 18 alla quale sono invitati a partecipare il soggetto proponente ed il progettista.
5. Il parere preventivo è reso dal Dirigente del Servizio PT entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e conserva validità per un anno dalla data di rilascio, salvo che non intervengano modificazioni della normativa vigente ovvero dei piani urbanistici e di settore sovraordinati.
6. Unitamente agli accertamenti, alle verifiche ed alle valutazioni per esso compiute, il parere preventivo costituisce parte integrante dell’istruttoria relativa alla successiva domanda di approvazione del piano attuativo senza che le questioni ed i profili già considerati abbiano a costituire oggetto di nuovo esame, se non per accertarne la conformità, la corrispondenza e l’ottemperanza alle eventuali indicazioni date o condizioni poste e sempre che la stessa domanda venga presentata nel termine di un anno dalla data di comunicazione del parere e costituisca il logico sviluppo del progetto preliminare di piano precedentemente presentato.



CAPO 4 - Esecuzione delle opere

SEZIONE 1 - Adempimenti generali

Articolo 85 - Inizio dei lavori e relativa comunicazione

1. Ai fini del presente RE, l'inizio dei lavori è riferito al concreto avvio delle opere edili e non alle sole opere di allestimento del cantiere ovvero ad interventi fittizi e simbolici finalizzati ad eludere il termine di decadenza del titolo abilitativo.
2. La data di inizio dei lavori è oggetto di specifica comunicazione all’Amministrazione comunale da inoltre, anche per via telematica, con le seguenti modalità:

a) in caso di attività edilizia libera soggetta a semplice comunicazione, la comunicazione di inizio lavori coincide con la comunicazione presentata dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art.44 e redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato “D” – Modulistica;
b) in caso di attività edilizia soggetta a concessione edilizia , la comunicazione di inizio lavori deve essere presentata dal soggetto in possesso del titolo abilitativo almeno 5 giorni prima dell’effettivo avvio degli stessi e deve essere redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato “D” – Modulistica;
c) in caso di attività edilizia soggetta a autorizzazione edilizia , la comunicazione di inizio lavori deve essere presentata dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art.? almeno 5 giorni prima dell’effettivo avvio degli stessi e deve essere redatta secondo il modello ? di cui all’allegato “?” – Modulistica;
d) in caso di attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività , la comunicazione di inizio lavori coincide con la segnalazione presentata dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 e redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato “D” – Modulistica;
e) in caso di attività edilizia soggetta a denuncia di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori coincide con la denuncia presentata dal soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 44 e redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato “D” – Modulistica.

3. In caso di attività edilizia soggetta a titolo abilitativo, il soggetto in possesso del titolo deve allegare alla comunicazione di cui al comma 1 la seguente documentazione:

a) comunicazione della nomina di un direttore lavori e relative dichiarazioni di accettazione e compatibilità;
b) comunicazione delle nomine del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando necessarie;
c) comunicazione degli estremi dell'avvenuto deposito del progetto strutturale conformemente alla normativa vigente, quando dovuta;
d) relazione inerente il contenimento dei consumi energetici [NOTA art. 28 L. 10/1991 , D.Lgs. n. 192/2005 e D.P.R. n. 59 /2009], ove necessaria e se non inviata precedentemente;
f) copia delle della notifica preliminare trasmessa alla ASL competente, laddove prevista.
g) copia delle comunicazioni inviate all'INPS e all'Ispettorato del Lavoro, laddove previste;
?) autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale;
?) eventuali nulla osta degli Enti erogatori dei servizi, se interessati dai lavori;

4. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve inoltre essere allegata per ogni impresa esecutrice la seguente documentazione relativa all’idoneità tecnico-professionale della stessa:

a) iscrizione alla Camera di Commercio;
b) iscrizione agli Istituti Previdenziali e alla Cassa Edile;
c) applicazione del contratto collettivo di settore;
d) organico medio annuo, distinto per qualifica;
e) Documento Unico di Regolarità Contributiva (di seguito DURC).

La mancanza del DURC ovvero l’attestazione di irregolarità contributiva contenuta nel DURC comportano la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.
5. Qualunque variazione dei tecnici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 ovvero dell’impresa esecutrice deve essere comunicata per iscritto al SUE entro 15 giorni dalla variazione della stessa unitamente alla documentazione sostituiva di quella precedente.



Articolo 86 - Cartello di cantiere

1. In caso di attività edilizia soggetta a titolo abilitativo, il cantiere deve essere provvisto di cartello, di dimensioni non inferiori a m. 0,60x1,00, costruito con materiali resistenti agli agenti atmosferici ed apposto in modo tale da risultare visibile dallo spazio pubblico.
2. Il cartello di cui al comma 1 è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni e deve contenere le seguenti indicazioni minime:

a) committente;
b) estremi del titolo abilitativo;
b) progettista;
c) impresa esecutrice;
d) direttore dei lavori;
e) responsabile del cantiere e responsabile della sicurezza;
f) estremi della denuncia di avvenuto deposito del progetto strutturale;
g) estremi di iscrizione alla Cassa Edile, INAIL e INPS della ditta esecutrice dei lavori;
h) estremi di iscrizione alla Cassa Edile, INAIL e INPS delle ditte subappaltatrici.



Articolo 87 - Incolumità pubblica

1. Nell’esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie a:

a) garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, pubbliche e private;
b) limitare le molestie nei confronti di terzi;
c) garantire la sicurezza della circolazione, veicolare e pedonale;
d) garantire il corretto deflusso delle acque verso le aree esterne contenendo il trasporto di fanghi ed inerti.

2. L’accesso al cantiere non deve costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità. Le porte devono essere apribili verso l’interno e munite di idonei mezzi di chiusura che assicurino la non accessibilità al cantiere nelle ore di sospensione dei lavori.
3. Il cantiere che occupi spazi pubblici ovvero di uso pubblico deve garantire un adeguato passaggio pedonale a margine, utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria, e deve essere opportunamente segnalato, sia di giorno che di notte, oltre che illuminato quando le condizioni di luce lo richiedano. Le segnalazioni e illuminazioni dovranno essere fornite, gestite e mantenute dall’impresa esecutrice dei lavori per tutta la durata degli stessi.



Articolo 88 - Organizzazione di cantiere

1. In conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro[75], ogni cantiere deve essere sicuro, ben organizzato, recintato decorosamente e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori sotto la responsabilità dell’impresa esecutrice.
2. Per tutto il tempo dei lavori, le recinzioni provvisorie devono essere solidamente ancorate, devono garantire la sicurezza di chi vi transita e devono avere un aspetto decoroso da mantenere mediante la rimozione di eventuali affissioni abusive ovvero di scritte deturpanti.
3. Le recinzioni provvisorie ovvero i ponteggi prospicienti strade e spazi pubblici devono essere rivestiti da pannelli fino all'altezza di 2,00 m. Gli angoli sporgenti devono essere segnalati per tutta la loro altezza con strisce bianche e rosse e devono essere muniti di luce rossa di segnalazione da accendersi dal tramonto all'alba ovvero in caso di scarsa visibilità.
4. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose; esse devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali al fine di limitare la formazione e la propagazione di polveri.
6. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di collaudo rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia.
7. Esclusivamente per il periodo di esecuzione dei lavori, nell’ambito del cantiere ed è ammessa l’installazione a titolo precario di box, prefabbricati o simili strettamente connessi con la conduzione del cantiere stesso. Nel caso in cui in detti manufatti fossero previsti bagni, docce e/o lavabi non dotati di serbatoio d’accumulo, questi dovranno essere collegati alla fognatura pubblica mediante idoneo sistema di smaltimento conforme alle norme vigenti.
8. Presso il cantiere deve essere conservata una copia del titolo abilitativo ovvero della comunicazione relativa all’esecuzione dei lavori completa di tutti gli allegati nonché di tutta la documentazione richiesta dalle normativa vigente in relazione alla natura dell’opera, alle caratteristiche costruttive ed alle caratteristiche ambientali dei luoghi.
9. Qualora l'installazione del ponteggio comporti la copertura e l’oscuramento temporaneo di uno o più punti luce facenti parte della pubblica illuminazione, l’impresa esecutrice deve porre in opera un impianto provvisorio derivato dalla fornitura del cantiere che garantisca le stesse condizioni di sicurezza e visibilità preesistenti, con esonero di responsabilità ed oneri in capo al Comune.
10. Qualora nell’ambito del cantiere siano presenti delle piante, gli alberi non possono essere utilizzati per l’accatastamento di attrezzature o materiali ovvero per l’installazione temporanea di corpi illuminanti e cavi elettrici inoltre l’impresa esecutrice deve porre in opera un solido dispositivo di protezione che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale degli alberi stessi.
11. Qualora il cantiere sia interessato sia da lavori edili che da lavori di bonifica dei terreni, l’impresa esecutrice deve adottare tutte le precauzioni opportune al fine di evitare interferenze tra le due tipologie di lavori fermo restando che le aree del cantiere interessate dai lavori di bonifica dei terreni non potranno essere sottoposte a rimaneggiamenti o escavazioni se non previo parere dell’ufficio competente.
12. In caso di lavori urgenti ovvero di durata inferiore alla settimana sono ammesse difese equivalenti consistenti in adeguata vigilanza e segnalazione purché siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.



Articolo 89 - Affissioni pubblicitarie

1. L’utilizzo delle recinzioni nei cantieri per l’affissione pubblicitaria di qualsiasi natura è consentito alle condizioni impartite dall’Amministrazione Comunale che rilascia il proprio nulla osta a seguito di apposita richiesta presentata dall’impresa esecutrice.
2. In ogni caso, il sistema delle affissioni non può interessare più della metà della lunghezza della recinzione di cantiere e non più del 50% della superficie dei pannelli o dei teloni della facciata.



Articolo 90 - Svolgimento delle attività di cantiere

1. In considerazione dei rumori, delle vibrazioni e dei conseguenti disagi arrecati, le attività di cantiere possono essere svolte nei giorni feriali secondo i seguenti orari:

a) da Novembre a Marzo: dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 18:30;
b) da Aprile a Ottobre: dalle 07:30 alle 14:00 e dalle 16:15 alle 19:15;

2. Le limitazioni orarie di cui al comma 1 relative all'interruzione pomeridiana non si applicano nel caso in cui sia necessario completare un getto di calcestruzzo armato il cui differimento temporale determini una disomogeneità nella struttura. In tale ipotesi l'impresa esecutrice è tenuta a dare preventiva comunicazione delle ore e dei giorni in cui verrà eseguito il getto del calcestruzzo al Servizio EP ed al Comando di Polizia Municipale.
3. In caso si renda necessario prolungare gli orari indicati nel comma 1 ovvero lavorare anche in giorni festivi, il Sindaco può autorizzare, eccezionalmente e per brevi periodi, orari di svolgimento delle attività di cantiere differenti previa apposita e motivata richiesta presentata dall'impresa esecutrice.



Articolo 91 - Occupazione di aree pubbliche ai fini del cantiere

1. In caso si renda necessario occupare temporaneamente aree pubbliche ovvero di uso pubblico ai fini della delimitazione di cantieri, l’impresa esecutrice deve richiedere apposita autorizzazione al Servizio Mobilità e viabilità utilizzando il modello di cui all’allegato “D” –
Modulistica allegando una relazione tecnica redatta da professionista abilitato attestante i requisiti di resistenza e di stabilità della struttura e le misure da adottare a garanzia dell'incolumità pubblica e della integrità delle cose.
2. L’autorizzazione comunale indica la durata dell'occupazione, le modalità di ripristino ed è preceduta dalla costituzione di idonea garanzia per l'eventuale rimessa in pristino del suolo danneggiato.
3. Il ripristino delle aree deve essere compiutamente ultimato entro il termine stabilito dalla concessione di cui al comma 2.
4. Eventuali istanze di proroga devono essere adeguatamente motivate e vanno inoltrate entro il termine di scadenza.



Articolo 92 - Determinazione dei punti fissi di allineamento e quote

1. Prima di iniziare i lavori relativi a opere di urbanizzazione, nuove costruzioni, sostituzioni mediante demolizione e ricostruzione e comunque per interventi che comportino interferenze con spazi pubblici o reti di pubblico servizio, il soggetto in possesso del titolo abilitativo è tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni o picchettature ed in conformità a quanto indicato negli elaborati di progetto, la collocazione sul terreno delle costruzioni ed i punti fissi da assumere a riferimento sia altimetrico che planimetrico per l'esecuzione dei lavori.
2. Le segnalazioni e le picchettature di cui al comma 1 devono essere comunicate allo sportello unico e devono restare esposte per un periodo non inferiore a 15 giorni da tale comunicazione al fine di consentire la verifica da parte di personale del Comune.
3. Le risultanze della verifica di cui al comma 2 sono riportate in apposito verbale da redigere in duplice originale, contestualmente alla verifica stessa, sottoscritto dal titolare, dal direttore dei lavori e dal tecnico comunale incaricato.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i lavori possono essere iniziati ad eccezione dei casi in cui la verifica da parte personale comunale sia stata oggetto di apposita prescrizione in sede di rilascio del titolo abilitativo.



Articolo 93 - Conduzione del cantiere

1. Nell’ambito delle rispettive competenze e mansioni, l’impresa esecutrice, il committente ed i Tecnici incaricati sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva rispondendo in solido per eventuali violazioni alle disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso dei lavori i soggetti di cui al comma 1 devono:

a) prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti al minimo gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori e la loro propagazione nell’ambiente;
b) mettere in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali abitanti delle unità immobiliari adiacenti.

3. Nell’esecuzione di opere di demolizione devono essere inoltre osservati i seguenti divieti:

a) tenere accumulati materiali di risulta quando da ciò possa derivare pregiudizio per l’igiene e la sicurezza pubblica;
b) accumulare materiali pesanti sui solai senza che siano previste idonee opere provvisionali di puntellamento;
c) determinare scotimenti nel terreno che possano recare danni ai fabbricati vicini;
d) sollevare della polvere senza che siano stati innaffiati abbondantemente i manufatti ed i materiali da demolire;
e) gettare materiali demoliti o altri oggetti dai ponteggi o dagli edifici verso gli spazi sottostanti. Questi devono essere calati a terra mediante appositi recipienti o fatti discendere attraverso appositi condotti chiusi;
f) depositare materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del cantiere.

4. I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte ad evitare qualsiasi rovina o franamento. La stabilità degli scavi deve essere assicurata, mediante puntellature o adeguata scarpa, in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze.
5. I materiali di rifiuto dovranno essere trasportati nei luoghi di discarica pubblica o in altri luoghi, nel rispetto delle normative vigenti al riguardo ed alle eventuali prescrizioni di regolamenti comunali se esistenti.
6. Il trasporto di materiali ovvero di rifiuti deve essere eseguito in modo da evitare deposito di materiale lungo le strade. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto alla immediata rimozione dei materiali dalla pubblica via compresi detriti, fango e polveri che, anche in conseguenza di particolari situazioni meteoriche e della movimentazione dei mezzi, potrebbero depositarsi lungo gli spazi pubblici costituendo possibile situazione di pericolo o disagio per il traffico veicolare e i pedoni.
7. In caso di interruzione dei lavori, il soggetto in possesso del del titolo abilitativo alla esecuzione degli stessi deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione stessa e facendo predisporre tutte le cautele necessarie a garantire, durante detta interruzione, la sicurezza, l’igiene e il decoro del cantiere.
8. Qualora l’interruzione dei lavori comporti la scadenza del titolo abilitativo per decorrenza del termine triennale, tutte le impalcature, anche se utilizzate come supporto pubblicitario, devono essere rimosse e devono essere messi in sicurezza tutti gli accessi degli spazi pubblici al cantiere.
9. In difetto degli adempimenti dui ai commi 7 e 8, il Dirigente del servizio edilizia privata ingiunge gli opportuni provvedimenti fatta salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell’inadempiente.
10. Qualora il Direttore dei lavori venga sostituito, i lavori devono essere sospesi fino a quando non sia presentata la dichiarazione del subentrante all’Amministrazione Comunale. In ogni caso la ripresa dei lavori dovrà essere comunicata all’autorità competente.



Articolo 94 - Rischio archeologico e ritrovamenti di opere di pregio

1. In caso di opere ovvero sistemazioni all'interno di lotti non edificati ricadenti nelle aree di particolare e massima attenzione previste dal PUC relativamente al rischio archeologico[76] che comportino scavi ovvero sbancamenti per altezze superiori a m 0,75, il soggetto in possesso del titolo abilitativo deve dare preavviso alla Soprintendenza archeologica almeno 7 giorni prima dell’inizio dei lavori.
2. In caso di ritrovamenti di opere di pregio aventi presumibile interesse archeologico, storico od artistico nella fase di preparazione del cantiere ovvero durante l'esecuzione dei lavori, il soggetto in possesso del titolo abilitativo deve darne immediata comunicazione al Sindaco ed alle competenti Soprintendenze.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e per la parte interessata dai ritrovamenti, i lavori devono essere immediatamente sospesi avendo cura di lasciare intatti i ritrovamenti stessi e fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle norme vigenti in materia di Beni Culturali e del Paesaggio[9].
4. Qualora la Soprintendenza competente ritenesse che i ritrovamenti siano meritevoli di tutela o valorizzazione e si rendesse pertanto necessario non eseguire, modificare o comunque sottrarre all’uso preventivato parte delle volumetrie assentite, il possessore del titolo abilitativo è tenuto a presentare una variante al progetto che, anche in deroga ai parametri urbanistici di zona, può prevedere il recupero delle volumetrie divenute indisponibili a condizione che:

a) mantenga la stessa destinazione d’uso delle volumetrie divenute indisponibili;
b) garantisca la fruizione pubblica dei ritrovamenti archeologici e la loro manutenzione periodica, secondo le direttive impartite dalla competente Soprintendenza, mediante apposita convenzione da sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale.



Articolo 95 - Ritrovamenti di ordigni bellici

1. In caso di rilevamento ovvero ritrovamento di ordigni bellici o residuati di tali oggetti, il soggetto in possesso del titolo abilitativo deve sospendere immediatamente i lavori informando tempestivamente il Sindaco, la Polizia Locale e l’Autorità Militare dell’accaduto al fine di eseguire le opportune verifiche.
2. In caso si rendano necessarie operazioni di bonifica, i lavori devono essere sospesi fino al loro completamento.



Articolo 96 - Fine dei lavori e relativa comunicazione

1. Ai fini del presente RE, la fine dei lavori è di norma riferita all’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento.
2. In caso di attività edilizia soggetta a titolo abilitativo, la data di fine dei lavori è oggetto di specifica comunicazione all’Amministrazione comunale da inoltre, anche per via telematica, a cura dell’avente titolo con le seguenti modalità:

a) in caso di attività edilizia soggetta a concessione edilizia , la comunicazione di fine lavori, redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato “D” – Modulistica, deve essere inoltrata entro 15 giorni dalla loro ultimazione;
b) in caso di attività edilizia soggetta a autorizzazione edilizia, la comunicazione di fine lavori, redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato “D” – Modulistica, deve essere inoltrata entro 15 giorni dalla loro ultimazione;
c) in caso di attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività , la comunicazione di fine lavori, redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato “D” – Modulistica, deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla loro ultimazione e coincide con la trasmissione del certificato di collaudo finale[77] con cui il progettista ovvero un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. In tale ipotesi, alla comunicazione di fine lavori deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento sempre a firma del progettista ovvero di un tecnico abilitato;
d) in caso di attività edilizia soggetta a denuncia di inizio attività, la comunicazione di fine lavori, redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato “D” – Modulistica, deve essere inoltrata entro 15 giorni dalla loro ultimazione. In tale ipotesi, alla comunicazione di fine lavori deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento sempre a firma del progettista ovvero di un tecnico abilitato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere riferita alla esecuzione parziale dell’intervento a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste per gli interventi non ultimati di cui all’art. 103. In tale ipotesi, la comunicazione di fine lavori, redatta secondo il modello ? di cui all’Allegato “D” – Modulistica, deve essere inoltrata entro 15 giorni dalla loro ultimazione illustrando accuratamente lo stato di fatto dei lavori realizzati.



Articolo 97 - Fascicolo del fabbricato

1. A partire dall'entrata in vigore del presente RE, per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti quelli oggetto di ampliamento ovvero di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, il proprietario ovvero l’amministratore, nel caso di condomini, sono tenuti a costituire e mantenere il fascicolo del fabbricato nel quale devono essere annotate le informazioni utili di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico ed energetico relative all'edificio.
2. Il fascicolo di fabbricato di cui al comma 1 deve essere aggiornato registrandovi gli interventi di manutenzione nonché tutte le modifiche intervenute rispetto alla configurazione originaria con particolare riferimento alle componenti statiche, impiantistiche e funzionali.
3. Alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un tecnico abilitato, architetto o ingegnere, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
4. In caso di vendita il fascicolo del fabbricato dovrà essere consegnato al nuovo proprietario, analogamente esso dovrà essere consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale.
5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, per la singola unità immobiliare il proprietario è tenuto conservare copia di tutte le pratiche edilizie, presentate per qualsiasi tipo di intervento, nonché tutte le certificazioni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente RE consegnandone copia all'acquirente in caso di vendita.



SEZIONE 2 - Varianti in corso d'opera

Articolo 98 - Tolleranze di cantiere

1. In considerazione dei limiti di precisione insiti nella esecuzione dei lavori edili nonché negli strumenti di misurazione e nel loro utilizzo, le differenze eventualmente rilevabili tra rappresentazioni di progetto e corrispondenti opere realizzate sono considerate ammissibili, e come tali non sanzionabili per difformità, quando gli scostamenti siano contenuti entro i seguenti limiti di tolleranza:

a) per le misure lineari:
I. 1% per misure inferiori o uguali a m 5,00;
II. 0,5 % per misure maggiori a m 5,00 e inferiori o uguali a m 15,00;
III. 0,2 % per misure maggiori a m 15,00.
b) per la superficie lorda di pavimento di ogni singola unità immobiliare: 5 % della dimensione prevista dal progetto a condizione che sia rispettata la superficie lorda di pavimento complessiva per la quale è ammessa una tolleranza massima dell’1% rispetto a quella prevista dal progetto stesso;
c) per la verifica topografica riferita a capisaldi certi: traslazioni planimetriche ed altimetriche non superiori a m 0,20.

2. Le tolleranze di cantiere di cui al comma 1 non comportano l’obbligo di produrre ulteriori elaborati grafici e sono applicabili anche nel caso di distanze tra fabbricati, altezza minima e requisiti igienico sanitari dei locali abitativi sempre che:

a) siano imputabili a fatti meramente esecutivi;
b) riguardino misure di limitata consistenza e di scarso rilievo rispetto al progetto tali comunque da non configurare un diverso organismo edilizio con aumento di unità immobiliari e di volume, modifiche alla sagoma, ai prospetti ed alle superfici;
c) non configurino una applicazione sistematica e fraudolenta finalizzata alla modificazione delle caratteristiche complessive dell’unità immobiliare.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo rilevano esclusivamente in fase di accertamento degli interventi realizzati e non sono in nessun modo applicabili nella fase progettuale degli interventi stessi.



Articolo 99 - Classificazione delle varianti

1. 1. Qualora durante il periodo di efficacia del titolo edilizio abilitativo si renda necessario apportare delle variazioni, qualitative o quantitative, alle previsioni progettuali originarie, così come documentate negli elaborati allegati al titolo stesso, le conseguenti modifiche configurano differenti tipi di variante classificate come segue[78]:

a) varianti minori, altrimenti dette in corso d'opera;
b) varianti ordinarie;
c) varianti essenziali.

2. Ai fini del rilascio del certificato di abitabilità e dell'attività di vigilanza, le varianti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell'intervento principale e, qualora non vengano regolarizzate con le modalità indicate negli artt. 101, 102 e 103, determinano l’applicazione delle sanzioni, amministrative e penali, previste per la realizzazione di opere abusive.
3. Il conseguimento del titolo edilizio in variante non modifica i termini di decadenza di quello originario né i contenuti e le prescrizioni dello stesso che non siano oggetto di variante .



Articolo 100 - Varianti minori

1. Le varianti minori sono caratterizzate da modificazioni di lieve entità che[79]:

a) non incidono sui parametri urbanistici, incluse le distanze tra edifici;
b) non incidono sulla volumetria;
c) non modificano la destinazione d'uso;
d) non modificano la categoria edilizia;
e) non alterano la sagoma dell'edificio;
f) non violano le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.

2. Nei casi di cui al comma 1 e fatta salva l'eventuale necessita di autorizzazione paesaggistica, al fine di regolarizzare la variante il soggetto in possesso del titolo abilitativo deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività che integra il titolo originario.
3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2 non comporta l’obbligo di sospensione dei lavori e deve essere trasmessa prima della ultimazione degli stessi e comunque durante il periodo di efficacia della segnalazione stessa.
4. Le varianti minori a titoli abilitativi assoggettati al pagamento di contributo di costruzione comportano la verifica e l’eventuale adeguamento del contributo in relazione alle opere di variante .



Articolo 101 - Varianti ordinarie

1. Le varianti ordinarie, eccedenti rispetto a quelle minori, sono caratterizzate da modificazioni di consistenza non rilevante rispetto al progetto originario e riguardano i seguenti elementi del fabbricato:

a) superficie coperta;
b) perimetro;
c) volumetria relativa alle cubature accessorie ed ai volumi tecnici [80];
d) distanze dalle proprietà viciniori;
e) caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne;
f) distribuzione interna dei singoli immobili [80].

2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto in possesso del titolo abilitativo deve sospendere i lavori limitatamente alle opere oggetto di variante ed integrare il titolo abilitativo originario con uno nuovo che regolarizza la variante e rimane collegato a quello originario in un rapporto di complementarietà, accessorietà e continuità. In caso di sopravvenienza di una nuove e contrastanti disposizioni normative, i diritti acquisiti col titolo originario rimangono sussistenti.
3. La sospensione dei lavori e la trasmissione della documentazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo di cui al comma 2 devono avvenire entro il periodo di efficacia del titolo abilitativo originario.
4. Le varianti ordinarie a titoli abilitativi assoggettati al pagamento di contributo di costruzione comportano la verifica e l’eventuale adeguamento del contributo in relazione alle opere di variante.



Articolo 102 - Varianti essenziali

1. Le varianti essenziali sono caratterizzate da modificazioni non compatibili col progetto originario che configurano un organismo edilizio integralmente diverso e da quello approvato e si verificano nei seguenti casi;

a) mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti fra gli spazi destinati agli insediamenti e quelli per le dotazioni standard[10];
b) aumento ovvero diminuzione della superficie coperta;
c) aumento ovvero diminuzione dell'altezza dell'edificio;
d) aumento ovvero diminuzione del numero dei piani dell'edificio;
e) aumento ovvero diminuzione della volumetria eccedente il 10% della cubatura assentita;
f) aumento ovvero diminuzione delle unità immobiliari;
g) modificazione della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
h) modificazione delle caratteristiche funzionali e strutturali dell'intervento assentito.

2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto in possesso del titolo abilitativo deve sospendere i lavori e richiedere una nuova concessione edilizia illustrando accuratamente lo stato di fatto dei lavori. Il nuovo titolo abilitativo, autonomo e sostitutivo del quello originario, viene rilasciato in conformità alle disposizioni vigenti al momento della presentazione della relativa istanza e la sua efficacia temporale è regolata da nuovi termini decadenziali, decorrenti dalla data di rilascio, nonché dalle prescrizioni necessarie a garantire i seguenti aspetti:

a) funzionalità dell’intervento con particolare riferimento a opere di urbanizzazione primaria, opere strutturali e parti comuni;
b) rispetto delle previsioni progettuali così come valutate ed assentite in relazione all'interesse generale e collettivo di cui all’art. 30.

3. La sospensione dei lavori e la trasmissione della documentazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo di cui al comma 2 devono avvenire entro il periodo di efficacia del titolo abilitativo originario.
4. Le varianti ordinarie a titoli abilitativi assoggettati al pagamento di contributo di costruzione comportano la verifica e l’eventuale adeguamento del contributo in relazione alle opere di variante.
5. Qualora la richiesta di variante sia in contrasto con l’interesse generale e collettivo di cui all’art. 30 del RE, il Dirigente del Servizio EP adotta il provvedimento di diniego e ordina la demolizione di quanto eventualmente realizzato in variante entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine per la demolizione, l’Amministrazione comunale provvede in via sostitutiva addebitando le spese per la demolizione ai proprietari ovvero ai titolari di diritti su tali beni, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali ed amministrative previste in materia di abusi.



Articolo 103 - Interventi non ultimati

1. Ove l'intervento edilizio non risulti ultimato entro il periodo di efficacia temporale del titolo abilitativo, l'esecuzione della parte residua è disciplinata dal comma 3 dell'art. 49 (rilascio di un nuovo e specifico titolo abilitativo per il quale si procede, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione).
2. Qualora l'intervento non ultimato sia di nuova edificazione ovvero di ristrutturazione, il soggetto in possesso del titolo abilitativo è comunque tenuto a:

a) completare e collaudare le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento;
b) completare e collaudare le opere strutturali relative all’intero intervento;
c) completare le parti comuni;
d) completare e collaudare gli impianti relativi alle parti comuni;
e) completare le opere esterne che definiscono la sagoma del manufatto al fine di realizzare concretamente le previsioni progettuali così come valutate ed assentite in relazione all’interesse generale e collettivo di cui all’art. 31.

3. In caso di mancato adempimento della disposizione di cui al comma 2 e comunque qualora la volumetria realizzata sia inferiore al 90% della cubatura assentita , l'intervento non ultimato è assimilato ad un un abuso per variazione essenziale con la conseguente applicazione delle disposizioni e delle sanzioni vigenti in materia.



CAPO 5 - Oneri connessi ai titoli abilitativi (Contributo di costruzione)

Articolo 104 - Contributo di costruzione

1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti dalla normativa vigente e specificati nell’art. 107 , gli interventi assoggettati a titolo edilizio abilitativo comportanti aumento del carico urbanistico sono soggetti al pagamento di un contributo il cui importo è:

a) commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione nel caso di opere o impianti destinati ala residenza[81];
b) pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche, nel caso di costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi[82];
c) pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché una quota non superiore al 10% del costo documentato di costruzione nel caso di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi[83].

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con le modalità indicate nell’allegato "G" - Determinazione del contributo di costruzione a cura del:

a) Comune in caso di concessione edilizia ovvero autorizzazione edilizia limitatamente agli interventi comportanti un aumento della superficie o della cubatura[84];
b) professionista abilitato in caso di segnalazione certificata di inizio attività ovvero denuncia di inizio attività, fatto salvo il controllo da parte del Comune e, in caso di versamento inferiore a quello dovuto, l’integrazione con le maggiorazioni previste dalla nome vigenti relativamente alla parte da versare a titolo integrativo l'irrogazione di una sanzione amministrativa per errata certificazione dell'importo del contributo da versare, in misura pari alla maggiorazione dell'importo del contributo dovuto da parte del presentatore della segnalazione.

3. Il contributo di costruzione va corrisposta al Comune con le modalità e nei termini sotto indicati e deve essere comprovata dalla ricevuta del versamento ovvero da idonea attestazione bancaria:

a) soluzione unica: pagamento dell’intera somma al ritiro del titolo abilitativo rilasciato ovvero all’atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e della denuncia di inizio attività;
b) rateizzazione su richiesta dell’interessato: pagamento dell’intera somma in quattro rate semestrali di importo pari al 25% cadauna, la prima delle quali va corrisposta al ritiro del titolo abilitativo rilasciato ovvero all’atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e della denuncia di inizio attività. Per le tre rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali e l’importo rateizzato, al quale va aggiunto il massimale delle sanzioni in caso di ritardato pagamento, deve essere prestata garanzia fideiussoria.



Articolo 105 - Oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di:

a) nuova costruzione;
b) mutamento della destinazione d'uso, con o senza opere, ove questo determini un incremento del carico urbanistico;
c) ristrutturazione edilizia ove questa determini un incremento del carico urbanistico;
d) ristrutturazione urbanistica;
e) varianti in corso d’opera ove queste determinino un incremento del carico urbanistico.

2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, è stabilita dal Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche approvate dalla Regione[85] ed ogni 5 anni è soggetta ad aggiornamento secondo gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed in conformità alle disposizioni regionali[86].



Articolo 106 - Costo di costruzione

1. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è dovuta in relazione agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia riguardanti immobili aventi destinazione d'uso residenziale, direzionale, commerciale e turistica.
2. Qualora l’intervento edilizio riguardi solo una parte dell’immobile, la quota di cui al comma è dovuta solo sulla Superficie utile lorda delle unità immobiliari oggetto di intervento e loro pertinenze.
3. In caso di nuovi edifici con destinazione d’uso residenziale ovvero quando la destinazione diversa dalla residenza sia inferiore al 25% della Superficie utile lorda residenziale, la determinazione del costo di costruzione e della sua quota percentuale sul contributo di costruzione, variabile dal 5 al 20, è stabilita in base alle tabelle parametriche approvate dalla Regione[87] con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)[88].
4. In caso nuovi edifici con destinazione d’uso commerciale, terziaria e turistica ricettiva ovvero per gli interventi misti quando tali destinazioni superino il 25% della Superficie utile lorda residenziale, il costo di costruzione corrisponde al costo documentato di costruzione ovvero è basato su un computo metrico estimativo determinato utilizzando il prezzario regionale o quello della Camera di Commercio di Cagliari.
5. Nel caso di di interventi su edifici esistenti, la determinazione del costo di costruzione e della sua quota percentuale sul contributo di costruzione, variabile dal 5 al 20, è stabilita dal Comune in relazione al costo degli interventi stessi basato su un computo metrico estimativo determinato utilizzando il prezzario regionale o quello della Camera di Commercio di Cagliari. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia non possono in nessun caso superare i valori corrispondenti determinati per le nuove costruzioni.



Articolo 107 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è ridotto nei seguenti casi:

a) edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti: pagamento della sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo di cui all’art. 109 del RE[89];
b) realizzazione della prima abitazione: pagamento di un contributo pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore[90];
c) interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato: pagamento di un contributo commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione[91].

2. Il contributo di costruzione non è dovuto nei seguenti casi:

a) interventi di ristrutturazione e di ampliamento di edifici unifamiliari in misura non superiore al 20%[92];
b) interventi interventi soggetti alla autorizzazione edilizia, semprechè le opere non determinino un aumento della superficie ovvero della cubatura[93];
c) interventi realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio attività, semprechè le opere non determinino un aumento della superficie ovvero della cubatura[94];
d) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale[NOTA lettera e) comma 3 Art. 17 DPR 380/2001];
e) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale[95];
f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici[96];
g) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità[97].

3. Qualora entro 10 anni dall'ultimazione dei lavori venga mutata la destinazione d'uso di opere realizzate beneficiando dell’esonero di cui al comma 2, il soggetto in possesso del titolo abilitativo è tenuto al pagamento del contributo previsto nella misura massima dovuta per la nuova destinazione al momento della conversione d'uso ovvero del suo accertamento da parte dell'Amministrazione.



Articolo 108 - Convenzione tipo per interventi di edilizia abitativa convenzionata

1. In caso di interventi di edilizia abitativa convenzionata, le convenzioni comunali ovvero gli atti d’obbligo sono conformi alla convezione tipo approvata dalla Regione[98].
2. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni di cui al comma 1 sono aggiornati in relazione agli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi ai costi di costruzione individuati dopo la stipula delle convenzioni medesime.
3. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.



Articolo 109 - Monetizzazione

1. Gli interventi comportanti un aumento del carico insediativo sono soggetti al reperimento degli standard previsti dalla normativa vigente che si distinguono in:

a) standard per spazi pubblici, riservati ad attività collettive, verde pubblico e parcheggi, nel caso di interventi subordinati a pianificazione urbanistica attuativa[99];
b) standard per parcheggi, ad uso privato o pubblico, nel caso di interventi diretti aventi rilevanza urbanistica ed edilizia[100].

2. La monetizzazione, parziale o totale, delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un corrispettivo monetario alternativo alla loro cessione ovvero individuazione e costituisce una procedura di natura eccezionale cui è possibile ricorrere quando:

a) l’acquisizione delle aree da destinare a standard per spazi pubblici non risulti possibile ovvero non sia ritenuta conveniente dal Comune in relazione ad elementi che incidono negativamente sul reale godimento delle stesse da parte dei cittadini quali:
I. estensione, conformazione (planimetrica e altimentrica), localizzazione, funzionalità ed accessibilità delle aree con particolare riferimento al requisito di economicità nella successiva fase di manutenzione e gestione;
II. eventuale presenza di servitù, preesistenze o impianti tecnologici che limitino il pieno utilizzo delle aree;
III. possibilità ed opportunità di integrare le aree da destinare a standard con altri servizi esistenti nelle immediate adiacenze ovvero su aree accessibili in funzione dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione del trasporto pubblico loale.
b) quando l’individuazione delle aree da destinare a standard per parcheggi non risulti possibile in quanto l’intervento è localizzato all’interno di tessuti urbani già definiti e consolidati ovvero allorquando tale individuazione porti a soluzioni tecniche non idonee dal punto di vista edilizio ed urbanistico e comunque nell'ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio sia inferiore a 20 metri quadri[NOTA Art. 8.5-bis LR 4/2009].

3. La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa istanza formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard in sede di conseguimento del titolo abilitativo per gli interventi diretti ovvero di approvazione del piano urbanistico attuativo per gli interventi indiretti.
4. Il corrispettivo monetario di cui al comma 2 è commisurato alla:

a) utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di aree simili a quelle non cedute, nel caso degli standard per spazi pubblici;
b) somma del valore dell’area e dell’onere corrispondente al costo di realizzazione dell’opera, nel caso degli standard per parcheggi.

I valori di cui alla lettera a) del presente comma sono stabiliti dal Consiglio Comunale in base ai corrispondenti valori di un area avente le stesse caratteristiche determinata ai fini dell’IMU ??? ed ogni 5 anni sono soggetta ad aggiornamento. I valori di cui alla lettera b) del presente comma sono adeguati annualmente mediante determinazione dirigenziale in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
5) Il calcolo del corrispettivo monetario di cui al comma 2 è determinato dal Comune con le modalità indicate rispettivamente nell’allegato "H" - Monetizzazione degli standard per spazi pubblici e nell’allegato "I" - Monetizzazione degli standard per parcheggi.
6. In caso di monetizzazione degli standard, l’importo dovuto è con le stesse modalità di cui al comma 3 dell’art. 105.
7. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione sono versati su specifico capitolo di bilancio a destinazione vincolata da utilizzarsi per la realizzazione degli standard non reperiti.
8. La facoltà di accettare un controvalore in luogo degli standard non reperiti rientra nella sfera di discrezionalità tecnico - amministrativa dell'Amministrazione comunale, non configura un diritto alla monetizzazione in capo al privato e costituisce un istituto preordinato al migliore e più ordinato assetto del territorio applicabile laddove emerga che la pura e semplice applicazione degli standard previsti non darebbe luogo alla realizzazione di dotazioni territoriali in concreto utili e risulti invece più conveniente destinare le corrispondenti risorse alla realizzazione degli standard non reperiti in altra parte del territorio comunale adiacente ovvero accessibile.



Articolo 110 - Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. Le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, connesse ad interventi subordinati a piani urbanistici attuativi ovvero ad interventi edilizi diretti per i quali si renda necessaria una urbanizzazione ulteriore rispetto a quella già presente, possono essere realizzate a scomputo, totale o parziale, della quota afferente agli oneri di urbanizzazione con le seguenti modalità:

a) direttamente a carico dei soggetti attuatori dei piani urbanistici o del titolare della concessione edilizia[101] nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore 5.000.000 euro[102];
b) da impresa selezionata dai soggetti attuatori dei piani urbanistici o dal titolare della concessione edilizia mediante procedura negoziata[103] nel caso di opere di urbanizzazione secondaria di importo inferiore 5.000.000 euro[102];
c) da impresa selezionata dal titolare della concessione edilizia mediante procedura di evidenza pubblica (aperta o ristretta)[104] nel caso di opere di urbanizzazione, primaria o secondaria, di importo superiore 5.000.000 euro[105].

2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il titolare della concessione edilizia assume il ruolo di stazione appaltante[106] ed è responsabile delle attività di progettazione, affidamento degli incarichi ed esecuzione delle opere secondo quanto stabilito in proposito dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”[107]. 3. Le opere a scomputo di cui al comma 1 realizzate da privati su aree da cedere al Comune:

a) assumono carattere e valenza di opere pubbliche in quanto, una volta realizzate, divengono parte del patrimonio dell’Ente;
b) sono indipendenti dal programma triennale delle opere pubbliche;
c) sono realizzate nei termini stabiliti dal Comune, in relazione alla complessità ed estensione delle opere da realizzare, secondo le modalità e le garanzie previste nella convenzione attuativa ovvero negli atti unilaterali d’obbligo.

4. Il valore delle opere cui commisurare l’importo degli oneri da scomputare è ricavato dal quadro economico del progetto[108], presentato dal privato ed approvato dall'amministrazione, basato sul prezzario delle opere pubbliche regionale ovvero comunale.
5. Qualora l’Amministrazione comunale intenda svolgere direttamente ovvero effettuare una procedura negoziata, ciò dovrà risultare da atto convenzionale espresso; in tal caso i lavori saranno eseguiti dall'aggiudicatario della gara d’appalto o della procedura negoziata ed i soggetti attuatori corrisponderanno al Comune il relativo corrispettivo.
6. Ai fini del cofinanziamento degli interventi, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche ai programmi complessi di cui all’art. 73 relativi a bandi regionali, nazionali ed europei, nella misura ammessa dai bandi stessi.



CAPO 6 - Certificati, dichiarazioni e attestazioni

SEZIONE 1 - Atti di competenza del Servizio Edilizia privata

Articolo 111 - Certificato di agibilità

1. Il Certificato di agibilità serve per attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati sulla base della normativa vigente[109] ed è necessario nei seguenti casi:

a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) altri tipi di intervento, totali o parziali, attuati su edifici esistenti che possano influire su tali condizioni;
d) quando ricorrano le condizioni di verifica in ordine ad un nuovo utilizzo dell’edificio ovvero di parti di esso.

2. Il certificato di cui al comma 1 può essere richiesto per:

a) intero oggetto del titolo abilitativo[110];
b) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni[111];
c) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale[111].

3. Per gli edifici, o loro parti, di costruzione antecedente al 27 luglio 1934[112], la sussistenza dei requisiti necessari per l’utilizzazione degli immobili può essere attestata mediante apposita dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata sottoscritta congiuntamente dal proprietario e dal tecnico abilitato[113] nella quale si attesti:

a) l’anno di ultimazione dell’immobile;
b) l’assenza di interventi successivi che abbiano influito sulla statica dell’edificio, tali da determinare un nuovo deposito di calcoli statici e collaudo statico;
c) la conformità urbanistica-edilizia del bene anche per quanto riguarda la destinazione d’uso;
d) il possesso dei requisiti di salubrità previsti dalle vigenti leggi e dal RE;
e) il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti, il rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
f) la regolare iscrizione in catasto del bene.

In caso di immobili di proprietà pubblica, la dichiarazione di cui al presente comma può essere resa da un tecnico abilitato e deve essere vistata dal Dirigente del Servizio interessato.
4. Nel caso di immobili oggetto di condono edilizio che abbiano ottenuto la concessione ovvero autorizzazione in sanatoria[114], il certificato di agibilità di cui al comma 1 può essere rilasciato anche in carenza dei requisiti fissati da norme regolamentari qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli infortuni[115].



Articolo 112 - Procedimento di conseguimento del certificato di agibilità

1. I soggetti in possesso del titolo abilitativo, ovvero dei loro successori o aventi causa, possono conseguire il certificato di agibilità di cui all’art. 111 facendo ricorso a due modalità alternative:

a) presentazione di apposita domanda sottoscritta dal richiedente[116]:
b) presentazione di apposita autocertificazione del direttore dei lavori ovvero di un professionista abilitato[117] a cura del soggetto interessato.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, la domanda deve essere compilata secondo l’apposito modello di cui all’Allegato "?" - Modulistica e deve essere corredata da:

a) documenti di cui all’Allegato "?" – Documentazione necessaria ai fini del certificato di agibilità;
b) copia del versamento effettuato per diritti di segreteria.

3. A seguito della verifica della documentazione presentata e di eventuale ispezione, il Dirigente del Servizio EP rilascia il certificato di agibilità entro il termine di:

a) 30 giorni dalla ricezione della domanda, in caso di parere della azienda sanitaria locale (ASL)[118];
b) 90 giorni dalla ricezione della domanda, in caso di dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla norme igienico-sanitarie vigenti resa da professionista abilitato [119] in quanto la verifica dei relativi requisiti non comporta valutazioni tecnico-discrezionali.

Trascorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, l’agibilità si intende attestata mediante per la formazione del silenzio - assenso.
4. I termini di cui al comma 3 possono essere interrotti una sola volta dal Responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine per la formazione del silenzio - assenso ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
5. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il soggetto interessato presenta la dichiarazione del Direttore dei lavori o di un professionista abilitato, attestante la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico;
b) certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
d) parere della Azienda sanitaria locale (ASL) ovvero, nel caso in cui la verifica dei relativi requisiti non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla norme igienico-sanitarie vigenti resa da professionista abilitato;
e) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
f) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

6. La documentazione presentata ai fini del conseguimento del certificato di agibilità di cui all'art 111 deve essere completa e correttamente compilata ed è inoltre soggetta all'applicazione delle disposizioni cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 55 in merito al regolare deposito della stessa ed alle conseguenze derivanti da eventuali incongruenze emerse a seguito dell’istruttoria tecnico - amministrativa.



Articolo 113 - Dichiarazione di inagibilità

1. L’amministrazione comunale ha facoltà di disporre ispezioni di controllo, anche a campione, sulla reale esistenza dei requisiti di agibilità con le modalità previste per legge.
2. Nei casi in cui possa esserci pregiudizio per la salute e l’incolumità degli occupanti, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica della ASL ovvero dell’Ufficio sorveglianza edilizia del Comune, per quanto di rispettiva competenza, il Sindaco dichiara inagibile un edificio o parte di esso e ordinandone lo sgombero ed impedendone l’uso con opportune misure.
3. Un edificio o parte di esso è da ritenersi inagibile nei seguenti casi:

a) condizioni di degrado tali da pregiudicare I'incolumità degli occupanti;
b) improprietà dell’alloggio ossia quando l’alloggio è ricavato da locali aventi caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione quali, ad esempio, garage, stalle, cantine e simili;
c) deficienza superiore al 5% dei valori minimi previsti per la superficie e l’altezza dei locali;
d) deficienza superiore al 30% dei valori minimi previsti per l’areazione e l’illuminazione naturale dei locali;
e) mancanza dei servizi igienici;
f) mancanza dei dell’acqua potabile.
g) mancanza dell’allacciamento alla fognatura, ove esistente, ovvero ad altro idoneo sistema di smaltimento.

4. Un edificio o di parte di esso dichiarato inagibile non può essere nuovamente occupato se non previa esecuzione dei necessari interventi di adeguamento.
5. In caso di sovraffollamento dell’alloggio, accertato a seguito di sopralluogo, il Sindaco può valutare se sussistano le condizioni per ordinarne lo sgombero.
6. L’utilizzo a qualsiasi titolo di edifici o parte di essi dichiarati inagibili è vietata.
7. Il conseguimento del certificato di agibilità di cui all’art. 111 non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso.



Articolo 114 - Certificato di idoneità alloggiativa

1. Il certificato di idoneità alloggiativa attesta il numero delle persone che possono occupare un alloggio situato nel territorio comunale ed è uno dei requisiti previsti per alcuni procedimenti e adempimenti relativi al soggiorno in Italia di cittadini non comunitari[120]. 2. Il rilascio del certificato di cui al comma 1 è disciplinato dall'apposito Regolamento comunale[121].



SEZIONE 2 - Atti di competenza del Servizio Pianificazione Territoriale

Articolo 115 - Certificato di destinazione urbanistica

1. Il Certificato di destinazione urbanistica serve a documentare le prescrizioni urbanistiche riguardanti terreni oggetto di compravendita, divisione ovvero donazione mediante atto, sia in forma pubblica sia in forma privata, ed occorre[122] quando i terreni:

a) non siano pertinenza di edifici, qualsiasi sia la superficie dei terreni stessi;
b) costituiscono pertinenza di un edificio censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 m²

2. Il Certificato di cui al comma 1 è rilasciato dal Dirigente del Servizio PT entro 30 giorni dalla richiesta ed ha validità per un anno dalla data dell’emissione fatte salve eventuali modificazioni del PUC sopravvenute.
3. La richiesta può essere effettuata dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale ovvero dal possessore dell’entità immobiliare interessata alla richiesta.
4. La domanda deve essere compilata secondo l’apposito modello di cui all’Allegato "?" - Modulistica e deve contenere i seguenti elementi:

a) dati catastali identificativi del terreno;
b) estratto di mappa catastale aggiornata;
c) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.



Articolo 116 - Attestato urbanistico

1. L’attestato urbanistico fornisce le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l’immobile oggetto della richiesta ai fini dell’esercizio di attività edilizie con particolare riferimento a:

a) classificazione urbanistica e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
b) localizzazione rispetto alla perimetrazione di centro abitato;
c) modalità di attuazione dell’attivià edilizia previste;
d) sussistenza di eventuali vincoli sovraordinati;
e) sussistenza di eventuali convenzioni urbanistiche ovvero di atti di asservimento agli indici urbanistici;
f) eventuale cessione di diritti edificatori;
g) capacità edificatoria, nell’ipotesi di aree inedificate.

2. L’attestazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Dirigente del Servizio PT entro 30 giorni dalla richiesta ed ha validità per un anno dalla data dell’emissione fatte salve eventuali modificazioni del PUC sopravvenute.
3. La richiesta può essere effettuata dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale ovvero dal possessore dell’entità immobiliare interessata alla richiesta.
4. La domanda deve essere compilata secondo l’apposito modello di cui all’Allegato "D" - Modulistica e deve contenere i seguenti elementi:

a) dati catastali identificativi del terreno;
b) estratto di mappa catastale aggiornata;
c) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.

5. In caso di controversie con il Servizio tributi, l’attestazione di cui al comma 1 può essere utilizzata dall'interessato per la determinazione del valore venale in comune commercio dell’immobile sul quale applicare l’aliquota prevista.



Articolo 117 - Attestato urbanistico storico

1. L’attestato urbanistico storico contiene le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente ad una determinata datazione, purché successiva al 20 ottobre 1945[123], che riguardano l’immobile oggetto della richiesta.
2. L’attestazione di cui al comma 1 è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta e non è soggetta a scadenza.
3. La richiesta può essere effettuata dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o da coloro che per qualsiasi altro valido titolo abbiano l’uso o il godimento dell’entità immobiliare interessata alla richiesta.
4. La domanda deve essere compilata secondo l’apposito modello di cui all’Allegato "D" - Modulistica e deve contenere i seguenti elementi:

a) dati catastali identificativi dell’immobile;
b) estratto di mappa catastale aggiornata;
c) indicazione della datazione interessata;
d) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.



Articolo 118 - Attestato di classificazione di zona territoriale omogenea

1. L’attestato di classificazione di zona territoriale omogenea definisce la classificazione urbanistica prevista dal PUC vigente[NOTA Art. 2 DM 1444/1968 e Art. 3 DA 2266_U/1983] che rigurada l’immobile oggetto della richiesta.
2. L’attestazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Dirigente del Servizio EP entro 30 giorni dalla richiesta ed ha validità per un anno dalla data dell’emissione se non sono, nel frattempo, intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
3. La richiesta può essere effettuata dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale ovvero da coloro che per qualsiasi altro valido titolo abbiano l’uso o il godimento dell’entità immobiliare interessata alla richiesta nonché dall’ente espropriante in caso l’immobile interessato sia oggetto di esproprio e l’attestazione sia necessaria per lo svincolo delle somme in deposito destinate alla relativa indennità.
4. La domanda deve essere compilata secondo l’apposito modello di cui all’Allegato "D" - Modulistica e deve contenere i seguenti elementi:

a) dati catastali identificativi dell’immobile;
b) estratto di mappa catastale aggiornata;
c) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.



CAPO 7 - Partecipazione al procedimento e diritto di accesso

Articolo 119 - Intervento nel procedimento

1. 1. I destinatari del provvedimento finale, i soggetti nei cui confronti deve essere effettuata la comunicazione di avvio del procedimento nonché gli eventuali portatori di interessi pubblici, privati ovvero diffusi intervenuti [124] hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento d'intesa con il relativo Responsabile fatte salve le limitazioni previste dalla legge[125];
b) presentare memorie scritte, documentazione integrativa e perizie tecniche di parte, che il Responsabile del procedimento è tenuto a valutare purché pertinenti;
c) avanzare osservazioni, pareri e proposte, che il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare motivando l'eventuale mancato accoglimento.
d)assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante a sopralluoghi ed ispezioni.
2 L'intervento è fatto mediante atto in carta semplice, sottoscritto dall'interessato e contenente tutti gli elementi necessari per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, le generalità e il domicilio del richiedente ed il suo interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Per le associazioni, i comitati e altre persone giuridiche l'atto di intervento è sottoscritto dal legale rappresentante.



Articolo 120 - Accordi procedimentali e sostitutivi

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate da soggetti coinvolti nel procedimento, il Dirigente del Servizio competente per l'adozione del provvedimento finale può stipulare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo[126].
2. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere in capo alle parti impegni reciproci anche economici quali procedure semplificate, riduzioni o esenzioni di tributi e canoni dovuti al Comune, affidamenti di gestioni, concessioni d'uso, servizi, forniture o opere aggiuntive o complementari in favore dell'Amministrazione e altri oneri civici.
3. Gli accordi possono essere anche a carattere sperimentale o provvisorio e prevedere procedure per il monitoraggio, la riforma e la revoca dei provvedimenti correlati.
4. Salvo diversa disposizione normativa espressa, gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati per atto scritto a pena di nullità. Ove non diversamente previsto, ad essi si applicano, per quanto compatibili, i principi del codice civile in materia di obbligazioni ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.



Articolo 121 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed ha per oggetto i documenti depositati da chiunque nel corso del procedimento, rimanendo esclusi gli atti istruttori adottati dall’Amministrazione comunale.
2. Il diritto accesso può essere esercitato in maniera informale ovvero formale.
3. Il diritto di accesso informale può essere esercitato con istanza anche solo verbale. In tale ipotesi, l'interessato deve esibire un documento di identità ovvero, in caso di poteri rappresentativi, gli altri elementi necessari a legittimarlo all'accesso precisando l'interesse riguardante l’oggetto della richiesta. Quando appare evidente che non esistano soggetti contro interessati il cui diritto alla riservatezza potrebbe essere leso dall'accoglimento dell’istanza, il Servizio competente si pronuncia, ove possibile, immediatamente e senza formalità con l'indicazione della pubblicazione in cui è contenuta la notizia ovvero l'esibizione del documento.
4. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta di accesso informale di cui al comma 3 ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse in base alle informazioni e alla documentazione fornite, sull'accessibilità del documento ovvero sia riscontrata l’esistenza di contro interessati, il richiedente deve esercitare il diritto in maniera formale fermo restando che tale modalità è sempre possibile. In tale ipotesi, la richiesta di accesso viene protocollata ed il procedimento di accesso termine trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza decorsi i quali, in assenza di pronuncia da parte dell’Amministrazione comunale, la richiesta s’intende rifiutata ed il richiedente può esperire ricorso al difensore civico o all'autorità giudiziaria.
5. Qualora la richiesta di cui al comma 4 sia irregolare, incompleta ovvero non consenta l'individuazione del documento richiesto o la legittimazione del richiedente, il Responsabile del procedimento deve, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, informare il richiedente con mezzo idoneo, anche telematico, ad accertare la ricezione indicando le ragioni per le quali l’istanza non può essere accolta in assenza della sua integrazione ovvero correzione. In tale ipotesi, il termine del procedimento riprende a decorrere dalla presentazione della nuova istanza o dal completamento della precedente.



Articolo 122- Visione dei documenti

1. La visione dei documenti è così disciplinata:

a) anteriormente all'adozione del provvedimento finale, il titolare di un interesse qualificato può prendere visione della documentazione inserita nella relativa pratica ad esclusione degli atti istruttori;
b) successivamente all'adozione del provvedimento finale, chiunque può prendere visione del provvedimento stesso e della relativa documentazione inclusi gli atti istruttori su cui si fonda il provvedimento stesso.

2. La visione dei documenti è gratuita e viene effettuata dall'interessato o da persona da lui incaricata in locali idonei e sotto la sorveglianza di personale addetto.
3. Salva comunque l’applicazione delle norme penali e civili, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.



Articolo 123- Rilascio di copie

1. Il rilascio di copia di documenti, gratuito fino alle prime quattro facciate, è subordinato alla compilazione di una apposita richiesta ed al rimborso dei costi effettivi di riproduzione.
2. I costi di cui al comma 1 e le modalità di pagamento, anche anticipato, delle somme sono stabiliti periodicamente dalla deliberazione di Giunta comunale relativa ai diritti di copia, stampa, ricerca e visura.



Note al Titolo 3

  1. Art. 3 DPR 380/2001
  2. 2,0 2,1 Ministero delle finanze Circolare 24 febbraio 1998, n. 57
  3. Sentenza Cass. pen 34764/2011
  4. Art. 3 DA 70/1978 e Circolare Assessore n. 5/d del 20/03/1978
  5. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 1712/2013
  6. Consiglio di Stato, sentenze 4326/2013, 8620/2010, 2359/2009, 2258/2006 e 4014/2005
  7. Art. 55 DPR 507/2010
  8. Art. 7 DPR 380/2001, art. 34 DLgs 267/2000, artt. 2 e 3 DPR 383/1994
  9. 9,0 9,1 9,2 DLgs 42/2004
  10. 10,0 10,1 DA 2266_U/1983
  11. Art. 47 DPR 445/2000
  12. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 15/2011 e Corte Costituzionale sentenza n. 164/2012
  13. Comma 6-ter, art. 19 L 241/1990
  14. L 47/1985, L 724/1994 e L 326/2003
  15. Art. 12 DPR 380/2001
  16. 16,0 16,1 Art. 11 DPR 380/2001
  17. Art. 13 LR 23/1985
  18. 18,0 18,1 Art. 15 DPR 380/2001
  19. Art. 100 DLgs 91/2008
  20. Art. 91 DLgs 91/2008
  21. Comma 1, art. 2 L 241/1990
  22. 22,0 22,1 L 183/1989
  23. 23,0 23,1 Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
  24. 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 DLgs 192/2005
  25. 25,0 25,1 25,2 LR 4/2009
  26. 26,0 26,1 26,2 LR 28/2013
  27. 27,0 27,1 Comma 1-bis, art. 8 LR 4/2009
  28. Art. 8 L 241/1990
  29. 29,0 29,1 Art. 10 bis L 241/1990
  30. Commi 5 e 7, art. 20 DPR 380/2001
  31. Commi 3 e 7, art. 20 DPR 380/2001
  32. Art. 20.4 DPR 380/2001
  33. Art. 20.6 DPR 380/2001
  34. Art. 4 LR 20/1991
  35. 35,0 35,1 Art. 3 L 241/1990
  36. Comma 13, art. 20 DPR 380/2001
  37. Art. 817 del Codice Civile
  38. Comma 4 art. 13 LR 23/1985
  39. Comma 13 art. 20 DPR 380/2001
  40. Art. 19.1 L 241/1990
  41. Art. 21-nonies L 241/1990
  42. Art. 21-quinquies L 241/1990
  43. 43,0 43,1 Artt. 63, 65 e 66 DPR 445/2000
  44. Art. 9 LR 4/2009
  45. Comma 1 bis, art. 23 DPR 380/2001
  46. Articolo 11 L 241/1990
  47. LR 23/1985
  48. Comma 2 art. 6 e comma 1, art. 7 LR 23/1985
  49. Comma 4, art. 146 DLgs 42/2004
  50. Art. 167.4 DLgs 42/2004
  51. Circolare n. 33 del 26/06/2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
  52. Comma 1, art. 17 LR 21/2011 e punto 2.5 Allegato Delibera G.R. n. 13_5/2012
  53. Punto 2.7 Allegato Delibera GR 13_5/2012 e Direttiva n. 2 approvata con Delibera GR 33_64/2010
  54. DPR 327/2001
  55. Art. 13 L 1150/1942
  56. Art. 30 L 1150/1942
  57. 57,0 57,1 Artt. 20 e 21 LR 45/1989
  58. Comma 2-bis Art.21 LR 45/1989
  59. Art. 23 L 1150/1942 e art. 27 LR 45/1989
  60. Art. 8 L. 241/1990
  61. Art. 5 LR 20/1991
  62. Comma 3, art. 31 LR 7/2002 e Deliberazione GR n. 15_14/2002
  63. Comma 4, art. 5 LR 20/1991
  64. Comma 1 art. 2 L 241/1990
  65. Art. 24 Norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico approvate con i DDPGR 148/2012 e 130/2013
  66. Art. 25 Norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico approvate con i DDPGR 148/2012 e 130/2013
  67. Art. 93 DLgs. 163/2006 e artt. 24 e 32 DPR 207/2010
  68. Comma 4, art. 5 LR 8/2004
  69. Punto 4 Allegato DPCM 12/12/2005
  70. LR 31/1989, L 157/1992, DPR 357/1997, DM 03/09/2002, DM 17/10/2007, DM 22/01/2009
  71. DLgs 4/2008, DLgs 152/2006, n. 152, DLgs 128/2010, Allegato C DGR 33_33/2012
  72. Art. 18 DPR 380/2001
  73. Art. 93 D.Lgs. 163/2006 e artt. 33 e 43 DPR 207/2010
  74. Art. 3 LR 20/1991
  75. DLgs 81/2008
  76. Art. 66 Norme di attuazione del PUC e Tavv. C.2_1.1 e C.2_1.2
  77. Comma 7 art. 23 DPR 380/2001
  78. Cassazione Penale, sez. lll, sentenza n. 24236/2010
  79. Lettera g) comma 1 art. 13 LR 23/1985
  80. 80,0 80,1 Comma 2, art. 5 LR 23/1985
  81. Comma 1 art. 16 DPR 380/2001
  82. , Art. 19.1 DPR 380/2001
  83. Comma 2 art. 19 DPR 380/2001
  84. Comma 3 Art. 13 LR 23/1985
  85. DA 70_U/1978
  86. Commi 4 e 6, art. 16 DPR 380/2001
  87. DM LL.PP. 801/1977 e DA 71_U/1978
  88. Art. 16.9 DPR 380/2001
  89. Comma 1, art. 17 DPR 380/2001
  90. Comma 2, art. 17 DPR 380/2001
  91. Comma 4, art. 17 DPR 380/2001
  92. Lettera b), comma 3, art. 17 DPR 380/2001
  93. Comma 3 art. 13 LR 23/1985
  94. Comma 3, art. 13 LR 23/1985
  95. Lettera a), comma 3, art. 17 DPR 380/2001
  96. Lettera c), comma 3, art. 17 DPR 380/2001
  97. Lettera d), comma 3, art. 17 DPR 380/2001
  98. DA 72_U/1978 e Art. 18 DPR 380/2001
  99. Art. 41-quinquies L 1150/1942, Artt. 3, 4 e 5 DM 1444/1968, Artt. 6, 7 e 8 DA 2266_U/1983
  100. Art. 41-sexies L 1150/1942, Art. 9 L 122/1989, Art. 12 L 246/2005, Art. 10 L 35/2012
  101. Comma 2-bis art. 16 DPR 380/2001
  102. 102,0 102,1 Soglia comunitaria dal 01/01/2012 in base al Regolamento (UE) 1251/2011
  103. Combinato disposto Art. 57, comma 6 e Art. 122, comma 8 DLgs 163/2006
  104. Combinato disposto Art. 32, comma 1, lettera g) e Art. 55, commi 5 o 6 DLgs 163/2006
  105. Soglia comunitaria dal 01/01/2012 in base al Regolamento (UE) 1251/2011
  106. Comma 33 art. 3 DLgs 163/2006
  107. DLgs 163/2006
  108. Art. 16 DPR 207/2010
  109. Art. 24 DPR 380/2001
  110. Comma 2, art. 24 DPR 380/2001
  111. 111,0 111,1 Comma 4-bis, art. 24 DPR 380/2001
  112. Data di entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi Sanitarie
  113. Artt. 46 e 47 DPR 445/2000
  114. Art. 40 LR 23/1985
  115. Comma 1, art. 41 LR 23/1985
  116. Comma 1, art. 25 DPR 380/2001
  117. Comma 5-bis, art. 25 DPR 380/2001
  118. Comma 3, art. 25 DPR 380/2001
  119. Comma 2, art. 41 LR 23/1985
  120. DLgs 286/1998, DPR 394/1999 e L 94/2009
  121. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 02/01/2014
  122. Art. 30.5 DPR 380/2001
  123. Data di approvazione del Piano di ricostruzione della Città di Cagliari
  124. Art. 9 L 241/90
  125. Art. 24 L 241/90
  126. Art. 11 L 241/90

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ COSTRUTTIVE

CAPO 1 - Prescrizioni generali

SEZIONE 1 - Generalità

Articolo 30 - Dichiarazione di interesse generale e collettivo

1. Anche quando non sono assoggettati a titolo abilitativo, gli interventi edilizi concorrono alla definizione dei caratteri architettonici, ambientali e paesaggistici della città ed alla trasmissione dei suoi valori identitari.
2. In tutti i casi in cui producano effetti visibili da spazi pubblici, gli interventi edilizi sono considerati di interesse generale collettivo e, in funzione dell'entità delle modificazioni indotte sul contesto urbano, devono essere comunque finalizzati a:

a) rispettare gli elementi strutturanti e costitutivi del paesaggio;
b) perseguire l’obiettivo della qualità delle opere;
c) garantire un corretto inserimento nel contesto;
d) soddisfare le esigenze del decoro urbano in relazione alle soluzioni architettoniche e all'utilizzo di materiali e colori nelle opere di finitura.


Articolo 31 - Conformità degli interventi ai caratteri ed ai valori del contesto

1. In riferimento ai caratteri ed ai valori espressi dal contesto, gli elementiin base ai quali valutare la conformità degli interventi sono i seguenti:

a) caratteristiche dell’area oggetto di intervento (struttura, componenti, morfologia);
b) modalità di aggregazione degli edifici;
c) tipologie edilizie;
d) altimetria dei fronti;
e) orientamento dei fronti verso gli spazi pubblici ovvero d’uso collettivo (giaciture, allineamenti, tracciati guida, direzioni prevalenti);
g) caratteri architettonici e compositivi degli edifici relativamente ai volumi (semplici o articolati) ed ai prospetti (rapporto pieni e vuoti, moduli, materiali, colori);
h) utilizzo ricorrente di elementi stilistici e decorativi proposti secondo sequenze articolate e riconoscibili;
i) utilizzo ricorrente di materiali e tecniche lavorative delle finiture di facciata;
l) caratteri delle coperture (tipo, inclinazione, materiali, colori);
m) elementi di delimitazione degli spazi privati.

2. L’ampiezza del contesto di riferimento ed il numero di elementi rispetto ai quali viene effettuata la valutazione di cui al comma 1 sono determinati di volta in volta in funzione delle caratteristiche dell’intervento (scala, rilevanza, finalità, effetti, ... etc.).



Articolo 32 - Ammissibilità di interventi non conformi ai caratteri ed ai valori del contesto

1. La non conformità di un intervento ai caratteri ed ai valori del contesto è ammissibile limitatamente ai seguenti casi:

a) l’intervento presenta aspetti alternativi ed innovativi tali da arricchire il contesto o migliorarne la situazione;
b) il contesto è caratterizzato dalla predominanza di elementi incongrui tali da non renderne riconoscibili caratteri e valori;
c) il contesto è caratterizzato dalla presenza diffusa di fenomeni di abbandono e degrado.



SEZIONE 1 - Generalità

Articolo 126 - Salubrità del terreno e della costruzione

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreni precedentemente adibiti a discariche, deposito, sede di attività produttive inquinanti od altro che abbia potuto contaminare il suolo, a meno che gli stessi siano stati sottoposti a bonifica, che dovrà essere certificata;
Non si possono costruire edifici sopra un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di correnti o bacini acquei vicini, con difficile od impossibile deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, tale livello dovrà essere sufficientemente rialzato.
Non si possono costruire edifici contro rilievi montuosi o terrapieni, se non a distanza di almeno 3 metri dal terreno, costruendo all'uopo opportuni muri di sostegno di questo, e canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio, è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere ad adeguato drenaggio.
3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.
4. Per le nuove costruzioni , in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio direttamente aerato, di altezza non inferiore a cm. 50, con superficie di aerazione libera uniformemente distribuita in modo che si realizzi la circolazione dell'aria o soluzione tecnica con la quale è dimostrato il raggiungimento di identico o migliore obbiettivo igienico. Tali aperture dovranno essere protette tramite griglie di transito.
5. Nelle nuove costruzioni il pavimento del piano terreno, deve essere ad una quota maggiore di cm 40 in qualunque punto dalla sistemazione esterna circostante, tale spazio può essere ridotto a cm 20 nel caso di presenza di locali cantinati.
6. Quanto indicato al comma 5 và rispettato anche per i fabbricati prospicienti la pubblica via, e nel caso di fabbricati attestati su strade in pendenza la quota deve essere calcolata nel punto più alto della strada.
7. Nei casi in cui si interviene sul patrimonio edilizio esistente, possono essere ammesse soluzioni tecniche diverse, opportunamente relazionate, che raggiungono lo stesso obiettivo igienico sanitario riguardante l’isolamento dal suolo e la difesa degli accessi dalle acque meteoriche mediante opportune pendenze dei piani circostanti e la collocazione di griglie di raccolta poste in prossimità delle aperture. Il pavimento degli edifici deve essere realizzato in materiale impermeabile, resistente, con superficie unita, di facile pulizia e tale da evitare rilascio di polvere.
8. Nella costruzione dei muri non si devono usare materiali provenienti da vecchie costruzioni che siano salnitrati o inquinati o materiali troppo igroscopici. Le pareti esterne degli edifici di nuova costruzione o riattati dovranno avere uno spessore e caratteristiche di isolamento termico ed acustico secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
9. I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria di almeno cm 30 interposta tra il soffitto e la copertura con un trattamento di materiale che ostacoli l’annidamento e la riproduzione di parassiti.
10. É consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel comma precedente.
11. Lo stesso vale per solai del piano pilotis con soprastanti ambienti utilizzabili.
12. I solai di copertura in piano, con sottostanti ambienti utilizzabili, dovranno essere impermeabilizzati con idonei materiali e per un adeguato spessore.
13. É ammessa un'abitazione totalmente in sottotetto, purché siano rispettati i requisiti di abitabilità previsti per le abitazioni.



Articolo 127 - Salvaguardia e formazione del verde

1. In tutto il territorio comunale la formazione e il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo.
2. Negli spazi scoperti, a servizio della residenza nelle zone non coltivate, è prescritta la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d’accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l’impermeabilizzazione dei suoli.
3. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e a coltivo; i progetti dovranno essere corredati dalle indicazioni delle specie e di tutte le opere di sistemazione esterna.
4. In tutti i progetti presentati per interventi residenziali o produttivi, su lotti con alberature, queste dovranno essere rigorosamente rilevate e indicate su apposita planimetria, nella quale saranno inoltre riportate le caratteristiche botaniche e dimensionali ed il loro stato fitosanitario, i progetti dovranno pertanto essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura negli scavi, di non offenderne gli apparati radicali. Quando ciò non fosse possibile le alberature dovranno essere trapiantate e poste a dimora nelle aree libere del lotto e/o in aree limitrofe destinate a verde pubblico e/o privato.
5. Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e nei giardini storici esistenti di rilevante valore architettonico ed ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche. Gli stessi interventi manutentivi del verde privato in generale, devono impedire lo sviluppo delle fronde alberate sul suolo pubblico oltre il confine di proprietà.
6. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali. Le distanze delle nuove alberature dai confini di proprietà sono regolate dall'art. 892 del Codice Civile.
7. L'abbattimento di alberature esistenti su suolo pubblico è consentito solo in caso di pubblica utilità, interesse pubblico o pericolo.
8. L'abbattimento di alberature esistenti, su aree private, con diametro del tronco superiore a 20 cm, rilevato a 1 metro dal colletto, è consentito, previa D.I.A., esclusivamente per motivate ragioni (fitopatologie, pericolo, danni a strutture, eccessiva densità di impianto, o a linee tecnologiche etc,..) dovrà essere previsto il reimpianto sullo stesso lotto di almeno lo stesso numero degli alberi abbattuti della stessa essenza aventi altezza, misurata al colletto non inferiore a mt 3.00.
9. In ogni progetto di sistemazione a verde pubblico non meno dell’80% delle essenze utilizzate dovrà appartenere alle specie autoctone della zona; di queste, almeno il 70% dovrà essere a latifoglie.
10. I terreni destinati a verde devono essere bonificati al fine di creare le condizioni più idonee per la vita delle piante. Particolare cura dovrà essere riservata per le aree destinate a giardino di pertinenza a complessi di nuova urbanizzazione; per questi si deve evitare la formazione di strati di terreno particolarmente duri ed impermeabili derivati spesso dall'accumulo di materiali di cantiere negli strati immediatamente sottostanti la superficie del terreno.
11. Gli scavi per la posa in opera delle fondamenta di nuove strutture edili e di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, elettricità, telefonia, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da rispettare le alberature esistenti e da non compromettere gli apparati radicali.
12. È vietato utilizzare aree piantumate, parchi, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi genere, per parcheggi, nonché per l'impianto di attrezzature di cantiere e tecnologiche in genere, e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e con la conservazione delle piante esistenti.
13. L’abbattimento abusivo di alberi ad alto fusto comporta le sanzioni previste dal presente Regolamento Edilizio.



Articolo 128 - Decoro e manutenzione degli spazi pubblici

1. Tutti gli spazi pubblici devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e manutenzione.
2. É vietato ingombrare con materiali o altre cose le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle costruzioni.
3. Solo in caso d’assoluta necessità, come ristrutturazioni esterne di fabbricati prospicienti al pubblica via verrà concesso, verso corresponsione del compenso fissato dal regolamento per l'occupazione di aree pubbliche, il deposito temporaneo di materiali che dovrà essere munito degli opportuni ripari come cassoni metallici per poi essere trasportati in pubblica discarica; cessata la necessità del temporaneo deposito, colui che ha usufruito della pubblica area dovrà riportarla nelle condizioni di decoro precedenti all’ingombro.
4. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, devono garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, devono essere definite con specifico disegno da allegare in sede di concessione o autorizzazione. 5. Gli elementi di arredo degli spazi pubblici, devono garantire il decoro urbano e rispettare quanto previsto dal "Regolamento per l’inserimento ambientale di chioschi e per l’utilizzo di spazi per il ristoro" approvato con Deliberazione C.C. n° 65 del 07/04/2006.
6. Le strade, le piazze e il suolo pubblico in genere, devono avere una superficie idonea a facilitare l’accesso ed il transito pedonale. I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono consentire lo svolgimento delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d’acqua.
7. I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro.
8. Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile.



Articolo 129 - Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree private

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e le aree libere e pertinenziali, in tutte le sue parti in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene ed in condizioni di decoro.
2. In particolare, i proprietari sono tenuti a mantenere in buono stato i prospetti, i fronti, le gronde ed i canali di gronda i fumaioli ed i camini degli stabili, nonché i pilastri ed i soffitti dei porticati, le pareti degli anditi, degli atri, delle scale, dei corridoi e di tutti i luoghi d’uso comune, per quanto riguarda i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature dei muri, ed evitare che le aree libere diventino ricettacolo di topi, rettili ed animali randagi o deposito di materiale abbandonato e che vi crescano erbacce.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti ai commi 1 e 2 il Comune provvede d’ufficio all’esecuzione delle opere necessarie, a spese del proprietario, quando questi, regolarmente diffidato, non abbia provveduto nel termine prefissato all’esecuzione degli interventi connessi alle esigenze di decoro, di igiene ed incolumità pubblica. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Comune impone ai proprietari la loro sistemazione, con modalità da stabilirsi caso per caso.
4. Il ripristino delle condizioni originarie delle facciate e coperture deturpate da atti vandalici (scritte o disegni) non è subordinato ad alcuna forma di autorizzazione e può essere effettuato tempestivamente dal proprietario.
5. È vietato utilizzare la facciata per collocarvi elementi aggiuntivi, impianti tecnologici di qualsiasi genere ad eccezione dei servizi primari e degli oggetti indicati e normati negli articoli 150-151-152-153-154-188, previo l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie; alla medesima valutazione sono pure subordinate eventuali apparecchiature tecnologiche per la telecomunicazione e la diffusione di energia, per il ricambio ed il trattamento dell’aria ed i sistemi antifurto come previsti dall’art. 187 del presente Regolamento.
6. Gli elementi ed i manufatti architettonici e/o decorativi esistenti non possono essere rimossi senza autorizzazione, da rilasciare, previa presentazione di un progetto globale che giustifichi l’eliminazione dell’elemento decorativo. È comunque vietata l’asportazione o la modifica degli elementi di pregio che devono essere idoneamente preservati durante qualsiasi intervento.
7. Gli interventi edilizi che incidano sull’aspetto esteriore di un edificio e le nuove costruzioni devono essere progettati considerando soprattutto i valori storico-artistici, ambientali ed architettonici dell’edificio medesimo e del contesto circostante.
8. Nel caso di interventi sui fronti, gli stessi devono comunque essere coerenti e unitari rispetto alle caratteristiche architettoniche del fabbricato in particolare relativamente alle tinteggiature devono essere rispettose della tradizione cromatica del territorio: i colori da adoperare sono preferibilmente quelli della gamma dei gialli pallidi (paglierino), dell’ocra, dei rossi e anche del verde . Le tinteggiature dovranno rispettare, qualora esistenti, le tradizionali marcature (risalto cromatico) di marcapiani, contorni di porte o finestre, gronde e simili. Sono preferibilmente da escludere pitture a legante acrilico, salvo nel caso di rivestimento di cappotti; vanno preferite quelle con legante a calce con fissativi naturali e/o pitture ai silicati.
9. Le nuove costruzioni e le ricostruzioni di edifici, anche privi di connotazione storico-architettonica, ubicate in zone anche esterne alla zona urbanistica A del Puc vigente, devono comunque rispettare e/o favorire con la loro disposizione ed aspetto esteriore la salvaguardia di alberi di alto fusto o comunque significativi e gli scorci prospettici, le visuali e le vedute sul verde.
10. Eventuali cancellate e recinzioni devono accordarsi per tipologia e colore con il resto della facciata.



Articolo 130 - Targhe, bacheche orologi, lapidi e decorazioni murali

1. L’apposizione di nuove targhe professionali, su pareti di fabbricati di proprietà privata che sono prospicienti a strade ed a spazi pubblici devono avere dimensioni non superiori a m. 0.40 x 0.30 e le caratteristiche di forma , colore e materiale, devono armonizzarsi con quelle dell’edificio su cui sono posizionate, uniformandosi a quelle esistenti nella zona. Le targhe non devono prevedere forme di illuminazione diretta o indiretta e devono essere poste a destra del portone d’ingresso.
2. In presenza di più targhe in prossimità dell’ingresso principale, queste dovranno essere raggruppate e uniformate per dimensioni e materiali.
3. L’apposizione di bacheche sui fronti degli edifici prospettanti la pubblica via o spazi di uso pubblico è consentita, in corrispondenza della sede, per le seguenti attività:

a) farmacie, in corrispondenza delle quali è consentita l’apposizione di bacheche esterne, delle dimensioni massime di cm 40x50, anche luminose, che segnalano i servizi di turno;
b) pubblici esercizi i quali, per l’esposizione del menù/listino prezzi, possono utilizzare bacheche delle dimensioni massime di cm 40x50, anche luminose;
c) uffici della Pubblica Amministrazione per l’espletamento delle finalità di pubblicizzazione relativa ai compiti di istituto;
d) associazioni e organismi politici, delle dimensioni massime di cm 70x110;
e) cinema e teatri, purché le bacheche non superino le dimensioni di cm 100x120.

4. Le bacheche affisse a parete esterna prospettanti su spazi pubblici devono avere uno spessore massimo di cm 15 e poste ad un’altezza minima da terra di ml. 1,20; devono essere realizzate prive di spigoli vivi, in legno o metallo verniciato in armonia con i colori della facciata, con l’esclusione di qualsiasi forma di anodizzazione ed evitando di occultare elementi in pietra viva o di natura decorativa.
5. Nella zona urbanistica A del PUC vigente e comunque in tutte le zone vincolate, le targhe e le bacheche devono essere realizzate con materiali tradizionali: metallo, ottone, cristallo, marmo o altro materiale lapideo.
6. I contenitori distributivi (ad esempio, apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, distributori di merci varie), da considerarsi assimilati alle bacheche, sono vietati quando la loro installazione sia prevista a rilievo su facciate dell’edificio prospettanti spazi pubblici.
7. Le lapidi già esistenti, poste su facciate di edifici anche privati a ricordo e commemorazione di personaggi o di eventi storici, sono da ritenersi inamovibili, salvo autorizzazione comunale e delle altre competenti autorità. Non è consentita l’apposizione su facciata da parte di privati di altre lapidi.
8. Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinti figurativi ed ornamentali di qualsiasi genere, né procedere al restauro di quelli già esistenti, senza avere ottenuto l'approvazione dei relativi progetti e bozzetti.



SEZIONE 2 - Spazio aperto pubblico e d'uso pubblico

Articolo 131 - Occupazione spazi pubblici

1. Nelle situazioni di occupazione del suolo pubblico sia per opere provvisorie quali cantieri per l’esecuzione dei lavori, sia per attività permanenti quali posti di ristoro, attività ricreative, mercati, ecc., devono essere garantite, anche con opportune segnalazioni, le condizioni di sicurezza e accessibilità.
2. L’occupazione del suolo finalizzata alla messa in opera di manufatti temporanei, è subordinata al mantenimento delle eventuali attività esistenti sull’area, degli eventuali spazi di sosta pubblici, nonché della fruibilità e pedonabilità in sicurezza dei luoghi.
3. Prima di effettuare l’occupazione di suolo pubblico devono essere espletate tutte le procedure previste negli uffici autorizzati al rilascio delle stesse, i quali possono prescrivere condizioni per il mantenimento e il rispetto della qualità intrinseca dei luoghi e dei manufatti interessati dall’occupazione, nonché per garantire il rispetto di quanto previsto al comma 2.
4. Nel caso di attività permanenti, quali posti di ristoro, attività ricreative etc le installazioni di chioschi e arredi devono rispettare quanto previsto all’art. 137 del presente regolamento.



Articolo 132 - Strade

1. La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade private è soggetta a D.I.A.
2. È facoltà del Comune assentire o negare la D.I.A, in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi, saranno definite anche le caratteristiche dell’opera:
3. I proprietari delle strade private aperte all’uso pubblico, fatto salvo diverso accordo con il Comune, devono provvedere:

a) alla pavimentazione, manutenzione e pulizia;
b) alla apposizione e manutenzione della segnaletica e dell’illuminazione;
c) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali.

4. Le strade private su cui non insistono servitù pubbliche possono essere chiuse con cancello, sbarra, paracarro a scomparsa od altri idonei impianti, preventivamente autorizzati. Per ragioni di sicurezza la chiusura può essere prescritta dall’Amministrazione comunale.
5. Le strade private devono avere una carreggiata di larghezza tale da consentire l’accesso dei mezzi di soccorso e prevedere idonei percorsi pedonali o ciclopedonali, dovranno essere pavimentate, per quanto è possibile, con materiale impermeabile, non facilmente inquinabile, di rapida pulizia e non rumoroso al passaggio dei veicoli saranno provveduti di facile e pronto scolo delle acque meteoriche, o alla loro superficie o per mezzo di canali nel sottosuolo.



Articolo 133 - Marciapiedi

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini. Tuttavia, in occasione di lavori per l’apertura di passi carrabili, l’Amministrazione comunale potrà chiedere ai privati la realizzazione degli stessi secondo le indicazioni che, di volta in volta, verranno impartite dai competenti Uffici comunali e previa costituzione di apposita polizza fidejussoria a garanzia del suolo pubblico, che sarà svincolata dall’Amministrazione solo ad avvenuta constatazione della regolare ultimazione dei lavori.
2. I proprietari devono sostenere le spese di sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà nel caso di manomissione e danneggiamento degli stessi per lavori edilizi eseguiti all'interno delle singole proprietà; nel caso di manomissione autorizzata del suolo pubblico, devono provvedere alla sua sistemazione e mantenimento, fermo restando l’obbligo di ripristino del marciapiede a propria cura e spese nel caso di rinuncia e/o revoca di passo carrabile.
3. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e realizzati progetti che, in armonia con il contesto urbano circostante, siano finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici antistanti gli edifici, favorendo l’uso pubblico dei marciapiedi da parte dei pedoni, eventualmente mediante la posa di dissuasori della sosta o altri accorgimenti similari. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dal Servizio Trasporti e mobilità.
4. I proprietari devono garantire l’igiene, il decoro e la pulizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. Qualora ciò non avvenga l’Amministrazione potrà intervenire in sostituzione, fatta salva ogni azione di rivalsa nei confronti dei proprietari.
5. Nel caso in cui un edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente, compresa tra questo e l'edificio, non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere sistemata a cura e spese del proprietario frontista.



Articolo 134 - Piste ciclabili in sede autonoma

1. Le piste ciclabili, ove possibile, devono essere separate o sopraelevate rispetto alla sede stradale veicolare ed ai passaggi pedonali.
2. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto, omogeneo e con caratterizzazione cromatica diversa dalla sede stradale e dai marciapiedi.
3. Le piste ciclabili devono essere realizzate con soluzioni progettuali e/o dispositivi tecnici atti a garantire la maggior protezione acustica ed atmosferica.



Articolo 135 - Aree per parcheggio

1. Come aree di parcheggio devono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all’accesso degli autoveicoli, possono suddividersi in:

a) parcheggi di urbanizzazione primaria: parcheggi pubblici o comunque di uso pubblico, che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio urbanizzato, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell’intero sistema della viabilità urbana, essi vanno progettati e realizzati in stretto rapporto con la viabilità, di cui costituiscono elemento complementare indispensabile;
b) parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all’interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive. In tutti gli interventi urbanistici preventivi, essi vanno progettati e realizzati in stretto rapporto con il sistema del verde, dei servizi e delle attrezzature collettive a livello di quartiere e generali;
c) parcheggi e autorimesse di pertinenza delle costruzioni sono parcheggi riservati al servizio di singoli edifici, che debbono soddisfarne le specifiche esigenze di parcheggio e posti auto privato o comunque ad uso condominiale; essi fanno parte dell’area di pertinenza dei singoli edifici e vanno progettati e realizzati nell’ambito di ciascun intervento edilizio, nella misura prescritta dal relativo standard urbanistico fissato dalle N.T.A. del PUC e dal successivo art. 207(????) del presente regolamento.

2. Gli spazi di sosta veri e propri debbono prevalere su quelli di manovra e accesso.
3. Il posto macchina non può essere inferiore a m² 10,00 per stalli paralleli alla corsia di marcia e a m² 12,50 in tutti gli altri casi.
4. Le eventuali superfici destinate a verde, onde favorire la realizzazione di parcheggi alberati, potranno essere computate ai fini della determinazione della superficie complessiva del parcheggio, purchè tale superficie sia limitata e abbia la sola funzione di separazione e ombreggiatura delle zone di sosta.
5. Tali spazi di sosta dovranno essere ricavati nelle costruzioni o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento, essi dovranno essere opportunamente indicati con apposita segnaletica ed eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere dettate in sede di rilascio del Permesso di Costruire oppure in fase di esame della D.I.A. per una più facile accessibilità al parcheggio stesso.
6. I tipi di pavimentazione, i percorsi, l’alberatura e lo schema distributivo dei parcheggi, i posti auto, sia di pertinenza che di urbanizzazione, debbono essere indicati negli elaborati grafici di progetto.
7. I parcheggi a raso realizzati a cielo aperto devono tassativamente essere realizzati alberati e con almeno il 50% di superficie totalmente permeabile. Nel caso in cui tali parcheggi sovrastino solai di copertura di piani cantinati bisognerà individuare appositi accorgimenti al fine di ottenere la invarianza idraulica. In tali casi possono essere messe a dimora arbusti ed alberature con impianto radicale superficiale.
8. Le superfici potranno essere tipo: ghiaietto di cava locale, terra battuta consolidata, tipo "Ievocell", grigliato inerbito, prato "armato", etc.
9. L'alberatura dovrà essere di alto fusto e posizionata con una densità arborea > di alberi 10/100 m². Le essenze saranno esclusivamente del tipo mediterraneo o storicizzato con predilezione per le latifoglie o foglia caduca quali: bagolaro, gelso bianco, noce, bagolaro, tiglio, pioppo, leccio, carrubbo. E' auspicabile l'uso misto di essenze al fine di ridurre il rischio di appiattimento paesaggistico, aumentando la biodiversità. E' anche consigliabile l'inserimento, di siepi e arbusti specie se fruttiferi, appartenenti alla macchia mediterranea tra un albero e l'altro, o circondandone gli edifici, in modo la creare un gioco ed equilibrio di masse e volumi di arbusti fioriti e vari tipi di fogliame che contribuiscono alla ricchezza e complessità anche negli interventi più piccoli e/o banali.
10. All'interno del centro storico, conformemente alle misure per l'organizzazione del traffico, possono essere realizzate autorimesse sotterranee su aree di proprietà comunale, quali piazze, strade e aree libere incolte. La realizzazione di autorimesse è consentita solo qualora sussistano condizioni di compatibilità con le caratteristiche storiche, morfologiche e tipologiche degli immobili interessati.
11. Nelle varie zone del PUC., nei piani cantinati, laddove per essi è prescritto l’obbligo di ritiro dai confini, è consentito, attestarsi ai confini, se la parte eccedente di cantinato rispetto al ritiro viene utilizzata a parcheggi con vincolo pertinenziale.



Articolo 136 - Piazze e aree pedonalizzate

1. Le piazze e i percorsi pedonali devono avere una pendenza trasversale non superiore all’1% e la pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo.
2. Il piano di calpestio posto a quote differenti deve essere raccordato mediante la realizzazione di rampe, possibilmente con pendenza non superiore al 5%, identificabili ed evidenziate attraverso una differente caratterizzazione cromatica e materica dei piani raccordati.
3. I sovrappassi e i sottopassi pedonali, devono essere accessibili, anche con meccanismi di sollevamento verticale di sicuro, libero e generale utilizzo.
4. Le postazioni relative alle fermate dei mezzi pubblici, anche inserite in apposite strutture, devono essere dotate di segnale di sicurezza in prossimità del bordo di ogni banchina o marciapiede.



Articolo 137 - Chioschi, cabine elettriche ed edicole

1. I chioschi, le cabine telefoniche ed elettriche, le edicole situate su spazi pubblici e privati, anche se di tipo provvisorio, ma non temporaneo devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante, non devono rappresentare ostacolo e impedimento all’accessibilità e fruibilità dello spazio urbano, alla circolazione, e devono essere a loro volta accessibili, dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili.
2. Possono essere realizzati previo rilascio del relativo titolo abilitativo e comunque l’autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Servizio Mobilità e Traffico.
3. I parametri dimensionali, i requisiti formali, le coloriture, i materiali dei chioschi, su spazio pubblico in tutta la città, devono rispondere a quanto previsto nel regolamento per l’inserimento ambientale dei chioschi approvato con delibera Consiglio Comunale N°65 del 07/04/2006.
4. Le cabine di trasformazione dell’energia elettrica sono oggetto a concessione. Le cabine non incidono sullo sfruttamento edilizio del lotto e perciò non si computano né ai fini del calcolo del volume o della superficie lorda di piano costruibili, né ai fini del rapporto di copertura. In deroga alle distanze minime prescritte, le cabine possono essere costruite in confine di proprietà, nonché in fregio alle strade e nelle fasce di rispetto stradale.



Articolo 138 - Aree verdi urbane

1.



Articolo 139 - Interventi nelle aree cimiteriali

1. Gli interventi riguardanti opere funerarie e cimiteriali sono regolati da specifico regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale N°9 del 15/02/2005.



Sezione 3 - Connessione degli edifici con l’abitato

Articolo 140 - Allacciamento degli edifici ai servizi di rete

1. Gli edifici, che comprendono locali destinati a funzioni abitativa, terziaria, produttiva, ricettiva, devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina e secondo le modalità stabilite dai vari enti gestori dei Servizi.
2. Sono comprese tra le opere di urbanizzazione primaria definite dalla legge le reti ed infrastrutture per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica e delle telecomunicazioni, cavedi multi servizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, di raccolta automatizzata dei rifiuti solidi, nonchè le diramazioni delle stesse, collocate su suolo o sottosuolo pubblico, ovvero in sottosuolo di ragione privata asservito all’uso pubblico, che si rendessero necessarie al fine di assicurare le dotazioni degli edifici.
3. Le dotazioni, gli allacciamenti e le infrastrutture di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli necessari a consentire il cablaggio della città, sono obbligatori negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia e devono essere approntati anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che prevedano l’adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti interi edifici.
4. I progetti edilizi dovranno prevedere la realizzazione delle dotazioni impiantistiche indicate ai punti precedenti e degli allacciamenti alle reti infrastrutturali, la cui esistenza e idoneità dovranno essere asseverate dal progettista all’atto della presentazione del progetto; in caso di carenza delle essenziali opere di urbanizzazione, la loro estensione dovrà essere realizzata contestualmente all’intervento edilizio privato previa costituzione di idonee garanzie finanziarie.
5. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione in fregio al suolo pubblico, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, dovranno essere previste apposite nicchie nella struttura di facciata per l’alloggiamento di eventuali armadietti contenenti apparati di linee elettriche e di telecomunicazioni da definirsi con le Società erogatrici di pubblici servizi.
6. I proprietari sono tenuti a consentire l’alloggiamento sugli edifici degli elementi di illuminazione pubblica e per opere di interesse collettivo.



Articolo 141 - Rete impianti e dotazioni per l’approvvigionamento idrico

1. Gli edifici, siano essi di nuova costruzione che esistenti, che comprendono locali destinati a funzioni abitativa, terziaria, produttiva, ricettiva devono essere provvisti di acqua potabile corrente proveniente da acquedotto pubblico o ad uso pubblico, distribuita in modo proporzionale alle dimensioni delle singole unità immobiliari e tale da garantire ad esse un regolare rifornimento nei momenti di massima contemporaneità delle utenze, con le modalità stabilite dal Regolamento dell'Ente gestore.
2. È ammesso l’approvvigionamento da fonti diverse per gli insediamenti in zona agricola e per quelli artigianali ed industriali localizzati al di fuori delle zone omogenee D.
3. L’approvvigionamento per l'uso potabile e domestico da fonti diverse, in fase di presentazione di richiesta di Concessione/autorizzazione edilizia deve essere dichiarato, dimostrato e devono essere documentate le caratteristiche tecnico costruttive dell'opera di presa e la qualità dell'acqua attinta.
4. Gli impianti per la distribuzione di acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte e dotati di contabilizzatori per ogni unità immobiliare. Gli edifici che abbiano locali abitabili con pavimento a quota tale da non garantire una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento dell'acqua.
5. Gli impianti di sollevamento con autoclave devono rispettare le seguenti condizioni:

  • l'acqua proveniente dall’acquedotto comunale deve essere immessa in apposito serbatoio di accumulo, a servizio dell’autoclave, con caratteristiche e materiali previsti dalle normative vigenti;
  • per nessun motivo l’acqua pompata può ritornate nella rete pubblica e pertanto non deve esistere alcun allaccio diretto tra l’eventuale rete comunale e la rete interna dell'edificio;
  • lo scarico e il tubo di troppo pieno devono svuotare in apposita vaschetta che immette in una tubazione di scarico esterna. E’ vietato innestare lo scarico o il tubo di troppo pieno direttamente nelle fognature.

6. Tutte le condotte di adduzione devono essere poste ad una distanza orizzontale di almeno m 1,5 dalle fognature ed almeno a m. 0,6 al di sopra di queste. Nel caso non sia possibile rispettare tali distanze dovranno essere adottate soluzioni alternative tali da impedire la contaminazione tra l'acquedotto e la fognatura.
7. Il locale destinato ad accogliere l'impianto di sollevamento dell'acqua deve avere altezza non inferiore a m 2,00, pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia di raccolta delle acque di lavaggio, reticella antinsetti alle aperture di areazione ed al tubo di troppo pieno, serbatoio di materiale idoneo al contatto con alimenti e con copertura sigillata.
8. Nella nuove edificazioni e in occasione di interventi del rifacimento del locale destinato ai servizi igienici, al fine di contenere il consumo di acqua potabile è obbligatorio installare cassette di scarico per bagni a doppio pulsante a controllo di flusso e/o sistemi similari, nonché utilizzare rubinetti e/o accessori con dispositivo di controllo del flusso.



Articolo 142 - Accessi e passi carrabili

1. L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione , dovranno essere concepiti in funzione della dimensione e tipologia dell’insediamento assicurando soddisfacenti condizioni di visibilità e sicurezza. Gli innesti con la viabilità pubblica e le intersezioni con le percorrenze pedonali e ciclabili, da eseguirsi di norma in piano, dovranno assicurare lo scambio agevole dei veicoli in ingresso ed in uscita e le condizioni di sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e tenere conto della presenza dei relativi percorsi.
2. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
3. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, il passo carrabile è consentito in quello di minor traffico.
4. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici o di uso pubblico.
5. Le percorrenze e gli accessi pedonali dovranno essere, ove possibile, differenziati e totalmente indipendenti, anche in termini localizzativi, rispetto a quelle veicolari.
6. Per la realizzazione dei passi carrai non e possibile modificare il marciapiede se non per la parte relativa alla cordonatura. Eventuali richieste di passo carraio da parte di attività situate direttamente sul fronte strada, qualora necessario, dovranno comportare l’adeguamento delle quote interne dei propri locali senza interferire con lo spazio del marciapiede neanche con pedane mobili. In caso cio non risulti tecnicamente possibile, non potrà essere concesso il passo carraio.
7. Per gli interventi su edifici esistenti, le soluzioni per gli accessi carrabili agli interrati andranno individuati nella forma più razionale possibile in rapporto allo stato dei luoghi e, in ogni caso, al fine di prevenire pericoli al transito pedonale.
8. La larghezza del passo carrabile non dovrà essere inferiore a 4,50 m e non dovrà superare 6,50 m (la larghezza può essere maggiore solo per comprovate necessita nel caso di attività produttive).
9. I passi carrai vengono esclusi dal calcolo della volumetria complessiva se di larghezza massima non superiore a 5, 00 m, nel caso di larghezze superiori verrà scomputato solo il volume ottenuto dal computo della larghezza di 5.00 mt.
10. Ove l’accesso pedonale non sia ricompreso nel volume di cui al comma 9, verrà scomputato, dal calcolo della volumetria, anche il computo del volume dell’accesso pedonale per una larghezza non superiore a mt 1,50.
11. L'uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, compresa la distanza minima di m 12,00 dagli angoli delle strade.
12. Il percorso interno dovrà essere pavimentato, allo scopo di non trasportare in area pubblica detriti o fango, per una profondità di almeno ml. 10,00 (dieci) per accessi civili o direzionali e per almeno ml. 30, 00 (trenta) per accessi agricoli, produttivi, commerciali, ecc.).
13. Quando il passo carrabile sia collegato con una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20%, dovrà essere realizzata in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque, tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza minima di ml. 3, 00 (attualmente 4), le rampe dovranno avere una larghezza minima di mt. 2,50 se rettilinee e 3,50 se curva.
14. La distanza dagli altri passi carrabili esistenti non può essere inferiore a 2 m.
15. Eventuali deroghe ai commi precedenti, possono essere rilasciate per:



Articolo 143 - Attrezzature per indicazioni ed altri apparecchi

1. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sul fronte delle costruzioni:

a) le targhe con indicazione dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
b) i cartelli per segnalazioni stradali;
c) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.;
d) le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico, tranviari e filoviari;
e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle farmacie;
f) i cartelli segnalatori dei servizi pubblici postali, telefonici e simili;
g) gli orologi pubblici;
h) i sostegni per i fili conduttori elettrici;
i) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici;
j) le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.

2. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi pubblici e i carpelli sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista, e devono comunque rispettare quanto previsto nei successivi articoli 151, 152 e 154.
3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni.
4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai punti precedenti, deve darne avviso al Comune o all'ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso.
5. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente Articolo, nonchè delle parti di facciata da essi direttamente interessate e a carico degli enti o privati interessati.
6. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente Articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente e previa autorizzazione dell’ente preposto, se richiesta.



Articolo 144 - Toponomastica, numeri civici degli edifici e numerazione interna

1. Le targhe stradali di toponomastica e i numeri civici possono essere collocati, esclusivamente a cura dell’Amministrazione comunale, sui muri esterni degli edifici e sulle recinzioni senza che i proprietari possano fare opposizione o chiedere indennizzi; Le caratteristiche di forma, colore e dimensioni, devono uniformarsi a quelle esistenti nella zona e comunque la dimensione, la tipologia dei caratteri e il contrasto tonale devono essere tali da facilitarne la lettura.
2. I proprietari hanno altresì l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
3. Prima di iniziare qualsiasi lavoro nelle parti del fabbricato alle quali siano state apposte targhe o numeri civici, il proprietario dovrà darne comunicazione all’Ufficio tecnico per le eventuali determinazioni in merito.
4. Nel caso di demolizione di immobili o di recinzioni che non devono essere ricostruite o di soppressione di porte o di accessi esterni, il proprietario deve notificare all’Ufficio tecnico i numeri civici che vengono soppressi e restituire contestualmente i corrispondenti indicatori.
5. Per le nuove costruzioni e per le eventuali nuove aperture su edifici esistenti i proprietari sono tenuti a richiedere all’Ufficio tecnico i numeri civici da applicare alle porte di ingresso degli edifici medesimi; in questo caso l'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del proprietario.
6. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione cura dei proprietario.
7. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica, all'interessato, sono realizzate a spese dell'Amministrazione comunale.
8. Gli Amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta fissata in modo stabile, contenente i propri dati e recapito, affinché possano essere contatti nei casi di emergenza.
9. La numerazione, all’interno dei cortili condominiale sarà a cura e spese del privato cittadino e dovrà rispettare quanto previsto al comma 6.



Articolo 145 - Installazioni pubblicitarie

1. Le insegne, le bacheche per affissioni, i pannelli luminosi ed i cartelli pubblicitari, costituiscono parte integrante del disegno della città, influenzandone il carattere dei luoghi, e non devono costituire percezione prevalente dell’ambiente, devono assumere come quadro di riferimento progettuale l’assetto globale della facciata in cui si inseriscono nel rispetto delle sue caratteristiche estetiche, architettoniche e decorative.
2. La collocazione di insegne e cartelli pubblicitari deve essere tale da non ostacolare o impedire l’accessibilità e la fruibilità dello spazio pubblico; devono inoltre essere posizionati ad una altezza tale da consentire la lettura delle informazioni a tutti gli utenti, e per quanto riguarda le insegne non possono essere poste ad un altezza inferiore ai m 2,50 dal suolo come stabilito dall’art. 182 del presente regolamento,non devono determinare disturbo e intralcio, per posizione, colori ed intensità luminosa, alla circolazione, sia pedonale che veicolare, ed impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada – e conseguente Regolamento di attuazione.
3. Le insegne devono essere posizionate preferibilmente nella parte superiore della vetrina e devono avere una dimensione di base non superiore alla larghezza dell’apertura stessa, né possono comprendere più aperture; è vietata l’apposizione di più di una insegna per ciascuna apertura; Se le attività sono ubicate ai piani superiori le suddette forme pubblicitarie devono essere collocate accanto al portone sotto forma di targa non luminosa. In presenza di più attività da segnalare ai piani superiori, la relativa segnaletica deve essere raggruppata in una apposita e omogenea struttura informativa; non è ammesso alcun indicatore di attività ai piani superiori, salvo che sotto forma di vetrofanie; e nessun indicatore di attività o forma pubblicitaria è consentito su coperture degli edifici, pilastri (o colonne) ed arcate (o architravi) di portici, balconi, pensiline, tettoie, murature in pietra viva, paramenti in muratura di mattoni a faccia vista di carattere storico ed elementi di facciata aventi funzione decorativa.
4. È escluso come colore dominante il rosso e il verde.
5. Non sono ammesse in tutta la città le insegne a bandiera, se non per i servizi di pubblica utilità, quali farmacie, parafarmacie, ospedali, tabaccai e forze dell’ordine.
6. Per l’installazione di insegne in centro storico si fa riferimento al Vigente regolamento per la collocazione di insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari in centro storico come approvato con Delibera del Consiglio Comunale N°63 del 07/04/2006, e comunque vietato in tutto il centro storico l’installazione di pannelli luminosi e cartelli pubblicitari.
7. Per l’installazione di cartelli pubblicitari susuolo pubblico bisogna far riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 03/04/2006.
8. Le installazioni pubblicitarie sono soggette alla denuncia presso l’Ufficio tributi e al pagamento del canone obbligatorio per l’occupazione di spazi ed aree Pubbliche così come previsto dal relativo Regolamento approvato con delibera 43/2013 del 31/07/2013.



Articolo 146 - Cassette postali e citofoni

1. L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, negli sguanci a lato del portone di ingresso.
2. Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d 'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi. Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni, su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.
3. Le cassette postali devono trovare opportuna collocazione all'interno degli edifici. Ne è pertanto vietata, in linea generale, l'installazione all'esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli.
4. È ammessa la formazione di buche per lettere, con restrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso.



Articolo 147 - Targhe orologi e lapidi e decorazioni murali

1. L’apposizione di nuove targhe professionali, su pareti di fabbricati di proprietà privata che sono prospicienti a strade ed a spazi pubblici, di dimensioni non superiori a m. 0.40 x 0.30 sono subordinate ad una semplice comunicazione al Servizio Edilizia Privata; le caratteristiche di forma , colore e materiale, devono armonizzarsi con quelle dell’edificio su cui sono posizionate, uniformandosi a quelle esistenti nella zona. Le targhe non devono prevedere forme di illuminazione diretta o indiretta e devono essere poste a destra del portone d’ingresso.
2. Le lapidi già esistenti, poste su facciate di edifici anche privati a ricordo e commemorazione di personaggi o di eventi storici, sono da ritenersi inamovibili, salvo autorizzazione comunale e delle altre competenti autorità.
3. Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinti figurativi ed ornamentali di qualsiasi genere, né procedere al restauro di quelli già esistenti, senza avere ottenuto l'approvazione dei relativi progetti e bozzetti.
4. Nella zona urbanistica A del PUC vigente e comunque in tutte le zone vincolate, devono essere realizzate con materiali tradizionali: metallo, ottone, cristallo, marmo o altro materiale lapideo.



Articolo 148 - Manufatti e arredi da esterno

1. I manufatti e gli arredi da esterno sono elementi accessori finalizzati al godimento dello spazio aperto che, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro, non costituiscono superficie coperta, superficie lorda di pavimento e volume, e non sono soggetti a titolo abilitativo come previsti all’art 34 del presente Regolamento. Tali elementi comprendono:

a) struttura in legno per ricovero attrezzi da giardino avente le dimensioni massime di m. 1,00 x m. 2,00 con altezza massima di m. 1,70 e copertura realizzata con materiali naturali;
b) gazebo costituito da struttura verticale in metallo o legno, aperto su tutti i lati, avente una superficie massima non superiore a m² 10,00, un’altezza massima al colmo non superiore a m. 3,00 e copertura in tela, canniccio o materiale trasparente;
c) pergolato costituito da una struttura composta da elementi verticali e orizzontali in metallo o legno, avente una superficie massima non superiore al 10% dell’area libera e comunque non superiore a m² 10,00, e un’altezza massima al colmo non superiore a m. 3,00, idonea a sostenere il verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5 della superficie;
d) vasca destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, costituita da struttura interrata o in elevazione, avente una superficie massima di m² 2,00;
e) piscina pertinenziale all’unità immobiliare costituita da struttura interrata, avente una superficie massima non superiore al 30% dell’area libera e comunque non superiore a m² 15,00 e una profondità massima di m. 1,50.

2. I manufatti e gli arredi esterni previsti al comma 1 possono essere realizzati in misura non superiore ad uno per ogni unità immobiliare unifamiliare o condominiale.
3. I manufatti e gli arredi esterni eccedenti a quelli previsti al comma 1, sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo in conformità alla normativa vigente e vengono regolamentati dal successivo art 189 del presente Regolamento.



Articolo 149 - Illuminazione esterna pubblica e privata

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, dovranno essere progettati conformemente ai requisiti previsti dalle Linee Giuda Regionali per la Riduzione dell’Inquinamento Luminoso e relativo Consumo, redatte ai sensi dell’articolo 19 Comma 1 L.R. 29 Maggio 2007 n. 2 e pubblicate sul BURAS in data 11/04/2008 al N. 13.



Articolo 150 - Accessi e passi carrabili

1. L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione , dovranno essere concepiti in funzione della dimensione e tipologia dell’insediamento assicurando soddisfacenti condizioni di visibilità e sicurezza. Gli innesti con la viabilità pubblica e le intersezioni con le percorrenze pedonali e ciclabili, da eseguirsi di norma in piano, dovranno assicurare lo scambio agevole dei veicoli in ingresso ed in uscita e le condizioni di sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e tenere conto della presenza dei relativi percorsi.
2. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
3. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, il passo carrabile è consentito in quello di minor traffico.
4. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici o di uso pubblico.
5. Le percorrenze e gli accessi pedonali dovranno essere, ove possibile, differenziati e totalmente indipendenti, anche in termini localizzativi, rispetto a quelle veicolari.
6. Per la realizzazione dei passi carrai non e possibile modificare il marciapiede se non per la parte relativa alla cordonatura. Eventuali richieste di passo carraio da parte di attività situate direttamente sul fronte strada, qualora necessario, dovranno comportare l’adeguamento delle quote interne dei propri locali senza interferire con lo spazio del marciapiede neanche con pedane mobili. In caso cio non risulti tecnicamente possibile , non potrà essere concesso il passo carraio.
7. Per gli interventi su edifici esistenti, le soluzioni per gli accessi carrabili agli interrati andranno individuati nella forma più razionale possibile in rapporto allo stato dei luoghi e, in ogni caso, al fine di prevenire pericoli al transito pedonale.
8. La larghezza del passo carrabile non dovrà essere inferiore a 4,50 m e non dovrà superare 6,50 m (la larghezza puo essere maggiore solo per comprovate necessita nel caso di attivita produttive).
9. I passi carrai vengono esclusi dal calcolo della volumetria complessiva se di larghezza massima non superiore a 5,00 m, nel caso di larghezze superiori verrà scomputato solo il volume ottenuto dal computo della larghezza di 5.00 mt.
10. Ove l’accesso pedonale non sia ricompreso nel volume di cui al comma 9, verrà scomputato, dal calcolo della volumetria, anche il computo del volume dell’accesso pedonale per una larghezza non superiore a mt. 1.50.
11. L'uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, compresa la distanza minima di ml. 12,00 dagli angoli delle strade.
12. Il percorso interno dovrà essere pavimentato, allo scopo di non trasportare in area pubblica detriti o fango, per una profondità di almeno ml. 10,00 (dieci) per accessi civili o direzionali e per almeno ml. 30,00 (trenta) per accessi agricoli, produttivi, commerciali, ecc.).
13. Quando il passo carrabile sia collegato con una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20%, dovrà essere realizzata in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque, tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza minima di ml. 3,00 (attualmente 4), le rampe dovranno avere una larghezza minima di mt. 2.50 se rettilinee e 3.50 se curva.
14. La distanza dagli altri passi carrabili esistenti non può essere inferiore a 2 m.
15. Eventuali deroghe ai commi precedenti, possono essere rilasciate per: ???



Articolo 151 - Allacciamento degli edifici ai servizi di rete

1. Gli edifici, che comprendono locali destinati a funzioni abitativa, terziaria, produttiva, ricettiva, devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’ energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina e secondo le modalità stabilite dai vari enti gestori dei Servizi.
2. Sono comprese tra le opere di urbanizzazione primaria definite dalla legge le reti ed infrastrutture per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica e delle telecomunicazioni, cavedi multi servizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, di raccolta automatizzata dei rifiuti solidi, nonchè le diramazioni delle stesse, collocate su suolo o sottosuolo pubblico, ovvero in sottosuolo di ragione privata asservito all’uso pubblico, che si rendessero necessarie al fine di assicurare le dotazioni degli edifici.
3. Le dotazioni, gli allacciamenti e le infrastrutture di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli necessari a consentire il cablaggio della città, sono obbligatori negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia e devono essere approntati anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che prevedano l’adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti interi edifici.
4. I progetti edilizi dovranno prevedere la realizzazione delle dotazioni impiantistiche indicate ai punti precedenti e degli allacciamenti alle reti infrastrutturali, la cui esistenza e idoneità dovranno essere asseverate dal progettista all’atto della presentazione del progetto; in caso di carenza delle essenziali opere di urbanizzazione, la loro estensione dovrà essere realizzata contestualmente all’intervento edilizio privato previa costituzione di idonee garanzie finanziarie.
5. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione in fregio al suolo pubblico, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, dovranno essere previste apposite nicchie nella struttura di facciata per l’alloggiamento di eventuali armadietti contenenti apparati di linee elettriche e di telecomunicazioni da definirsi con le Società erogatrici di pubblici servizi.
6. I proprietari sono tenuti a consentire l’alloggiamento sugli edifici degli elementi di illuminazione pubblica e per opere di interesse collettivo.



Articolo 152 - Spazi destinati ai contenitori per la raccolta dei rifiuti

1. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica con più di 10 unità immobiliari, i progetti dovranno prevedere spazi o vani idonei ad accogliere contenitori diversificati per la raccolta differenziata delle immondizie.
2. Tali locali dovranno avere le dimensioni minime di m² 12, ai quali vanno aggiunti altri m² 0,5 per ogni unità immobiliare in più, oltre alle prime 10.
3. Tali manufatti, facilmente accessibili sia da condomini sia da chì effettua la raccolta, dovranno avere accessi di dimensioni adatte all’agevole passaggio dei bidoni, dovranno essere rivestiti di materiale impermeabile facilmente e perfettamente pulibile.
4. I manufatti di cui al comma 1 e 2 sono considerati come volumi tecnici non computabili in termini urbanistici (volume, superficie lorda di pavimento e superficie coperta) e devono inserirsi armonicamente nel contesto. Tali locali potranno essere realizzati anche in deroga alle distanze dai confini, e dalle strade.
5. Qualora siano posti a livello della strada stessa e si affaccino sul marciapiede, potranno venir dotati di una apertura che consenta un facile accesso per lo sgombero delle immondizie.
6. Nelle costruzioni unifamiliari dovrà essere predisposto adeguato spazio nel muro di cinta verso la strada, idoneo ad alloggiare, nei giorni destinati alla raccolta, i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. I locali in argomento, quando ricavati all’esterno della sagoma del fabbricato, devono comunque essere studiati in modo da inserirsi armonicamente nel contesto.



CAPO 2 - Prescrizioni particolari

SEZIONE 1 - Conformazione e dotazione degli edifici

Articolo 153 - Campo di applicazione

1. Le norme di cui al presente capo devono sempre essere osservate negli interventi di nuova costruzione e negli interventi di integrale ristrutturazione degli edifici esistenti, salvo diversa specifica indicazione, in tutti gli altri casi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente, esse non sono vincolanti qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente.
2. Su motivata e documentata richiesta e previo parere favorevole della competente struttura sanitaria territoriale, sono ammesse soluzioni alternative a quelle previste dal presente Regolamento, purchè permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare.
3. I requisiti degli spazi di abitazione relativi alla superficie dei singoli locali (esclusi i servizi igienici), altezze locali, vespai ed intercapedini e spazi di servizio di cui al presente capo si applicano anche a uffici, negozi, studi professionali e laboratori, salvo diverse specifiche regolamentazioni.
4. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonchè per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive).



Articolo 154 - Distanze (distacchi)

1. Negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l’ingombro fisico dei fabbricati, la verifica delle distanze o distacchi dei fabbricati viene effettuata rispetto ai confini di proprietà, alle strade pubbliche o di uso pubblico, ai fabbricati circostanti in rispetto dei limiti di zona definiti dagli atti di governo del territorio;
La distanza dalle strade deve essere verificata rispetto al confine stradale come definito dal Codice della Strada. Qualora nell’ambito di tessuti esistenti sia riscontrabile un allineamento prevalente è consentito, in deroga a quanto sopra e nel rispetto di quanto previsto negli atti di governo del territorio, il mantenimento del suddetto allineamento.
2. Gli interventi di cui al comma 1, devono inoltre essere progettati in modo tale da garantire condizioni di soleggiamento adeguate dei fabbricati preesistenti. A questo fine, qualora i nuovi volumi in progetto siano antistanti ad una fronte finestrata la distanza dovrà essere almeno pari a 10 m. Non è consentito aumentare il numero delle aperture su pareti di edifici antistanti poste tra loro a distanza inferiore di ml. 10.
La verifica delle distanze, fatti salvi i diritti di terzi, non si applica:

a) ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas,ecc.;
b) alle strutture di arredo urbano quali chioschi, gazebo, pensiline bus e simili;
c) ai manufatti ed alle porzioni di fabbricato completamente interrati;
d) alle strutture di sostegno dei pergolati;
e) ai volumi tecnici emergenti dalla falda delle coperture;
f) agli aggetti sporgenti dal filo facciata e privi di soprastanti corpi chiusi, se aventi – rispetto al filo della facciata – un distacco non eccedente m 1,50;
g) agli elementi decorativi sporgenti rispetto al filo della facciata come lesene, frontoni ecc.;
h) ai manufatti in legno adibiti a ripostiglio e deposito attrezzi con una superficie di pavimento non superiore a m² 6 e altezza (h) non superiore a m 2.40, collocati su scoperti pertinenziali di edifici residenziali, per un massimo di un manufatto per ogni scoperto pertinenziale.
i) agli ascensori e/o piattaforme elevatrici esterne da realizzare, ai fini del superamento delle barriere architettoniche, al servizio di edifici legittimati con provvedimenti antecedenti la data di entrata in vigore della Legge 09/01/1989 n. 13 a condizione che tali impianti siano realizzati con caratteristiche che permettano il loro inserimento armonico nel contesto e finalizzate ad evidenziare soltanto la loro funzione tecnologica e di servizio, mediante strutture il più possibile leggere e trasparenti; tali impianti inoltre, ai fini dell’esclusione dal calcolo delle distanze, devono contrapporsi a pareti o a porzioni di pareti prive di aperture, o comunque nel del rispetto della distanza assoluta di 10 m dalle pareti finestrate.
l) scale aperte ???? quando come.

3. In deroga alle previsioni di cui a comma 1 e 2 è ammessa l'edificazione in aderenza al confine di spazi privati di altra proprietà nei casi di:

a) nuove costruzioni, conformi a previsioni di strumenti di programmazione negoziata, piani urbanistici attuativi, progetti edilizi convenzionati per gli aspetti planivolumetrici;
b) nuove costruzioni per le quali sia consentita in confine l'apertura di prospetti di locali abitabili e la realizzazione, anche in aggetto, di fronti architettoniche compiute, a seguito di costituzione di servitù registrate e trascritte;
c) nuove costruzioni in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti;
d) nuove costruzioni, anche di maggiore estensione sia verticale che orizzontale, in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti, cosi da realizzare un corretto inserimento edilizio e ambientale che si riterrà attestato a seguito di esame del progetto con esito favorevole da parte della Commissione per il Paesaggio;
e) ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione nel rispetto della sagoma e sedime preesistenti;
f) autorimesse private di un solo piano fuori terra e di altezza non superiore a 3m all’estradosso della copertura;
g) recinzioni di altezza massima pari a 3 m;
h) cabine per impianti tecnologici e similari di altezza massima pari a 3 m all’estradosso della copertura.



Articolo 155 - Altezze

1. Negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l’altezza del fabbricato esistente, la verifica della stessa viene effettuata rispetto ai limiti di zona definiti dagli atti di governo del territorio;
In tutti i casi possono superare l’altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici come definiti nell’allegato glossario.
Per gli edifici d’angolo tra due strade di sezione diversa, l’altezza competente la strada maggiore può essere riportata anche lungo la strada di ampiezza minore per una profondità massima di m.12.



Articolo 156 - Locali seminterrati e sotterranei

1. I locali interrati, così come definiti nell’allegato glossario, non possono in nessun caso essere adibiti ad abitazione, a residenza di qualsiasi tipo o ambulatori sanitari, o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna delle persone, fatta eccezione per i locali accessori e di servizio, in relazione all’attività principale, quali: deposito, ripostiglio, cantina, garage, lavanderia, locali per impianti tecnici. Sono inoltre escluse le destinazioni ad aule scolastiche e a stanze di cura o degenza.
2. Per i locali da adibire ad autorimessa, impianti di riscaldamento, impianti di aria condizionata e simili, dovranno essere rispettate tutte le normative specifiche vigenti.
3. I locali seminterrati, possono essere destinati ad abitazione, a residenza di qualsiasi tipo, ambulatori sanitari, aule scolastiche e a stanze di cura o degenza, quando possiedono tutti i seguenti requisiti:

a) in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a m. 1,00 rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne;
b) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
c) vespaio aerato di 0,50 m di altezza ed intercapedine perimetrale della larghezza di almneo 50 cm, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l’umidità del terreno, resistenza termica conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;
d) aeroilluminazione naturale diretta o condizionamento e illuminazione artificiale;
e) scarico regolamentare delle acque mediante valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi analoghi;
f) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
g) adozione di adeguate tecniche preventive di mitigazione per ridurre l’esposizione al gas radon, d’accordo con il documento “Radon Prone Area” redatto da ARPA.

4. I locali seminterrati e sotterranei di edifici residenziali se destinati a cantina, rispostiglio e depositi non possono essere dotati di climatizzazione estiva ed invernale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati. Tale divieto vale per tutti i box e garage qualsiasi sia la destinazione principale dell’edificio.



Articolo 157 - Allineamenti

1. Gli allineamenti dei nuovi edifici, la ricostruzione degli stessi, l’ampliamento degli edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente.
2. Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dalle N.T.A. del PUC vigente nonché dal Codice della Strada, può essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti.
3. Per comprovati motivi estetici, funzionali, ambientali e di sicurezza del traffico, può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.
4. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto con una cortina più avanzata.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 4 valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o di uso pubblico.



Articolo 158 - Spazi conseguenti ad arretramenti

1. Gli spazi derivati dalla costruzione degli edifici in arretramento agli allineamenti preesistenti, se non recintati, devono essere sistemati con soluzioni che contribuiscono al miglioramento della qualità dello spazio urbano.
2. Tale spazio deve essere sistemato a verde, oppure dotato di idonea pavimentazione che si deve integrare con quella pubblica esistente.
3. Per i fronti ciechi realizzati a seguito di edificazione di aree limitrofe, in assenza di armonizzazione delle relative progettazioni, si deve prevedere la predisposizione di elementi di mimetismo dei fronti medesimi, realizzati anche mediante l’uso di essenze arboree o elementi architettonici alternativi con disegni di facciata in bassorilievo o complanari, impiegando materiali o colori diversi, coerenti con le restanti fronti e con il contesto edilizio urbanistico circostante.



Articolo 159 - Zoccoli

1. Gli zoccoli, ed in genere tutte le parti basamentali degli edifici, non potranno mai occupare il suolo pubblico.
2. Potrà derogarsi alla disposizione di cui al comma 1 solo nel caso in cui si intervenga su edifici esistenti privi di zoccolatura e quando venga dimostrato come la realizzazione dello zoccolo sia elemento utile al miglior inserimento dell'edificio, privo di proprio valore storico ed architettonico nel contesto.
3. Ferme restando le limitazioni di cui ai commi 1 e 2, gli zoccoli da realizzarsi su pareti di edifici e muri di cinta confinanti con spazi pubblici, dovranno avere altezza non minore di cm. 60 ed essere realizzati in pietra od altro materiale resistente ed impermeabile.
4. Prescrizioni particolari potranno essere impartite qualora si tratti di edifici monumentali o di particolare pregio.



Articolo 160 - Scale

1. I nuovi fabbricati per uso civile d’abitazione, dovranno essere provvisti di scale che uniscano tutti i piani nella misura minima di una per ogni 350 m² di superficie servita per piano per una larghezza minima di m 1,20. In caso di maggiore larghezza della scala la superficie minima sopra menzionata può essere aumentata fino a m² 500 in misura di cm 10 per ogni 50 m² di superficie oltre i m² 350.
2. Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, caratteristiche, dimensioni e chiusure, dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, Legge 13/89 e D.M. 236/89 e pertanto devono avere le seguenti caratteristiche:

  • devono garantire la corretta fruibilità e la possibilità del trasporto di soccorso delle persone;
  • la larghezza della rampa e dei pianerottoli che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico deve essere commisurata al numero dei piani degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20 riducibile nel caso di restauri e ristrutturazioni parziali a m 0,90.
  • i gradini, non ad angolo, devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata, la larghezza della pedata dovrà essere minimo 30 cm e l’altezza massimo di 20 cm e deve essere soddisfatta l'equazione 2a+p=62-64 cm".
  • le rampe delle scale possono avere massimo 12 alzate consecutive negli interventi di nuova costruzione e 14 alzate consecutive negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
  • le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un’altezza non inferiore a m 1.00 e in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
  • le scale che collegano piu di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno mediante finestre di superficie non inferiore a m² 0,80 presenti in ogni piano servito o per mezzo di lucernario con apertura pari almeno a m² 0,30 per ogni piano servito. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. Nei vani scala e fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui. I vetri che costituiscono pareti sul vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l’incolumità delle persone.
  • l’apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini tra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a ml 0,40.

3. Nei casi di scale interne di singole unità immobiliari che collegano i locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, etc., è consentita una larghezza minima di ml. 0,90; sono in questo caso altresì ammesse le scale a chiocciola o di altra tipologia che garantiscano comunque idonee caratteristiche di sicurezza e fruibilità. Tali condizioni si ritengono soddisfatte garantendo un’apertura del diametro non inferiore a mt 0,90).
4. È altresì vietato costruire scale di legno quando debbono servire a più di un appartamento.
5. Nel caso di installazione di ascensori nei vani scala comuni degli edifici esistenti privi di impianti di sollevamento, e consentita la riduzione della larghezza della rampa ad un minimo di 90 cm. (vedi art. 170 ascensori).
6. Tutte le scale devono essere sempre completamente racchiuse da involucri, sono consentite scale aperte solo per accedere ad unità immobiliari poste al piano primo.
7. Nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, nel caso di comprovata impossibilità tecnica di realizzare la scala all’interno, da documentare a cura del progettista con apposita relazione, è possibile realizzare le scale di sicurezza anche all’esterno degli edifici esistenti, purché progettate e realizzate tenendo conto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio a servizio del quale vengono costruite e nel rispetto del contesto circostante. Per quanto riguarda le loro caratteristiche si rimanda alla Normativa specifica di settore.



Articolo 161 - Ascensori

1. Nei fabbricati di nuova costruzione l’ascensore deve essere obbligatoriamente installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. La cabina dovrà essere delle dimensioni di cui al D.M. n. 236/89.
2. L'impianto di ascensore, in ogni sua parte ed elemento, deve essere conforme alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei disabili.
3. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere adottate idonee misure preventive atte a garantire un sufficiente isolamento acustico in sintonia con quanto indicato dal D.P.C.M. 05/12/1997.
4. È consentita la realizzazione di ascensori esterni negli edifici costruiti anteriormente all’entrata in vigore della legge 13/89 che ne siano privi oppure che siano dotati di ascensori non conformi alla normativa vigente, anche nel caso in cui non vi siano soggetti portatori di handicap. Tali impianti devono essere realizzati in conformità alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche, in aderenza alle facciate o staccati e collegati da ballatoi della lunghezza massima di m. 2,00.
In fase progettuale dovrà essere dimostrata la salvaguardia dell’unitarietà dei prospetti e la morfologia in modo da favorire un’adeguata soluzione estetica, il rispetto del contesto circostante e comunque realizzati col minor impatto possibile anche nelle zone non vincolate.
5. Nei casi di cui al comma 4, l’ascensore dovrà rispettare esclusivamente le distanze contemplate dal codice civile. Detti impianti si qualificano come volumi tecnici e sono esclusi dal computo della volumetria assentibile, a condizione che la soluzione progettuale dimostri l’impossibilità tecnica di installare gli stessi all’interno degli spazi comuni del corpo di fabbrica esistente.
Nel caso di edifici condominiali, la realizzazione degli ascensori dovrà essere approvata con la maggioranza di cui all’art. 2, comma 1, della L. n° 13/89. In presenza di edifici condominiali la realizzazione di ascensori esterni o interni dovrà essere approvata con la maggioranza prevista dall’art. 1136 II e III comma del codice civile. 6. Nel caso di interventi tramite l’inserimento di ascensori interni su immobili esistenti alla data di entrata in vigore della L. n. 13/1989, la scala condominiale deve conservare in tutto il suo sviluppo la larghezza minima utile netta e libera da corrimano, di mt. 0,90.
Sono fatte salve diverse specifiche valutazioni ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi (VVF).



Articolo 162 - Piani attici

1. Il piano attico deve avere le seguenti caratteristiche:

a) superficie inferiore ai 2/3 della superficie del piano tipo; la restante superficie deve essere adibita a terrazza a livello;
b) deve essere arretrato rispetto al filo del fabbricato; di quanto?????
c) altezza non superiore a ml. 3,50 se a copertura piana. Se la copertura è a falde l’altezza media ponderale non deve essere inferiore a ml. 2,70, con linea di colmo inferiore o uguale a ml. 5,40.



Articolo 163 - Locali sottotetto non agibili

1. I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici se l'altezza media utile è di m. 2,70 e l'altezza minima non inferiore a m. 1,80, misurata all'interno del vano utile, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibentanti, tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti.
2. Se non è dotato di tutti i precedenti requisiti il piano sottotetto può essere utilizzato solamente come locale accessorio all’abitazione: di sgombero, lavanderia, archivi, stenditoi e pertanto dotato degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento e se direttamente collegato a spazi di abitazione deve essere garantita la continuita microclimatica.
3. Nei nuovi progetti l’altezza media ponderale dei locali sottotetto non agibili, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1, 50 m per la superficie relativa, dovra risultare inferiore a 2,35 m. Nel caso gli intradossi dei solai di copertura dei locali sottotetto siano caratterizzati dalla presenza di travi e travetti, le altezze potranno essere calcolate dall’intradosso dei travetti unicamente se l’interasse tra questi e inferiore a cm.50. Ai fini del calcolo delle altezze non vengono considerate controsoffittature e isolamenti posti sotto l’intradosso della soletta.
4. Le superfici di ventilazione ed aerazione dovranno essere inferiori a 1/15 della superficie del locale.
5. Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati sono accessibili dal vano scala interna all’appartamento di pertinenza attraverso disimpegno chiuso.



Articolo 164 - Coperture

1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali.
2. Le coperture dei nuovi edifici, se realizzate a falde inclinate, devono preferibilmente essere conformi ai modelli tipici dell’edilizia tradizionale locale in termini di forma, pendenza e materiali.
Devono essere, di norma, evitate forme complicate e atipiche, o pendenze eccessive, salvo che si tratti di edifici per funzioni specialistiche.
3. Tutti i nuovi edifici, nonché gli edifici oggetto del completo rifacimento della struttura della copertura, devono essere muniti di idonei manufatti fissi tali da consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulla copertura.
4. Negli interventi aventi rilevanza edilizia nelle aree di centro storico e nelle aree di tutela paesaggistico - ambientale, devono essere mantenute le caratteristiche della copertura e le finiture esistenti, salvo diverse prescrizioni stabilite nel PPCS.
5. Al fine di migliorare il microclima circostante gli edifici e di ridurre sia l’impatto visivo che il deflusso di acque meteoriche verso la rete fognaria, sono ammessi e suggeriti, nei limiti delle condizioni tecniche, coperture piane verdi e giardini pensili, come stabiliti nel successivo Art. 217 (?????).
6. Sulle coperture è ammessa, previa autorizzazione, l'installazione di impianti per la captazione di energia alternativa, e le antenne per impianti fissi di telefonia mobile e per l’emittenza televisiva, cosi come descritti al successivo articolo 187.



Articolo 165 - Abbaini e lucernai

1. Nella realizzazione degli abbaini e lucernari deve prevalere su ogni altro criterio di giudizio il corretto inserimento architettonico sia in relazione alla tipologia del fabbricato che a quella della copertura. Devono essere in ogni caso rispettate le seguenti prescrizioni:

a) i locali sottotetto siano legittimamente abitati, abitabili o sia possibile renderli abitabili;
b) nel caso di sottotetti non abitabili è ammessa la realizzazione di un solo lucernario per ogni unità immobiliare;
c) non è ammessa la realizzazione di lucernari non integrati nella copertura. Fa eccezione la realizzazione di lucernari fissi o apribili destinati esclusivamente ad illuminare ed arieggiare i vani scala, purché realizzati con tipologie e materiali congrui con la tipologia architettonica della copertura e dell’edificio; in questo caso la loro copertura può svolgersi su piani anche non paralleli alle falde del tetto;
d) i vetri dovranno essere del tipo antiriflesso;
e) la larghezza massima esterna degli abbaini non dovrà superare ml. 1,00 e il dislivello massimo esterno dal piano di falda di copertura all’intradosso di copertura dell’abbaino non dovrà superare ml. 1,50;
f) è consentito un solo abbaino per unità immobiliare. In caso di edifici con più unità immobiliari dovrà essere concordata una soluzione progettuale unitaria. Non sono in ogni caso ammesse persiane;
g) siano posizionati il più possibile lontano dalla linea di gronda.

2. Per gli abbaini e lucernai esistenti negli edifici di interesse storico-architettonico o per i quali siano rilevabili elementi costruttivi riferiti a tecniche tradizionali è obbligatorio il restauro conservativo.
3. Nel centro storico gli abbaini debbono essere obbligatoriamente muniti di infisso.



Articolo 166 - Cornicioni, canali di gronda e pluviali

1. I cornicioni di coronamento degli edifici e gli aggetti di gronda dei medesimi, non potranno avere sporgenze superiori a mt. 1,20 rispetto al piano verticale passante per il filo retromarciapiede. E' fatta eccezione per le gronde di tipo tradizionale esistenti Il posizionamento e l'andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi. In linea generale, i discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, Quando il loro posizionamento alle sole estremità della facciata non sia possibile, o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a condizione che i medesimi si inseriscano armonicamente nel disegno dell’intera facciata La parte terminale dei discendenti pluviali collocati su pareti prospettanti sulla pubblica via, dovrà essere posizionata sotto traccia per tre metri dalla quota del marciapiede; quando ciò non fosse possibile (per la presenza di paramenti a faccia vista, decorazioni od altri elementi che non consentano di procedere alla collocazione sotto traccia senza pregiudizio per la facciata) la parte terminale del discendente pluviale dovrà essere realizzata in materiale resistente ed eseguita in modo da non fare aggetto su suolo pubblico per un altezza di mt. 2,50.
2. I pluviali degli edifici, se posti all’esterno degli stessi, dovranno armonizzarsi con il disegno e la composizione delle facciate.
3. È assolutamente vietato immettere nei tubi di scarico delle acque piovane, quelle provenienti da bagni, lisciai e lavabi.
4. I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati in rame obbligatoriamente per il centro storico e per gli edifici di pregio anche esterni allo stesso.
Nelle zone esterne al centro storico i canali di gronda e d i pluviali devono essere preferibilmente realizzati in rame; in alternativa è consentito l’impiego della lamiera preverniciata con cromie riconducibili al rame o comunque a tonalità adeguate al prospetto. Gli aggetti di gronda, in tutti gli edifici ove esistano elementi architettonici tradizionali, devono essere trattati con criteri di restauro conservativo. Ove non fosse possibile questo tipo di intervento gli aggetti possono essere ricostruiti seguendo le forme e le tecniche tradizionali.



Articolo 167 - Condotti di calore, canne fumarie e di esalazione

1. Tanto gli impianti collettivi che singoli di riscaldamento, nonché gli scaldabagni a gas, le stufe, le cucine e i camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti prolungate per almeno m. 1,00 al di sopra del tetto o terrazza, salvo dimostrazione che questi non siano dotati di appositi filtri o apparecchiature che non determinino inquinamento o fuoriuscita di gas dannosi alla salute; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di m. 10,00 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore, in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni e il fumo abbiano a recare danno o molestia o pericolo agli edifici vicini.
2. Nei casi di riparazione e sostituzione di canne fumarie e comignoli dovrà essere salvaguardata la conservazione delle forme utilizzando materiali e tecniche simili agli originari.
3. Nei casi di nuova realizzazione o ristrutturazione totale, ove non sia possibile realizzare il manufatto all’interno dell’edificio, per motivate esigenze di tutela degli elementi costitutivi esistenti potranno essere ammesse all’esterno, in addossato alle pareti perimetrali tergali o, comunque, su pareti laterali non visibili dalla pubblica via, dovranno essere rivestite in muratura intonacate e tinteggiate nel medesimo colore della facciata in cui si inserisce e nel caso di esecuzione di più comignoli o canne fumarie deve di norma essere prevista una soluzione che ne preveda il raggruppamento.
4. Non è consentito costruire canne fumarie esterne sulle pareti prospicienti la via pubblica o comunque di spazi ad uso pubblico salvo il caso in cui non si intervenga con un intervento complessivo di restauro sulle facciate.
5. Per i torrini esalatori valgono le norme di cui al commi 1-2-3-4, è vietato l’utilizzo di torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento od altro materiale non compatibile con la tipologia tradizionale, nonché con forma ad H, di qualunque materiale essi siano.



Articolo 168 - Spazi scoperti interni agli edifici

1. Le aree scoperte di pertinenza dei fabbricati o tra essi compresi, i cortili e le aree verdi dovranno essere sistemati e mantenuti in condizioni di ordine e decoro, con il massimo sviluppo possibile delle sistemazioni a verde e giardino, nel rispetto degli indici di permeabilità previsti dallo strumento urbanistico generale.
2. Eventuali depositi di merce allo scoperto, nelle aree in cui sono ammissibili in coerenza con le destinazioni d’uso prescritte dallo strumento urbanistico generale, devono rispondere a criteri di ordine e decoro.
3. L’Amministrazione Comunale può disporre il rispetto di tali criteri e condizioni e prescrivere i necessari rimedi per la sistemazione delle aree, compresa la formazione di quinte arboree protettive verso l’esterno.
4. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di aree non ancora edificate o per qualunque ragione non edificabili.



Articolo 169 - Portici e gallerie

1. L'ampiezza dei portici e delle gallerie di nuova costruzione, sia pubbliche che private, misurata tra il perimetro interno degli elementi di sostegno e il filo del muro e delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 5,00, mentre l'altezza deve essere uguale a quella del piano terra attigua al portico e in generale devono avere dimensioni tali da assicurare una effettiva fruibilità in condizioni di sicurezza e devono armonizzarsi con le altre parti dell’edificio, assicurando altresì il collegamento con i portici, le gallerie e gli spazi aperti circostanti, al fine di garantire la continuità dei percorsi.
2. Le pavimentazioni devono essere eseguite con materiale resistente, compatto e antisdrucciolevole, secondo le caratteristiche della tradizione locale, con evidenziate le eventuali variazioni di livello del piano di calpestio, mediante una differente caratterizzazione cromatica e materica.
3. I portici e le gallerie, in special modo quelli pubblici e di uso pubblico, sono assimilati ai passaggi pedonali e, se fronteggiano e si aprono su spazi pubblici, devono armonizzarsi con tali spazi, devono essere illuminati da fonti artificiali e devono prevedere un sistema di raccolta e recapito delle acque piovane alla fognatura.
4. Le finiture ed i materiali devono essere conformi, o comunque armonizzarsi, con quelli degli spazi pubblici urbani circostanti.
5. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario fino a quando non sono gravate dalla servitù di pubblico passaggio.



Articolo 170 - Chiostrine, pozzi luce e cavedi tecnici

1. I cavedi, i pozzi luce e le chiostrine dovranno avere una superficie non superiore a m² 20 per non essere considerati cortili, e l’ altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti, che non deve tuttavia essere inferiore a m 3. Detta altezza si misura dal piano di pavimento del più basso locale illuminato dal cavedio o chiostrina o pozzo luce alla cornice di coronamento dei muri perimetrali.
2. Sono preordinati al passaggio degli impianti degli edifici e ad areare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone.
3. Dovranno essere scoperti o dotati di piano grigliato superiore, il fondo dovrà essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni; l’accesso per la pulizia e manutenzione, dovrà avvenire, esclusivamente nelle nuove costruzioni, solo da locali comuni.
4. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti.



Articolo 171 - Patii

1. I patii sono spazi preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica.
2. Il patio deve essere interamente compreso all’interno di un’unica unità abitativa e completamente delimitato da fabbricazione.
3. La distanza minima tra le pareti che delimitano il patio non deve essere inferiore all’altezza della parete più elevata.



Articolo 172 - Corti e cortili

1. Negli spazi scoperti diversi dalle chiostrine e dai cavedi, per dimensioni e caratteristiche, possono essere aperte finestre di ogni tipo di locale, ivi compresi quelli destinati alla presenza continuativa di persone.
2. In funzione della loro ubicazione rispetto all’edificio, i cortili si distinguono in cortili interni ed esterni al fabbricato. Sono cortili interni al fabbricato quelli delimitati dalle pareti di un unico edificio. Sono cortili esterni al fabbricato quelli delimitati dalle pareti di due o più edifici.
3. Per area del cortile s'intende la superficie del medesimo al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi e di qualsiasi altro aggetto.
4. I cortili interni potranno essere frazionati in più porzioni con murature od altre strutture fisse di altezza non superiore a due metri. Quando ciò avvenisse ciascuna porzione di cortile sarà considerata essa stessa cortile e dovrà pertanto essere dimensionata in modo tale da garantire la totale rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento.
5. Il piano di calpestio dei cortili, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane. E’ fatta eccezione per le pavimentazioni dei cortili con piano di calpestio a contatto con il terreno, i quali potranno essere lasciati sterrati, piantumati o dotati di pavimentazioni permeabili, in questo caso dovrà però essere garantito uno spazio intorno al fabbricato di larghezza almeno di mt. 1.50 pavimentato.
6. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare civili abitazioni è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.
7. Nelle nuove costruzioni, qualora la tipologia costruttiva preveda la presenza di corti, la distanza minima tra le facciate prospettanti, a prescindere dall’esistenza di finestre esistenti, dev’essere di metri 10,00.
8. In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga alle norme relative alle distanze come definito all’art. 170 del presente regolamento.
9. Nei cortili sono altresì ammissibili le opere accessorie come pergolati gazebi come specificati all’art. 189 del presente Regolamento e gli arredi da giardino.



Articolo 173 - Volumi tecnici

1. I volumi tecnici possono essere realizzati esterni all’involucro del fabbricato, esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all’ingombro delle apparecchiature da alloggiare.
2. Nel caso di installazione di apparati tecnici in copertura, gli stessi non dovranno essere visibili dalle pubbliche vie, oppure essere celati alla vista anche con verde pensile e colorati in armonia con il colore della copertura. E comunque in ogni caso e in qualunque posizione ubicati, devono essere progettati in modo architettonicamente e morfologicamente armonizzato al resto dell'edificio e del tessuto edilizio circostante.
3. Tutti i volumi tecnici non sono da conteggiarsi nella determinazione del volume complessivo, tuttavia sono soggetti al rispetto di tutte le altre norme di carattere edilizio (distacchi, altezze, ecc.).



Articolo 174 - Aggetti su strada, parapetti e davanzali

1. Gli aggetti delle facciate degli edifici costruiti a filo strada non devono costituire pericolo per le persone o le cose; i balconi, i davanzali e le pensiline debbono peraltro essere contenuti nei seguenti limiti: Strade senza marciapiede:

a) posti ad una quota uguale o superiore a m 4,50 dalla piano stradale:
b) larghezza strada fino 8 metri, sporgenza massima m 0,50;
c) larghezza strada da m 8 a m 12, sporgenza massima m 1;
d) larghezza strada superiore a m 12, sporgenza massima m 1,50;

Strade con marciapiede:

a) posti ad una quota di m 3,50 dal piano del marciapiede;
b) il filo esterno, in tutti i piani, dovrà essere arretrato di almeno m 0,50 dal bordo del marciapiede e non dovrà comunque superare la profondità di m 1,50.

2. È fatto salvo il diritto di conservare gli aggetti di maggiori dimensioni già autorizzati.
3. Le vetrate, le persiane e i serramenti possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a m 3,50, misurata dal piano del marciapiede, o di m 4,50 dal piano stradale se privo di marciapiede.
4. Le cornici, le insegne, le targhe, le lampade, le lanterne e le inferriate con sporgenza inferiore ai m 0,30 possono essere posti ad un altezza non inferiore di m 2,50 dal suolo.
5. Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, sono consentite sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.
6. Sono ammessi negli spazi privati aggetti superiori a m 1,50 rispetto al filo della facciata, in tal caso verranno computati per la verifica delle distanze così come previsto dall’art 162 del presente regolamento.
7. Per tende davanti ad aperture di attività: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza deve essere in ogni punto non inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno m 0,50 dal filo esterno del Marciapiede, se esistente, in caso contrario non dovranno superare di un terzo l’ampiezza dei percorsi esclusivamente pedonali, l’installazione può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità.



Articolo 175 - Tettoie

1. Le tettoie a sbalzo da realizzare su facciate prospicienti spazi pubblici, sono ammesse solo per la protezione dell'accesso principale dell'edificio o degli ingressi a luoghi aperti al pubblico.
2. Dette tettoie, qualsiasi sia la loro sporgenza, dovranno in ogni caso mantenere una altezza libera non inferiore a m 2,50 misurata dal filo retromarciapiede al punto più basso della tettoia, riducibili a m 2,30 per le sole mensole travi ed elementi decorativi ancorati alla facciata.
3. La sporgenza massima ammessa varierà proporzionalmente all'altezza delle tettoie dal filo retromarciapiede, con riferimento ai valori indicati al precedente articolo 182.
In nessun caso sono ammesse tettoie a sbalzo di sporgenza superiore alla larghezza del marciapiede o comunque a m 1,20.
4. Dette tettoie dovranno essere munite di apposito sistemi per la raccolta ed il convogliamento alla fognatura delle acque piovane. Le calate dovranno essere incassate nella muratura.
5. Tutte le tettoie, di qualsiasi altezza e sporgenza, dovranno essere collocate in modo tale da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie od altri elementi di interesse pubblico.



Articolo 176 - Prevenzione dei rischi di caduta dall’alto

1. Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.) nonchè in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura.
2. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione, possano avvenire in condizioni di sicurezza. A tal fine dovranno essere osservate le disposizioni dei commi seguenti.
3. L’accesso alle coperture deve essere assicurato mediante una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

  • aperture verticali: larghezza = 0,70 m, altezza: = 1,20 m. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;
  • aperture orizzontali o inclinate: superficie pari a m² 0,50 e lato minimo = 0,70 m; se a sezione circolare il diametro deve essere = 0,80 m;
  • le aperture orizzontali di accesso al sottotetto devono avere una superficie pari a m² 0.50.

4. L’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta ed il sistema di connessione dell’anta deve essere tale da impedirne il distacco accidentale. L’anta dovrà essere provvista di un meccanismo tale da evitare l’investimento del soggetto che la apre.
5. L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza, a tal fine gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.
6. La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurino lavori importanti sulle facciate e sui tetti, nel rispetto della normativa vigente.
7. Laddove, nel caso di edifici esistenti, non esista la possibilita di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio e non siano previsti manufatti fissi esterni (scale), dovra essere prevista una modalita d’accesso che preveda almeno:

  • l’attrezzatura piu idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili, ecc.);
  • il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio;
  • l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture deve avvenire mediante dispositivi di ancoraggio dotati delle seguenti caratteristiche:
  • essere dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura;
  • essere chiaramente identificabili per forma e colore;
  • essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidita.

Ed inoltre:

  • nella zona di accesso alla copertura deve essere posta idonea cartellonistica identificativa da cui risultino l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalita di ancoraggio;
  • il punto di accesso deve essere conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta;
  • il mantenimento di tali requisiti e a carico del proprietario dell’edificio;
  • i dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalle norme tecniche relative.

8. L’ottemperanza del progetto alle prescrizioni dei commi precedenti dovrà risultare da apposita dichiarazione in sede di presentazione della DIA e della richiesta di Permesso di Costruire.
9. Analoga dichiarazione dovra essere contenuta nella richiesta di agibilita e nella relazione di collaudo per gli interventi edilizi minori.
10. All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (ad esempio facciate continue) dovranno essere previste attrezzature fisse per eseguire in sicurezza le opere di pulizia e manutenzione.
11. Il fascicolo del fabbricato di cui all’Articolo 108 deve contenere le indicazioni circa la presenza e le modalita di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti.
12. Nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve informare l’appaltatore circa i dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti esistenti nel fabbricato.
13. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esista la possibilita di accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio e non esistano manufatti fissi per accedervi.



Articolo 177 - Servizi indispensabili degli edifici

1. Gli edifici, per potersi considerare agibili, devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali:

  • Riscaldamento;
  • distribuzione dell'acqua potabile;
  • distribuzione dell’energia elettrica;
  • raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere;
  • locali o spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Secondo le specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli edifici oggetto di interventi edilizi dovranno inoltre essere dotati:

  • di sistemi di trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo quanto previsto dalla L. 13/89 e D.M. 236/89;
  • di sistemi di protezione dagli incendi;
  • di impianto contro le scariche atmosferiche;
  • di impianti di estrazione meccanica dell’aria e/o di condizionamento.



Articolo 178 - Pompe di calore, pannelli solari, antenne e parabole

1. Gli impianti di cui al presente articolo, comprese le antenne e le parabole, devono essere collocati in maniera che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici, adottando, soprattutto nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni globali, soluzioni tecniche di tipo centralizzato e/o unificato per ciascun edificio.
2. Ove ciò non risulti possibile, soprattutto in caso di ristrutturazioni, i motori degli impianti di climatizzazione, possono essere installati anche sui fronti principali a condizione che:

a) vengano posizionati in appositi spazi integrati con il prospetto e comunque non ponendosi direttamente a vista;
b) vengano posizionati sui balconi, direttamente a terra, e comunque ad un’altezza non superiore a quella del parapetto/ringhiera, in maniera da non incidere sui coni prospettici visuali;
c) venga rispettata la distanza minima di m 2,00 dalle finestre di altra proprietà verso le quali comunque non deve essere indirizzato il getto di aria calda;
d) quando installati su parete aggettante su pubblica via o su giardino condominiale dovranno essere posti ad una altezza da terra di almeno m 2,00;
e) dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità fissati dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico.

3. I collettori solari, termici o fotovoltaici, possono essere installati:

a) sulla copertura dell’edificio, in maniera tale da evitare impatto visivo negativo;
b) sulle facciate solamente se concepiti come elementi funzionalmente integrati nella facciata;
c) nell’ambito del lotto di pertinenza se posizionati in zona non prospiciente le pubbliche vie o aree pubbliche, oppure a condizione che gli stessi vengano adeguatamente schermati con idonee recinzioni armonizzate all’edificio principale o mediante piantumazione di siepi vive.

4. I condotti di collegamento dei vari impianti devono essere incassati nelle pareti dell’edificio. Qualora ciò non risulti possibile, gli stessi devono essere rivestiti con materiali armonizzati alle finiture del fabbricato.
5. Gli impianti di cui al presente articolo devono comunque essere installati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti nonché di quelle che disciplinano la tutela dei beni sottoposti a vincolo di tutela.



Articolo 179 - Tende frangisole

1. L'apposizione di tende sulle facciate degli edifici è ammessa alle seguenti condizioni:

a) rispettare l’estetica del fabbricato e dell’ambito urbanistico in cui sono inserite per materiali, colori, dimensioni e forma;
b) essere retrattili o riavvolgibili;
c) l’aggetto della tenda (aperta) non dovrà superare quello del balcone, se quest’ultimo è aggettante su spazio pubblico;
d) nel caso di aggetto su suolo pubblico o di uso pubblico, non possono essere poste ad una altezza inferiore di m 2,50 dal piano del marciapiede, e la proiezione della tenda aperta dovrà essere arretrata di almeno m 0,60 dal bordo del marciapiede e impacchettate non devono sporgere oltre i m 0,30 dal filo facciata del fabbricato;
e) Il colore rosso è contenuto in 1/5 della superficie e comunque non in contrasto con le disposizioni del codice della strada;
e) nel caso di tende su spazio privato, potranno essere solo aggettanti e la loro estensione non potrà superare m ?, e la superficie di m² ??? Roberto Trudu

2. È ammessa l’installazione di tende aggettanti sulla carreggiata stradale, priva di marciapiede, solo nelle strade pedonali; non possono anche in questo caso essere poste ad un’altezza inferiore a m 2,50 (Marcella) e in questo caso la larghezza non deve superare i due terzi dell’ampiezza della strada e comunque non superare mt. 1,50 (altezza dal piano di calpestio? E in centro storico?) si tratta di edilizia libera! Roberto Trudu
Si tratta di edilizia libera se rispetta quanto previsto al comma 1 tranne in centro storico o in zone vincolate in cui necessitano di autorizzazione paesaggistica (Marcella)
3. La denominazione dell’attività è ammessa unicamente sul pendaglio della tenda.



Articolo 180 - Colori e finitura facciata

1. Per qualsiasi intervento edilizio negli elaborati progettuali, devono essere definiti i colori, i materiali e le finiture delle facciate, degli infissi e di tutti gli altri elementi architettonici esterni.
2. I materiali impiegati negli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, delle parti esterne degli edifici, devono essere congruenti con quelli preesistenti, con particolare riferimento agli edifici ricadenti nelle aree Urbanistiche A come definite dal vigente strumento urbanistico.
3. Ogni edificio deve avere un unico trattamento di colorazione da cielo a terra e su tutte le facciate (compresi i risvolti laterali); non è consentito che qualsiasi superficie intonacata rimanga a vista priva di coloritura e/o tinteggiatura.
4. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.
5. La tinteggiatura degli edifici deve essere eseguita con i colori, nelle tonalità e secondo i criteri contenuti nell’allegato al presente Regolamento.
6. Le parti in pietra che rappresentano elementi documentali di significato storico o architettonico, devono essere conservate allo stato originario e gli interventi di manutenzione non devono prevederne la tinteggiatura. Gli intonaci originali degli edifici di pregio architettonico e storico, ove possibile, devono essere salvaguardati evitandone la rimozione.
7. Nel caso di rinvenimento di tracce del colore originario è auspicato il recupero di tale tinta qualora la stessa risulti conforme alla tavolozza dei colori di cui all’allegato e risponda ai requisiti di distacco, ovvero, armonizzazione delle tonalità dai fabbricati finitimi.
8. È, in ogni caso, preferibile l’uso di diversi colori tra i corpi di fabbrica, anche se aggregati secondo i seguenti requisiti:

- É obbligatoria la bicromia (anche tono su tono) tra la parete e gli elementi decorativi presenti sulla facciata (marcapiani, cornici, cornicioni, ecc.).
- Tutti gli elementi tecnologici presenti sul prospetto dovranno essere tinteggiati coerentemente con la facciata.
- L’eventuale zoccolatura dovrà essere trattata con colorazione che, di norma, sia raccordata a quella degli altri elementi decorativi e/o in rilievo della facciata quali, marcapiano, cornicioni di gronda, cornici, lesene, ecc..
- Le tinteggiature degli edifici devono riguardare gli interi prospetti anche se riferiti a diverse proprietà.

9. Nel caso di tinteggiatura esterna di insediamenti omogenei, come nel caso di quelli con tipologia “a schiera”, sono consentite tonalità differenti tra edifici, o gruppi di edifici, a condizione che le stesse siano gradazioni (più chiare e/o più scure) di un colore oppure, colori differenti che risultino tra loro armonici.



Articolo 181 - Pergolati e gazebi

1. Nell’ambito delle aree di pertinenza degli edifici (cortili, terrazze e lastrici solari) è consentita la realizzazione di strutture leggere in legno o metallo di modeste dimensioni e facilmente rimovibili, anche infisse al suolo, prive di qualsiasi copertura fissa protette con elementi vegetali, vivi o essiccati purché permeabili (rampicanti, viti, graticci in bambù, ecc.) o in tessuto permeabile, purché dotati dei seguenti requisiti:

  • non avere tamponature laterali se non in grigliato dello stesso materiale della struttura;
  • impiegare materiali e forme compatibili con il contesto urbano e con l’edificio principale;
  • l’ancoraggio della struttura al suolo non potrà avvenire mediante strutture murarie;
  • la struttura dovrà avere un altezza massima di ml. 3,00;
  • il manufatto dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare) e la sua superficie massima non potrà superare il 50% di quella dell’area pertinenziale in cui andrà inserita; tale limitazione non verrà applicata nel caso di strutture inserite nelle aree pertinenziali di bar, pizzerie e ristoranti.

2. Nelle realtà condominiali, nell’ambito di corti comuni recuperate ad uso residenziale od in particolari contesti, soprattutto di tipo omogeneo (come insediamenti “a schiera”) dovrà essere salvaguardata una omogeneità costruttiva e morfo-tipologica, garantendo l’omogeneità di materiali, forme, dimensioni, altezze, e posizioni nelle eventuali future installazioni di analoghi manufatti all’interno del medesimo contesto.
3. L’installazione o l’inserimento di altri arredi/manufatti quali: barbecue, ecc., nell’ambito degli spazi pertinenziali degli edifici dovrà avvenire, oltre che nel rispetto di specifiche normative igienico-sanitarie o relative alla sicurezza e nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici dell’edificio, o dell’insieme di edifici se trattasi di insediamenti con tipologia “a schiera”, oltre che del contesto urbano di riferimento.
4. È consentito il posizionamento di una struttura in legno per ricovero attrezzi e utensili con superficie massima di 4,00 m² ed altezza massima esterna di 2,40 m da considerarsi come arredo da giardino.
5. Per i pergolati ed i gazebo devono essere soddisfatte le distanze dai confini previste dal Codice Civile.



SEZIONE 2 - Conformazione e dotazioni delle unità immobiliari

Articolo 182 - Altezze minime dei locali

1. L’altezza media dei locali abitabili non deve essere minore a 2,70 m.
2. L’altezza media può essere ridotta a 2,40 m nei bagni, antibagni, disimpegni, ripostigli, cabine armadio, negli spogliatoi e lavanderie e negli altri spazi accessori e di servizio che non comportino permanenza di persone.
3. In caso di soffitto inclinato (piani sottotetto), fermo restando le altezze medie ai commi precedenti, la distanza minima tra il pavimento e la superficie più bassa del soffitto finito, non deve essere inferiore a m. 2,00. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, essere chiusi mediante arredi fissi o opere murarie e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come locale di sgombero.
4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, e nelle zone storiche, è ammessa la conservazione di minori altezze medie, preesistenti e documentate, che in ogni caso non possono risultare inferiori a 2,40 m per gli spazi di abitazione, e di 2,20 m negli altri spazi accessori e di servizio, fermo quanto previsto al comma precedente per le altezze minime. Non si applica tale disposto in caso di intervento di ristrutturazione che preveda la totale demolizione e ricostruzione e lo spostamento, per i locali interessati, delle quote di imposta dei solai.



Articolo 183 - Conformazione e superficie degli alloggi

1. Negli alloggi per ciascun abitante deve essere assicurata una superficie minima di metri quadrati 14, per i primi quattro abitanti e di metri quadrati 10, per ciascuno dei successivi.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno metri quadrati 14.
Ogni stanza da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Ciascun alloggio deve essere dotato almeno di una zona cottura aperta sul soggiorno o una stanza adibita a cucina di superficie non inferiore a m² 7, un servizio igienico completo, e ove non monolocale, da un soggiorno e una camera da letto.
L'alloggio monolocale, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a metri quadrati 28, e non inferiore a metri quadrati 38, se per due persone.



Articolo 184 - Superficie minima utile degli ambienti

1. La stanza adibita a soggiorno deve avere una superficie di almeno m² 14,00.
Le stanze da letto debbono avere una superficie di m² 9,00, se per una persona e di m² 14,00, se per due persone.
Il locale studio (ed ogni altro locale che comporti permanenza di persone) deve avere una superficie non inferiore a m² 9,00.
La stanza adibita a cucina dovrà avere una superficie non inferiore a 7 metri quadri. È ammesso in alternativa, un angolo cottura aperto sul soggiorno.



Articolo 185 - Cucine, spazi di cottura

1. La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, non potrà avere superficie inferiore a 7,00 m e dovrà essere dotata di propria finestratura. Quando la cucina non raggiunga detta superficie minima o non sia dotata di finestra propria, dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante un varco privo di infissi di superficie non inferiore a m² 4,00. In tal caso la superficie finestrata (compresa quella della cucina se presente) dovrà essere tale da soddisfare i rapporti aereo-illuminanti prescritti in funzione alla superficie di pavimento complessiva dei due vani.
2. Qualora la funzione di cucina consista in un semplice spazio di cottura (angolo cottura) ricavato nel soggiorno (e non sia quindi autonoma e distinta dal medesimo) non è richiesto il rispetto di alcun specifico parametro dimensionale, fermi restando quelli prescritti per il locale di soggiorno.



Articolo 186 - Locali bagno e servizi igienici

1. In ogni alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere previsto almeno un servizio igienico completo di tazza w.c., lavabo, bidet, vasca o doccia.
2. I locali ad uso servizi igienici, non possono avere accesso direttamente dalla cucina o spazio di cottura o dal soggiorno. In tali casi l'accesso deve avvenire attraverso un apposito spazio di disimpegno (antibagno) in cui può essere collocato il lavabo. Nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, è ammesso l'accesso diretto dalle camere da letto, purché almeno uno dei servizi sia adeguatamente disimpegnato.
3. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.



Articolo 187 - Soppalchi

1. La realizzazione di soppalchi è consentita in vani a copertura orizzontale o voltata aventi altezza media non inferiore a m. 4,50 o in sottotetti con altezza media non inferiore a m. 4,00, a condizione che l'altezza sotto il soppalco, computata tra il pavimento e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco, presenti un’altezza tale da permettere almeno la realizzazione di locali destinati a pertinenze di servizio o corridoi.
Le altezze minime, computate tra il pavimento e il punto più basso dell'intradosso del solaio, dei locali ottenibili sopra il soppalco sono così definite:

a) per i soppalchi collocati nel sottotetto:
a1) m. 2,40 per i locali con destinazione residenziale:
a2) m. 2,20 per i locali di servizio e corridoi;
a3) inferiore a m. 2,20 per depositi occasionali.
b) per i soppalchi non collocati nel sottotetto:
b1) m. 2,70 per i locali con destinazione residenziale, commerciale o comunque destinati alla permanenza di persone;
b2) m. 2,40 per i locali di servizio e corridoi;
b3) inferiore a m. 2,40 per depositi occasionali.

2. Il soppalco deve essere completamente aperto da almeno un lato sul vano cui si affaccia ed essere dotato di balaustra. Non deve costituire aumento delle unità immobiliari ne essere utilizzabile autonomamente e separatamente dalla stessa unità dove viene realizzato e non deve intersecare le bucature dei fronti e da queste deve distaccarsi, frontalmente, almeno di metri 2.
3. La superficie dei soppalchi, con esclusione della scala di accesso, non deve superare il 40% del vano soppalcato, tale superficie può essere ampliata sino al 60% nei casi di vani caratterizzati da altezza media superiore a m. 5,40.
4. L'introduzione di soppalchi, nel caso determinino superficie utile, è soggetta alla corresponsione degli oneri concessori in conformità alle prescrizioni della sovraordinata normativa vigente e del presente Regolamento Edilizio.
In questi casi la superficie utile aggiuntiva, dovrà essere computata ai fini del calcolo delle superfici finestrate.
Sarà possibile disporre di scala di accesso fissa solo nel caso di soppalchi praticabili che abbiano quindi altezza utile di almeno 2,20 o 2,40 a seconda della tipologia a o b di cui al comma 1.



SEZIONE 3 - Requisiti delle unità immobiliari

Articolo 188 - Requisiti termici ed igrometrici

1. [...].



Articolo 189 - Requisiti illuminotecnici

1. [...].



Articolo 190 - Requisiti acustici

1. [...].



Articolo 191 - Requisiti reltivi alla qualità dell'aria

1. [...].



Articolo 192 - Requisiti relativi alla sicurezza statica

1. [...].



Articolo 193 - Requisiti reltivi alla impermeabilità e secchezza

1. [...].



Articolo 194 - Requisiti relativi alla durabilità

1. [...].



Articolo 195 - Requisiti energetici ed ecologici

1. [...].



CAPO 3 - Norme speciali

Articolo 196 - Deroghe

1. [...].



Articolo 197 - Recupero dei sottotetti a fini abitativi

1. [...].



Note al Titolo 4


TITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI ENERGETICI ED AMBIENTALI - LOTTA ALLE EMISSIONI DI CO2

CAPO 1 - Prestazioni degli organismi edilizi

Articolo 198 - Generalità

1. Il Comune di Cagliari ha sottoscritto il “Patto dei Sindaci”, impegnandosi formalmente ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori, per raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 e l'incremento del 20% dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, entro il 2020.
2. Il presente Titolo persegue finalità generali e finalità specifiche, come meglio specificato nei seguenti commi.
3. Le finalità generali sono quelle che incidono significativamente sul patrimonio edilizio pubblico e privato, esistente e futuro, del Comune di Cagliari e si aggiungono ad ogni altra disciplina vigente in materia di contenimento energetico. In tal senso le norme contenute nel presente Titolo promuovono e regolamentano ogni intervento edilizio con l'obiettivo primario di ottimizzare e migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
4. Le finalità specifiche possono di seguito riassumersi in:

  • un utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche;
  • una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti;
  • una maggiore qualità dell’ambiente interno (termico, luminoso, acustico, qualità dell’aria), in linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione energetica nell’edilizia e di inquinamento ambientale, ed in coerenza con il quadro normativo e pianificatorio regionale e sovra-ordinato ai vari livelli.

5. Le conseguenti azioni, prescrizioni e indicazioni, finalizzate ad un utilizzo dell'energia secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale devono garantire:

  • un miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture edilizie;
  • un miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti termici ed elettrici;
  • favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
  • un miglioramento del comfort estivo;
  • una promozione dell’utilizzo di materiali bio-compatibili ed eco-compatibili.

6. Le finalità di cui ai commi precedenti sono perseguite attraverso l’introduzione nel presente Regolamento di prescrizioni e indicazioni, anche attraverso la definizione di livelli prestazionali minimi di qualità, sia per gli edifici di nuova costruzione, in tutto o in parte, sia per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.
7. I livelli minimi prestazionali, vengono introdotti nel presente Titolo attraverso la fissazione di specifici requisiti il cui raggiungimento può assumere carattere cogente o volontario. I primi definiscono un livello minimo di qualità energetica ed ambientale da conseguire obbligatoriamente in ciascun intervento per ogni zona del territorio comunale. I secondi non sono prescrittivi ma liberamente scelti e vengono associati a punteggi correlati al grado di prestazione raggiunto, in termini di riduzione della quantità di CO2/anno emessa, in conseguenza dell'intervento edilizio.



Articolo 199 - Benefici

1. I punteggi correlati al grado di prestazione energetica raggiunto e certificato, contribuiscono all'accesso a particolari benefici destinati ai soggetti giuridici e ai cittadini insediati, ovvero titolari di un diritto reale, negli immobili oggetto dell'intervento. Detti punteggi sono rappresentati dai crediti, corrispondenti alle minori emissioni annue di CO2, espressi in tonnellate/anno.
2. I benefici di cui al comma precedente sono distinti in benefici automatici e benefici contingentati. I benefici automatici sono immediatamente esigibili dagli aventi titolo, per un tempo non superiore ai 10 anni secondo le modalità previste dall'apposito allegato, e sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

  • esenzione dal pagamento degli oneri di concessione per l'occupazione del suolo pubblico relativo all'intervento edilizio avente le finalità di cui al presente Titolo;
  • attribuzione di criteri di preferenza o priorità nell'accesso alle graduatorie per l'accesso ai servizi comunali (contributi affitti, accesso alle scuole dell'infanzia e asili nido, accesso ai servizi sportivi, ecc.);
  • attribuzione di criteri di preferenza o priorità nei bandi pubblici di finanziamento o per l’assegnazione di aree per interventi di edilizia residenziale convenzionata;
  • predisposizione di corsie burocratiche preferenziali per le pratiche relative all'intervento edilizio;
  • predisposizione di corsie burocratiche preferenziali per le pratiche tributarie.

I benefici contingentati, esigibili solo attraverso un meccanismo di crediti, sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

  • riduzione o esenzione degli oneri concessori e di monetizzazione relativi all'intervento edilizio avente le finalità di cui al presente Titolo;
  • riduzione dei tributi locali (sugli immobili, sui rifiuti urbani, sui servizi ad accesso indifferenziato) per tutti i contribuenti gravati dalle imposizioni locali riferibili all'immobile oggetto di intervento edilizio con le finalità di cui al presente Titolo, limitatamente a tali immobili e non estendibile ad altri; la riduzione dovrà essere differenziata in ragione degli abbattimenti di emissioni espressa in crediti, in ragione della tipologia di contribuenti che richiedono i benefici, in ragione della situazione economica equivalente e dei quozienti familiari. Potranno essere introdotti dal Consiglio Comunale altri elementi di differenziazione;
  • attribuzione di benefici economici per l'accesso ai servizi comunali (mense scolastiche comunali, rette relative alle scuole dell'infanzia e asili nido, tariffe relative ai servizi sportivi, ecc.); i benefici economici dovranno essere differenziati in ragione delle medesime tipologie già previste per la riduzione dei tributi locali. Il Consiglio Comunale potrà introdurre ulteriori criteri di differenziazione;
  • accesso al credito garantito dal Comune di Cagliari a tassi concordati con gli istituti di credito e gli istituti di finanziari individuati con apposito bando da parte del Servizio Finanziario del Comune di Cagliari;
  • predisposizione di servizi comunali prioritari dedicati agli edifici certificati (raccolta dei RSU, pulizia del suolo pubblico e cura del verde pubblico degli spazi adiacenti e prospicienti, consegne a domicilio di beni e servizi, ecc.).

3. I benefici automatici vengono attribuiti ad ogni intervento edilizio con le finalità del presente Titolo, al raggiungimento dei parametri minimi fissati dall'apposito allegato, ovvero ad ogni intervento qualificato nel presente Regolamento "ad accesso immediato ai benefici automatici".
4. I benefici contingentati vengono attribuiti ogni anno ai richiedenti con specifico bando, solo per gli interventi edilizi che superano i parametri minimi fissati dall'apposito allegato e che abbiano presentato la Attestazione Ambientale Comunale definitiva (AAC così come regolata dall'apposito successivo articolo) completa in tutte le sue parti. In mancanza di specifiche indicazioni del bando relativamente al periodo temporale di applicazione dei benefici, questi saranno applicati per 10 anni.
5. I parametri minimi dovranno essere fissati nell'apposito allegato in ragione della classificazione energetica che sarà prevista a seguito dell'intervento, così come rilevabile dall'AAC provvisoria allegata al progetto, ovvero in termini di crediti come sopra individuati, ovvero dalla combinazione di entrambi gli elementi. Al termine dei lavori dovrà essere presentata la AAC definitiva ai fini della determinazione dell'effettiva prestazione dell'immobile per le finalità di cui al presente Titolo.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce ogni anno l'importo finanziario da destinare agli incentivi di cui al presente Titolo, individuato dalla somma delle minori entrate e delle spese da sostenere per tutta la durata del periodo incentivante. Il Servizio competente per la pianificazione energetica dovrà predisporre un bando che stabilisca le modalità di ripartizione delle somme così stabilite in ragione dei crediti acquisiti, compresi i limiti superiori di accesso ai benefici e le percentuali massime di riduzione di oneri e tributi.
7. Gli interventi edilizi conformi alle finalità del presente Titolo e ai limiti fissati dall'apposito allegato, accedono ai benefici contingentati relativi all'anno di presentazione dell'istanza, dichiarazione o segnalazione. Per garantire l'effettività dei benefici contingentati, questi verranno provvisoriamente riconosciuti con la sola presentazione da parte dei professionisti della AAC provvisoria regolarmente sottoscritta e della dichiarazione sotto la propria personale responsabilità, controfirmata dal beneficiario, della conformità alle finalità del presente Titolo e ai limiti fissati dall'apposito allegato.
8. La dimostrazione che l'intervento proposto determinerà il superamento dei parametri minimi fissati dall'apposito allegato, ovvero la qualificazione dell'intervento ad accesso immediato di cui al precedente comma 3, nonchè la presentazione della AAC provvisoria completa in tutte le sue parti, comporterà immediatamente:

  • la sospensione dei pagamenti degli oneri concessori o di monetizzazione relativi all'intervento edilizio proposto;
  • la sospensione del pagamento della quota-parte di tributi comunali che può essere oggetto di riduzione;
  • l'immediata attribuzione dei benefici economici per l'accesso ai servizi comunali;
  • il diritto all'accesso al credito garantito.

Il beneficiario dovrà presentare una fideiussione di durata decennale, con i requisiti e le garanzie previste per i contratti pubblici, pari all'importo delle somme non corrisposte più il valore dei benefici economici diretti eventualmente riconosciuti. Lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito della definitiva attribuzione dei benefici economici fissati dal relativo bando e riconosciuti dalla AAC definitiva prodotta al temine dei lavori.
9. Tutte le maggiori entrate derivanti dai pagamenti successivi e dall'incameramento delle fideiussioni per la parte eccedente i benefici effettivamente riconosciuti, entrano nel bilancio senza destinazione vincolata e costituiscono minori spese per le finalità di cui al presente titolo.
10. Tutti i benefici finanziari di cui al presente articolo e quelli previsiti dagli articoli seguenti, quando sono commisurati ai costi sostenuti dai privati, devono sempre intendersi al netto dell'IVA, che rimane sempre a carico del bebficiario. Tra i costi possono essere computate esclusivamente le spese tecniche al netto dell'IVA, in una misura non superiore al 2% interamente dimostrate con fatture quietanzate.



Articolo 200 - Orientamento e forma dell'edificio - (Indicazioni con premi volumetrici e prescrizioni)

1. La forma e l'orientamento delle nuove costruzioni e delle ricostruzioni, all'interno del lotto edificabile, assumono rilievo ai sensi delle indicazioni seguenti. Dette indicazioni hanno carattere facoltativo e si propongono di orientare la progettazione verso obiettivi di contenimento delle emissioni di CO2 e di garanzia del “diritto al sole” degli altri fabbricati. Il rigoroso rispetto delle previsioni contenute nel presente articolo comporta dei premi volumetrici.
2. Gli edifici dovranno essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di 15° sessagesimali. La forma dell'edificio, con esclusione della copertura, dovrà essere un parallelepipedo regolare, con proiezione al suolo rettangolare senza rientranze, sporgenze o irregolarità di sorta. Uno scostamento tra i 15° e i 30° determina una riduzione del premio volumetrico proporzionale allo scostamento stesso, fino all'annullamento del premio per scostamenti pari o superiori a 30°.
3. Gli edifici dovranno rispettare il rapporto S/V inferiore a 0.8 per gli edifici isolati unifamiliari e bifamiliari fino a 3 livelli fuori terra, a 0.6 per gli edifici a schiera o in aderenza fino a 3 piani fuori terra e a 0.4 per tutti gli altri edifici multipiano e/o con più unità immobiliari, calcolato come rapporto tra la sommatoria di tutte le superfici esterne disperdenti, escluso solo il sedime, e il volume geometrico dell'edificio.
4. In deroga al comma 2 possono essere accolte delle combinazioni di parallelepipedi regolari disposti a V molto aperta o ad L, a condizione che il rapporto S/V non superi il valore di 0.6 per gli edifici isolati unifamiliari e bifamiliari fino a 3 livelli fuori terra, a 0.4 per gli edifici a schiera o in aderenza fino a 3 piani fuori terra e a 0.2 per tutti gli altri edifici multipiano e/o con più unità immobiliari, calcolato come al comma precedente e che la distanza tra le parti del perimetro tra loro più lontane, calcolato come proiezione al suolo dell'edificio, rispetti la regola dell'asse longitudinale si cui al comma 2.
5. Costituiscono eccezione alla regola di cui ai commi 1 e 2 i lotti che per la particolare conformazione planimetrica e/o altimetrica non consentono il rispetto delle distanze dai confini, ma per il conseguimento dei benefici di cui ai commi successivi devono rispettare i rapporti S/V di cui al comma 4 e la riduzione di fabbisogno di energia primaria previsto dalle prescrizioni di cui all'ultimo comma dei presente articolo.
6. Gli ambienti di maggiore fruizione dovranno essere esposti da Sud-Est a Sud-Ovest. Gli spazi non climatizzati o a bassa esigenza di climatizzazione, devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati (cfr. schema grafico allegato).
7. Gli edifici pluriplano che rispettano tutte le previsioni del presente articolo potranno eliminare dal computo volumetrico l’intero vano scala e vano ascensore, al netto delle murature e degli androni di ingresso allo stabile.
8. Gli altri edifici che rispettano tutte le previsioni del presente articolo potranno eliminare dal computo volumetrico le autorimesse fuori terra che non superino i 25 m² di superficie lorda, i 75 m³ di volume e che siano collocate sulla parte di edificio esposta a nord.
9. Gli interventi edilizi su edifici esistenti che non rispettano le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo accedono ai premi volumetrici di cui ai precedenti commi, se l'intervento edilizio è tale da ridurre il fabbisogno di energia primaria nella misura prevista dalle prescrizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, calcolato come se l'edificio, con il medesimo volume e il medesimo sedime, fosse di nuova costruzione.
10. Gli edifici di nuova costruzione o le ricostruzioni che non rispettano, o non possono rispettare, le previsioni del presente articolo dovranno obbligatoriamente adottare soluzioni progettuali che riducano almeno del 20% il fabbisogno di energia primaria rispetto ai minimi fissati per legge. Per queste costruzioni non è previsto alcun premio volumetrico.
11. Il "diritto al sole" è un bene primario riconosciuto dal Comune di Cagliari a tutti gli edilifici. Tutti gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni o ampliamenti che determinino una perdita significativa del "diritto al sole" degli edifici limitrofi (edifici oscurati) devono essere disincentivati attribuendo a tale diritto una prevalenza sul diritto di edificare. A tal fine, per gli interventi di cui al presente comma, deve essere presentata obbligatoriamente una tavola grafica che indichi in corrispondenza degli equinozi e dei solstizi le ombre portate della nuova edificazione confrontata con la situazione esistente. La tavola deve indicare ed evidenziare l'esistenza, negli edifici oscurati dalla nuova edificazione, degli impianti di produzione energetica da irraggiamento solare esistenti e dotati di regolare titolo abilitativo. Non è garantito alcuno dei "diritti al sole" di cui ai commi sucessivi per gli edifici oggetto di interventi repressivi dell'abusivismo edilizio o privi, anche solo in parte, dei titoli legittimanti all'edificazione.
12. Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, che determinino una riduzione pari o superiore al 10% di produzione di energia da fonte fotovoltaica, termica o comunque derivante direttamente dall'irradiazione solare, per gli impianti già esistenti al momento della presentazione dell'istanza o della comunicazione (impianti oscurati), sono vietati. In deroga a tale divieto gli interventi sono consentiti nei seguenti casi:

  • Si tratti di interventi pubblici o di pubblica utilità;
  • Il titolare dell'intervento edilizio presenti l'atto pubblico con il quale cede a titolo gratuito e per una durata di 20 anni il diritto reale di superficie e la servitù di passaggio per lo spostamento degli impianti di produzione energetica da irraggiamento solare su una porzione di edificio adiacente di proprietà del titolare dell'intervento edilizio, e che sia garantita almeno la medesima produzione ante intervento. Le spese di spostamento saranno a carico del titolare dell'intervento edilizio.
  • Il titolare dell'intervento edilizio realizzi a proprie spese e sul proprio immobile un impianto di produzione energetica da irraggiamento solare della medesima tipologia di quello oscurato e a vantaggio del suo titolare, dimensionato in modo da compensare economicamente le perdite dovute alla minore produzione utilizzabile e da minore incentivo ove previsto.
  • Il titolare dell'intervento edilizio realizzi un impianto di produzione fotovoltaica a proprio vantaggio che soddisfi il 100% di energia necessaria per la porzione di nuova edificazione, più una quantità di energia pari alla minore produzione di energia causata dall'intervento edilizio agli altri impianti di produzione energetica da irraggiamento solare esistenti. Dovrà essere allegata una dichiarazione unilaterale sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale di obbligo a indennizzare, secondo le modalità concordate tra le parti interessate, le perdite economiche derivanti da minore produzione energetica in conseguenza dell'intervento edilizio.

13. Gli interventi edilizi di cui al comma 11., che con la loro realizzazione determinino la perdita di convenienza economica alla produzione di energia da fonte fotovoltaica, termica o comunque derivante direttamente dall'irradiazione solare, per gli edifici circostanti esistenti (edifici oscurati), ma privi di tali impianti al momento della presentazione dell'istanza o della comunicazione, sono comunque consentiti se verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • Si tratti di interventi pubblici o di pubblica utilità;
  • Il titolare dell'intervento edilizio realizzi un impianto di produzione fotovoltaica a proprio vantaggio che soddisfi il 100% di energia necessaria per la porzione di nuova edificazione, maggiorata di una percentuale pari al 20% a titolo forfetario.
  • Il titolare dell'intervento edilizio realizzi un impianto di produzione fotovoltaica a proprio vantaggio che soddisfi il 100% di energia necessaria per la porzione di nuova edificazione. Dovrà essere allegata una dichiarazione unilaterale sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale con il quale si obbliga a cedere a titolo gratuito e per una durata di 20 anni il diritto reale di superficie e la servitù di passaggio della porzione di copertura non occupata da impianti del titolare dell'intervento edilizio, per il posizionamento di impianti di produzione energetica da irraggiamento solare da parte dei titolari delle coperture degli edifici oscurati adiacenti, a semplice richiesta di questi ultimi e fino al raggiungimento di una superficie non superiore a quella utile della copertura oscurata.




Articolo 201 - Protezione dal sole - (Prescrizioni)

1. Tutte le chiusure trasparenti non esposte a Nord degli edifici, o parti di essi, di nuova costruzione, o soggetti a ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, devono essere dotate di idonei sistemi oscuranti e schermanti esterni tali da massimizzare gli apporti gratuiti solari d’inverno e al contempo limitare la radiazione solare diretta d’estate, senza diminuire i livelli di comfort attesi. Deve essere in ogni caso rispettato il livello minimo di illuminazione naturale. Il progetto dovrà obbligatoriamente essere dotato del diagramma solare al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
2. Ogni parte dell'involucro esterno trasparente ai raggi solari, la cui normale si discosti dalla direzione nord di oltre 90°, sia verso est che verso ovest, deve essere dotata di una sovrastante struttura opaca alle radiazioni solari dello spettro visibile all'occhio umano e ai raggi infrarossi, che impedisca l'attraversamento di qualsiasi radiazione come sopra definita, della parte trasparente, con angolo di incidenza pari o superiore a 50° calcolata rispetto all'orizzonte sulla sezione perpendicolare ad ogni superficie trasparente.
3. Il precedente comma non si applica alle coperture a condizione che le parti trasparenti della copertura stessa siano dotate di sistemi esterni di protezione dalle radiazioni, oppure contenute all'interno di un vetro camera. La soluzione adottata dovrà essere indicata nel progetto e la relativa certificazione dovrà essere depositata ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità.
4. I sistemi schermanti di cui al precedente comma 2 devono essere rimovibili o mobili al fine di consentire agevolmente con sistemi meccanici manuali o motorizzati di garantire l'apporto solare nelle stagioni con meno irraggiamento solare. La soluzione adottata dovrà essere indicata nel progetto e la relativa certificazione dovrà essere depositata ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità.
5. Quando i sistemi schermanti di nuova realizzazione sono costituiti da elementi edilizi sporgenti fissi (balconi, ballatoi, coperture dell'edificio, verande, tettoie, protezioni, schermature. ecc.), la sporgenza dalla facciata dovrà essere limitata in misura tale da consentire l'ingresso della radiazione solare con una incidenza di 27° calcolata rispetto all'orizzonte nella parte più bassa di ogni superficie trasparente.
6. I presidi sopra elencati potranno essere omessi nel caso in cui le ombre portate derivanti da strutture edilizie, manufatti permanenti, ostacoli naturali o alberi di alto fusto garantiscano il rispetto delle condizioni di protezione dalle radiazioni di cui al comma 2. Il progetto dovrà dare dimostrazione di tale rispetto.
7. I presidi sopra elencati non potranno essere realizzati, o dovranno essere realizzati in conformità a specifiche disposizioni, in presenza di vincoli o prescrizioni sovraordinate rispetto al PUC.
8. Le strutture opache di cui al comma 2 dovranno rispettare le prescrizioni relative agli aggetti su suolo pubblico e potranno essere omesse ai piani la cui quota di pavimento si trovi al di sotto della quota +1,00 rispetto alla quota del suolo pubblico, e solo in caso di dimostrata impossibilità costruttiva. In tali casi dovranno essere utilizzati sistemi di schermatura differenti, quali quelli di cui al comma successivo.
9. Le parti trasparenti relative alle pareti individuate dal comma 2, devono essere dotate di dispositivi esterni che ne consentano la schermatura durante la stagione estiva. Sono ammessi tra i sistemi schermanti:

a. persiane a lamelle orientabili;
b. tende esterne;
c. frangisole esterni a lamelle orientabili o non, verticali o orizzontali.

Possono essere utilizzati anche altri sistemi, purché ne venga dimostrata l’efficacia, e garantiscano la riduzione del 70 % della irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo, e consentano il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale.
Non sono ammesse ai fini della schermatura della radiazione solare sistemi a “tapparella”, tende interne o persiane a lamelle non orientabili.
Il progettista dimostrerà l’efficacia dei sistemi schermanti mediante i metodi che riterrà opportuni.
Per le superfici esposte in direzione diversa da quelle di cui al comma 2, sono da preferirsi dispositivi di protezione solare mobili o rimovibili (frangisole, persiane, etc.), adattabili all’angolo di incidenza dei raggi solari e montati all’esterno, in modo da integrarsi all’involucro edilizio. Le schermature mobili essendo esposte alle intemperie devono essere di ottima qualità e richiedere poca manutenzione.
10. Per le pareti esterne dovranno essere utilizzati materiali di finitura superficiale selezionati in base alla loro capacità di riflettere le radiazioni solari (ad es. pitture riflettenti nell'infrarosso), per aumentare l'albedo (coefficiente di riflessione totale) del tetto e delle facciate, in particolare quelle esposte a Sud e Sud-Ovest.
11. Si dovranno utilizzare materiali ad elevata albedo per la pavimentazione delle aree circostanti gli edifici (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc.), ciò comporta la riduzione delle temperature superficiali con effetti sul comfort esterno (limitando l’effetto noto come “isola di calore”) e sulla riduzione dei carichi solari nel condizionamento climatico degli edifici.
12. Per favorire l'apporto solare invernale e la protezione estiva, per gli apparati arborei vegetali di nuovo impianto dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

a. si deve evitare la collocazione di alberature sempreverdi che formino barriera dell’irraggiamento solare invernale delle pareti dei fabbricati;
b. si possono disporre alberature sempreverdi a protezione del vento delle pareti volte prevalentemente ai quadranti nord;
c. si possono disporre alberature a foglia caduca che limitino l’irraggiamento solare estivo sulle pareti e la luce riflessa dalle aree prospicienti il fabbricato;
d. si possono disporre alberature negli spazi circostanti così da favorire gli effetti mitigativi del surriscaldamento sulle pareti, effettuato dalle brezze;
e. si possono disporre alberature e/o pergolati per ombreggiare le aree destinate a parcheggio.



Articolo 202 - Isolamento termico - (Prescrizioni ed indicazioni con incentivi)

1. Per tutti gli edifici così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, sui quali sono previsti interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazioni importanti come definite dall'Art. 2 lett. l-vicies del D.Lgs. 152/2005, il valore della trasmittanza termica periodica YIE (W/mq °k) delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate oggetto di intervento, deve essere inferiore del 10% rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente. A partire dal 1° gennaio 2016 deve essere inferiore del 15% e dal 1° gennaio 2020 del 20%.
2. L’isolamento termico degli edifici deve rispettare i requisiti minimi indicati dalla normativa tecnica in vigore. Negli interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, sono previsti incentivi se i valori di trasmittanza termica dei componenti dell’edificio saranno inferiori, rispetto alla normativa vigente delle seguenti percentuali:

  • nel caso di strutture opache verticali: del 15 %
  • coperture: del 15 %
  • pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno: del 5 %

La presentazione del progetto rispettoso dei suddetti parametri consente l'accesso alle seguenti forme di incentivazione:

  • accesso immediato ai benefici automatici di cui al comma 2 del precedente articolo rubricato “Benefici”;
  • incremento del 5% dei crediti, di cui al comma 2 suddetto, che si ottengono con l'intervento edilizio proposto.

3. È consentito l’incremento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne, oltre i 30 cm, realizzati per esigenze di incremento dell'isolamento o dell'inerzia termica, o per la realizzazione di pareti ventilate o per la correzione dei ponti termici. Tale incremento è consentito anche su suolo pubblico entro i 30 cm fino ad una quota dal piano esterno di 4,50 ml, a condizione che la larghezza della viabilità destinata ai pedoni non scenda al di sotto dei 120 cm e dei veicoli a quanto prescritto dal codice della strada. Al di sopra del 4,50 ml è consentito il suddetto incremento anche oltre i 30 cm. Per le finalità di cui al presente articolo non è previsto alcun canone di concessione o altro onere per l'occupazione del suolo pubblico.



Articolo 203 - Isolamento acustico degli edifici - (Prescrizioni)

1. L'isolamento acustico degli edifici destinati ad ambienti abitativi deve essere realizzato secondo le previsioni del DPCM 05/12/1997 e secondo quanto contenuto nel Regolamento Acustico Comunale. Qualsivoglia intervento edilizio deve essere progettato, realizzato e mantenuto in modo da garantire la prevenzione dall’inquinamento acustico.
2. I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria o ampliamento degli edifici devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori provenienti da fonti esterne, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti dalle unità immobiliari contigue e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
3. Sono soggetti al totale rispetto del decreto tutti gli edifici indicati nella tabella A del DPCM 5.12.1999 per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia e/o siano soggetti agli adempimenti di cui all’art. 8 della L.Q. 447/95.
4. Il DPCM 5/12/97 si applica a tutte le ristrutturazioni, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, nonchè per le installazioni/nuove costruzioni o sostituzione di:

  • impianti tecnologici;
  • partizioni orizzontali e verticali;
  • infissi, rifacimento della facciata esterna (verniciatura esclusa).

(Circ. del Ministero dell’Ambiente settembre 1998)
5. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, autonomi o centralizzati.
6. Sono grandezze di riferimento:

  • R’W (per divisori interni verticali o orizzontali) Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente del divisorio (riferito a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari)
  • D2m,nT,w (per facciate e divisori confinanti con l’esterno) Indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione
  • LAeq (per gli impianti a funzionamento continuo) Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A
  • LASmax (per gli impianti a funzionamento discontinuo) Livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow
  • L’nT,w (per divisori orizzontali, escluse le coperture non praticabili ed i solai che insistono su spazi non abitabili, quali cantine, autorimesse, etc.)
  • Indice di valutazione del livello del rumore di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione

Tutte le elencate grandezze devono essere considerate in opera
7. Ai fini dell’applicazione del limite di potere fonoisolante apparente si adotta la definizione di unità immobiliare data dall’art. 2 del D.M. 28/1998. Valgono in ogni caso le seguenti precisazioni:

  • Non sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. 05/12/97, le partizioni tra unità immobiliari e ambienti (es. ingressi, androni, vani scale, ecc…), che non costituiscano unità immobiliare a sé stante;
  • Per gli edifici adibiti ad uffici (categoria B) sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. 05/12/1997, le partizioni che separano due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più uffici all’interno della stessa unità immobiliare;
  • Per gli edifici adibiti ad alberghi (categoria C), sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M 05/12/1997, le partizioni che separano due unità immobiliari distinte e le partizioni che separano due o più camere/appartamenti all’interno della stessa unità immobiliare;
  • Per gli edifici adibiti ad ospedali (categoria D), sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. 05/12/1997, le partizioni che separano due reparti o due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più sale/camere di degenza all’interno dello stesso reparto e della stessa unità immobiliare;
  • Per gli edifici adibiti ad attività scolastiche (categoria E), sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M 05/12/1997, le partizioni che separano due scuole diverse o due unità immobiliari distinte e non le partizioni che separano due o più aule all’interno della stessa scuola e della stessa unità immobiliare. Per gli edifici scolastici deve però essere assicurato anche il potere fonoisolante delle strutture divisorie interne tra i singoli spazi stabilito dal D.M. 18/12/1975;
  • Per gli edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (categoria F) e ad attività commerciali (categoria G), sono da intendersi elementi di separazione soggetti al D.P.C.M. 05/12/1997, le partizioni che separano due unità immobiliari distinte;
  • Nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa, si applica il valore limite di potere fonoisolante apparente più restrittivo;
  • Ai fini dell’applicazione del limite di livello di rumore di calpestio dei solai, i valori limite riportati in tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997, sono da considerarsi riferiti all’ambiente disturbante e non al disturbato, in modo che i limiti più restrittivi si applichino alle attività potenzialmente più disturbanti. Inoltre tali limiti sono da applicare soltanto ai solai tra unità immobiliari distinte.
  • Ai fini dell’applicazione del limite di livello di rumore di calpestio dei solai, i valori limite riportati in tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997, sono da considerarsi riferiti all’ambiente disturbante e non al disturbato, in modo che i limiti più restrittivi si applichino alle attività potenzialmente più disturbanti. Inoltre tali limiti sono da applicare soltanto ai solai tra unità immobiliari distinte, seguendo le stesse precisazioni ripotate per l’applicazione del limite di potere fonoisolante apparente eccetto la precisazione “VIII”;
  • I valori massimi di livello sono prodotto da impianti tecnologici sono quelli stabiliti dalla tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997. Tali livelli devono essere misurati in ambienti abitabili diverso da quello in cui il rumore si origina.

8. Ai fini del rilascio o del conseguimento del titolo abilitativo per la realizzazione di interventi edilizi compresi nella tabella A del DPCM 5.12.1999, i progetti devono essere accompagnati dalla seguente documentazione, sottoscritta dal progettista:

  • relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175/2005 comprendente il calcolo dell’isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dal D.P.C.M. 5/12/97 per tutti i locali dell’opera realizzata.
  • Elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa vigente in ambito di acustica, lo studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d’uso, per minimizzare l’esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne, la scomposizione dell’edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue, lo studio dell’isolamento in facciata dell’edificio in relazione alla destinazione d’uso;
  • Modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d’appalto delle opere acustiche;
  • Specifiche/schede tecniche per i silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per la riduzione del rumore di calpestio.

9. A conclusione dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il rispetto dei requisiti acustici dovrà essere documentato mediante collaudo in opera, effettuato da parte di tecnico competente in acustica ambientale.
10. Il mancato rispetto delle presenti norme è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447 (”Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e dall’art. 16 della Legge Regionale 09/05/2001 n. 15 (“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”).



Articolo 204 - Prestazioni dei serramenti - (Prescrizioni e Indicazioni con incentivo)

1. Le aperture dei fabbricati rappresentano un punto di forte criticità nel sistema di contenimento delle emissioni di CO2 e pertanto devono essere regolate con adeguate prescrizioni e indicazioni al fine di migliorare sensibilmente l'efficienza energetica dei fabbricati.
2. Per garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, al rigoroso rispetto delle norme relative ai requisiti della prestazione energetica definiti dalla normativa vigente, il presente articolo introduce degli elementi di miglioramento prestazionale degli infissi in ragione della particolarità climatica del Comune di Cagliari.
3. Tutti gli interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di cui al D.Lgs. 192/2005, Art. 3 c.2 lett. a), b) e c) punto 1), con la sola esclusione della manutenzione straordinaria, che vorranno accedere agli incentivi di cui al precedente articolo rubricato “Benefici”, dovranno necessariamente prevedere la sostituzione degli infissi a norma della disciplina vigente, in tutte le parti interessate dall'intervento a prescindere dalla migliore prestazione energetica comunque raggiungibile anche senza tale sostituzione. Tale sostituzione è esclusa se gli infissi esistenti siano già conformi alla disciplina vigente al momento dell'intervento, ovvero gli infissi stessi siano sottoposti a tutela di conservazione. Sono fatte salve le norme sui materiali, la forma e le tecnologie imposte nelle porzioni di territorio o sugli immobili soggetti a tutela.
4. Tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione di cui al D.Lgs. 192/2005, Art. 3 c.1 lett. a), devono prevedere che il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti sia quello della zona climatica D. Per gli interventi successivi al 31/12/2015 la trasmittanza di riferimento dovrà essere quella della zona climatica E e quelli successivi al 31/12/2020 della zona climatica F.
5. Per qualunque intervento edilizio che preveda la realizzazione di facciate con aperture dotate di infissi che eccedano il 40% della parete, ovvero che impegnino in tutto o in parte l'altezza interna di ogni piano per più del 50%, l'intervento è consentito solo a condizione che le superfici trasparenti abbiano un fattore solare UNI EN 410 minore o uguale a 0,25 e che gli infissi rispettino il valore massimo di trasmittanza (U) della zona climatica E. Per gli interventi successivi al 31/12/2015 la trasmittanza di riferimento dovrà essere quella della zona climatica F.
6. Il calcolo della percentuale di facciata cui al comma precedente deve essere rispettato per ogni porzione piana di parete esterna, ovvero per ogni porzione di parete esterna curva la cui normale differisca da un estremo all'altro di non più di 30° sessagesimali. Per porzione di parete esterna si intende solo quella delimitante gli ambienti illuminati dagli infissi oggetto di calcolo, al lordo delle strutture edilizie delimitanti gli ambienti stessi.
7. Il calcolo delle aperture di cui al comma 5 deve essere effettuato considerando tutta la superficie esterna dell'infisso.
8. Sono escluse dal calcolo effettuato rispetto all'altezza interna, di cui al comma 5, ma non rispetto alla percentuale della parte esterna, solo le porte che consentono di accedere agli spazi esterni, purché di larghezza netta inferiore o pari a cm. 90 e in misura non superiore ad una apertura per ogni ambiente illuminato.
9. Gli infissi di cui ai commi 3, 4 e 5 dovranno essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale, riportando il valore di trasmittanza degli stessi e la modalità di calcolo con la relativa dimostrazione a norma delle UNI EN ISO 10077, ovvero la certificazione del produttore degli stessi secondo le medesime modalità di calcolo.
10. Tutti gli infissi dovranno avere la Marcatura CE e dovranno essere certificati riportando la classe di permeabilità all'aria secondo le norme EN 1026 e UNI/EN 12207, di resistenza al carico del vento secondo le norme EN 12211 e UNI/EN 12210 e di tenuta all'acqua EN 1027 e UNI/EN 12208.
11. I cassonetti e le soluzioni di continuità tra infisso e parete la cui trasmittanza (U) risulti superiore a quella della parete, dovranno avere un valore di trasmittanza pari almeno a quella dell'infisso nel suo complesso e saranno computati nella superficie di cui al comma 5 e al comma 7. La trasmittanza sarà asseverata dal tecnico di cui al comma 9 allegando gli elaborati grafici della soluzione prescelta e la dimostrazione del valore ottenuto.
12. Le bussole di ingresso finalizzate a limitare le dispersioni di calore durante le operazioni di ingresso-uscita dal fabbricato dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • essere posizionate all’esterno, o all’interno, della sagoma dell’edificio ed in aderenza alla muratura perimetrale;
  • essere chiusa da due porte per le quali non sia consentita l'apertura contemporanea;
  • la superficie planimetrica non deve essere superiore a m² 5 e comunque deve risultare conforme alla normativa “barriere architettoniche. Essa viene computata ai fini degli indici edilizi come superficie non residenziale (Snr).

13. Per tutte le pareti esistenti, le cui aperture eccedano rispetto ai valori indicati nel comma 5, per le quali si richieda un intervento edilizio di riduzione delle aperture finalizzato a ricondurre le stesse entro i parametri di cui al comma 5, ovvero alla sostituzione delle parti vetrate, sono previsti gli incentivi di cui ai commi successivi.
14. Per gli interventi sulle pareti esistenti eccedenti i parametri di cui al comma 5, per le quali è prevista la sostituzione integrale delle sole parti vetrate con elementi trasparenti aventi fattore solare UNI EN 410 minore o uguale a 0,25 e/o elementi fotovoltaici, oppure con elementi opachi aventi trasmittanza pari o inferiore alla zona climatica successiva rispetto a quanto previsto al comma 4 e/o elementi fotovoltaici, è prevista la seguenti incentivazione:

  • accesso immediato ai benefici automatici di cui al comma 2 dell'articolo rubricato “Benefici”;
  • incremento del 25% dei crediti, di cui al comma 2 suddetto, che si ottengono con l'intervento edilizio proposto.

15. Per gli interventi sulle pareti esistenti eccedenti i parametri di cui al comma 5, per le quali è prevista l'eliminazione integrale dell'infisso e la sostituzione degli stessi con infissi rispettosi dei valori di trasmittanza di cui al comma 4, e l'utilizzo di parti vetrate con elementi trasparenti aventi fattore solare UNI EN 410 minore o uguale a 0,25 e/o elementi fotovoltaici, ovvero con la riduzione delle aperture entro i limiti di cui al comma 5, è prevista la seguenti incentivazione:

  • accesso immediato ai benefici automatici di cui al comma 2 dell'articolo rubricato “Benefici”;
  • incremento del 50% dei crediti, di cui al comma 2 suddetto, che si ottengono con l'intervento edilizio proposto.



Articolo 205 - Riduzione delle "isole di calore" - (Indicazioni e prescrizioni)

1. Al fine di impedire l’incremento delle temperature nella aree urbane (effetto “isola di calore”) e di conseguenza per evitare un sempre crescente bisogno di impianti di climatizzazione nei mesi estivi, è favorito l’incremento della capacità drenante dei suoli, riducendo l’impatto ambientale delle superfici carrabili. È incentivata la realizzazione e la sostituzione di pavimentazioni non drenanti delle superfici esterne, con sistemazioni a verde e pavimentazioni di tipo “fresco”, scelte tra: prato armato, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcestre.
2. Sono esclusi a tempo indeterminato dal pagamento del canone di concessione di passo carrabile, nella misura massima di uno per lotto, tutti gli immobili i cui spazi pertinenziali rispettino le disposizioni di cui al comma precedente, e tali che gli spazi esterni all'edificio ad acqua ed aria passanti con pavimentazioni non drenanti non superino il 40% della superficie coperta e che le parti del lotto diverse dalla superficie coperta siano almeno pari o superiori a quest'ultima. La modifica di tale situazione, se riduce gli spazi drenanti sotto i parametri suddetti, comporta la revoca del beneficio e il pagamento degli ultimi 5 anni di canone se la modifica è prova di titolo abilitativo o comunicazione.
3. Per i medesimi fini di cui al comma 1 è favorita la realizzazione di coperture e pareti qualificate come “superfici a verde”. Si considerano superfici a verde quelle strutture non attraversabili dall'acqua per le quali la percentuale di copertura con materiale organico con capacità di fotosintesi è pari o superiore al 90%. Le superfici così trattate contribuiscono al raggiungimento dei parametri di cui al comma 2, in particolare andando a sommarsi alle superfici diverse dalla superficie coperta.
Le suddette “superfici a verde” sono valutate con un incremento del 10% se rispettano le seguenti modalità costruttive o se sono migliorative delle stessa:

  • manto verde con specie arboree, erbacee ed arbustive autoctone a bassa esigenza idrica;
  • strato di terriccio naturale;
  • strato di separazione e di ancoraggio delle radici costituito da un filtro geotessile realizzato con fibre di poliestere e polipropilene;
  • strato di immagazzinamento dell’acqua, costituito da “casseri” in plastica con la funzione di stoccare l’acqua per renderla disponibile in caso di siccità al manto verde;
  • filtro separatore o impermeabilizzazione.

4. Per i medesimi fini di cui al comma 1 è suggerita la sistemazione a verde delle aree di pertinenza, sia condominiale che proprietà singola, con la piantumazione di alberature che coprano una percentuale dell’area totale non inferiore al 50%, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo del presente Titolo del Regolamento Edilizio dedicato alla “Protezione dal sole”.
5. Le aree ad aria ed acqua passante di pertinenza degli edifici, destinate a parcheggio, nonché gli spazi destinati al passaggio dei veicoli devono essere ombreggiate con alberature o pergolati. A tal fine è prescritto che la copertura estiva ammonti almeno al 50% dell'area lorda.



Articolo 206 - Illuminazione e ventilazione degli ambienti - (Prescrizioni e Indicazioni)

1. Negli edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni e restauro, tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di ripostigli, corridoi, disimpegni e doppi servizi) devono usufruire di aeroilluminazione naturale diretta. Ogni unità abitativa, con esclusione dei monolocali, deve essere dotata di almeno un servizio igienico con aeroilluminazione naturale diretta. A tal fine è necessario assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo e ridurre il ricorso a fonti d’illuminazione artificiale, ottimizzando lo sfruttamento della luce naturale e risparmiando energia. Le finestre dei locali di abitazione permanente devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti richiesti dal regolamento igienico locale. L'apertura di finestre verso pozzi luce e chiostrine è regolata dalle relative norme del presente Regolamento Edilizio.
2. Negli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione è favorita la predisposizione di impianti ventilazione meccanica, fatta salvo l'obbligo di ventilazione naturale degli ambienti abitabili. I sistemi di ventilazione negli edifici saranno concepiti e realizzati per soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della qualità dell’aria e del comfort abitativo, secondo la norma UNI 10339, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico. Allo scopo di mantenere una qualità dell’aria accettabile all’interno degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si dovranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, secondo le norme UNI EN 13141 e UNI EN 13142 per l'edilizia residenziale, nonchè UNI EN 308/1998 per l’edilizia commerciale e terziaria, in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantisca:

a. per ogni singola unità immobiliare residenziale un ricambio d’aria medio giornaliero pari alle indicazioni normative applicabili;
b. per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale valori di ricambio d’aria secondo le norme UNI.

3. È sempre consentito realizzare le “torri del vento”, in qualunque parte del territorio, per la canalizzazione dell'aria più fresca in locali a contatto con il suolo, ovvero in impianti di sola deumidificazione o ancora in canalizzazioni interrate per poi immetterla nei locali abitabili con effetti di contenimento energetico di rilevantissimo impatto. Nel caso di impianti condominiali esistenti le torri possono essere realizzate anche solo come sistema di raffrescamento passivo notturno a flusso ascensionale, ovvero come sistema di raffrescamento diurno con impianti di deumidificazione a basso consumo.
Tali “torri del vento” non rilevano né ai fini volumetrici, né in termini di altezza massima, né di distanza dagli altri edifici, purché realizzate secondo criteri edilizi ed architettonici rispettosi del tessuto edilizio esistente, del diritto al sole degli altri fabbricati e delle autorizzazioni richieste per la tutela dei beni architettonici, paesaggistici e archeologici, nonché di qualsiasi bene culturale. È fatto salvo il rispetto di ogni altra norma di settore che impone specifiche distanze o altezze da impianti o manufatti.
Le torri possono essere utilizzate per realizzare torri di luce, integrare e mascherare ogni apparecchio ed impianto tecnologico compatibile con il funzionamento della stessa e con la sicurezza degli abitanti.



Articolo 207 - Materiali ecosostenibili (Indicazioni)

1. Il Comune di Cagliari favorisce e stimola l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. I benefici del presente articolo sono cumulabili.
2. Sono considerati materiali ecosostenibili quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

  • Ecologicità
- devono essere prodotti con materie prime abbondanti e rinnovabili;
- devono avere processi di trasformazione e trasporto a ridotto consumo energetico e che non comportano condizioni di lavoro dannose per la salute;
  • Riciclabilità
- i materiali di base devono essere riciclabili (pre-assemblaggio) al fine di favorire la limitazione della quantità di rifiuti edilizi, specie se indifferenziati;
- i prodotti finiti devono poter essere riutilizzati in caso di demolizione o ristrutturazione;
- documentare i materiali presenti in elementi strutturali, in elementi di finitura e impianti, nelle pertinenze dell'organismo edilizio, indicando le caratteristiche di reimpiegabilità/riciclabilità dei medesimi materiali in caso di demolizione futura ed evidenziando l'eventuale uso di materiali reimpiegati o riciclati;
  • Igienicità e sicurezza a tutela della salute
- non devono favorire lo sviluppo di muffe, batteri o microrganismi;
- non devono produrre emissioni nocive (vapori, particelle, polveri, radioattività) durante produzione, posa e rimozione;
  • Sicurezza in caso d’incendio
- non devono produrre gas velenosi;
- se destinati ad uso strutturale devono conservare le caratteristiche di resistenza meccanica per un tempo sufficiente secondo norma;
  • Traspirabilità e permeabilità al vapore
- devono evitare concentrazioni dannose di gas, umidità e sostanze nocive in sospensione negli ambienti domestici;
- devono favorire un clima confortevole;
- vanno impiegati solo materiali altamente traspiranti, laddove non siano specificatamente destinati ad impermeabilizzazione;
  • Proprietà termiche ed acustiche
- devono favorire il mantenimento del calore nei mesi freddi ed alta inerzia termica;
- devono ostacolare la diffusione del calore nei mesi caldi;
- devono garantire un corretto isolamento acustico;
  • Durabilità
- devono conservare le proprie caratteristiche fisiche e prestazionali;
- devono essere facilmente riparabili ed adattabili a ristrutturazioni e riparazioni dell’immobile;
  • Reperibilità
- oltre a limitare il consumo di energia per il trasporto, preservano l’identità architettonica dell’ambiente valorizzando esperienze e tradizioni dell’industria e dell’artigianato locale;
- vanno impiegati solo legni di provenienza locale e da zone temperate a riforestazione programmata. Il legno tropicale non dovrebbe essere utilizzato per l’elevato costo ambientale del trasporto e i danni all’ecosistema;
- vanno impiegati principalmente materiali di produzione locale e tradizionali (pietra, legno, laterizio), al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia di un mercato e delle risorse socioculturali legati alla tradizione produttiva locale.

3. L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. Quando il rispetto di tali normative avviene mediante l'integrale utilizzo di materiali dotati di Certificazione del Life Cycle Assessment (LCA) nel rispetto delle norme EN ISO 14040:2006 e EN ISO 14044:2006, è prevista la seguente incentivazione:

  • accesso immediato ai benefici automatici di cui al comma 2 dell'articolo rubricato “Benefici”;

4. Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria assume rilievo, per i fini del presente Titolo, l'utilizzo di materiali a contenuta emissione o utilizzo di gas serra (CO2, metano, gas alogenati, ecc.) sia nella fase di produzione degli stessi, sia nella fase del trasporto e messa in opera e sia a fine vita utile. Per favorire l'utilizzo di tecnologie e materiali a bassa emissione di gas serra in fase di produzione, trasporto e smaltimento, la minore emissione di CO2 sarà calcolata ai fini del computo dei crediti di cui al comma 1 dell'articolo rubricato “Benefici”. Il computo dei crediti verrà commisurato al 10% della CO2 equivalente. La CO2 equivalente corrisponde alle minori emissioni di CO2 dell'intero LCA rispetto ai materiali standard elencati nell'apposito allegato al presente Titolo, nonché alle minori emissioni di altri gas serra computate in corrispondenti tonnellate di CO2 in termini di effetto serra.
5. Negli interventi di demolizione, ristrutturazione con sostituzione di parti dell'organismo edilizio, restauro e risanamento conservativo, assume rilievo, per i fini del presente Titolo, il corretto smaltimento dei materiali provenienti da tali attività. Deve essere fornita adeguata documentazione dell'integrale smaltimento dei suddetti materiali, dimostrando che le quantità eliminate o sostituite corrispondono alle giustificazioni dei conferimenti da produrre in sede di rilascio del certificato di agibilità. È incentivato il conferimento differenziato e il riciclo dei materiali provenienti dalle suddette attività. Il conferimento differenziato del 75% in peso dei materiali provenienti dalle suddette attività, con la sola esclusione del materiale inerte regolarmente conferito ed accettato negli impianti destinati ad accoglierli, consente l'accesso alla seguente incentivazione:

  • incremento del 5% dei crediti, di cui al comma 2 dell'articolo rubricato “Benefici”;

6. Per tutti gli interventi edilizi devono essere utilizzati solo materiali altamente traspiranti, laddove non siano specificatamente destinati ad impermeabilizzazione, favorendo in questo caso l'utilizzo di membrane che garantiscano l'impermeabilità rispetto allo stato liquido e la permeabilità al vapore.



Articolo 208 - Attestazione Ambientale Comunale (Prescrizioni)

1. Il Comune di Cagliari istituisce l'Attestazione Ambientale Comunale (AAC) per le finalità del presente Titolo. La AAC è predisposta e sottoscritta dal progettista degli interventi edilizi o dal direttore dei lavori e si distingue in una versione provvisoria e una versione definitiva. La prima deve essere presentata congiuntamente ad ogni progetto che intende accedere ai benefici indicati dal presente Titolo, mentre la seconda deve essere presentata al temine dei lavori per l'ottenimento effettivo dei suddetti benefici.
2. La AAC provvisoria è composta:

  • dall'Attestato di Qualificazione Energetica di cui all'Art. 6 comma 11 del D.Lgs. 192/2005;
  • dal calcolo delle minori emissioni di CO2/annua che si otterranno con intervento proposto;
  • dal calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria che verrà sostituita, attraverso l'intervento proposto, da energie rinnovabili senza distinzione tra quelle direttamente utilizzabili e quelle che presumibilmente verranno immesse nella rete;
  • dal calcolo della CO2 equivalente, in termini di effetto serra, corrispondente alle minori emissioni di CO2 dell'intero LCA dei materiali che verranno utilizzati rispetto ai materiali standard di cui all'apposito allegato;
  • dal calcolo in peso dei materiali di rifiuto che verranno prodotti a seguito dell'intervento edilizio;

La AAC definitiva è composta:

  • dall'Attestato di Prestazione Energetica di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 192/2005;
  • dal calcolo delle minori emissioni di CO2/annua derivanti dall'intervento realizzato;
  • dal calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria sostituito da energie rinnovabili senza distinzione tra quelle che verranno direttamente utilizzate e quelle che verranno immesse nella rete;
  • dal calcolo della CO2 equivalente, in termini di effetto serra, corrispondente alle minori emissioni di CO2 dell'intero LCA dei materiali effettivamente utilizzati rispetto ai materiali standard di cui all'apposito allegato;
  • dal calcolo in peso dei materiali di rifiuto effettivamente prodotti a seguito dell'intervento edilizio;

Sono allegati alla AAC definitiva:

  • le certificazioni del Life Cycle Assessment (LCA) relativo ai materiali utilizzati per l'intervento edilizio;
  • i formulari relativi al conferimento degli inerti prodotti dall'intervento edilizio e al conferimento dei materiali riciclabili;
  • Schede tecniche di tutti i materiali costruttivi utilizzati e qualificanti l'intervento di contenimento energetico;
  • Per tutti gli infissi, pareti ed elementi trasparenti, dovranno essere prodotti i certificati relativi alla normativa CE, alla trasmittanza (U) nel loro complesso e quella relativa agli elementi vetrati.
  • Allegati grafici in formato digitale .dxf e .pdf firmati digitalmente dal professionista su supporto DVD non riscrivibile e una copia cartacea in formato A3 conforme all'originale sottoscritta e firmata dal professionista dei seguenti elaborati:
  • planimetrie di tutti i piani con inserimento esatto del nord geografico verso l'alto e delle coordinate Gauss-Boaga dell'immobile;
  • planimetrie di tutti i piani con l'indicazione dei singoli ambienti con polilinee chiuse distinguendo i vani riscaldati da quelli non riscaldati;
  • rappresentazione con polilinee chiuse di tutte le superfici orizzontali e verticali disperdenti;
  • prospetti completi di elementi strutturali, aperture, ombreggiature, ecc.;
  • sezioni con indicazione dei volumi riscaldati e non;
  • stratigrafie con descrizione completa degli elementi costruttivi inseriti nel calcolo;
  • particolari costruttivi di tutti i possibili ponti termici
  • progetto esecutivo degli impianti di ventilazione artificiale o naturale.
  • la documentazione fotografica con data di esecuzione, secondo gli standard dell'Agenzia CasaClima-KlimaHaus, di tutti i particolari costruttivi e della relativa modalità esecutiva dell'intero intervento di riqualificazione energetica o di nuova costruzione con particolare riguardo alle soluzioni tecniche non più visibili o verificabili e alle soluzioni finalizzate all'eliminazione dei ponti termici. Non verranno accettati valori di calcolo che non abbiano riscontro nella documentazione fotografica in fase realizzativa.

3. Tutti gli edifici che ha avuto accesso ai benefici di cui al presente Titolo dovranno pubblicizzare i risultati conseguiti con una apposita targa, da collocare al di sotto del numero civico, riportante la classe energetica dell'edificio, la riduzione di emissioni di CO2 annua, la quantità di energia primaria sostituita da energia rinnovabile, così come risultanti dalla AAC e il relativo anno di conseguimento. Le caratteristiche della targa verranno precisate nell'apposito allegato.



CAPO 2 - Prestazioni degli organismi urbani

Articolo 209 - Generalità

1. Le azioni volte al contenimento delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici devono operare non solo nel breve periodo, cioè con gli interventi sul patrimonio edilizio, ma anche nel medio e lungo termine incidendo in misura significativa sul modo di costruire la città.
2. Il presente Capo si propone di ridurre le future emissioni di CO2 e i futuri consumi energetici attraverso due linee d'azione:

  • dare alla città una “forma” idonea a ridurre le emissioni e i consumi;
  • fissare una “base di regole” che costruisca una città a basso impatto energetico ed emissivo.

3. A livello di organismo urbano entrano nel bilancio della CO2, non solo gli effetti del contenimento delle emissioni, ma anche i fattori attivi di eliminazione della CO2, pertanto per le finalità del presente Capo, le azioni appaiono più corrette se volte alla costruzione della città tendenzialmente ad “emissioni quasi zero”, piuttosto che una nuova città che si limita a ridurre la produzione di CO2.
4. I migliori risultati si potranno conseguire se si riuscirà ad incidere sull'esistente edificato e degradato o perlomeno obsoleto, con incentivi alla sostituzione, preferibilmente integrale, ma anche con la sostituzione parziale dell'edificato purché prevalente sulle parti da conservare, all'interno di interi “spazi urbanistici” nei quali ricostruire il nuovo con l'obiettivo dell'emissione zero.



Articolo 210 - Diritto al sole - (Prescrizioni)

1. Il primario “diritto al sole”, riconosciuto dal Comune di Cagliari, è garantito a tutti i proprietari titolari di diritti reali su immobili inclusi in qualunque piano attuativo approvato nel rispetto dei dettami del presente Capo.
2. L'assetto lottizzatorio del piano attuativo, così come definito dall'Art. 75 comma 4, deve essere tale da garantire il “diritto al sole” a tutti gli edifici pubblici e privati inclusi nel piano attuativo. Pertanto la distribuzione dei volumi all'interno del piano deve essere tale da garantire le indicazioni e le prescrizioni relative a “orientamento e forma dell'edificio” di cui all'Art. 200, la massimizzazione della produzione energetica da irraggiamento solare, nonché il rispetto delle prescrizioni relative a “protezione dal sole” di cui all'Art. 201.
3. Le porzioni di territorio incluse nel piano attuativo da destinare a verde pubblico o privato devono essere individuate e pianificate tenendo conto della necessità di progettare il loro assetto definitivo con riguardo alle posizioni e tipologie di essenze arboree e di ogni altro elemento in grado di generare ombre portate.
4. Al fine di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni, i piani attuativi dovranno essere dotati di uno o più allegati grafici che che indichino in corrispondenza degli equinozi e dei solstizi le ombre portate di tutti gli elementi edilizi e arborei, ed eventualmente di altri elementi fisici generatori di ombre portate.



Articolo 211 - Riduzione delle "isole di calore urbane" - (Prescrizioni)

1. Per i medesimi fini di cui all'Art. 205 è prescritta la massimizzazione della capacità drenante degli spazi pubblici riducendo allo stretto indispensabile la realizzazione di spazi carrabili ad elevata capacità di assorbimento della radiazione solare e limitata capacità di evaporazione dell'acqua in eccesso.
2. Nella pianificazione e progettazione delle opere di urbanizzazione primaria i percorsi carrabili impermeabilizzati devono ridursi allo stretto indispensabile per garantire:

  • una corretta circolazione veicolare;
  • l'agevole e sicura circolazione dei pedoni con qualsiasi grado di abilità o mobilità;
  • la realizzazione delle piste ciclabili/pedonali;
  • la realizzazione delle corsie preferenziali/piattaforme ferroviarie per il trasporto pubblico.

3. Tutti gli spazi di sosta da destinare a standard urbanistico, quelli eccedenti detti standard e quelli privati ad uso pubblico, dovranno essere realizzati con la tecnica del “prato armato” con subirrigazione, ovvero con sistemazioni di tipo “fresco” ad elevato albedo quali la pietra chiara, gli acciottolati stabilizzati, il legno adeguatamente trattato, le calcestre, ecc.
4. Tutti gli spazi da destinare alla vita sociale, al gioco dei bambini, alla concessione per attività rivolte al pubblico e ogni spazio destinato ad uso pubblico in generale, con esclusione degli spazi richiamati o elencati nei commi precedenti, nonché degli spazi verdi pubblici o privati, dovranno essere realizzati con materiali antiscivolo ad elevato albedo agevolmente percorribili dai pedoni con qualsiasi grado di abilità o mobilità, ovvero sistemati a verde in ragione dello specifico uso a cui sono destinati. È tassativamente vietato l'utilizzo di manti bituminosi e assimilati.
5. Tutti gli spazi da destinare al transito pedonale, quali marciapiedi, rampe, scalinate, ecc, con esclusione degli spazi richiamati o elencati nei commi precedenti, dovranno essere realizzati con materiali antiscivolo ad elevato albedo o in legno adeguatamente trattato. È tassativamente vietato l'utilizzo di manti bituminosi e assimilati.
6. Tutti gli spazi di sosta da destinare a standard urbanistico e quelli privati ad uso pubblico, dovranno essere adeguatamente protetti dall'irraggiamento solare estivo mediante:

  • essenze arboree ad ampia chioma anche a foglia caduca;
  • pergolati in legno coperti con materiale opaco, ovvero con piante rampicanti anche a foglia caduca, con esclusione di reti o teli da ombreggio;
  • impianti di produzione di energia dall'irraggiamento solare anche a vantaggio di soggetti privati.

Le essenze vegetali dovranno essere dotate esclusivamente di impianto di sub irrigazione.
7. Tutti gli spazi da destinare a verde pubblico o privato ad uso pubblico dovranno assolvere la funzione di ridurre, smaltire o controllare l'accumulo di calore derivante dall'irraggiamento solare nella stagione estiva e contribuire ad assorbire le emissioni di CO2, con il minor consumo possibile di acqua per uso potabile. A tal fine dovranno essere realizzati nel rispetto dei capitolati d'oneri predisposti dal Servizio comunale deputato alla manutenzione del verde pubblico, oltre che delle seguenti prescrizioni:

  • è consentita esclusivamente la subirrigazione controllata da impianti centralizzati collegati con gli attuatori mediante cavi/cavidotti anti-roditore;
  • gli spazi di connettivo tra le aree trattate a verde devono rispondere alle prescrizioni previste per gli spazi da destinare al transito pedonale e destinati ad uso pubblico in generale di cui ai commi precedenti;
  • potranno essere incluse, e computate ai fini degli standard, anche negli spartitraffico o nelle rotatorie stradali se la loro dimensione risponde ai requisiti indicati nell'apposito allegato e se il loro collegamento con i percorsi pedonali avviene mediante attraversamenti pedonali rialzati rispetto al piano stradale;
  • dovranno avere dimensione e forma adeguate a consentirne un uso pubblico generale, ovvero a destinarle alla concessione per attività rivolte al pubblico. Sono esclusi reliquati o porzioni minimali e/o residuali derivanti dall'operazione lottizzatoria. In caso di obiettive difficoltà nell'individuazione di spazi adeguati per forma e dimensione, gli spazi verdi dovranno assumere la funzione di fasce alberate.
  • la sistemazione a verde prioritaria è quella alberata, evitando ogni essenza particolarmente esigente dal punto di vista idrico.



Articolo 212 - Opere di urbanizzazione sostenibili e produzione di energia da fonti rinnovabili - (Prescrizioni)

1. Le opere di urbanizzazione primaria costituiscono un rilevante fattore di incidenza sulle emissioni di CO2 e di consumo energetico e pertanto ricevono dal presente Capo una disciplina finalizzata a mitigarne gli effetti, in particolare quando si tratta di nuovi interventi, siano essi su porzioni di territorio non ancora urbanizzati, sia interventi di ristrutturazione o sostituzione urbanistica. Per tali interventi la disciplina del presente articolo ha carattere obbligatorio.
2. Per le finalità del presente Capo e dell'Art. 6 comma 1 della L. 10/2013, in tutto il territorio comunale di Cagliari le opere di urbanizzazione primaria non si considerano completate, e pertanto si potrà provvedere all'escussione della fideiussione, qualora non si sia provveduto alla piantumazione di fasce alberate, viali alberati, giardini o parchi alberati e relativi impianti di irrigazione, così come previsto nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria. È equiparata alla piantumazione, la valorizzazione delle alberature su spazio pubblico esistenti. La dimensione o l'età media delle alberature, nonché il tipo di essenza utilizzabile è stabilita nel disciplinare tecnico-prestazionale di cui all'apposito allegato.
3. Per le medesime finalità citate al comma 2, le vasche di raccolta delle acque piovane e i relativi impianti di svuotamento o attingimento da destinare alla irrigazione delle aree verdi di quartiere, sono considerate a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria e pertanto possono essere realizzate a scomputo dei relativi oneri.
4. Per le medesime finalità citate al comma 2, e in forza delle previsioni dell'Art. 4 comma 4 della L. 10/2013 all'atto della stipula della convenzione relativa ai piani attuativi, si costituisce il consorzio dei proprietari del comprensorio di cui al comma 5 del medesimo articolo, ai fini della gestione e manutenzione degli spazi verdi di proprietà comunale. Il consorzio è obbligatorio e i pesi, i vincoli e gli oneri che ne discendono hanno carattere di obbligazione reale nei confronti di tutti i titolari di diritti reali sui beni immobili inclusi nel piano attuativo, con la sola esclusione del Comune, sia al momento della stipula della convenzione sia di quelli che acquisiscono tali diritti successivamente. A tal fine l'obbligazione è trascritta contestualmente alla trascrizione della convenzione di lottizzazione. La partecipazione alle spese dei consorziati è regolata da un apposito regolamento consortile da approvare contestualmente alla convenzione di lottizzazione.
5. Per le finalità di cui all'Art. 4 comma 6 della L. 10/2013, entro il 30 settembre di ogni anno il consorzio presenta il bilancio di gestione degli spazi pubblici che prevede di sostenere nell'anno successivo. Il Consiglio Comunale entro il 31 dicembre successivo approva i bilanci di tutti i consorzi, indica quali spese di gestione saranno autorizzate e indica i tributi locali che potranno essere oggetto di riduzione per effetto delle spese autorizzate per la gestione del verde pubblico. I consorziati, in misura corrispondente agli obblighi fissati dal regolamento consortile, avranno diritto alle suddette detrazioni dei tributi limitatamente alla parte di perdite di esercizio relative alle spese autorizzate per la gestione del verde pubblico che non siano compensate dagli attivi delle altre gestioni di beni pubblici di cui al comma successivo. Il consorzio entro il 31 marzo di ogni anno presenta il rendiconto di tutte le spese sostenute l'anno precedente per la gestione di tutti i beni pubblici. La mancata rendicontazione di tutte o parte delle spese comporta il recupero delle minori entrate fiscali in ragione degli obblighi fissati dal regolamento consortile.
6. Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario nella gestione del verde pubblico, il consorzio di cui al comma 4 acquisisce il diritto di gestione con finalità economiche, degli impianti sportivi pubblici di quartiere, anche realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. Il consorzio potrà altresì realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile da utilizzare per i propri impianti delle parti comuni, ovvero cederla con proprio beneficio economico ad un fornitore di energia, negli spazi comunali sotto elencati:

  • aree di sosta destinate a standard urbanistici o eccedenti tali standard;
  • aree destinate a verde pubblico esclusivamente nella misura e nelle localizzazioni previste nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria;
  • aree destinate agli impianti sportivi pubblici di quartiere.

Il consorzio avrà diritto di ottenere la cessione del diritto di superficie ventennale di dette aree senza bando, ovvero il diritto di prelazione in caso di bando pubblico per la cessione del dritto di superficie per le stesse aree e per le finalità suddette. Le modalità di cessione e le relative garanzie sono riportate nell'apposito allegato. In mancanza di opzione o prelazione da parte del consorzio, il Comune potrà concedere tali spazi ad un gestore degli spazi di sosta e degli spazi sportivi per le medesime finalità del presente comma, fermo restando l'obbligo di gestione degli spazi verdi pubblici a carico del consorzio.
7. Al fine di ridurre i consumi idrici per l'irrigazione del verde pubblico e/o privato rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria obbligatorie le reti duali di adduzione idrica potabile e non potabile. Il consorzio potrà gestire con principi economici la distribuzione finale e il relativo accumulo di acqua non potabile di origine meteorica, ovvero quella che provvederà ad acquisire direttamente dal fornitore di acqua grezza o depurata.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo dei mezzi di trasporto comportanti emissioni di CO2 rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria obbligatorie le piste ciclopedonali su sede propria che dovranno servire ogni parte funzionale del piano attuativo (edifici, verde pubblico, spazi di relazione, aree di sosta, ecc.). Le piste ciclopedonali devono essere progettate per garantire la massima sicurezza dei fruitori, dovranno costituire dei circuiti interni al piano attuativo senza rami ciechi, dovranno essere essere collegate o collegabili con le altre piste ciclopedonali esterne al piano attuativo, dovranno avere la precedenza negli attraversamenti delle strade di tipo F anche a quota rialzata, dovranno essere adeguatamente visibili, segnalate e/o semaforizzate negli attraversamenti delle strade di tipo E e dovranno essere eliminati tutti gli attraversamenti a raso nelle strade di tipo D o superiori, mediante realizzazione di sovra o sottopassi. Nel caso di adiacenza con le aree di sosta in linea, queste devono essere separate dalla pista ciclopedonale con protezione fisica continua di altezza minima di ml. 1,00. Sono altresì obbligatorie, e rientrano nel computo degli standard urbanistici, le aree di sosta per i cicli e per i motocicli da realizzare in corrispondenza delle aree destinate a verde pubblico ovvero verde privato ad uso pubblico, nonché in corrispondenza di ogni spazio di relazione pubblico. Le aree di sosta per i cicli dovranno essere realizzate con apposite rastrelliere e il numero dei posti disponibili deve essere pari o superiore al numero di posti auto delle aree di sosta pubblica e delle aree di sosta privata ad uso pubblico. Il numero di posti per i motocicli deve essere pari al 50% dei posti auto nelle aree di sosta pubblica.
9. Al fine di ridurre i consumi energetici e l'impatto luminoso notturno, gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere fisicamente distinti tra quelli destinati alla viabilità, quelli destinati all'illuminazione degli spazi di relazione aperti al pubblico, quelli destinati al verde pubblico, quelli destinati agli spazi sportivi all'aperto, nonché da quelli destinati all'uso pubblico dotato di autonomia funzionale. Gli impianti dovranno essere realizzati secondo la migliore tecnica al momento disponibile, nell'ottica del contenimento energetico, della riduzione dell'inquinamento luminoso e del capitolato tecnico-prestazionale di cui all'apposito allegato.
10. Al fine di favorire la sostituzione del parco dei mezzi di trasporto ad emissione di CO2 con mezzi di trasporto di qualsiasi categoria ad energia elettrica, in corrispondenza di ogni apparecchio illuminante posto in prossimità di tutte le aree di sosta e in corrispondenza di ogni rastrelliera per la sosta dei cicli, dovrà essere installata una colonnina di ricarica dei mezzi elettrici distinti per categoria (automobili, quadricicli, biciclette, ecc.). Gli erogatori saranno connessi direttamente ad una rete di distribuzione elettrica comunale distinta da quella dell'illuminazione. Le colonnine dovranno essere predisposte per poter essere attivate mediante apposite schede o dispositivi di pagamento a favore dell'Amministrazione comunale o suo concessionario. In caso di aree di sosta coperte con pannelli fotovoltaici con qualsiasi tecnologia dovranno essere installate le suddette colonnine di ricarica dei mezzi elettrici nella misura del 15% dei posti auto disponibili e in grado di servire almeno il 50% dei posti auto. In tale caso le colonnine saranno collegate all'impianto di produzione di energia fotovoltaica e le tariffe a favore del titolare dell'impianto saranno pari a quelle praticate dall'Amministrazione comunale o suo concessionario.
11. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 prodotte in conseguenza di andamenti di flusso veicolare “a singhiozzo” a causa di eccessive intersezioni, ovvero per la presenza di rami ciechi, la viabilità pubblica potrà essere esclusivamente a circuito interno ovvero terminare con ampie rotatorie per l'inversione di marcia tali da garantire il transito di un mezzo della lunghezza di ml. 18,00. Tutti i rami della viabilità che non garantiscono tali prestazioni o non rispettano tali requisiti dovranno essere ricomprese nella viabilità privata di accesso agli spazi privati che non siano ad uso pubblico.



Articolo 213 - Misure destinate a ridurre le emissioni nella raccolta dei rifiuti - (Prescrizioni)

1. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 nella fase di raccolta dei rifiuti, compatibilmente con le migliori metodologie di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti, è necessario che la “forma della città” e le prestazioni degli organismi edilizi contribuiscano a prevenire le emissioni dannose e gli sprechi energetici.
2. Per quanto sopra le disposizioni del presente articolo sono obbligatorie per tutti i nuovi piani attuativi relativi sia a porzioni di territorio non ancora urbanizzati, sia interventi di ristrutturazione o sostituzione urbanistica.
3. L'assetto lottizzatorio e il reticolo della viabilità pubblica dovranno essere conformati in modo tale da garantire che ogni singolo lotto urbanistico, ovvero ogni porzione di territorio internamente servita da viabilità privata, disponga di un adeguato spazio di proprietà privata prospettante sulla pubblica via nel quale predisporre le isole ecologiche destinate ad accogliere i contenitori dei singoli nuclei familiari, o i contenitori destinati a più nuclei familiari, per la raccolta dei rifiuti.
4. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione, di sostituzione in tutto o in parte degli organismi edilizi, ovvero ristrutturazioni integrali degli elementi costituenti l'involucro di edifici esistenti, è prescritta la realizzazione negli spazi comuni dell'edificio, ovvero in spazi ad uso esclusivo, purché accessibili direttamente dalla pubblica via, di appositi stalli per il collocamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Sono esentati solo gli edifici esistenti che non dispongano di spazi comuni idonei, ovvero che in conseguenza della realizzazione di tali stalli comprometterebbero la funzionalità dell'edificio stesso o l'accesso all'immobile.
5. Le dimensioni e le caratteristiche degli spazi saranno individuati dall'apposito allegato al Regolamento Edilizio, ovvero da altro Regolamento comunale.



Articolo 214 - Misure volte a favorire lo sfruttamento dell'energia geotermica - (Indicazioni)

1. Per le finalità del presente Capo il Comune di Cagliari favorisce l’adozione di sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti collegati ad impianti di captazione di energia geotermica a bassa entalpia con sistema a sonda verticale.
2. Qualora le condizioni tecnologiche, ambientali, naturalistiche, geologiche e idrologiche locali lo consentano, e nel pieno rispetto dei vincoli di natura paesaggistica ed archeologica, è possibile realizzare impianti di climatizzazione comuni che attingano l'energia geotermica posizionando le sonde geotermiche nel sottosuolo delle aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale.
3. Il posizionamento delle sonde non è soggetto ad alcun canone di concessione ovvero tributi o pagamenti di alcun genere.
4. Possono accedere al beneficio dell'utilizzo dell'energia geotermica delle aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale in qualunque zona del territorio comunale, i soggetti che intendano realizzare a propria cura e spese i suddetti impianti e che presentino la richiesta al Comune di Cagliari corredata della documentazione attestante una delle qualità giuridiche sotto elencate in ordine di priorità nella scelta del concessionario:

  1. 1. consorzio tra proprietari per la gestione del verde pubblico di cui all'Art. 212 comma 4;
  2. 2. consorzio tra proprietari per il solo sfruttamento comune dell'energia geotermica;
  3. 3. altro concessionario individuato mediante bando pubblico.


5. La richiesta dei soggetti di cui ai punti 1. e 2. del comma precedente deve essere formulata a seguito della pubblicazione di un avviso per sollecitare la manifestazione di interesse allo sfruttamento dell'energia geotermica delle suddette aree. La concessione verrà affidata direttamente al soggetto che, a parità di livello di priorità, rappresenti le proprietà che dispongono del totale più elevato di superfici utili servite dagli impianti di climatizzazione. La concessione avrà una durata stabilita nell'avviso, ma potrà essere superiore ai 30 anni.
6. La richiesta dei soggetti di cui al punto 3. del comma precedente deve essere formulata a seguito della pubblicazione di un bando pubblico. Il criterio di scelta del concessionario sarà basato sul progetto di distribuzione dell'energia prodotta da tale porzione di sottosuolo in grado di fornire le proprietà che dispongono del totale più elevato di superfici utili servite dagli impianti di climatizzazione. La concessione avrà una durata stabilita nel bando, ma potrà essere superiore ai 20 anni.
7. Qualora le condizioni di cui al comma 1 lo consentano e non vi sia interferenze con i concessionari affidatari, possono essere rilasciate più di una concessione relative alla stessa manifestazione di interesse o bando, ovvero ad altre successive.



Articolo 215 - Sostituzione integrale edilizia e urbanistica - Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si definisce sostituzione integrale edilizia ed urbanistica, la demolizione e ricostituzione del tessuto edilizio e delle opere di urbanizzazione primarie di un comparto urbanistico con qualunque livello di edificazione, anche inedificato, purché con opere di urbanizzazione primaria già realizzate e collaudate. Il piano urbanistico presentato per le finalità di cui al presente articolo e ai fini della sua attuazione, è qualificato piano particolareggiato ai sensi della L. 1150/1942.
2. La sostituzione integrale può essere attuata secondo differenti livelli di demolizione e ricostituzione come definite nel precedente comma.
3. Si ha sostituzione integrale di primo livello quando si interviene con la seguente attività edilizia:

  • demolizione integrale di tutti i volumi e le coperture esistenti nel comparto;
  • rimozione integrale di tutte le opere di urbanizzazione primaria;
  • ricostruzione integrale delle opere di urbanizzazione primaria nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 211, 212 e 213;
  • ricostruzione dei nuovi volumi edilizi nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'Art. 210 e delle prescrizioni di cui al Capo 1 del presente Titolo.

I suddetti interventi devono essere tutti previsti, mentre l'assetto lottizzatorio può essere mantenuto se compatibile con le suddette attività edilizie, ovvero ripianificato se incompatibile.
4. Si ha sostituzione integrale di secondo livello quando si interviene con la seguente attività edilizia:

  • demolizione integrale di tutti i volumi e le coperture esistenti nel comparto;
  • ristrutturazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria al fine di adeguare le stesse alle prescrizioni di cui agli articoli 211, 212 commi 2., 3., 9.,10, e Art. 213;
  • ricostruzione dei nuovi volumi edilizi nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni delle prescrizioni di cui al Capo 1 del presente Titolo.

I suddetti interventi devono essere tutti previsti, mentre l'assetto lottizzatorio può essere facoltativamente mantenuto o ripianificato.
5. Si ha sostituzione integrale di terzo livello quando si interviene con la seguente attività edilizia:

  • ristrutturazione integrale di tutti i volumi e le coperture esistenti nel comparto nel rispetto di tutte le prescrizioni delle prescrizioni di cui al Capo 1 del presente Titolo.
  • ristrutturazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria al fine di adeguare le stesse alle prescrizioni di cui agli articoli 211, 212 commi 2., 3., 9.,10, e Art. 213;

I suddetti interventi devono essere tutti previsti, mentre l'assetto lottizzatorio può essere facoltativamente mantenuto o ripianificato.
6. Si ha sostituzione integrale di quarto livello quando si interviene con la seguente attività edilizia:

  • ristrutturazione di parte dei volumi e coperture esistenti nel comparto nel rispetto di tutte le prescrizioni delle prescrizioni di cui al Capo 1 del presente Titolo.
  • ristrutturazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria al fine di adeguare le stesse alle prescrizioni di cui agli articoli 211, 212 commi 2., 3., 9.,10, e Art. 213;

I suddetti interventi devono essere tutti previsti, mentre l'assetto lottizzatorio può essere facoltativamente mantenuto o ripianificato. La percentuale di volumi oggetto di ristrutturazione deve essere almeno pari al 50% delle superfici utili servite da impianti di climatizzazione e che incidano per almeno il 50% dei consumi di energia primaria per la loro climatizzazione.
7. Per i soli fini del presente articolo, si definisce comparto urbanistico una porzione di territorio corrispondente ad un piano attuativo approvato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero uno stralcio dello stesso, purché rispondente ai medesimi requisiti dimensionali necessari per attuare un piano urbanistico per stralci funzionali. Sono equiparate ai comparti urbanistici le porzioni di territorio comunale legittimamente edificate e urbanizzate, ma prive di precedente pianificazione urbanistica attuativa, che tuttavia possono essere ripianificate secondo i criteri e le norme ordinariamente previste per i piani attuativi. In questo caso devono essere rispettate integralmente le disposizioni relative agli stralci funzionali e tutte le aree interessate devono essere contigue tra loro.
8. Per volumi e coperture esistenti, devono intendersi tutti ed esclusivamente quelli inerenti le aree incluse nel progetto di sostituzione integrale, con esclusione degli immobili di proprietà di soggetti pubblici se non aderenti al progetto.
9. Nel caso in cui i proprietari di porzioni di immobili, ovvero titolari di proprietà indivise, inclusi nel comparto urbanistico non aderiscano al progetto e tale opposizione non consenta il raggiungimento del livello stabilito nel progetto, i proponenti dovranno prevedere le somme, adeguatamente garantite, per poter procedere alle espropriazioni degli immobili necessari ai sensi della L. 1150/1942 e del D.P.R. 327/2001.



Articolo 216 - Sostituzione integrale edilizia e urbanistica - Incentivi - (Prescrizioni)

1. La sostituzione integrale come definita nell'articolo precedente è incentivata secondo livelli di gradualità differenziati in ragione del livello espresso dal progetto presentato.
2. Gli incentivi di cui al Capo 1, nonché gli altri previsti nel presente Capo sono sempre cumulabili con gli incentivi di cui al presente articolo.
3. La sostituzione integrale di qualsiasi livello accede ai benefici automatici di cui all'Art. 199, nonché al credito garantito dal Comune di Cagliari a tassi concordati con gli istituti di credito e gli istituti di finanziari di cui al medesimo articolo, a prescindere da qualsiasi parametro minimo di prestazioni energetiche o di emissione.
4. La sostituzione integrale di qualsiasi livello è equiparata ai programmi integrati di cui all'Art. 73 c.2 e pertanto sono consentite variazioni di zona urbanistica e incrementi volumetrici.
5. Il beneficio economico per il Comune, ai fini del precedente comma, verrà calcolato in termini di crediti così come definiti all'Art. 199. Il valore dei crediti, esclusivamente per le finalità del presente articolo, viene stabilito annualmente dal Consiglio Comunale con la Deliberazione di approvazione delle tariffe.
6. I crediti di cui al comma precedente, saranno quantificati alternativamente come di seguito:

  • Nel caso di comparti urbanistici la cui edificazione esistente è pari o supera l'indice territoriale previsto dagli strumenti e dalle norme urbanistiche vigenti, come differenza tra le emissioni di CO2 dell'assetto urbanistico-edilizio esistente, considerato nello stato di pieno utilizzo di tutti gli immobili, e le emissioni previste per il nuovo assetto urbanistico-edilizio.
  • Nel caso di comparti urbanistici che non abbiano raggiunto il suddetto indice territoriale, come differenza tra le emissioni di CO2 che sarebbero prodotte dai volumi ottenibili dall'indice territoriale suddetto, tutti considerati nella classe energetica globale più bassa, e le emissioni previste per il nuovo assetto urbanistico-edilizio.

7. Nelle sostituzioni integrali di qualsiasi livello, gli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria si intendono già assolti per la quota-parte di volumetria già realizzata o realizzabile con la pianificazione vigente, a condizione che le somme dovute per tale adempimento siano state interamente versate al Comune di Cagliari, ovvero le opere realizzare a scomputo siano state collaudate.
8. Le sostituzioni integrali di primo livello, oltre a quanto di seguito previsto, possono accedere a specifiche risorse economiche previste dal Bilancio comunale a titolo di contributo a fondo perduto, ovvero a tassi agevolati, per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e urbane, o ancora da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, secondo le modalità previste dall'articolo successivo.
9. Le sostituzioni integrali di primo livello sono considerate dal Comune di Cagliari opere di preminente interesse pubblico e pertanto accedono ai seguenti benefici economici:

  • esenzione totale dal pagamento di tutti gli oneri concessori relativi alle opere di urbanizzazione;
  • esenzione totale dal pagamento degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria;
  • esenzione totale dal pagamento di tutti gli oneri concessori relativi alle volumetrie diverse da quelle residenziali;
  • esenzione decennale dall'imposizione fiscale comunale in tutti gli ambiti consentiti dalla legge e agevolazioni al massimo livello consentito dalla legge in tutti gli altri ambiti.

10. Le sostituzioni integrali di secondo livello sono considerate dal Comune di Cagliari opere di elevato interesse pubblico e pertanto accedono ai seguenti benefici economici:

  • esenzione del 50% dal pagamento di tutti gli oneri concessori relativi alle opere di urbanizzazione;
  • esenzione totale dal pagamento di tutti gli oneri concessori relativi alle volumetrie diverse da quelle residenziali;
  • agevolazioni al massimo livello consentito dalla legge per la fiscalità locale in tutti gli ambiti consentiti dalla legge;

11. Le sostituzioni integrali di terzo livello sono considerate dal Comune di Cagliari opere di interesse pubblico e pertanto accedono ai seguenti benefici economici:

  • esenzione del 50% dal pagamento di tutti gli oneri concessori relativi alle opere di urbanizzazione;
  • esenzione del 50% dal pagamento di tutti gli oneri concessori relativi alle volumetrie diverse da quelle residenziali;
  • agevolazioni rispetto alla fiscalità locale in tutti gli ambiti consentiti dalla legge;

12. Le sostituzioni integrali di quarto livello sono considerate dal Comune di Cagliari opere di moderato interesse pubblico e pertanto accedono ai seguenti benefici economici:

  • esenzione del 50% dal pagamento di tutti gli oneri concessori relativi alle opere di urbanizzazione;
  • esenzione del 25% dal pagamento di tutti gli oneri concessori relativi alle volumetrie diverse da quelle residenziali;
  • agevolazioni rispetto alla fiscalità locale in tutti gli ambiti consentiti dalla legge;

13. Le risorse finanziarie necessarie per finanziare gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere individuate nel Bilancio comunale e indicate nell'accordo di cui all'articolo successivo. Tali risorse sono ulteriori e diverse da quelle di cui all'articolo 199.



Articolo 217 - Sostituzione integrale edilizia e urbanistica - Modalità di attuazione - (Prescrizioni)

1. L'accesso ai benefici di cui al precedente articolo è previsto esclusivamente a seguito di una deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono stabilite le risorse economiche da destinare alla sostituzione integrale.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno i soggetti privati possono proporre all'Amministrazione comunale le proprie iniziative di sostituzione integrale mediante la presentazione di uno studio di fattibilità economico-finanziario e urbanistico. Tale studio di fattibilità deve evidenziare tutti gli aspetti urbanistici relativi allo stato di fatto e all'assetto progettato, i benefici presunti in termini di abbattimento delle emissioni di CO2, i costi e i benefici economici per il soggetto privato, nonché la quantificazione in termini finanziari dei benefici a cui intende accedere.
3. Con successivo atto dirigenziale viene bandita una gara con procedura di evidenza pubblica per l'accesso ai benefici finanziari da parte dei soggetti privati alla quale possono partecipare sia i proponenti di cui al comma precedente, sia altri soggetti interessati anche in zone della città diverse da quella proposta.
4. L'aggiudicatario, o gli aggiudicatari, verranno selezionati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base delle minori emissioni di CO2, della maggiore ampiezza dell'intervento proposto e del livello di sostituzione integrale proposto. I criteri specifici dovranno essere individuati nel bando di gara.
5. Il progetto preliminare aggiudicatario, la nuova pianificazione urbanistica proposta e l'entità delle risorse finanziarie a cui accede il proponente saranno approvate dal Consiglio Comunale con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare con possibilità di ricorrere alle procedure espropriative di cui al D.P.R. 327/2001 per tutte le aree necessarie a dare completa attuazione al progetto stesso. L'approvazione del suddetto piano comporta adozione di variante allo strumento urbanistico generale. La pubblica utilità diverrà efficace con la pubblicazione sul BURAS dell'approvazione definitiva del piano. Il proponente assume il ruolo di “promotore” ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 327/2001. Per le aree destinate a urbanizzazioni primarie e secondarie ovvero ad infrastrutture il “beneficiario” sarà il Comune di Cagliari, mentre per le altre aree il proponente stesso.
6. Le sostituzioni integrali di qualunque livello accedono ai benefici finanziari attraverso un accordo stipulato sulla base della deliberazione di cui al comma precedente nel quale vengono individuate le attività in capo al proponente, i controlli in capo all'Amministrazione, l'entità delle risorse finanziarie rese disponibili dal Comune di Cagliari, i tempi necessari per dare attuazione alle previsioni urbanistiche e infrastrutturali, le garanzie che il proponente dovrà prestare in caso di mancato adempimento delle obbligazioni.



Articolo 218 - Compatibilità con il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile - (Prescrizioni)

1. Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) di cui alla L. 340/2000 è sostituito dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che include tutti i contenuti e gli obiettivi del PUM e ha la medesima durata di validità.
2. Il PUMS deve intendersi come uno strumento di pianificazione strutturale e strategico di lungo periodo finalizzato a rendere più accessibile la mobilità garantendo alti livelli di accessibilità. I piani attuativi del PUMS hanno durata triennale e sono collegati al Bilancio pluriennale e alla programmazione dei lavori pubblici.
3. Il PUMS è elemento essenziale del PUC del Comune di Cagliari al fine di garantire la massima coerenza tra la pianificazione urbanistica e la pianificazione della mobilità urbana finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2 e al contenimento dei consumi energetici. I piani urbanistici attuativi dovranno essere coerenti e conformi con il PUMS.
4. Il PUMS svolge il ruolo di piano direttore e di coordinamento, oltre che all'interno della pianificazione urbanistica, anche della seguente pianificazione di settore:

  • Rete infrastrutturale;
  • Trasporto pubblico;
  • Traffico privato e logistica commerciale;
  • Sistema pedonale e ciclabile;
  • Sicurezza stradale;
  • Accessibilità dei diversamente abili;
  • Diffusione delle tecnologie telematiche.

5. Con l'entrata in vigore del PUMS le norme ivi previste diventano cogenti per tutta la pianificazione urbanistica attuativa. Nelle fasi di approvazione del PUMS si applicano anche per qualunque pianificazione attuativa le norme relative alle misure di salvaguardia di cui all'Art.12 comma 3 del D.P.R. 380/2001.



Articolo 219 - Quartieri ad emissioni quasi-zero - (Indicazioni)

1. Sono definiti Quartieri ad Emissioni Quasi-Zero (QE-QZ) gli ambiti territoriali urbanizzati realizzati secondo i criteri di cui al presente Capo e i cui edifici pubblici e privati, siano tutti rispondenti alle caratteristiche di cui all'Art. 2 comma 1 lett. l-octies) del D.Lgs. 192/2005.
2. I QE-QZ sono considerati dal Comune di Cagliari interventi di preminente interesse pubblico, destinati prevalentemente alla residenza, al terziario e all'erogazione di servizi pubblici o privati.
3. I QE-QZ sono ambiti territoriali di innovativa concezione che potranno sorgere attraverso una nuova edificazione, sia a seguito di totale sostituzione del tessuto edilizio esistente, sia a seguito di nuova pianificazione attuativa di aree inedificate.
4. Gli organismi urbanistici che definiscono gli spazi dei QE-QZ devono rispondere a tutte le prescrizioni del presente Capo e non rientrano nelle fattispecie disciplinate dagli articoli relativi alla “sostituzione integrale”.
5. Gli edifici realizzati nei QE-QZ prima dell'entrata in vigore del Decreto di cui all'Art. 4-bis del D.Lgs. 192/2005, devono rispondere a tutte le prescrizioni di cui al Capo 1 del presente Titolo. Dalla data di entrata in vigore del citato Decreto, gli edifici dovranno immediatamente rispondere ai requisiti in esso previsti, anche se nello stesso la data di operatività delle prescrizioni è differita nel tempo.
6. Gli ambiti territoriali urbanizzati rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo ricevono una particolare AAC destinata ai QE-QZ che consente di accedere ai medesimi benefici previsti per le “sostituzioni integrali di primo livello” di cui al presente Capo e secondo le medesime modalità. Tali benefici sono cumulabili con gli altri previsti nel presente Titolo.
7. Al termine del periodo di efficacia dei benefici previsti per gli edifici inclusi nei QE-QZ, tali edifici accedono a tempo indeterminato alle massime agevolazioni della fiscalità locale consentite dalla legge.



Articolo 220 - Istituzione del Network degli Organismi Edilizi e Urbani Certificati - (Indicazioni)

1. È istituito il Network degli Organismi Edilizi e Urbani Certificati formato dalla rete dei proprietari e titolari di diritti su immobili dotati di Attestazione Ambientale Comunale (AAC). L'adesione di questi è su base volontaria e gratuita. È riconosciuta agli albi professionali la facoltà di impulso e partecipazione al Network. Possono anche aderire al Network tutti i soggetti giuridici riconosciuti dall'ordinamento ancora privi di AAC al fine di beneficiare di tutti i servizi erogati dal Network, ma fino al conseguimento della AAC non potranno essere destinatari di benefici relativi alla fiscalità locale e la loro partecipazione potrà essere onerosa secondo le tariffe fissate dal Network stesso.
2. Il Network è una libera associazione di cittadini, enti privati e condomìni ed eventualmente partecipata anche da organismi professionali di diritto pubblico riconosciuti dall'ordinamento nazionale. L'associazione è riconosciuta dal Comune di Cagliari quale soggetto interlocutore, stakeholder, portatore di interessi diffusi e destinatario di benefici economici e finanziari. Il Network è il partner naturale del Comune di Cagliari nelle iniziative locali, nazionali ed europee a partecipazione pubblico-privato aventi come finalità quelle previste nel presente Titolo.
3. Gli aderenti al Network ricevono benefici relativi alla fiscalità locale per tutto il periodo di mantenimento della AAC e di adesione al Network, secondo le modalità e l'entità stabilite dal Consiglio comunale. Gli albi professionali potranno garantire trattamenti personalizzati ed incentivati agli aderenti al Network che ricorrano alle prestazioni professionali dei propri appartenenti. Il Comune di Cagliari potrà istituire un ufficio di consulenza gratuita agli aderenti al Network in materia di contenimento dei consumi energetici e riduzione delle emissioni di CO2.
4. Il riconoscimento di cui ai commi precedenti e l'utilizzo della denominazione “Network degli Organismi Edilizi e Urbani Certificati” è ammesso e consentito esclusivamente all'ente associativo che preveda tra i suoi scopi:

  • la diffusione della cultura dell'edilizia sostenibile basata sulla necessaria riduzione delle emissioni di CO2 e gas serra, del contenimento dei consumi energetici, nonché della sostituzione delle energie primarie da combustibili fossili con energie rinnovabili;
  • l'apertura dei servizi erogati a tutti i cittadini;
  • la tenuta del Registro delle AAC, rilascio delle targhe e delle relative certificazioni su delega del Comune di Cagliari;
  • l'attività di raccolta di questi o problemi concreti sull'edilizia sostenibile e le relative modalità di intervento proposti dai cittadini, da selezionare e riassumere in questioni di ordine generale da risolvere con il Comune di Cagliari;
  • la condivisione delle esperienze maturate nella realizzazione degli interventi edilizi a basse emissioni e ridotti consumi;
  • favorire il contatto tra i cittadini che intendono intraprendere la strada dell'edilizia sostenibile e i professionisti che orientano la loro attività in tale direzione;
  • organizzare momenti di sensibilizzazione e diffusione della cultura dell'edilizia sostenibile sia tra i cittadini che nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • elaborare, pubblicare e diffondere su web e in formato tradizionale documenti, statistiche, raccolte di dati, saggi, manuali o testi a carattere divulgativo, finalizzati ad incentivare ed agevolare il ricorso alle migliori pratiche di edilizia sostenibile;
  • monitorare, elaborare e rendere pubblici i dati relativi ai progressi in termini di riduzione delle emissioni di CO2 a seguito dell'adozione del PAES, e quindi proporre correttivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi;
  • fornire consulenze tecniche, legali e finanziarie ai cittadini che intendono avviare interventi di edilizia sostenibile, anche dietro corrispettivo;
  • la formazione professionale per i professionisti che si occupano di edilizia sostenibile;
  • proporre al Comune di Cagliari azioni correttive al PAES e ad ogni altro strumento di pianificazione e programmazione se ritiene che non si stiano perseguendo le finalità e gli obiettivi fissati dal PAES;
  • la ricerca dei collegamenti e partnership con organismi nazionali o internazionali con le medesime finalità;
  • l'assenza di fini di lucro e divieto di orientamento commerciale dell'utenza;
  • l'estensione dell'iniziativa al di fuori dei confini comunali per il raggiungimento delle medesime finalità.

5. Il Comune di Cagliari potrà finanziare appositi progetti proposti dal Network di sensibilizzazione dei cittadini sulle finalità del PAES e sulla necessità di raggiungere gli obiettivi in esso contenuti. È prevista la possibilità di finanziamento diretto dell'attività sociale del Network attraverso appositi contributi. Le attività delegate dal Comune di Cagliari possono essere compensate con appositi contributi.
6. Il Comune di Cagliari potrà mettere gratuitamente a disposizione del Network uffici e spazi per le finalità riportate ai precedenti commi.
7. Il Comune di Cagliari ha l'obbligo di consultare e relazionarsi con il Network su tutti gli interventi di pianificazione e programmazione riguardanti la riduzione delle emissioni di CO2 e gas serra, il contenimento dei consumi energetici, nonché la sostituzione delle energie primarie da combustibili fossili con energie rinnovabili.



CAPO 3 - Efficienza energetica degli impianti

Articolo 221 - Generalità



Articolo 222 - Impianti centralizzati di climatizzazione - (Prescrizioni e indicazioni con incentivi)

1. Il Comune di Cagliari favorisce la realizzazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva centralizzati per almeno 4 unità immobiliari, nonché la sostituzione di impianti singoli in relazione agli ambienti e alle unità immobiliari.
2. La realizzazione di impianti centralizzati comporta l'obbligo di contabilizzazione dei flussi di vettori termici per singola unità immobiliare. È vietato il ricorso a sistemi di contabilizzazione forfettari, presunti o con parametri diversi da quelli fisici legati ai flussi di vettori termici.
3. Tutti gli interventi di cui al presente articolo accedono immediatamente ai benefici automatici di cui all'Art. 199 a prescindere dal raggiungimento dei parametri minimi fissati.
4. Per poter accedere ai benefici di cui al precedente comma è tuttavia necessario presentare, oltre alla documentazione necessaria per la AAC provvisoria, il piano di smaltimento dei gas contenuti negli impianti da sostituire e dei materiali derivanti dall'intervento di sostituzione, nonché una polizza fideiussoria di importo pari al valore dei lavori da realizzare di durata triennale, a garanzia dell'esatto adempimento dei piani di smaltimento dei gas e dei materiali di risulta e dell'effettivo diritto di godimento dei benefici automatici a cui accedono i richiedenti.
5. La polizza fideiussoria potrà essere svincolata solo con la presentazione della documentazione necessaria per la AAC definitiva.



Articolo 223 - Sistemi di cogenerazione ad alto rendimento - (Indicazioni con incentivi)

1. Il Comune di Cagliari favorisce l'installazione di impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) e in particolare incentiva con i benefici di cui ai commi successivi gli impianti di microgenerazione (<=50 kW elettrico) o di piccola generazione (<=1MW elettrico) preferibilmente alimentati con biomasse, biogas o bioliquidi.
2. La sostituzione di impianti per la produzione di energia termica attraverso l'utilizzo di energia primaria da combustibile fossile, ovvero da energia elettrica di rete, con impianti CAR consente di accedere ai benefici contingentati di cui all'Art. 199 sulla base dei crediti ottenuti dalla sostituzione dell'impianto.
3. L'installazione di CAR e della relativa rete di distribuzione dell'energia termica alle abitazioni nei piani attuativi o in porzioni di area urbana di dimensioni superiori ad Ha 1.00.00, consente di accedere all'abbattimento degli oneri di urbanizzazione secondaria, fino a concorrenza di quanto dovuto, per un importo pari ai costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto, nonché ai benefici contingentati di cui all'Art. 199.



Articolo 224 - Contabilizzazione individuale del calore e regolazione locale della temperatura interna - (Prescrizioni)

1. Per gli edifici di nuova costruzione, ovvero nel caso di edifici esistenti in cui vengano realizzati interventi di ristrutturazione dell’impianto termico o di nuova installazione dell’impianto termico, oppure di sostituzione del generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento) e in ogni caso tutti gli altri edifici entro il 01.09.2015, devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma è fatto obbligo prevedere un sistema di distribuzione della climatizzazione interna a zone che consenta la termoregolazione in relazione ai diversi fattori di occupazione dei locali.
3. Per gli edifici residenziali, nel caso di ristrutturazione di impianti termici e nel caso di sostituzione di generatori di calore, per generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, deve essere verificata la corretta equilibratura/bilanciamento del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna.



Articolo 225 - Sistema a bassa temperatura - (Indicazioni con incentivi)

1. Il Comune di Cagliari incentiva i sistemi di riscaldamento a bassa temperatura, quali gli impianti di distribuzione del calore a pannelli radianti a bassa temperatura (t<35°C), solo se alimentati con pompe di calore ad alto rendimento, ovvero con pannelli solari termici.
2. La realizzazione di impianti a bassa temperatura come definiti al precedente comma consente di accedere immediatamente ai benefici automatici di cui all'Art. 199.



Articolo 226 - Recupero del calore - (Prescrizioni)

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono cogenti per gli edifici di nuova costruzione o nel caso di ristrutturazioni o restauro di edifici esistenti. Sono invece immediatamente cogenti nel caso di piscine di nuova costruzione o esistenti per qualsiasi intervento edilizio con la sola esclusione della manutenzione ordinaria.
2. Negli edifici con destinazione residenziale, uffici e servizi, i sistemi di ventilazione meccanica, caratterizzati da una portata totale di aria di ricambio superiore a 2000 m³/h, devono essere dotati di sistemi in grado di recuperare la maggior parte del calore (inverno), o del freddo (estate) altrimenti disperso in ambiente a causa del ricambio dell’aria interna. Tali sistemi devono essere caratterizzati da un’efficienza di recupero maggiore di 0,6.
3. Nel caso di piscine con acqua riscaldata è fatto obbligo di prevedere l’installazione di sistemi di recupero di calore altrimenti disperso con il ricambio dell’acqua della vasca nonché l’utilizzo di idonei sistemi di copertura delle vasche in grado di ridurre, durante i periodi di mancato utilizzo, le dispersioni di calore e l’aumento dell’umidità relativa nei locali della piscina.



Articolo 227 - Efficienza degli impianti elettrici - (Prescrizioni e indicazioni)

1. Le previsioni del presente articolo sono obbligatorie per gli edifici di nuova costruzione, e negli interventi edilizi di ampliamento, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Sono altresì obbligatori nella realizzazione di nuovi impianti elettrici e nella ristrutturazione di quelli esistenti. Sono facoltativi e auspicati in tutti gli altri interventi sugli impianti esistenti.
2. In tutti gli ambienti per le attività principali, negli spazi comuni e nelle pertinenze deve essere sempre previsto un livello di illuminazione tale da garantire il benessere visivo degli occupanti o di coloro che transitano in funzione della attività che deve essere svolta. Questa condizione imprescindibile deve essere contemperata con le esigenze di cui al presente Titolo.
3. Per le finalità del comma 2 è obbligatorio per gli edifici pubblici, aperti all'uso pubblico, destinati all'erogazione di servizi, destinati al commercio, all'artigianato e all'industria, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare:

  • Per qualunque edificio: l'illuminazione esterna notturna deve essere controllata con interruttori crepuscolari. Ove non ci siano ragioni di sicurezza l'accensione deve essere regolata con sensori di passaggio o di presenza. Ove sia necessaria la costante presenza di illuminazione notturna, devono essere utilizzati solo impianti a led o eventuali tecnologie a consumo più contenuto.
  • per qualunque edificio è vietato realizzare impianti di illuminazione interna che non consentano di sezionare il controllo delle diverse apparecchiature illuminanti secondo settori le cui dimensioni massime siano alternativamente pari a mq. 20 ovvero a ml. 10 di lato.
  • per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni) è obbligatoria l'installazione di interruttori crepuscolari congiuntamente ad interruttori a tempo e lampade a basso consumo;
  • per gli edifici pubblici, destinati a servizi o aperti al pubblico è obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.) in tutti gli spazi non destinati alla presenza costante.
  • per tutti gli altri edifici: in tutti gli spazi a bassa presenza o permanenza di persone è obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.).

4. La progettazione, il dimensionamento e la realizzazione degli impianti e dei quadri elettrici devono prevedere obbligatoriamente adeguati sezionamenti delle linee di distribuzione e comando, nonché adeguati spazi per il collocamento dei comandi, al fine di consentire un adeguato controllo dell'illuminazione artificiale centralizzato, temporizzato o regolato attraverso sensori di presenza, passaggio o illuminamento naturale.
5. Sono incentivate le soluzioni domotiche per la gestione degli apparati utilizzatori di energia elettrica. Accedono immediatamente ai benefici automatici tutti gli interventi edilizi o sugli impianti elettrici che prevedono la connessione degli apparati utilizzatori per almeno il 95% dei consumi di energia elettrica complessivi calcolati su base annua. Per le finalità del presente articolo, sono considerate soluzioni domotiche quelle che consentono controlli remoti o automatizzati mediante sistemi centralizzati di tutti gli utilizzatori di energia elettrica nei limiti della percentuale sopraddetta.
6. Per accedere ai benefici automatici di cui al comma precedente è necessario produrre il progetto di automazione domotica firmata da un tecnico abilitato, anche della ditta installatrice. Al termine dei lavori dovranno essere prodotte tutte le certificazioni di legge e il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori o del direttore tecnico della ditta installatrice.



Articolo 228 - Inquinamento luminoso - (Prescrizioni)

1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici, il Comune di Cagliari introduce le seguenti prescrizioni destinate all'abbattimento dell’inquinamento luminoso sul proprio territorio.
2. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, di nuova realizzazione, ovvero per i quali è prevista la sostituzione prevalente o integrale degli apparecchi illuminanti, devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri impianti esistenti dovranno essere adeguati secondo la tempistica prevista nella presente disciplina.
3. Le prescrizioni tecniche e la tempistica prevista per la sostituzione degli impianti esistenti sono contenute nell'allegato al presente Regolamento. Tale allegato cesserà la propria efficacia con l'approvazione del “Piano della luce” da parte del Consiglio comunale. Con l'approvazione di detto Piano diventano obbligatorie le prescrizioni tecniche e la tempistica suddetta in esso contenute.
4. Il mancato rispetto della disciplina sull'inquinamento luminoso di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni edilizie.



Articolo 229 - Inquinamento elettromagnetico - (Indicazioni)

1. Al fine di ridurre l’inquinamento elettromagnetico interno agli edifici (AC 50 Hz) e migliorare il benessere degli occupanti è indicato l’impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.
2. Le unità immobiliari per la residenza e per uffici progettate e realizzate con particolare attenzione rispetto alla riduzione delle emissioni di campi elettromagnetici interni, potranno esporre assieme al valore della classe energetica anche il valore di esposizione medio quotidiano espresso in µT (campo magnetico) e in V/m (campo elettrico), calcolato con un utilizzo medio degli ordinari apparecchi ed elettrodomestici e purché certificato da un soggetto abilitato.



Articolo 230 - Sistemi di produzione di acqua calda sanitaria - (Indicazioni)

1. Fatti salvi gli obblighi di produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. n. 28/2011 o successivi provvedimenti normativi, il Comune di Cagliari favorisce l'incremento delle percentuali ivi previste o il superamento delle difficoltà tecniche di ottemperare, rispettivamente attraverso benefici diretti o disponibilità di spazi di proprietà pubblica.
2. L'incremento delle percentuali obbligatorie di produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili attraverso impianti solari termici, comportano il raddoppio dei crediti di cui all'Art. 199 derivanti da tale incremento rispetto ai limiti di legge vigenti.
3. Gli immobili che non possono ottemperare agli obblighi di produzione per impossibilità tecnica certificata da un tecnico abilitato, possono richiedere l'utilizzo a titolo gratuito degli spazi pubblici adiacenti, per la realizzazione di impianti collettivi che non comportino in alcun modo l'impossibilità o la riduzione di erogazione dei servizi pubblici a cui sono destinati. Tali impianti sono esclusi dal computo dei crediti di cui all'Art. 199.
4. In caso di più richieste non accoglibili contemporaneamente verranno soddisfate prioritariamente le richieste che garantiscono la produzione energetica più elevata, ma solo entro i limiti previsti per legge. In caso di residue possibilità di insediamento verranno soddisfate le altre richieste con il medesimo criterio fino ad esaurimento della disponibilità di spazi.
5. Le norme del presente articolo si applicano solo agli edifici di nuova costruzione, agli ampliamenti eccedenti il 20% dell'esistente, ovvero alle ristrutturazioni importanti.



CAPO 4 - Fonti energetiche rinnovabili

Articolo 231 - Generalità



Articolo 232 - Impianti solari termici e fotovoltaici - (Prescrizioni e indicazioni)



Articolo 233 - Impianti solari passivi - (Indicazioni)



Articolo 234 - Impianti a biomassa - (Indicazioni)



Articolo 235 - Impianti ad energia geotermica - (Indicazioni)



Articolo 236 - Impianti ad energia microeolica - (Indicazioni)



CAPO 5 - Sostenibilità ambientale

Articolo 237 - Generalità



Articolo 238 - Contabilizzazione e riduzione dei consumi di acqua potabile - (Prescrizioni e indicazioni)

1. Ogni unità immobiliare deve essere dotata di autonomo contatore di acqua potabile.
2. Al fine di garantire l'autonoma contabilizzazione dell'acqua potabile deve essere garantito uno spazio per la collocazione dei contatori che risulti accessibile dalla pubblica via, ovvero da spazi pubblici facilmente accessibili. Tale spazio deve essere dotato di allaccio alla rete elettrica adeguatamente protetto per garantire la telelettura e ogni altra possibilità di intervento in remoto.
3. Nel caso di aggregazioni di unità immobiliari che per la loro conformazione o estensione dello spazio privato, non consentano una concentrazione dei contatori sugli spazi pubblici come sopra definiti, è possibile una contabilizzazione comune da parte del gestore del servizio iridico integrato a condizione che il soggetto giuridico titolare della gestione degli spazi comuni (condomìnio, supercondomìnio, cooperativa, ecc.) provveda all'autonoma contabilizzazione dei consumi e all'installazione di contatori omologati dal gestore del servizio idrico integrato con i sigilli anti manomissione. Sono vietate gestioni comuni con consumi forfettari, presunti o calcolati con parametri diversi da quelli dei suddetti contatori.
4.Nel caso di spazi comuni attrezzati a verde, ovvero aree esterne impermeabilizzate, deve essere garantito un autonomo e separato spazio per la contabilizzazione dell'acqua non potabile proveniente da rete duale.
5. Gli impianti idrici delle nuove costruzioni o nel caso di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici, è fatto obbligo di dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:

  • per le destinazioni d’uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dopo un tempo predeterminato;
  • per tutte le destinazioni d’uso: sciacquoni per WC a due livelli o con tasto di fermo per graduazione continua; sono vietati gli sciacquoni a rubinetto;
  • per tutte le destinazioni d’uso: sistemi, installati in rubinetti e docce che, mantenendo o migliorando le caratteristiche del getto d’acqua, riducano il flusso da 15-20 l/min a 7/10 l/min.



Articolo 239 - Recupero delle acque piovane e delle acque grigie - (Prescrizioni e indicazioni)

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni dotate di aree sistemate a verde o aree esterne impermeabilizzate, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.
2. In tutte le costruzioni le coperture dei tetti, tanto verso il suolo pubblico quanto verso gli spazi privati, devono essere munite di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
3. Il Comune di Cagliari favorisce l'installazione di sistemi di recupero delle acque grigie (acque domestiche prive di materiale fecale) al fine di riutilizzare una inesauribile fonte di approvvigionamento idrico.
4. Sono incentivati gli impianti idrici delle nuove costruzioni o dei fabbricati soggetti a ristrutturazione, restauro o risanmento conservativo che prevedono la separazione degli scarichi delle acque nere da quelle grigie, nonché la realizzazione di impianti di adduzione idrica separati per sciacquoni wc, irrigazione giardino, lavatrice, lavaggio auto e lavaggi esterni.
5. Sono incentivati gli impianti di depurazione e stoccaggio delle acque grigie attraverso sistemi interrati, ovvero interni all'edificio, o con sistemi combinati acque grigie-acque meteoriche.
6. Negli edifici oggetto di interventi edilizi per i quali è previsto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, entrambi possono essere abbattuti dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti idrici conformi al comma 4 e/o per la realizzazione di impianti di depurazione e stoccaggio conformi al comma 5.
7. I piani attuativi e le sostituzioni integrali possono prevedere impianti centralizzati per il riutilizzo delle acque grigie e meteoriche. I costi per la realizzazione di tali impianti possono essere scomputati dal calcolo degli oneri di urbanizzazione secondaria, a condizione che la normativa attuativa preveda l'obbligo di realizzare gli impianti delle abitazioni conformi alle prescrizioni di cui al comma 4.



Articolo 240 - Riduzione effetto Radon - (Prescrizioni)

1. Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon in aree ad alto rischio individuate dalle misurazioni dell’ARPA, in tutti gli edifici di nuova costruzione deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni europee (Raccomandazione Euratom n° 143/90 della Commissione e del 21/02/90 sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in ambienti chiusi – GU CEE n° 80 del 27/03/1990), recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall'Ente preposto (ARPA). Si veda anche “Linee Guida per le misure di Radon in ambienti residenziali” a cura di APAT.



Note al Titolo 5


TITOLO 6 - VIGILANZA E SANZIONI

CAPO 1 - Vigilanza

Articolo 241 - Attività di vigilanza

1. [...].



Articolo 242 - Ordinanza di sospensione dei lavori

1. [...].



CAPO 2 - Sanzioni

Articolo 243 - Provvedimenti

1. [...].



Articolo 244 - Contravvenzioni

1. [...].



Articolo 245 - Sanzioni amministrative

1. [...].



Articolo 246 - Sanzioni penali

1. [...].



Articolo 247 - Decadenza da agevolazioni

1. [...].



TITOLO 7 - NORME FINALI

Articolo 248 - Adeguamento delle costruzioni esistenti

1. Gli edifici esistenti che non rispondono, in tutto o in parte, alle prescrizioni del presente RE devono adeguarsi ad esse in occasione di interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione degli stessi fatte salve le eventuali prescrizioni di piani urnanistici attuativi, vigenti ed adottati, relative ad aree di particolare pregio sotto il profilo storico, culturale e paesaggistico ovvero che presentano specifiche caratteristiche tipologiche, formali e stutturali ritenute meritevoli di conservazione.
2. Per motivi di pubblico interesse e sentita, se del caso, l'autorità regionale competente, il Dirigente del Servizio edilizia privata può ordinare la demolizione di costruzioni ovvero la rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi stradali, eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.
3. Ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, la rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, è comunque prescritta in occasione di interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione degli edifici ovvero delle parti in questione.



Articolo 249 - Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RE, sono abrogati il precedente RE nonché tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti del Comune di Cagliari che risultino contrastanti o incompatibili con le norme in esso contenute.



Articolo 250 - Entrata in vigore

1. Il presente RE entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed ha efficacia per tutti gli interventi per i quali sia stata presentata domanda posteriormente a questa data, come risultante dalla data di protocollo.
2. Le costruzioni in corso d’opera ovvero quelle già esistenti alla data di cui al comma 1 rimangono soggette alle disposizioni vigenti al momento del rilascio della concessione, fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione comunale di ordinare l’esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero ritenuti indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico decoro.



Note al Titolo 6